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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1949/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. ; P.IVA_1
Email_1
parte appellante contro
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._1
e ivi residente a [...], rappresentato e difeso dagli
Avvocati Salvatore Caradonna (c.f. ; pec C.F._2 Email_2
e Leandra Dell'Oglio (c.f. ; pec C.F._3 Email_3
parte appellata
1
***
Conclusioni per il appellante: Parte_1
Nel merito, riformare integralmente l'impugnata ordinanza del 21.09.2019 del
Tribunale di Palermo, stante l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo ex L. n. 512/1999 presentata dall'odierno appellato.
Riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado pronunciata nei confronti dell'appellante . Parte_1
Condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, rigettare l'appello proposto dal ( Parte_1 Parte_1 Pt_1 Parte_1
), confermando l'impugnata ordinanza.
[...]
Con vittoria di spese e compensi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 20.9.2019, emessa in esito a giudizio svoltosi nelle forme di cui all'art. 702bis e sgg. c.p.c., il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha accolto la domanda che aveva proposto nei confronti del Controparte_1
Controparte_2
al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire
[...] interamente le somme che gli erano state riconosciute, in esito a due distinti procedimenti penali, in relazione ai danni che, da imprenditore vittima di estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dall'agevolazione dell'associazione mafiosa
[...]
aveva subito ad opera degli imputati CP_3 Controparte_4 CP_5
, e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 condannati tra l'altro per il reato di associazione mafiosa.
2. Proposto appello dal con atto di citazione notificato il 17.10.2019, il Parte_1
procedimento, nel contraddittorio col costituito e resistente, è stato CP_1 rimesso all'udienza del 17.1.2024, svoltasi con scambio di memorie scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e in pari data assunta in deliberazione con assegnazione dei
2 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il giorno 11.3.2024.
***
3. In punto di fatto, risulta dagli atti disponibili che:
3.1. con sentenza n. 791/2009 del giorno 16.7.2009, divenuta irrevocabile, il
G.U.P. del Tribunale di Palermo, in esito a giudizio svoltosi col rito abbreviato ha condannato gli imputati Controparte_4
e tra l'altro, per aver costretto – in Controparte_5 Controparte_6 concorso, tra gli altri, con e Controparte_7 Parte_2
separatamente giudicati – titolare della Controparte_1
“Costruzioni Giovanni Ing. Di Giovanni”, a versare una somma di denaro a titolo di “messa a posto”. Il reato è stato contestato come commesso a Palermo sino al gennaio 2008. Nell'occasione il G.U.P. ha condannato i tre imputati al risarcimento del danno patito dalla parte civile, Controparte_1
liquidato nella misura di euro 65.000,00.
3.2. Con altra sentenza, n. 273 del giorno 21.1.2010, anch'essa divenuta irrevocabile, in esito a giudizio svoltosi col rito ordinario il Tribunale di
Palermo ha condannato gli imputati e Controparte_7 Parte_2
, tra l'altro, per aver costretto titolare della
[...] Controparte_1
“Costruzioni Ing. Di Giovanni”, a versare una somma di denaro a titolo di
“messa a posto”. Il reato è stato contestato come commesso a Palermo sino al gennaio 2008. Nell'occasione il Tribunale ha condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in favore della parte civile.
3.3. Con delibera n. 77 del 16.2.2011 il Fondo di Garanzia per le vittime dei reati di tipo mafioso ha ordinato la corresponsione, in favore del CP_1
della somma di euro 65.000,00 di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di
Palermo.
3.4. Con altra delibera, n. 11796 del 14.4.2011, il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha invece rigettato l'istanza di accesso al
Fondo, relativamente alla somma di euro 20.000,00 di cui alla sentenza del
Tribunale, sul rilievo che i due procedimenti penali si riferivano allo stesso
3 fatto criminoso nei confronti di imputati concorrenti, e che <il pagamento sia del risarcimento che della provvisionale disposti per lo stesso danno>> avrebbe comportato <la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle suddette sentenze>>.
3.5. ha proposto al Tribunale il ricorso ex art. 702bis Controparte_1
c.p.c. proprio a fini impugnatori della citata delibera del 14.4.2011.
3.6. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e disatteso la resistenza del reiterativa di quanto ritenuto dal Comitato, seguendo il percorso Parte_1 logico argomentativo così succintamente ricostruibile:
3.6.1. ognuna delle dette pronunce (ed, esattamente, la sentenza n. 791/09 emessa in data 16.7.2009 e la sentenza n. 273/10 emessa il 21.1.2010) ha disposto, in favore della costituita parte civile, la liquidazione di una somma <a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (con la sentenza n. 791/09 la somma di €.
65.000,00 mentre con la sentenza n. 273/10 la provvisionale di €. 20.000,00>>);
3.6.2. il Giudice Civile è chiamato a valutare soltanto la correttezza della decisione assunta dalla competente autorità giudiziaria, dovendo solamente prendere atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla L. 512/1999 per l'accesso al Fondo e della condanna al pagamento delle somme indicate nei provvedimenti innanzi richiamati per il risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile;
3.6.3. deve, pertanto, dichiararsi sussistente il diritto di Controparte_1
ad accedere al Controparte_8
per l'intero importo.
[...]
4. Il insiste sull'originaria prospettazione, sia pur raffinandola, Parte_1 richiamando l'attenzione della Corte in particolare sul fatto i due colpevoli avevano agito in concorso con comportamenti non diversi tra loro ed erano perciò comunque legati da vincolo di solidarietà, e precisando in punto di diritto che la diversità dei procedimenti penali non può risolversi nella duplicità di risarcimenti e in definitiva nella locupletazione da parte delle vittime.
5. L'appellato nega la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli imputati,
4 perché i due gruppi erano stati giudicati con riti diversi e con reciproca indipendenza valutativa;
evidenzia che l'appellante aveva fatto talvolta erroneo riferimento a “due provvisionali”; contesta infine, sotto ogni possibile profilo, la ricostruzione in diritto operata dal , e ritiene del tutto corretta la decisione del Tribunale Parte_1
precipuamente là dove questo aveva fatto riferimento al diritto della vittima che si consolida col riconoscimento da parte del giudice penale e che non ammette più ingerenze dell'Autorità amministrativa.
6. Tanto premesso, va subito detto che l'appello è fondato.
7. Per quanto consti, i fatti contestati ai cinque imputati sono gli stessi, e gli atti offerti dal non consentono di affermare che il Tribunale, che ha deciso CP_1 successivamente, fosse a conoscenza della precedente liquidazione, interamente riparativa del danno, disposta dal G.U.P.
Come altre volte affermato da questa Corte in casi analoghi, l'art. 4 della L. n.
512/1999, che prevede “il diritto” di accesso al Fondo da parte di colui che, costituitosi parte civile, ha ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico degli imputati di reati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso o con metodo mafioso, va letto e interpretato alla luce dei principi dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno e nella specie del divieto di duplicazione della medesima posta risarcitoria.
Il con la sentenza del G.U.P. ha già ottenuto il risarcimento CP_1
dell'integrale danno subito dal già menzionato fatto di reato che non può duplicarsi di certo per la ragione della pluralità di correi, trattandosi, appunto, di un “unico fatto” valutato nella sua globalità fonte di un “unico danno”.
La presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055
c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, e il diverso apporto fornito da ciascuna condotta rileva solo ai fini del regresso interno che può esercitare il condebitore che ha pagato nei confronti degli altri responsabili, ma non può di certo portare a una pluralità di illeciti.
È, poi, da escludere che la solidarietà tra i correi rispetto all'unico illecito commesso venga meno nell'ipotesi di separazione dei giudizi a carico dei coimputati: la solidarietà, infatti, pertiene al fatto ed alle condotte concorsuali e non di certo al numero
5 dei giudizi attraverso cui è stata affermata la responsabilità dei correi.
Anche l'art. 187 c.p., del resto, prevede la responsabilità solidale dei condannati per uno stesso reato, prescindendo dal fatto che la condanna sia contestuale o pronunciata all'esito di più giudizi;
ed a tale articolo nel diritto civile corrisponde, con portata peraltro ancor più estesa, l'art. 2055 c.c.
A fronte, quindi, dell'unicità del fatto illecito subito, integralmente risarcito dal
G.U.P. con la sentenza sopra citata, alcun ulteriore pregiudizio separatamente liquidabile può vantare il sicché correttamente, con riferimento alla CP_1 successiva sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dei , la parte CP_7
civile è stata ammessa al Fondo solo per le spese di lite di costituzione di parte civile.
8. In riforma dell'ordinanza di primo grado, va pertanto respinta la domanda proposta dal nei confronti del , ma la complessità della CP_1 Parte_1
materia, oggetto di progressivi affinamenti giurisprudenziali, e la specificità delle questioni sottese, inducono a ritenere conforme a retto uso di giustizia la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_1 Parte_1 [...]
, nei confronti di Parte_1 CP_1
e in riforma dell'ordinanza del 23.9.2019 resa dal Tribunale di Palermo in
[...]
esito al procedimento n. 10588/2017, rigetta la domanda proposta dal CP_1
compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Palermo, 17 settembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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