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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2760/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Piero GALLO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza del 27 marzo 2025 la ricorrente ha concluso come da relativo verbale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
1 Per parte resistente:
Il convenuto non si è costituito e, all'udienza del 27 marzo 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto in data 7 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato telematicamente il 17 dicembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 proposto domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata il [...] a [...] relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
[...]
Nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di Asti, precedentemente adito, con ordinanza n. 1403/2024, pubblicata in data 19 febbraio 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, avendo accertato che la madre e la figlia si erano trasferite, a partire dal settembre del 2022, nel Comune di Boves (CN), pronunciando, in ogni caso, provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c. nell'interesse della minore;
ha rappresentato, altresì, di avere adito il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta al fine di ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1 provvedimento quest'ultimo emesso dall'autorità giudiziaria adita con sentenza n. 565 del 21 novembre 2024.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il resistente – pure a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza – non si è costituito e, pertanto, all'udienza del 27 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente riportate:
1) in via principale: previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, disporre l'affidamento super- esclusivo della minore a favore della ricorrente con collocazione presso la casa materna e Persona_1 autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'affidamento super esclusivo, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
a favore della ricorrente con collocazione presso la casa materna e autorizzandola ad assumere
[...] autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
3) in ogni caso: dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. residente in [...]
Maurizio Villa n. 13 a contribuire al mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, mediante il versamento dell'importo mensile di 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie.
Con la vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e Cpa, nonché rimborso di tutte le spese del presente giudizio.
2 La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, previa comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale è intervenuto in data 7 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
In via preliminare occorre rilevare che sussiste, nella fattispecie in esame, la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo adito tenuto conto che è emerso che la minore ha la propria residenza abituale nel Comune di Boves (ove frequenta l'asilo e la madre svolge attività lavorativa stabile), pur a fronte del mancato cambio di residenza, ancora risultante formalmente presso il Comune di Sommariva Bosco.
Venendo dunque al merito delle proposte domande, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni depositate dalla ricorrente all'interesse della figlia minore – dovendosi ritenere condivisibili le Persona_1 condizioni di collocamento, di affidamento e di mantenimento per la figlia minore, della quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto infra-dodicenne e non capace di discernimento – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice.
Il Collegio ha tenuto conto – non essendo emersa in questa sede la sopravvenienza di alcun elemento di novità – della menzionata ordinanza n. 1403/2024 con cui il Tribunale di Asti, pur dichiarando la propria incompetenza territoriale, ha comunque disposto – trattandosi di provvedimento assunto nell'interesse della prole minorenne – in via temporanea e urgente, ex art. 473bis.22 c.p.c., l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, considerato il disinteresse mostrato dal padre per la figlia minorenne, desunto in via presuntiva dalla mancata partecipazione nel giudizio del sig. il quale anche in quella sede è stato dichiarato contumace. CP_1
Il Collegio ha, altresì, tenuto conto della sentenza n. 565/2024, pubblicata in data 21 novembre 2024, con cui il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente sulla figlia, nonché disposto il divieto di incontri e contatti telefonici tra il padre e la minore, rilevata la totale assenza del sig. ella vita di , proprio al fine di “evitare che il padre possa decidere di reinserirsi nella vita della CP_1 Persona_1 figlia senza adeguata preparazione e senza reali intenzioni genitoriali […] fino a che il primo non si farà prendere in carico dal servizio sociale per affrontare un percorso di graduale riavvicinamento alla figlia”.
Occorre rilevare, più nello specifico, che, alla luce delle risultanze in atti, è emerso che il sig. si è CP_1 sempre disinteressato della minore, senza contribuire in alcun modo al suo mantenimento;
tale atteggiamento di disinteresse è, peraltro, confermato dal contegno processuale assunto dal resistente nel presente giudizio, il quale, non costituendosi, ha impedito una diversa rappresentazione dei fatti come prospettati dalla ricorrente, confermando, di conseguenza, l'assenza di una propria seria volontà in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore e rivelando così una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, pertanto, necessario l'affidamento monogenitoriale della minore.
Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo – come nel caso di specie
– il padre più contatti da tempo con la figlia minore, rendendosi totalmente inadempiente a contribuire al
3 mantenimento della stessa, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ne consegue, evidentemente, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre debba essere accolta, potendosi formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce di quanto è emerso dall'esame del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni, dal quale è dato evincersi che
“dalla relazione del servizio sociale emerge come la madre sia assolutamente adeguata nell'accudimento della figlia” (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Inoltre, in un contesto caratterizzato dalla totale assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire, nel percorso di crescita e formazione della figlia, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe, invece, generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come per l'appunto richiesto da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) dovendosi, così, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater c. 3 c.c. con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Avuto riguardo, poi, alla frequentazione tra la minore e il padre, il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni nella sentenza n. 565/2024 – con cui è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. – precludendo al padre di incontrare e di contattare telefonicamente la CP_1 figlia al fine di tutelare la minore stessa, essendo incontestata la totale assenza di quest'ultimo nella vita di
. Persona_1
Il Tribunale ritiene, altresì, congruo e adeguato, come da richiesta di parte ricorrente, determinare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo Persona_1 gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
Per tutte le ragioni innanzi esposte, le domande di parte ricorrente sono risultate, dunque, fondate e meritano di trovare integrale accoglimento.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, il Collegio nulla intende disporre in merito, ritenendo la non necessarietà dell'instaurazione del presente procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tenuto conto che la figlia minore già risultava essere affidata in via Persona_1 esclusiva alla ricorrente con l'ordinanza n. 1403/2024 del Tribunale di Asti e che, peraltro, il resistente era già stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con la sentenza n. 565/2024 del Tribunale per i Minorenni, avendo, pertanto, la sig.ra di fatto già l'affido esclusivo della figlia. Pt_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) DISPONE l'affidamento super esclusivo o rafforzato della figlia nata il 24 dicembre Persona_1
2019 a Savigliano (CN) – dalla relazione more uxorio tra e – alla Parte_1 CP_1 madre, con facoltà della stessa di assumere, anche in mancanza del consenso paterno, tutte le decisioni relative alla figlia, comprese quelle di maggiore importanza attinenti all'istruzione, educazione e cura, nonché di richiedere alle competenti autorità il rilascio/rinnovo di carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per la figlia minore;
2) PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare la CP_1 somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
3) CONFERMA il divieto di incontri e contatti telefonici tra il padre e la minore, già disposto con sentenza n. 565/2024 del 21 novembre 2024 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta; 4) NULLA sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2760/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio legale dell'Avv. Piero GALLO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza del 27 marzo 2025 la ricorrente ha concluso come da relativo verbale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
1 Per parte resistente:
Il convenuto non si è costituito e, all'udienza del 27 marzo 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto in data 7 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato telematicamente il 17 dicembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 proposto domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata il [...] a [...] relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
[...]
Nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di Asti, precedentemente adito, con ordinanza n. 1403/2024, pubblicata in data 19 febbraio 2024, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, avendo accertato che la madre e la figlia si erano trasferite, a partire dal settembre del 2022, nel Comune di Boves (CN), pronunciando, in ogni caso, provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c. nell'interesse della minore;
ha rappresentato, altresì, di avere adito il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta al fine di ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1 provvedimento quest'ultimo emesso dall'autorità giudiziaria adita con sentenza n. 565 del 21 novembre 2024.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il resistente – pure a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza – non si è costituito e, pertanto, all'udienza del 27 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente riportate:
1) in via principale: previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, disporre l'affidamento super- esclusivo della minore a favore della ricorrente con collocazione presso la casa materna e Persona_1 autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'affidamento super esclusivo, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari, disporre l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
a favore della ricorrente con collocazione presso la casa materna e autorizzandola ad assumere
[...] autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore;
3) in ogni caso: dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. residente in [...]
Maurizio Villa n. 13 a contribuire al mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, mediante il versamento dell'importo mensile di 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie.
Con la vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e Cpa, nonché rimborso di tutte le spese del presente giudizio.
2 La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, previa comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale è intervenuto in data 7 aprile 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
In via preliminare occorre rilevare che sussiste, nella fattispecie in esame, la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo adito tenuto conto che è emerso che la minore ha la propria residenza abituale nel Comune di Boves (ove frequenta l'asilo e la madre svolge attività lavorativa stabile), pur a fronte del mancato cambio di residenza, ancora risultante formalmente presso il Comune di Sommariva Bosco.
Venendo dunque al merito delle proposte domande, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni depositate dalla ricorrente all'interesse della figlia minore – dovendosi ritenere condivisibili le Persona_1 condizioni di collocamento, di affidamento e di mantenimento per la figlia minore, della quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto infra-dodicenne e non capace di discernimento – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice.
Il Collegio ha tenuto conto – non essendo emersa in questa sede la sopravvenienza di alcun elemento di novità – della menzionata ordinanza n. 1403/2024 con cui il Tribunale di Asti, pur dichiarando la propria incompetenza territoriale, ha comunque disposto – trattandosi di provvedimento assunto nell'interesse della prole minorenne – in via temporanea e urgente, ex art. 473bis.22 c.p.c., l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, considerato il disinteresse mostrato dal padre per la figlia minorenne, desunto in via presuntiva dalla mancata partecipazione nel giudizio del sig. il quale anche in quella sede è stato dichiarato contumace. CP_1
Il Collegio ha, altresì, tenuto conto della sentenza n. 565/2024, pubblicata in data 21 novembre 2024, con cui il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente sulla figlia, nonché disposto il divieto di incontri e contatti telefonici tra il padre e la minore, rilevata la totale assenza del sig. ella vita di , proprio al fine di “evitare che il padre possa decidere di reinserirsi nella vita della CP_1 Persona_1 figlia senza adeguata preparazione e senza reali intenzioni genitoriali […] fino a che il primo non si farà prendere in carico dal servizio sociale per affrontare un percorso di graduale riavvicinamento alla figlia”.
Occorre rilevare, più nello specifico, che, alla luce delle risultanze in atti, è emerso che il sig. si è CP_1 sempre disinteressato della minore, senza contribuire in alcun modo al suo mantenimento;
tale atteggiamento di disinteresse è, peraltro, confermato dal contegno processuale assunto dal resistente nel presente giudizio, il quale, non costituendosi, ha impedito una diversa rappresentazione dei fatti come prospettati dalla ricorrente, confermando, di conseguenza, l'assenza di una propria seria volontà in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore e rivelando così una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, pertanto, necessario l'affidamento monogenitoriale della minore.
Ed invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo – come nel caso di specie
– il padre più contatti da tempo con la figlia minore, rendendosi totalmente inadempiente a contribuire al
3 mantenimento della stessa, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ne consegue, evidentemente, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre debba essere accolta, potendosi formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce di quanto è emerso dall'esame del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni, dal quale è dato evincersi che
“dalla relazione del servizio sociale emerge come la madre sia assolutamente adeguata nell'accudimento della figlia” (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Inoltre, in un contesto caratterizzato dalla totale assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire, nel percorso di crescita e formazione della figlia, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe, invece, generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come per l'appunto richiesto da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) dovendosi, così, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater c. 3 c.c. con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Avuto riguardo, poi, alla frequentazione tra la minore e il padre, il Collegio ritiene di confermare quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni nella sentenza n. 565/2024 – con cui è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. – precludendo al padre di incontrare e di contattare telefonicamente la CP_1 figlia al fine di tutelare la minore stessa, essendo incontestata la totale assenza di quest'ultimo nella vita di
. Persona_1
Il Tribunale ritiene, altresì, congruo e adeguato, come da richiesta di parte ricorrente, determinare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo Persona_1 gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
Per tutte le ragioni innanzi esposte, le domande di parte ricorrente sono risultate, dunque, fondate e meritano di trovare integrale accoglimento.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, il Collegio nulla intende disporre in merito, ritenendo la non necessarietà dell'instaurazione del presente procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tenuto conto che la figlia minore già risultava essere affidata in via Persona_1 esclusiva alla ricorrente con l'ordinanza n. 1403/2024 del Tribunale di Asti e che, peraltro, il resistente era già stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con la sentenza n. 565/2024 del Tribunale per i Minorenni, avendo, pertanto, la sig.ra di fatto già l'affido esclusivo della figlia. Pt_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) DISPONE l'affidamento super esclusivo o rafforzato della figlia nata il 24 dicembre Persona_1
2019 a Savigliano (CN) – dalla relazione more uxorio tra e – alla Parte_1 CP_1 madre, con facoltà della stessa di assumere, anche in mancanza del consenso paterno, tutte le decisioni relative alla figlia, comprese quelle di maggiore importanza attinenti all'istruzione, educazione e cura, nonché di richiedere alle competenti autorità il rilascio/rinnovo di carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per la figlia minore;
2) PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare la CP_1 somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
3) CONFERMA il divieto di incontri e contatti telefonici tra il padre e la minore, già disposto con sentenza n. 565/2024 del 21 novembre 2024 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta; 4) NULLA sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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