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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO IC Presidente dott.ssa LL MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2398/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Pagano, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Emanuela Sallustro, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 5/11/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte.
Con ricorso depositato in data 25/2/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 27/8/2020 a Palermo e che da tale CP_1
1 unione non sono nati figli, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 13-15/11/2023, non si sono più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 5/11/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto concordemente la sola pronuncia sullo status.
Quindi, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13-15/11/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume da quanto dichiarato dalle parti in udienza.
In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 27/8/2020 da
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato Parte_1 CP_1
a Palermo il 28/11/1995, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2020, al n. 6, parte I;
• compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 LL MM CO IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO IC Presidente dott.ssa LL MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2398/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Pagano, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Emanuela Sallustro, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale di udienza del 5/11/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande di parte.
Con ricorso depositato in data 25/2/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 27/8/2020 a Palermo e che da tale CP_1
1 unione non sono nati figli, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 13-15/11/2023, non si sono più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 5/11/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto concordemente la sola pronuncia sullo status.
Quindi, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13-15/11/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume da quanto dichiarato dalle parti in udienza.
In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 27/8/2020 da
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato Parte_1 CP_1
a Palermo il 28/11/1995, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2020, al n. 6, parte I;
• compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 LL MM CO IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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