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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 697/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Parte_1 P.IVA_1
Mantovan, domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Alpagotti, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Sedico, come da procura in atti
– appellato –
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza 119/2024 pubblicata in data 10 giugno 2024 all'esito del procedimento RG 392/2024.
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 10 giugno 2025: “Voglia l'On.le Giudice adito, in totale riforma della sentenza appellata:
pagina 1 di 8 - accertare che il credito derivante dal buono fruttifero postale n. 05.913.959.13 aveva una durata di
10 anni ed è quindi scaduto il 19/12/2010, caduto in prescrizione il 20/12/2020 e rimasto esigibile (per effetto della normativa emergenza Covid) sino al 31/05/2022. Per l'effetto, dichiarare che i sig.ri e non hanno alcun diritto di riscuoterlo poiché hanno chiesto a CP_1 CP_2 [...] il rimborso del buono n. 05.913.959.13 a giugno 2022; - di conseguenza, condannare i Pt_1 sig.ri e a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di CP_1 CP_2 Parte_1 primo grado (complessivi € 5.582,15, di cui € 3.998,03 a titolo di rimborso del buono anzidetto ed
€ 1.584,12 a titolo di rifusione delle spese di lite) nonché a rimborsarle il costo (€ 200,00) sostenuto per il versamento dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate, oltre a interessi legali maturati e maturandi sulle somme anzidette. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.
Parte appellata ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 10 giugno 2025: “NEL MERITO: rigettare l'appello proposto da Parte_1 essendo lo stesso destituito di ogni fondamento per quanto sopra esposto, e confermare l'impugnata sentenza n. 119/2024 del Giudice di Pace di Belluno, pubblicata in data 10.6.24 e non notificata, resa nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G., in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con sentenza n. 119/2024 il Giudice di pace di Belluno accoglieva la domanda avanzata dagli odierni appellati, allora ricorrenti in primo grado, accertando e dichiarando che, in relazione al buono fruttifero n. 05.913.959 13, non doveva ritenersi ancora maturata la prescrizione, e condannando a rimborsare il Parte_1 titolo ai ricorrenti, mediante versamento dell'importo di euro 2.582,28, oltre agli interessi come dovuti.
Secondo il Giudice di pace, nonostante fosse stata sul buono oggetto di causa indicata precisamente la data di sottoscrizione del titolo, non sarebbe stato dato rivenire alcuna indicazione della data di scadenza della fruttuosità e di prescrizione dello stesso, ossia pagina 2 di 8 del termine ultimo per l'incasso. Rilevava il giudice di prime cure che sul retro del buono postale era stato apposto, in sede di emissione, un bollo adesivo sul quale era riportata la dicitura “B.P.F. SERIE CE l'importo aumenta del 40% dopo 7 anni ed è il 65% dopo 10 anni”, e che tale bollo adesivo copriva parzialmente una dicitura stampata sul modello originale che risultava così testualmente recitare: “l'importo raddoppia … triplica dopo 14 anni”. Inoltre, prima di tali diciture erano state stampate, sul modello originale del buono, le seguenti parole: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Secondo il giudice di prime cure, il buono postale, per come era stato predisposto e consegnato ai sottoscrittori in sede di emissione, non consentirebbe a questi ultimi di comprendere quale fosse la data di scadenza effettiva del buono postale e, di conseguenza, sarebbe idoneo ad ingenerare confusione in punto al momento in cui il rimborso della somma incorporata dovrebbe ritenersi prescritto.
2.
Parte appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello notificato in data 29 ottobre 2024, affidando l'appello a tre motivi di impugnazione e concludendo, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso che fosse ritenuta maturata la prescrizione del rimborso del buono postale e, pertanto, che fosse negato il rimborso del medesimo agli odierni appellati.
Secondo l'appellante, il Giudice di pace, negando valore giuridico al bollo poiché privo della firma dell'addetto postale, avrebbe violato le disposizioni ministeriali in materia di
“caratteristiche tecniche dei buoni” vigenti alla data di emissione del buono postale, le quali sarebbero state viceversa pienamente rispettate dall'emittente. Inoltre, sempre secondo la tesi dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe ricostruito pagina 3 di 8 correttamente la volontà dei contraenti, neanche facendo applicazione del principio di buona fede.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria in data 11 febbraio 2025, e i quali CP_1 Controparte_2 concludevano per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 13 marzo 2025, il giudice, ritenuto di non dovere procedere ad atti istruttori, visto l'art. 352 c.p.c., rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 24 settembre 2025.
Infine, all'udienza del 24 settembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati per le motivazioni di cui in appresso.
4.
si lamenta della gravata sentenza in quanto il Giudice di Parte_1 pace non avrebbe in primo luogo tenuto conto della normativa di settore applicabile alla materia dei buoni fruttiferi postali, come dettata dal DM 20/05/1987, il quale all'art. 1, prevede che “Segue spazio in bianco nel quale all'atto dell'emissione l'ufficio porrà apposito bollo indicante la serie il numero degli anni in cui raddoppia, e quello in cui triplica, il capitale i tassi percentuali lordi di interesse corrisposti nel caso di riscossione prima dei termini”, e dal
Provvedimento 15/04/1997, secondo il quale “All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone a fianco delle scadenze temporali prestampate un bollo indicante la serie e di relativi tassi percentuali lordi di interesse”.
Effettivamente, come correttamente rilevato dall'appellante, tali prescrizioni tecniche appaiono formalmente rispettate, in quanto sull'etichetta si dà atto della serie alla quale appartiene il titolo, nonché del rendimento applicato.
Svolta la premessa di cui sopra, come correttamente ha rilevato il Giudice di Pace, nel retro del buono postale oggetto di causa sono state apposte tre informative rivolte ai risparmiatori con le quali sono veicolati messaggi contrastanti. Nella dicitura apposta pagina 4 di 8 all'inizio del foglio, per quanto rileva in questa sede, si fa presente che “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Subito sotto, si nota l'etichetta di cui prima si è fatto cenno, nel quale si afferma: “B.P.F. SERIE CE l'importo aumenta del 40% dopo 7 anni ed è il 65% dopo 10 anni”, che copre parzialmente un'altra dicitura, della quale è consentito leggere esclusivamente le seguenti parole: “l'importo raddoppia … triplica dopo 14 anni”.
Dopo avere rilevato le circostanze di cui sopra, il Giudice di pace, facendo propri i rilievi svolti dall'arbitro bancario e finanziario, il quale aveva precedentemente affermato il diritto al rimborso di un altro buono detenuto dagli appellati avente le medesime caratteristiche, ha ritenuto inidonee le informazioni rese nel retro del titolo in quanto fuorvianti ed in quanto mancanti della sottoscrizione dell'addetto postale, che sarebbe stata elencata tra i requisiti di validità della dicitura unitamente al timbro dell'ufficio postale.
Si osserva che la firma dell'addetto postale non era prevista tra i requisiti di validità del bollo contenente le condizioni apposte al buono postale, come previsto dal citato
Provvedimento 15/04/1997, dovendo così essere smentita tanto la tesi del Giudice di pace, quanto quella dell'Arbitro bancario e finanziario i quali erroneamente hanno ritenuto che la citata firma dovesse essere apposta.
Tuttavia, ritiene il tribunale che non abbia fornito agli Parte_1 investitori informazioni idonee in merito al termine ultimo per incassare il buono, prima che il relativo diritto si estingua per prescrizione. Invero, da un lato la prima dicitura quantifica in cinque anni il termine prescrizionale, pur nella consapevolezza, non contestata dall'appellata, che tale termine fosse del tutto inconferente. Dall'altro,
l'investitore, già fuorviato dalla prima dicitura, e propenso pertanto a non riporre affidamento su quanto riportato sul retro del buono, è indotto in ulteriore confusione dalle diciture contrastanti in merito alla durata del risparmio, in quanto il buono riporta
14 anni, mentre il bollino adesivo quantifica il periodo in 10 anni. È pertanto scusabile pagina 5 di 8 l'errore di colui che ritiene di avere sottoscritto un buono di 14 anni, con tutte le immaginabili conseguenze anche in tema di prescrizione del diritto a riscuotere il titolo. D'altronde, non sfugge che sarebbe stato sufficiente incollare il bollo in modo da coprire interamente la scritta sottostante, ovvero cancellare la medesima con un tratto di penna, secondo un canone di diligenza qualificata che sarebbe lecito aspettarsi da un operatore professionale quale . Parte_1
Tali argomentazioni sono state poste a fondamento della domanda in primo grado e sono state ritualmente riproposte in grado di appello dall'odierna appellata.
Tenendo inoltre presente che gli appellati rivestivano la qualità di consumatori, e quella di professionista, deve accertarsi inoltre la violazione Parte_1 dell'art. 1469 quater c.c., come introdotto dall'art. 25, l. 6 febbraio 1996 ed applicabile ratione temporis alla sottoscrizione del buono da parte dei sig.ri e CP_1
Tale norma, come d'altronde il successivo art. 35, D. Lgs. 206/2005, CP_2 contenente il Codice del Consumo, prevedeva che nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, e che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Ebbene, deve ritenersi che il documento rilasciato agli appellati non fosse idoneo ad assicurare la consapevolezza in capo a costoro che la durata del buono fosse pari a dieci anni e non a 14, anche tenendo presente che, affinché una clausola contrattuale che costituisce oggetto principale del contratto sia redatta in modo chiaro e comprensibile, è necessario non solo che essa sia intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Ebbene, deve ritenersi che l'apposizione di clausole aggiunte su un supporto adesivo incollato al documento pagina 6 di 8 contrattuale in modo da ingenerare confusione con le previsioni sottostanti non sia conforme ai canoni di chiarezza e comprensibilità previsti dalla normativa consumeristica e che, pertanto, debba essere applicata la disciplina più favorevole al consumatore tra tutte quelle scaturenti dall'esame del dettato contrattuale. Da ciò deriva che deve farsi applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto dalle clausole del modulo originario, e comunque visibili ed intellegibili.
5.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, la decisione del Giudice di pace deve essere confermata nel suo dispositivo, seppur emendata nella motivazione nel senso visto sopra. L'appello deve essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
Il terzo motivo di appello deve essere dichiarato assorbito in forza dell'accoglimento dei primi due.
7.
Le spese di questo giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata.
3. CONDANNA a rimborsare e a Parte_1 CP_1
le spese di questo giudizio di appello, spese che Controparte_2
pagina 7 di 8 liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
4. DA' ATTO che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Belluno, il giorno 20 ottobre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 697/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Parte_1 P.IVA_1
Mantovan, domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Alpagotti, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Sedico, come da procura in atti
– appellato –
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza 119/2024 pubblicata in data 10 giugno 2024 all'esito del procedimento RG 392/2024.
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 10 giugno 2025: “Voglia l'On.le Giudice adito, in totale riforma della sentenza appellata:
pagina 1 di 8 - accertare che il credito derivante dal buono fruttifero postale n. 05.913.959.13 aveva una durata di
10 anni ed è quindi scaduto il 19/12/2010, caduto in prescrizione il 20/12/2020 e rimasto esigibile (per effetto della normativa emergenza Covid) sino al 31/05/2022. Per l'effetto, dichiarare che i sig.ri e non hanno alcun diritto di riscuoterlo poiché hanno chiesto a CP_1 CP_2 [...] il rimborso del buono n. 05.913.959.13 a giugno 2022; - di conseguenza, condannare i Pt_1 sig.ri e a restituire a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di CP_1 CP_2 Parte_1 primo grado (complessivi € 5.582,15, di cui € 3.998,03 a titolo di rimborso del buono anzidetto ed
€ 1.584,12 a titolo di rifusione delle spese di lite) nonché a rimborsarle il costo (€ 200,00) sostenuto per il versamento dell'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate, oltre a interessi legali maturati e maturandi sulle somme anzidette. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio.
Parte appellata ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 10 giugno 2025: “NEL MERITO: rigettare l'appello proposto da Parte_1 essendo lo stesso destituito di ogni fondamento per quanto sopra esposto, e confermare l'impugnata sentenza n. 119/2024 del Giudice di Pace di Belluno, pubblicata in data 10.6.24 e non notificata, resa nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G., in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con sentenza n. 119/2024 il Giudice di pace di Belluno accoglieva la domanda avanzata dagli odierni appellati, allora ricorrenti in primo grado, accertando e dichiarando che, in relazione al buono fruttifero n. 05.913.959 13, non doveva ritenersi ancora maturata la prescrizione, e condannando a rimborsare il Parte_1 titolo ai ricorrenti, mediante versamento dell'importo di euro 2.582,28, oltre agli interessi come dovuti.
Secondo il Giudice di pace, nonostante fosse stata sul buono oggetto di causa indicata precisamente la data di sottoscrizione del titolo, non sarebbe stato dato rivenire alcuna indicazione della data di scadenza della fruttuosità e di prescrizione dello stesso, ossia pagina 2 di 8 del termine ultimo per l'incasso. Rilevava il giudice di prime cure che sul retro del buono postale era stato apposto, in sede di emissione, un bollo adesivo sul quale era riportata la dicitura “B.P.F. SERIE CE l'importo aumenta del 40% dopo 7 anni ed è il 65% dopo 10 anni”, e che tale bollo adesivo copriva parzialmente una dicitura stampata sul modello originale che risultava così testualmente recitare: “l'importo raddoppia … triplica dopo 14 anni”. Inoltre, prima di tali diciture erano state stampate, sul modello originale del buono, le seguenti parole: “Il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'ufficio di emissione, e, con preavviso di sei giorni, in altri uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Secondo il giudice di prime cure, il buono postale, per come era stato predisposto e consegnato ai sottoscrittori in sede di emissione, non consentirebbe a questi ultimi di comprendere quale fosse la data di scadenza effettiva del buono postale e, di conseguenza, sarebbe idoneo ad ingenerare confusione in punto al momento in cui il rimborso della somma incorporata dovrebbe ritenersi prescritto.
2.
Parte appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello notificato in data 29 ottobre 2024, affidando l'appello a tre motivi di impugnazione e concludendo, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso che fosse ritenuta maturata la prescrizione del rimborso del buono postale e, pertanto, che fosse negato il rimborso del medesimo agli odierni appellati.
Secondo l'appellante, il Giudice di pace, negando valore giuridico al bollo poiché privo della firma dell'addetto postale, avrebbe violato le disposizioni ministeriali in materia di
“caratteristiche tecniche dei buoni” vigenti alla data di emissione del buono postale, le quali sarebbero state viceversa pienamente rispettate dall'emittente. Inoltre, sempre secondo la tesi dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe ricostruito pagina 3 di 8 correttamente la volontà dei contraenti, neanche facendo applicazione del principio di buona fede.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria in data 11 febbraio 2025, e i quali CP_1 Controparte_2 concludevano per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 13 marzo 2025, il giudice, ritenuto di non dovere procedere ad atti istruttori, visto l'art. 352 c.p.c., rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 24 settembre 2025.
Infine, all'udienza del 24 settembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati per le motivazioni di cui in appresso.
4.
si lamenta della gravata sentenza in quanto il Giudice di Parte_1 pace non avrebbe in primo luogo tenuto conto della normativa di settore applicabile alla materia dei buoni fruttiferi postali, come dettata dal DM 20/05/1987, il quale all'art. 1, prevede che “Segue spazio in bianco nel quale all'atto dell'emissione l'ufficio porrà apposito bollo indicante la serie il numero degli anni in cui raddoppia, e quello in cui triplica, il capitale i tassi percentuali lordi di interesse corrisposti nel caso di riscossione prima dei termini”, e dal
Provvedimento 15/04/1997, secondo il quale “All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone a fianco delle scadenze temporali prestampate un bollo indicante la serie e di relativi tassi percentuali lordi di interesse”.
Effettivamente, come correttamente rilevato dall'appellante, tali prescrizioni tecniche appaiono formalmente rispettate, in quanto sull'etichetta si dà atto della serie alla quale appartiene il titolo, nonché del rendimento applicato.
Svolta la premessa di cui sopra, come correttamente ha rilevato il Giudice di Pace, nel retro del buono postale oggetto di causa sono state apposte tre informative rivolte ai risparmiatori con le quali sono veicolati messaggi contrastanti. Nella dicitura apposta pagina 4 di 8 all'inizio del foglio, per quanto rileva in questa sede, si fa presente che “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Subito sotto, si nota l'etichetta di cui prima si è fatto cenno, nel quale si afferma: “B.P.F. SERIE CE l'importo aumenta del 40% dopo 7 anni ed è il 65% dopo 10 anni”, che copre parzialmente un'altra dicitura, della quale è consentito leggere esclusivamente le seguenti parole: “l'importo raddoppia … triplica dopo 14 anni”.
Dopo avere rilevato le circostanze di cui sopra, il Giudice di pace, facendo propri i rilievi svolti dall'arbitro bancario e finanziario, il quale aveva precedentemente affermato il diritto al rimborso di un altro buono detenuto dagli appellati avente le medesime caratteristiche, ha ritenuto inidonee le informazioni rese nel retro del titolo in quanto fuorvianti ed in quanto mancanti della sottoscrizione dell'addetto postale, che sarebbe stata elencata tra i requisiti di validità della dicitura unitamente al timbro dell'ufficio postale.
Si osserva che la firma dell'addetto postale non era prevista tra i requisiti di validità del bollo contenente le condizioni apposte al buono postale, come previsto dal citato
Provvedimento 15/04/1997, dovendo così essere smentita tanto la tesi del Giudice di pace, quanto quella dell'Arbitro bancario e finanziario i quali erroneamente hanno ritenuto che la citata firma dovesse essere apposta.
Tuttavia, ritiene il tribunale che non abbia fornito agli Parte_1 investitori informazioni idonee in merito al termine ultimo per incassare il buono, prima che il relativo diritto si estingua per prescrizione. Invero, da un lato la prima dicitura quantifica in cinque anni il termine prescrizionale, pur nella consapevolezza, non contestata dall'appellata, che tale termine fosse del tutto inconferente. Dall'altro,
l'investitore, già fuorviato dalla prima dicitura, e propenso pertanto a non riporre affidamento su quanto riportato sul retro del buono, è indotto in ulteriore confusione dalle diciture contrastanti in merito alla durata del risparmio, in quanto il buono riporta
14 anni, mentre il bollino adesivo quantifica il periodo in 10 anni. È pertanto scusabile pagina 5 di 8 l'errore di colui che ritiene di avere sottoscritto un buono di 14 anni, con tutte le immaginabili conseguenze anche in tema di prescrizione del diritto a riscuotere il titolo. D'altronde, non sfugge che sarebbe stato sufficiente incollare il bollo in modo da coprire interamente la scritta sottostante, ovvero cancellare la medesima con un tratto di penna, secondo un canone di diligenza qualificata che sarebbe lecito aspettarsi da un operatore professionale quale . Parte_1
Tali argomentazioni sono state poste a fondamento della domanda in primo grado e sono state ritualmente riproposte in grado di appello dall'odierna appellata.
Tenendo inoltre presente che gli appellati rivestivano la qualità di consumatori, e quella di professionista, deve accertarsi inoltre la violazione Parte_1 dell'art. 1469 quater c.c., come introdotto dall'art. 25, l. 6 febbraio 1996 ed applicabile ratione temporis alla sottoscrizione del buono da parte dei sig.ri e CP_1
Tale norma, come d'altronde il successivo art. 35, D. Lgs. 206/2005, CP_2 contenente il Codice del Consumo, prevedeva che nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, e che, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
Ebbene, deve ritenersi che il documento rilasciato agli appellati non fosse idoneo ad assicurare la consapevolezza in capo a costoro che la durata del buono fosse pari a dieci anni e non a 14, anche tenendo presente che, affinché una clausola contrattuale che costituisce oggetto principale del contratto sia redatta in modo chiaro e comprensibile, è necessario non solo che essa sia intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Ebbene, deve ritenersi che l'apposizione di clausole aggiunte su un supporto adesivo incollato al documento pagina 6 di 8 contrattuale in modo da ingenerare confusione con le previsioni sottostanti non sia conforme ai canoni di chiarezza e comprensibilità previsti dalla normativa consumeristica e che, pertanto, debba essere applicata la disciplina più favorevole al consumatore tra tutte quelle scaturenti dall'esame del dettato contrattuale. Da ciò deriva che deve farsi applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto dalle clausole del modulo originario, e comunque visibili ed intellegibili.
5.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, la decisione del Giudice di pace deve essere confermata nel suo dispositivo, seppur emendata nella motivazione nel senso visto sopra. L'appello deve essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
Il terzo motivo di appello deve essere dichiarato assorbito in forza dell'accoglimento dei primi due.
7.
Le spese di questo giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza impugnata.
3. CONDANNA a rimborsare e a Parte_1 CP_1
le spese di questo giudizio di appello, spese che Controparte_2
pagina 7 di 8 liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
4. DA' ATTO che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Così deciso in Belluno, il giorno 20 ottobre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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