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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 905/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da malpractice medica
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avvocato Corrada Andria (c.f.
) e dall' avvocato Daniela Andria (c. f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani 24, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
generale e legale rapp.te p.t., Dr. , dom.to per la carica in Salerno, CP_2
alla via Nizza n. 146, rapp.ta e difesa – in virtù di procura generale alle liti per
Atto Notar del 02.02.2018– Rep.26327 dall'Avv. Lucia Fiorillo Persona_1
( ) ed elett.te dom.ta in Salerno alla via Nizza n. CodiceFiscale_4
146 presso la sede dell' Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 30.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 01.02.2021, Pt_1
conveniva in giudizio la ed
[...] Controparte_1 esponeva: a) l'attore, a causa di un dolore alla pianta del piede sinistro, effettuava una serie di accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticato il Neuroma di OR;
b) per curare tale patologia l'attore, in data 3/10/2017, si ricoverava nella U.O. Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del
Presidio Ospedaliero “ M aria SS. Addolorata ” di LI , con la seguente diagnosi di entrata: “neuroma di OR piede sinistro con dolenzia secondo e terzo dito piede sinistro”; c) nella stessa giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteotomia a V della testa matafisi del secondo e terzo dito” e il giorno successivo veniva dimesso con diagnosi definitiva di
“metatarsalgia piede sinistro;
d) persistendo la sintomatologia algica, l'attore si recava nuovamente presso la medesima struttura e al controllo ambulatoriale del 3 novembre i sanitari del Presidio Ospedaliero certificavano quanto segue: “sottoposto ad intervento di stabilizzazione metatarsale piede sinistro in ottobre. Lamenta dolore urente a livello dell'appoggio plantare.
Utile FKT. Rieducazione motoria 30 sedute e riposo articolare per un mese”;
e) nei mesi successivi, nonostante la fisioterapia prescritta, il dolore persisteva e il paziente non riusciva più a deambulare, tant 'è che decideva di effettuare ulteriori indagini e di rivolgersi ad altra struttura;
f) l'indagine ecotomografica eseguita in data 15/06/2018 evidenziava la presenza in regione plantare di una formazione nodulare disomogenea, ipoecogena, determinata dall'intervento eseguito presso l'ospedale di LI, intervento che quindi che non solo non aveva emendato l'originaria patologia da cui l'attore era affetto, ma aveva aggravato le condizioni del paziente;
g) in data 5.11.2018 l'attore era costretto a ricoverarsi presso un'altra struttura, precisamente presso l Ospedale San
Paolo Universitario ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dove effettuava alcune indagini strumentali e si sottoponeva ad un ulteriore trattamento terapeutico che risolveva la plantalgia determinata dal Neuroma di , CP_3 ma non riusciva correggere le menomazioni determinate dall'intervento chirurgico eseguito in data 3 ottobre dagli ortopedici del Presidio Ospedaliero
; h) da quanto descritto e documentato risultava evidente Controparte_4 che il comportamento dei sanitari del presidio che Controparte_5
avevano in cura il sig. , non era corretto ma improntato a negligenza, Pt_1 imperizia e imprudenza per l'inadeguato approccio diagnostico-terapeutico alla patologia presentata dal paziente e per l'erroneo trattamento terapeutico chirurgico eseguito che, anziché emendare i disturbi lamentati dal paziente, era causa di peggioramento degli stessi e determinava anche un disformismo anatomico dell'avampiede con alterazione permanente dell'appoggio del piede al suolo;
i) inoltre, si rilevava l'inadeguatezza del consenso informato fornito al paziente prima dell'intervento, atteso che il medesimo non veniva informato del tipo di intervento che andava ad eseguire;
l) a causa della
Cont negligente condotta dei sanitari della convenuta l'attore subiva un prolungamento del periodo di cura di almeno tre mesi e postumi invalidanti a carattere permanente, determinati da rigidità articolare e impaccio funzionale dell'avampiede sinistro, con difficoltà nell'appoggio completo del piede a terra;
m) tali lesioni determinavano non solo un danno biologico, quindi una lesione della sua integrità psico-fisica, ma un significativo danno estetico, un danno alla vita di relazione e un danno morale conseguente anche al disagio psicologico per l'evidente dismorfismo del dorso del piede residuato all'intervento di osteotomia erroneamente effettuato;
n) tutto ciò premesso,
citava l' a comparire Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 26.05.2021 e chiedeva: 1) accertare la responsabilità dei sanitari e per l'effetto condannare l'
[...]
al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non, subiti CP_7 dall'attore, come indicati, ovvero in quella misura maggiore o minore precisata ed accertata in corso di causa, somme da rivalutarsi secondo i dati
ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutare, dal giorno del fatto al soddisfo;
2) vinte le spese e i compensi di causa, ivi inclusi quelli derivanti dalla procedura di mediazione, da attribuirsi agli avv.ti Andria antistatari.
In data 20.05.2021, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando ed impugnando le Controparte_1
avverse deduzioni e pretese, ed esponeva: a) diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, ai sanitari dell' non poteva essere CP_7
ascritta alcuna responsabilità; b) la fattispecie verteva su una entità nosologica “neurinoma di ” consistente nella sofferenza del III nervo digitale CP_3
comune; trattasi di un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3^ e il 4^ dito del piede, la cui compromissione è causata da microtraumi compressivi che, nel tempo, comportano la formazione di tessuto fibroso all'interno del nervo e quindi ne aumentano le dimensioni;
le cause di questi microtraumi possono essere ricercate nella conformazione del piede ,alluce valgo, piede piatto o piede cavo: sono tutte condizioni che si associano ad un problema di appoggio dell'avampiede; c) le allegazioni dell'atto si rivelavano insufficienti Cont a stabilire il nesso causale tra la condotta dei sanitari dell' e la compromissione delle condizioni di salute allegate in citazione, giacché non era possibile riscontrare il dato delle indagini diagnostiche effettuate prima del ricovero presso il P.O. di LI, ma anche dei successivi controlli clinico- strumentali ivi compresi quelli eseguiti presso il P.O. “San Paolo” di Milano;
d) la scelta di sottoporre l'attore all'intervento chirurgico di osteotomia a V della testa metafisi del secondo e terzo dito non risultava sindacabile né soprattutto poteva essere ritenuta fonte di responsabilità nosocomiale;
e) ogni responsabilità dei sanitari andava esclusa in quanto l'operazione chirurgica veniva eseguita correttamente, non vi erano complicanze intra e post- operatorie e, inoltre, nel bilanciamento rischi-benefici non vi erano altri interventi che potessero ritenersi più opportuni di quello eseguito;
f) per tutto quanto esposto, l' chiedeva: 1) nel merito, in via principale, CP_7
ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare se e in quale misura la condotta dei sanitari del P.O. di LI abbia inciso sul bene salute dell'attore e, per l'effetto, condannare l' a risarcire l'attore mediante l'esborso della somma CP_7
ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata c.t.u., la causa perveniva all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna ricorrente è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale da malpractice medica. In proposito, occorre richiamare brevemente la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma
1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
"contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte
(legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a
Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. sul punto Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Orbene, nel caso in esame la parte attrice ha provato il titolo della propria pretesa, avendo dato evidenza della sussistenza del rapporto in essere tra le parti, in virtù della documentazione prodotta agli atti, in particolare la cartella clinica n°7265, che dà atto dell'avvenuto ricovero dal 03.10.2017 al
04.10.2017 - U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero
“Maria SS. Addolorata” di LI, con diagnosi di ingresso: “Neuroma di
OR con dolenzia II e III dito piede sinistro -– sottoposto a osteotomia a V delle teste metatarsali del 2 e 3 dito. Valida la stabilità in appoggio del piede.
Medicazione”, e diagnosi di dimissione: “Metatarsalgia piede sinistro”.
In seguito, l'attore ha individuato i profili di inadempimento qualificato ascritto al personale sanitario;
in particolare, sebbene la diagnosi di ricovero in
Ospedale fu quella di Neuroma di al piede sinistro, CP_3
ingiustificatamente il trattamento chirurgico eseguito fu poi relativo ad altra patologia e cioè la metatarsalgia del secondo e terzo dito piede sinistro. Per tali motivi, si contestava l'attore contesta di esser stato sottoposto a un intervento chirurgico differente rispetto a quello da eseguirsi secondo le linee guida e le buone pratiche medico-assistenziali, oltre che l'aggravamento della patologia in seguito a tale operazione.
Nel corso del giudizio in oggetto veniva nominato collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. al fine di verificare Persona_2 Controparte_8 la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del P.O. di LI e il danno biologico patito dall'attore a causa della presunta responsabilità medica per il trattamento chirurgico anzidetto.
In primo luogo, i CC.TT.U. nominati hanno fornito una descrizione rispetto alla patologia sofferta dall'attore e al tipo di intervento a cui è stato sottoposto: “Dalla storia risulta che a seguito di diagnosi di neuroma di si era ricoverato per il trattamento del caso ma gli fu eseguita CP_3
l'osteotomia di 3 e 4 metatarso e non l'asportazione della lesione nervosa. Per
Neuroma di OR si intende una sofferenza del III nervo digitale comune, un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3 e 4 dito del piede causata da microtraumi cronici nel punto di passaggio tra le teste di III e IV metatarsale. Meno frequentemente esistono neuromi negli altri spazi intermetatarsali. Per comprendere appieno il neuroma di OR e le sue cause, è importante conoscere quanto meno la struttura ossea generale del piede. Lo scheletro del piede è composto da tre gruppi di ossa: le ossa tarsali
(od ossa del tarso), lLe ossa metatarsali (o metatarsi) e le falangi.
Le ossa tarsali costituiscono la porzione scheletrica prossimale del piede.
Sono 7 in tutto, appartengono alla categoria delle ossa larghe e formano la struttura ossea nota come tarso. Una parte delle ossa tarsali è deputata a collegare il piede alle ossa della gamba (tibia e perone); un'altra parte, invece,
è preposta a unire il tarso alle ossa metatarsali. Le ossa metatarsali rappresentano la porzione scheletrica intermedia del piede. Consistono in 5 ossa lunghe, disposte parallelamente l'una all'altra, che si sviluppano dal tarso in direzione delle falangi. Per ogni metatarso, è possibile riconoscere una base, la quale è la sezione ossea confinante con il tarso, e una testa, la quale è invece la sezione ossa al confine con le falangi. Le falangi, infine, costituiscono la porzione scheletrica distale del piede. Sono in totale 14 e formano le 5 dita dei piedi, organizzandosi in gruppi da 3 dal secondo al quinto dito e in un gruppo da 2 per il primo dito (la disposizione è in direzione prossimo-distale). Il termine "neuroma" potrebbe indurre a pensare che si tratti di un tumore;
in realtà, però, non è affatto così. Il neuroma di OR, infatti, si caratterizza per un processo di fibrosi a carico della tipica guaina di rivestimento dei nervi plantari intermetatarsali (epinervio). Per effetto di tale processo di fibrosi, la suddetta guaina di rivestimento si ispessisce, sviluppando una sorta di pallina che, in alcuni casi, è perfino percepibile al tatto. La precisa causa del neuroma di OR è sconosciuta;
le teorie a riguardo, tuttavia, non mancano. Secondo una delle teorie più accreditate, a provocare il neuroma di OR sarebbe il ripetuto sfregamento di un nervo intermetatarsale con i metatarsi adiacenti o la sua compressione operata dalle ossa metatarsali che lo comprendono: causando l'irritazione della guaina di rivestimento del nervo coinvolto, infatti, questi fenomeni innescherebbero la serie di eventi che determina la formazione di tessuto fibroso anomalo attorno alla struttura nervosa (il tessuto fibroso è una sorta di tessuto cicatriziale). È importante segnalare che, in genere, il processo di fibrosi ha luogo in prossimità delle teste metatarsali;
ciò si verifica per motivi di spazio: poiché infatti le teste metatarsali sono delle piccole protuberanze, è più probabile che collidano con il nervo intermetatarsale compreso, irritandolo. Il Neuroma di
OR si sviluppa quindi in seguito a microtraumi compressivi che, nel tempo, portano alla formazione di tessuto fibroso all'interno del nervo e quindi ne aumentano le dimensioni. Passando fra le teste dei metatarsi il nervo, così ispessito, viene compresso e da qui la sintomatologia. Le cause di questi microtraumi possono essere ricercate nella conformazione del piede, alluce valgo, piede piatto o piede cavo, sono tutte condizioni che si associano a un problema di appoggio dell'avampiede. Capita di sentir riferire che il
Neuroma di OR sia una malattia collegata alle calzature indossate dai pazienti, ma è una convinzione erronea, in quanto scarpe con tacchi alti o punta particolarmente ristretta non ne sono la causa principale possono però aggravarne la sintomatologia. Ma da cosa si distingue il Neuroma di OR rispetto ad altre metatarsalgie? Lo si riconosce dal tipo di dolore, trafittivo, simile a una scossa elettrica, associato soprattutto all'appoggio del piede, che si irradia verso le dita e da cui spesso si trova sollievo solo togliendosi le scarpe. Il dolore, tuttavia, non è costante, ma si alterna a momenti (anche giorni) asintomatici e può comparire anche associato formicolio, o con il piede a riposo, persino mentre si sta dormendo.”.
In seguito i consulenti hanno indicato le terapie più opportune per affrontare tale patologia: “Le terapie per il Neuroma di OR possono essere in un primo momento conservative e, dunque, non necessitare il ricorso alla chirurgia. Parliamo per esempio di infiltrazioni cortisoniche, o dell'utilizzo di plantari che migliorino l'appoggio del piede e allevino la compressione sul nervo. Tuttavia, non sempre questo approccio porta a risultati definitivi, poiché il dolore tende spesso a ripresentarsi ed è sconsigliato riproporre troppo a lungo infiltrazioni cortisoniche. Se le dimensioni del Neuroma superano i 4-5 mm è consigliato il trattamento chirurgico. La chirurgia che si predilige è quella che si avvale di tecniche mininvasive, dunque, per mezzo di una piccola incisione cutanea longitudinale sul dorso del piede (circa 2 cm), il chirurgo accede alla zona intermetatarsale per isolare e asportare il Neuroma.
È bene notare, da questo punto di vista, che l'asportazione del nervo non determina problematiche nella deambulazione e nella funzionalità delle dita del piede, solo una piccola insensibilità sulla faccia interna delle dita. La ripresa del paziente, inoltre, è relativamente veloce e prevede l'utilizzo di una calzatura in talo per due settimane, non servono stampelle né fisioterapia.
Insomma, esistono almeno tre tipi di intervento chirurgico applicabili in presenza di un neuroma di OR:
1. La neurectomia. Prevede l'incisione del piede (o sul dorso o sulla pianta) e l'asportazione, dal nervo sofferente, della porzione di tessuto fibroso.
2. La decompressione chirurgica. Consiste nel creare una maggiore spazio attorno al nervo sofferente;
3. La neuroablazione criogenica. Questa tecnica chirurgica sfrutta le bassissime temperature (tra i -
50 e i -70° C), al fine di distruggere le fibre del nervo sofferente che conducono la sensazione dolorosa.
In genere, la neurectomia è risolutiva;
tuttavia, come qualsiasi altra operazione chirurgica, non è completamente esente da complicanze: in alcuni pazienti, il tessuto fibroso si riforma a distanza di tempo dall'intervento (recidiva). La rimozione del tessuto fibroso può comportare una sensazione permanente di intorpidimento a livello del piede.”.
In seguito a questo excursus, i CC.TT.UU. hanno concentrato la propria attenzione sul caso di specie, rispondendo ai quesiti posti, oltre che alle osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Da tutto quanto su detto e commentato si afferma che è presente un chiaro nesso di causalità tra la patologia fortemente algica da neuroma di OR sofferta dal , soprattutto tra un intervento Pt_1 chirurgico non corretto e non di prima scelta avvenuto all'Ospedale di LI e gli attuali deficit modestissimi al piede sinistro che pure si evidenziano nonostante un ottimo risultato dopo un secondo intervento risolutivo all'Ospedale San Paolo di Milano.
E quindi è presente un nesso di causalità tra un imperito atto chirurgico di modesta entità e l'attuale danno funzionale su riportato.
Si termina con una valutazione di tipo “differenziale”, considerando un danno biologico attuale del 3% e riducendolo di un punto per una verosimile conseguenza funzionale che comunque ci sarebbe stata secondo il criterio del
“più probabile che non” anche dopo un corretto intervento chirurgico e quindi senza alcun atto imperito.
Pertanto, si termina assegnando un danno biologico “differenziale” del
2% ed una invalidità come segue: I.A. giorni 15, I.T. (50%) giorni 60, I.T.
(25%) giorni 120. Si termina la presente perizia rispondendo ai quesiti postici nel modo seguente: 1) si ribadisce che le cure prestate all'attore nel nosocomio di LI nell'ottobre 2017 non furono quelle di prima scelta comunemente in uso secondo noti protocolli per il neuroma di . 2) Si CP_3
conferma che, secondo le linee guida ortopediche per il neuroma di CP_3
sarebbe stato più giusto ed è comunemente in uso invece praticare o una neurectomia o una neuro-ablazione criogenica, come fu effettuato l'anno successivo all'Ospedale San Paolo di Milano. 3) L'intervento praticato presso l'Ospedale di LI non comportava una soluzione di problemi di speciale difficoltà. 4) I due CTU ribadiscono che esiste un nesso di causalità tra l'intervento chirurgico all'Ospedale di LI e giudicato imperito di lieve grado e gli attuali danni funzionali al metatarso del piede sinistro. 5) I due
CTU ritengono, comunque, di porre una diagnosi finale valutativa del danno biologico “di tipo differenziale” in quanto ritengono che, per la patologia specifica datata e presente al metatarso di sinistra, verosimilmente ci sarebbe stata comunque una qualche conseguenza funzionale anche con un intervento corretto 6) Lo stato psico-fisico del periziando è attualmente normale. 7) Si ribadisce che il danno biologico “differenziale” attuale è valutato un 2%, assegnando una minima ma lunga invalidità temporanea per la persistenza per mesi di una sintomatologia dolorosa al piede sinistro a causa della non risoluzione chirurgica (primo intervento all'Ospedale di LI nell'ottobre
2017). 8) La cartella clinica esaminata fu redatta secondo i criteri di chiarezza, accuratezza e pertinenza. 9) Non esistono evidenti spese e costi sanitari in quanto tutti gli interventi e le cure e gli esami furono svolti presso strutture pubbliche.”.
Il Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del collegio peritale, in quanto scevre da vizi metodologici estrinseci;
anche le repliche alle note critiche del c.t.p si palesano esaustive ed il ragionamento è sorretto da idoneo e pertinente richiamo a fonti di letteratura scientifica;
invero, il c.t.p., dott. , non contestando nel merito le conclusioni od il Per_3
ragionamento del collegio peritale, riteneva riduttiva la valutazione della percentuale di invalidità individuata.
Non può non evidenziarsi che, comunque, il Collegio peritale ha, nella valutazione del danno biologico attuale, ribadito “il danno funzionale attuale al piede sinistro e che si identifica in una sfumata riduzione della flessione della metatarso-falangea, deficit lieve che non influisce sulla deambulazione e non provoca alcun evidente dolore o fastidio. E quindi i due CTU valutano questo attuale, lieve danno biologico intorno al 3%, considerando comunque l'osteotomia a V delle teste metatarsali del 2° e 3° dito ma non prendendo in considerazione il modestissimo danno estetico sul dorso del piede sinstro per la crio-ablazione, intervento chirurgico che comunque sarebbe stato necessario ed è considerato prioritario dalle linee guida ortopediche per il neuroma di ”. CP_3
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'accertamento del nesso eziologico, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, avviene combinando la regola del più probabile che non, con la regola della prevalenza relativa della probabilità e quindi nei giudizi risarcitori di responsabilità medica si presenta un doppio ciclo causale così strutturato: il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il debitore danneggiante deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Il debitore, nel caso di specie il medico è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (ex multis Corte appello, L'Aquila, sez. I ,
31/03/2022 , n. 489). Deve ritenersi che l'attore abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del e le complicazioni Controparte_9
derivate nei confronti del medesimo, in seguito all'intervento chirurgico effettuato, anche se di lieve entità.
In ordine al verificarsi di una pretesa complicanza, deve essere ribadito il principio secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione (indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile) priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Quando, infatti, (cfr. Cass. Civ. 13328/2015) nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. La domanda, in definitiva, è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini appresso indicati.
Il danno da liquidare nei confronti della parte attrice, così come individuato dai consulenti tecnici d'ufficio, è stato riconosciuto in: danno biologico
“differenziale” del 2% ed una I.A. giorni 15, I.T. (50%) giorni 60, I.T.
(25%) giorni 120.
Procedendo a trasformare in somme di denaro la già menzionata percentuale, si ottengono i seguenti valori, utilizzando le tabelle di Milano, in uso anche presso questo Ufficio: € 11.253,00 corrispondenti alla invalidità al 2% (tenuto conto anche della quota di sofferenza soggettiva ricompresa nel punto tabellare e di invalidità temporanea 15 gg di itt, 60 di itp al 50% e 120 di itp al
25%), tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'intervento (59 anni) e del valore del punto base ITT di € 115,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile ammonta alla cifra di
€ 11.253,00, tenendo conto del ristoro per la sofferenza soggettiva già ricompreso nel punto tabellare.
Sono dovuti sulla somma di € 11.253,00 gli interessi al saggio legale dalla data dell'intervento sulla somma devalutata a quella data e sino al soddisfo, previa rivalutazione di anno in anno della somma stessa.
Quanto alle spese mediche, come emerge dal punto 9) della relazione dei
CC.TT.UU: “Non esistono evidenti spese e costi sanitari in quanto tutti gli interventi e le cure e gli esami furono svolti presso strutture pubbliche.”.
Sono altresì dovuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data degli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato dalla data di comunicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
(d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata la responsabilità della , in ordine ai fatti indicati in Controparte_1
motivazione, la condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € 11.253,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre accessori da calcolare come in motivazione;
2) Condanna l' , al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore , delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Daniela e Corrada
Andria, dichiaratesi antistatarie.
Salerno, 18.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 905/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da malpractice medica
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso dall' avvocato Corrada Andria (c.f.
) e dall' avvocato Daniela Andria (c. f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani 24, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del Direttore Controparte_1
generale e legale rapp.te p.t., Dr. , dom.to per la carica in Salerno, CP_2
alla via Nizza n. 146, rapp.ta e difesa – in virtù di procura generale alle liti per
Atto Notar del 02.02.2018– Rep.26327 dall'Avv. Lucia Fiorillo Persona_1
( ) ed elett.te dom.ta in Salerno alla via Nizza n. CodiceFiscale_4
146 presso la sede dell' Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 30.09.2024 le parti concludevano come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 01.02.2021, Pt_1
conveniva in giudizio la ed
[...] Controparte_1 esponeva: a) l'attore, a causa di un dolore alla pianta del piede sinistro, effettuava una serie di accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticato il Neuroma di OR;
b) per curare tale patologia l'attore, in data 3/10/2017, si ricoverava nella U.O. Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del
Presidio Ospedaliero “ M aria SS. Addolorata ” di LI , con la seguente diagnosi di entrata: “neuroma di OR piede sinistro con dolenzia secondo e terzo dito piede sinistro”; c) nella stessa giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteotomia a V della testa matafisi del secondo e terzo dito” e il giorno successivo veniva dimesso con diagnosi definitiva di
“metatarsalgia piede sinistro;
d) persistendo la sintomatologia algica, l'attore si recava nuovamente presso la medesima struttura e al controllo ambulatoriale del 3 novembre i sanitari del Presidio Ospedaliero certificavano quanto segue: “sottoposto ad intervento di stabilizzazione metatarsale piede sinistro in ottobre. Lamenta dolore urente a livello dell'appoggio plantare.
Utile FKT. Rieducazione motoria 30 sedute e riposo articolare per un mese”;
e) nei mesi successivi, nonostante la fisioterapia prescritta, il dolore persisteva e il paziente non riusciva più a deambulare, tant 'è che decideva di effettuare ulteriori indagini e di rivolgersi ad altra struttura;
f) l'indagine ecotomografica eseguita in data 15/06/2018 evidenziava la presenza in regione plantare di una formazione nodulare disomogenea, ipoecogena, determinata dall'intervento eseguito presso l'ospedale di LI, intervento che quindi che non solo non aveva emendato l'originaria patologia da cui l'attore era affetto, ma aveva aggravato le condizioni del paziente;
g) in data 5.11.2018 l'attore era costretto a ricoverarsi presso un'altra struttura, precisamente presso l Ospedale San
Paolo Universitario ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dove effettuava alcune indagini strumentali e si sottoponeva ad un ulteriore trattamento terapeutico che risolveva la plantalgia determinata dal Neuroma di , CP_3 ma non riusciva correggere le menomazioni determinate dall'intervento chirurgico eseguito in data 3 ottobre dagli ortopedici del Presidio Ospedaliero
; h) da quanto descritto e documentato risultava evidente Controparte_4 che il comportamento dei sanitari del presidio che Controparte_5
avevano in cura il sig. , non era corretto ma improntato a negligenza, Pt_1 imperizia e imprudenza per l'inadeguato approccio diagnostico-terapeutico alla patologia presentata dal paziente e per l'erroneo trattamento terapeutico chirurgico eseguito che, anziché emendare i disturbi lamentati dal paziente, era causa di peggioramento degli stessi e determinava anche un disformismo anatomico dell'avampiede con alterazione permanente dell'appoggio del piede al suolo;
i) inoltre, si rilevava l'inadeguatezza del consenso informato fornito al paziente prima dell'intervento, atteso che il medesimo non veniva informato del tipo di intervento che andava ad eseguire;
l) a causa della
Cont negligente condotta dei sanitari della convenuta l'attore subiva un prolungamento del periodo di cura di almeno tre mesi e postumi invalidanti a carattere permanente, determinati da rigidità articolare e impaccio funzionale dell'avampiede sinistro, con difficoltà nell'appoggio completo del piede a terra;
m) tali lesioni determinavano non solo un danno biologico, quindi una lesione della sua integrità psico-fisica, ma un significativo danno estetico, un danno alla vita di relazione e un danno morale conseguente anche al disagio psicologico per l'evidente dismorfismo del dorso del piede residuato all'intervento di osteotomia erroneamente effettuato;
n) tutto ciò premesso,
citava l' a comparire Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 26.05.2021 e chiedeva: 1) accertare la responsabilità dei sanitari e per l'effetto condannare l'
[...]
al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non, subiti CP_7 dall'attore, come indicati, ovvero in quella misura maggiore o minore precisata ed accertata in corso di causa, somme da rivalutarsi secondo i dati
ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutare, dal giorno del fatto al soddisfo;
2) vinte le spese e i compensi di causa, ivi inclusi quelli derivanti dalla procedura di mediazione, da attribuirsi agli avv.ti Andria antistatari.
In data 20.05.2021, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando ed impugnando le Controparte_1
avverse deduzioni e pretese, ed esponeva: a) diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, ai sanitari dell' non poteva essere CP_7
ascritta alcuna responsabilità; b) la fattispecie verteva su una entità nosologica “neurinoma di ” consistente nella sofferenza del III nervo digitale CP_3
comune; trattasi di un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3^ e il 4^ dito del piede, la cui compromissione è causata da microtraumi compressivi che, nel tempo, comportano la formazione di tessuto fibroso all'interno del nervo e quindi ne aumentano le dimensioni;
le cause di questi microtraumi possono essere ricercate nella conformazione del piede ,alluce valgo, piede piatto o piede cavo: sono tutte condizioni che si associano ad un problema di appoggio dell'avampiede; c) le allegazioni dell'atto si rivelavano insufficienti Cont a stabilire il nesso causale tra la condotta dei sanitari dell' e la compromissione delle condizioni di salute allegate in citazione, giacché non era possibile riscontrare il dato delle indagini diagnostiche effettuate prima del ricovero presso il P.O. di LI, ma anche dei successivi controlli clinico- strumentali ivi compresi quelli eseguiti presso il P.O. “San Paolo” di Milano;
d) la scelta di sottoporre l'attore all'intervento chirurgico di osteotomia a V della testa metafisi del secondo e terzo dito non risultava sindacabile né soprattutto poteva essere ritenuta fonte di responsabilità nosocomiale;
e) ogni responsabilità dei sanitari andava esclusa in quanto l'operazione chirurgica veniva eseguita correttamente, non vi erano complicanze intra e post- operatorie e, inoltre, nel bilanciamento rischi-benefici non vi erano altri interventi che potessero ritenersi più opportuni di quello eseguito;
f) per tutto quanto esposto, l' chiedeva: 1) nel merito, in via principale, CP_7
ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare se e in quale misura la condotta dei sanitari del P.O. di LI abbia inciso sul bene salute dell'attore e, per l'effetto, condannare l' a risarcire l'attore mediante l'esborso della somma CP_7
ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., disposta ed espletata c.t.u., la causa perveniva all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna ricorrente è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale da malpractice medica. In proposito, occorre richiamare brevemente la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma
1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico
"contratto di spedalità" e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte
(legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a
Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. sul punto Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Orbene, nel caso in esame la parte attrice ha provato il titolo della propria pretesa, avendo dato evidenza della sussistenza del rapporto in essere tra le parti, in virtù della documentazione prodotta agli atti, in particolare la cartella clinica n°7265, che dà atto dell'avvenuto ricovero dal 03.10.2017 al
04.10.2017 - U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero
“Maria SS. Addolorata” di LI, con diagnosi di ingresso: “Neuroma di
OR con dolenzia II e III dito piede sinistro -– sottoposto a osteotomia a V delle teste metatarsali del 2 e 3 dito. Valida la stabilità in appoggio del piede.
Medicazione”, e diagnosi di dimissione: “Metatarsalgia piede sinistro”.
In seguito, l'attore ha individuato i profili di inadempimento qualificato ascritto al personale sanitario;
in particolare, sebbene la diagnosi di ricovero in
Ospedale fu quella di Neuroma di al piede sinistro, CP_3
ingiustificatamente il trattamento chirurgico eseguito fu poi relativo ad altra patologia e cioè la metatarsalgia del secondo e terzo dito piede sinistro. Per tali motivi, si contestava l'attore contesta di esser stato sottoposto a un intervento chirurgico differente rispetto a quello da eseguirsi secondo le linee guida e le buone pratiche medico-assistenziali, oltre che l'aggravamento della patologia in seguito a tale operazione.
Nel corso del giudizio in oggetto veniva nominato collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. al fine di verificare Persona_2 Controparte_8 la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del P.O. di LI e il danno biologico patito dall'attore a causa della presunta responsabilità medica per il trattamento chirurgico anzidetto.
In primo luogo, i CC.TT.U. nominati hanno fornito una descrizione rispetto alla patologia sofferta dall'attore e al tipo di intervento a cui è stato sottoposto: “Dalla storia risulta che a seguito di diagnosi di neuroma di si era ricoverato per il trattamento del caso ma gli fu eseguita CP_3
l'osteotomia di 3 e 4 metatarso e non l'asportazione della lesione nervosa. Per
Neuroma di OR si intende una sofferenza del III nervo digitale comune, un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3 e 4 dito del piede causata da microtraumi cronici nel punto di passaggio tra le teste di III e IV metatarsale. Meno frequentemente esistono neuromi negli altri spazi intermetatarsali. Per comprendere appieno il neuroma di OR e le sue cause, è importante conoscere quanto meno la struttura ossea generale del piede. Lo scheletro del piede è composto da tre gruppi di ossa: le ossa tarsali
(od ossa del tarso), lLe ossa metatarsali (o metatarsi) e le falangi.
Le ossa tarsali costituiscono la porzione scheletrica prossimale del piede.
Sono 7 in tutto, appartengono alla categoria delle ossa larghe e formano la struttura ossea nota come tarso. Una parte delle ossa tarsali è deputata a collegare il piede alle ossa della gamba (tibia e perone); un'altra parte, invece,
è preposta a unire il tarso alle ossa metatarsali. Le ossa metatarsali rappresentano la porzione scheletrica intermedia del piede. Consistono in 5 ossa lunghe, disposte parallelamente l'una all'altra, che si sviluppano dal tarso in direzione delle falangi. Per ogni metatarso, è possibile riconoscere una base, la quale è la sezione ossea confinante con il tarso, e una testa, la quale è invece la sezione ossa al confine con le falangi. Le falangi, infine, costituiscono la porzione scheletrica distale del piede. Sono in totale 14 e formano le 5 dita dei piedi, organizzandosi in gruppi da 3 dal secondo al quinto dito e in un gruppo da 2 per il primo dito (la disposizione è in direzione prossimo-distale). Il termine "neuroma" potrebbe indurre a pensare che si tratti di un tumore;
in realtà, però, non è affatto così. Il neuroma di OR, infatti, si caratterizza per un processo di fibrosi a carico della tipica guaina di rivestimento dei nervi plantari intermetatarsali (epinervio). Per effetto di tale processo di fibrosi, la suddetta guaina di rivestimento si ispessisce, sviluppando una sorta di pallina che, in alcuni casi, è perfino percepibile al tatto. La precisa causa del neuroma di OR è sconosciuta;
le teorie a riguardo, tuttavia, non mancano. Secondo una delle teorie più accreditate, a provocare il neuroma di OR sarebbe il ripetuto sfregamento di un nervo intermetatarsale con i metatarsi adiacenti o la sua compressione operata dalle ossa metatarsali che lo comprendono: causando l'irritazione della guaina di rivestimento del nervo coinvolto, infatti, questi fenomeni innescherebbero la serie di eventi che determina la formazione di tessuto fibroso anomalo attorno alla struttura nervosa (il tessuto fibroso è una sorta di tessuto cicatriziale). È importante segnalare che, in genere, il processo di fibrosi ha luogo in prossimità delle teste metatarsali;
ciò si verifica per motivi di spazio: poiché infatti le teste metatarsali sono delle piccole protuberanze, è più probabile che collidano con il nervo intermetatarsale compreso, irritandolo. Il Neuroma di
OR si sviluppa quindi in seguito a microtraumi compressivi che, nel tempo, portano alla formazione di tessuto fibroso all'interno del nervo e quindi ne aumentano le dimensioni. Passando fra le teste dei metatarsi il nervo, così ispessito, viene compresso e da qui la sintomatologia. Le cause di questi microtraumi possono essere ricercate nella conformazione del piede, alluce valgo, piede piatto o piede cavo, sono tutte condizioni che si associano a un problema di appoggio dell'avampiede. Capita di sentir riferire che il
Neuroma di OR sia una malattia collegata alle calzature indossate dai pazienti, ma è una convinzione erronea, in quanto scarpe con tacchi alti o punta particolarmente ristretta non ne sono la causa principale possono però aggravarne la sintomatologia. Ma da cosa si distingue il Neuroma di OR rispetto ad altre metatarsalgie? Lo si riconosce dal tipo di dolore, trafittivo, simile a una scossa elettrica, associato soprattutto all'appoggio del piede, che si irradia verso le dita e da cui spesso si trova sollievo solo togliendosi le scarpe. Il dolore, tuttavia, non è costante, ma si alterna a momenti (anche giorni) asintomatici e può comparire anche associato formicolio, o con il piede a riposo, persino mentre si sta dormendo.”.
In seguito i consulenti hanno indicato le terapie più opportune per affrontare tale patologia: “Le terapie per il Neuroma di OR possono essere in un primo momento conservative e, dunque, non necessitare il ricorso alla chirurgia. Parliamo per esempio di infiltrazioni cortisoniche, o dell'utilizzo di plantari che migliorino l'appoggio del piede e allevino la compressione sul nervo. Tuttavia, non sempre questo approccio porta a risultati definitivi, poiché il dolore tende spesso a ripresentarsi ed è sconsigliato riproporre troppo a lungo infiltrazioni cortisoniche. Se le dimensioni del Neuroma superano i 4-5 mm è consigliato il trattamento chirurgico. La chirurgia che si predilige è quella che si avvale di tecniche mininvasive, dunque, per mezzo di una piccola incisione cutanea longitudinale sul dorso del piede (circa 2 cm), il chirurgo accede alla zona intermetatarsale per isolare e asportare il Neuroma.
È bene notare, da questo punto di vista, che l'asportazione del nervo non determina problematiche nella deambulazione e nella funzionalità delle dita del piede, solo una piccola insensibilità sulla faccia interna delle dita. La ripresa del paziente, inoltre, è relativamente veloce e prevede l'utilizzo di una calzatura in talo per due settimane, non servono stampelle né fisioterapia.
Insomma, esistono almeno tre tipi di intervento chirurgico applicabili in presenza di un neuroma di OR:
1. La neurectomia. Prevede l'incisione del piede (o sul dorso o sulla pianta) e l'asportazione, dal nervo sofferente, della porzione di tessuto fibroso.
2. La decompressione chirurgica. Consiste nel creare una maggiore spazio attorno al nervo sofferente;
3. La neuroablazione criogenica. Questa tecnica chirurgica sfrutta le bassissime temperature (tra i -
50 e i -70° C), al fine di distruggere le fibre del nervo sofferente che conducono la sensazione dolorosa.
In genere, la neurectomia è risolutiva;
tuttavia, come qualsiasi altra operazione chirurgica, non è completamente esente da complicanze: in alcuni pazienti, il tessuto fibroso si riforma a distanza di tempo dall'intervento (recidiva). La rimozione del tessuto fibroso può comportare una sensazione permanente di intorpidimento a livello del piede.”.
In seguito a questo excursus, i CC.TT.UU. hanno concentrato la propria attenzione sul caso di specie, rispondendo ai quesiti posti, oltre che alle osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Da tutto quanto su detto e commentato si afferma che è presente un chiaro nesso di causalità tra la patologia fortemente algica da neuroma di OR sofferta dal , soprattutto tra un intervento Pt_1 chirurgico non corretto e non di prima scelta avvenuto all'Ospedale di LI e gli attuali deficit modestissimi al piede sinistro che pure si evidenziano nonostante un ottimo risultato dopo un secondo intervento risolutivo all'Ospedale San Paolo di Milano.
E quindi è presente un nesso di causalità tra un imperito atto chirurgico di modesta entità e l'attuale danno funzionale su riportato.
Si termina con una valutazione di tipo “differenziale”, considerando un danno biologico attuale del 3% e riducendolo di un punto per una verosimile conseguenza funzionale che comunque ci sarebbe stata secondo il criterio del
“più probabile che non” anche dopo un corretto intervento chirurgico e quindi senza alcun atto imperito.
Pertanto, si termina assegnando un danno biologico “differenziale” del
2% ed una invalidità come segue: I.A. giorni 15, I.T. (50%) giorni 60, I.T.
(25%) giorni 120. Si termina la presente perizia rispondendo ai quesiti postici nel modo seguente: 1) si ribadisce che le cure prestate all'attore nel nosocomio di LI nell'ottobre 2017 non furono quelle di prima scelta comunemente in uso secondo noti protocolli per il neuroma di . 2) Si CP_3
conferma che, secondo le linee guida ortopediche per il neuroma di CP_3
sarebbe stato più giusto ed è comunemente in uso invece praticare o una neurectomia o una neuro-ablazione criogenica, come fu effettuato l'anno successivo all'Ospedale San Paolo di Milano. 3) L'intervento praticato presso l'Ospedale di LI non comportava una soluzione di problemi di speciale difficoltà. 4) I due CTU ribadiscono che esiste un nesso di causalità tra l'intervento chirurgico all'Ospedale di LI e giudicato imperito di lieve grado e gli attuali danni funzionali al metatarso del piede sinistro. 5) I due
CTU ritengono, comunque, di porre una diagnosi finale valutativa del danno biologico “di tipo differenziale” in quanto ritengono che, per la patologia specifica datata e presente al metatarso di sinistra, verosimilmente ci sarebbe stata comunque una qualche conseguenza funzionale anche con un intervento corretto 6) Lo stato psico-fisico del periziando è attualmente normale. 7) Si ribadisce che il danno biologico “differenziale” attuale è valutato un 2%, assegnando una minima ma lunga invalidità temporanea per la persistenza per mesi di una sintomatologia dolorosa al piede sinistro a causa della non risoluzione chirurgica (primo intervento all'Ospedale di LI nell'ottobre
2017). 8) La cartella clinica esaminata fu redatta secondo i criteri di chiarezza, accuratezza e pertinenza. 9) Non esistono evidenti spese e costi sanitari in quanto tutti gli interventi e le cure e gli esami furono svolti presso strutture pubbliche.”.
Il Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni del collegio peritale, in quanto scevre da vizi metodologici estrinseci;
anche le repliche alle note critiche del c.t.p si palesano esaustive ed il ragionamento è sorretto da idoneo e pertinente richiamo a fonti di letteratura scientifica;
invero, il c.t.p., dott. , non contestando nel merito le conclusioni od il Per_3
ragionamento del collegio peritale, riteneva riduttiva la valutazione della percentuale di invalidità individuata.
Non può non evidenziarsi che, comunque, il Collegio peritale ha, nella valutazione del danno biologico attuale, ribadito “il danno funzionale attuale al piede sinistro e che si identifica in una sfumata riduzione della flessione della metatarso-falangea, deficit lieve che non influisce sulla deambulazione e non provoca alcun evidente dolore o fastidio. E quindi i due CTU valutano questo attuale, lieve danno biologico intorno al 3%, considerando comunque l'osteotomia a V delle teste metatarsali del 2° e 3° dito ma non prendendo in considerazione il modestissimo danno estetico sul dorso del piede sinstro per la crio-ablazione, intervento chirurgico che comunque sarebbe stato necessario ed è considerato prioritario dalle linee guida ortopediche per il neuroma di ”. CP_3
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'accertamento del nesso eziologico, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità, avviene combinando la regola del più probabile che non, con la regola della prevalenza relativa della probabilità e quindi nei giudizi risarcitori di responsabilità medica si presenta un doppio ciclo causale così strutturato: il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre il debitore danneggiante deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Il debitore, nel caso di specie il medico è tenuto a provare che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della patologia o la morte sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante (ex multis Corte appello, L'Aquila, sez. I ,
31/03/2022 , n. 489). Deve ritenersi che l'attore abbia provato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari del e le complicazioni Controparte_9
derivate nei confronti del medesimo, in seguito all'intervento chirurgico effettuato, anche se di lieve entità.
In ordine al verificarsi di una pretesa complicanza, deve essere ribadito il principio secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione (indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile) priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Quando, infatti, (cfr. Cass. Civ. 13328/2015) nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. La domanda, in definitiva, è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini appresso indicati.
Il danno da liquidare nei confronti della parte attrice, così come individuato dai consulenti tecnici d'ufficio, è stato riconosciuto in: danno biologico
“differenziale” del 2% ed una I.A. giorni 15, I.T. (50%) giorni 60, I.T.
(25%) giorni 120.
Procedendo a trasformare in somme di denaro la già menzionata percentuale, si ottengono i seguenti valori, utilizzando le tabelle di Milano, in uso anche presso questo Ufficio: € 11.253,00 corrispondenti alla invalidità al 2% (tenuto conto anche della quota di sofferenza soggettiva ricompresa nel punto tabellare e di invalidità temporanea 15 gg di itt, 60 di itp al 50% e 120 di itp al
25%), tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'intervento (59 anni) e del valore del punto base ITT di € 115,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile ammonta alla cifra di
€ 11.253,00, tenendo conto del ristoro per la sofferenza soggettiva già ricompreso nel punto tabellare.
Sono dovuti sulla somma di € 11.253,00 gli interessi al saggio legale dalla data dell'intervento sulla somma devalutata a quella data e sino al soddisfo, previa rivalutazione di anno in anno della somma stessa.
Quanto alle spese mediche, come emerge dal punto 9) della relazione dei
CC.TT.UU: “Non esistono evidenti spese e costi sanitari in quanto tutti gli interventi e le cure e gli esami furono svolti presso strutture pubbliche.”.
Sono altresì dovuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data degli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato dalla data di comunicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.
(d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata la responsabilità della , in ordine ai fatti indicati in Controparte_1
motivazione, la condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € 11.253,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre accessori da calcolare come in motivazione;
2) Condanna l' , al rimborso, in favore Controparte_1 dell'attore , delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Daniela e Corrada
Andria, dichiaratesi antistatarie.
Salerno, 18.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante