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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18932 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18932 /2024 avente per oggetto: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BUCCIERO TIZIANA Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. XU YUNJIE CP_1
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente sig. ome da istanza del 05/06/2025: CP_1
“chiede che l'intestato Tribunale voglia disporre l'interruzione del processo.” Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il giorno 01/08/2024, e Parte_1 CP_1 chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie pari ad € 300,00 mensili, a far data dal mese di agosto 2024.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis51 c.p.c., ma nelle more il sig. decedeva. L'avv. Xu Yunjie ne comunicava il CP_1 decesso, allegando certificato di morte, con istanza depositata il 05/06/2025, e chiedeva contestualmente pronuncia di interruzione del procedimento.
Ritiene il Tribunale che la morte del ricorrente, nel caso di specie, determini la cessazione della materia del contendere. Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio, infatti, non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in 24/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18932 /2024 avente per oggetto: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BUCCIERO TIZIANA Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. XU YUNJIE CP_1
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente sig. ome da istanza del 05/06/2025: CP_1
“chiede che l'intestato Tribunale voglia disporre l'interruzione del processo.” Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il giorno 01/08/2024, e Parte_1 CP_1 chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie pari ad € 300,00 mensili, a far data dal mese di agosto 2024.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis51 c.p.c., ma nelle more il sig. decedeva. L'avv. Xu Yunjie ne comunicava il CP_1 decesso, allegando certificato di morte, con istanza depositata il 05/06/2025, e chiedeva contestualmente pronuncia di interruzione del procedimento.
Ritiene il Tribunale che la morte del ricorrente, nel caso di specie, determini la cessazione della materia del contendere. Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio, infatti, non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in 24/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.