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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1847/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex art. 2051 cc.”,
Appello avverso la sentenza del BU di NT n. 23/20, pubblicata il 27
Febbraio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025, all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 21 Luglio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio De Lillo ( ), C.F._1 con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ),
[...] C.F._3 Controparte_4
( ), tutti nella qualità di eredi di (nata il C.F._4 Persona_1
29.11.1958, e deceduta il 19.02.2020), tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv.
Antonio Panarese ( ), con il quale sono elettivamente domiciliati C.F._5 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 APPELLATI
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. In particolare il appellante (nelle note scritte conclusive depositate il 10.4.2025) ha CP_1
anche ribadito la richiesta che gli odierni appellati siano condannati alla restituzione delle somme corrisposte dal medesimo, in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2 Dicembre 2011 nei confronti del Controparte_1
, esponeva che il giorno 20 Agosto 2010 si era tenuta in
[...] Persona_1
la festa di San Pompilio CP_1 Persona_2
Come ogni anno la zona attorno alla Piazza San Pompilio era stata chiusa al traffico veicolare.
All'interno della zona pedonale vi era anche il Viale dei Pini, chiuso al traffico per tutta la sua lunghezza.
Come ogni anno, anche il 20 Agosto 2010 la festa era affollata, ed anche soltanto il passeggiare in Viale dei Pini risultava lento e difficoltoso.
Intorno alle ore 21:00, la (avente all'epoca 51 anni di età) – mentre passeggiava tra Per_1
le bancarelle con il coniuge ed alcuni parenti – era incorsa in un sinistro. Infatti era scivolata sul manto stradale in “sampietrini”, a causa di una buca. In particolare alcuni sampietrini mancavano, in quanto diveltisi a seguito dello sfarinamento della malta collante.
La era caduta rovinosamente a terra, avvertendo da subito un forte dolore al piede Per_1
sinistro.
La suddetta sconnessione, a causa della limitata illuminazione e visibilità, nonché in ragione della presenza di tanti avventori presso le bancarelle, risultava impossibile a vedersi.
Presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino, a seguito di radiografia, era stata diagnosticata la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro.
veniva dichiarata clinicamente guarita (con postumi invalidanti) in Persona_1
data 18 Dicembre 2010.
I postumi permanenti erano di natura anatomica (callo osseo), funzionale (limitazione dei movimenti), nonché soggettiva (dolore).
2 Vanamente era stato chiesto al Comune di di provvedere al risarcimento Controparte_1
dei danni in via bonaria.
Il manto stradale di Viale dei Pini era in cattivo stato manutentivo.
Per giunta la strada era stata chiusa al traffico veicolare, ed era stata posta sotto la sorveglianza della Polizia Locale, in considerazione dello svolgimento della festa patronale.
La sconnessione non era avvertibile dalla , attese le condizioni di scarsa visibilità, e Per_1
considerata la presenza di centinaia di avventori e partecipanti alla festa.
In punto di diritto, l'ente territoriale doveva considerarsi responsabile, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Pertanto concludeva nei seguenti termini: Persona_1
Accertarsi che il convenuto era tenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni CP_1
patiti da essa;
Per_1
Per l'effetto, condannarsi il al pagamento, in suo favore, a Controparte_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.597,31, oltre interessi e rivalutazione
(oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 12 Marzo 2012, si costituiva il convenuto
[...]
, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_1
Nel corso del primo grado, all'udienza del 15 Aprile 2014, veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice . Altresì, venivano sentiti i testi Persona_1 Tes_1
, (coniuge dell'attrice), e
[...] Tes_2 Controparte_2 Testimone_3
. Controparte_5
Successivamente, all'udienza del 15 Luglio 2014, venivano escussi ulteriori quattro testi, e cioè , e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Controparte_3
Nel corso del primo grado, veniva anche espletata la CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato il 26 Maggio 2016).
3 A mezzo dell'ordinanza pubblicata il 14 Giugno 2016, il G.I. formulava una proposta conciliativa. In particolare il G.I. prospettava il riconoscimento, in favore dell'attrice
[...]
, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 8.352,54 (importo già Persona_1
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria).
Altresì l'istruttore proponeva il pagamento delle spese del giudizio da parte del
[...]
, ed in favore di (spese liquidate in euro 222,40 per Controparte_1 Persona_1
esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge).
La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa (cfr. la dichiarazione di adesione, depositata il 6 Luglio 2016).
Il primo grado è stato definito dal BU di NT, con la sentenza n. 23/20, pubblicata il 27 Febbraio 2020.
Il G.M., in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del convenuto, per il sinistro del 20 Agosto 2010, oggetto di causa;
per l'effetto, ha CP_1
condannato il al pagamento, in favore di Controparte_1 Persona_1
, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 8.352,54, oltre interessi legali
[...]
dalla domanda.
Altresì il BU di NT ha condannato il convenuto al pagamento delle CP_1
spese del giudizio, liquidate in euro 250,00 per esborsi ed euro 6.935,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Infine il G.M. ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale integralmente a carico del
Comune di . Controparte_1
In sostanza il primo giudicante ha liquidato, a titolo di risarcimento danni, il medesimo importo indicato nella succitata ordinanza del 14 Giugno 2016 (avente ad oggetto la proposta conciliativa), e cioè euro 8.352,54.
Nello specifico il BU ha riconosciuto il danno biologico permanente nella misura del 3
%; altresì ha riconosciuto gg. 30 di Inabilità Temporanea Totale.
4 Inoltre sono stati riconosciuti gg. 120 di Inabilità Temporanea Parziale (i primi 30 gg. al 75 %; ulteriori gg. 30 al 50 %; ancora gli ulteriori gg. 60 al 25 %).
Infine, si addiviene all'importo di euro 8.352,54, anche considerando gli euro 251,81 a titolo di spese mediche documentate.
Peraltro, si precisa fin da ora come il BU di NT non abbia indicato quale edizione delle tabelle milanesi abbia applicato;
né ha quantificato le singole voci di danno
(fatta eccezione per gli euro 251,81 di cui alle spese mediche documentate).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il , con la Controparte_1
citazione notificata il 5 Giugno 2020 nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e (quali eredi dell'attrice , deceduta il
[...] Controparte_4 Persona_1
19 Febbraio 2020).
L'ente territoriale impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi la domanda risarcitoria, proposta in primo grado dall'originaria attrice;
in subordine, sotto il profilo del quantum Persona_1
debeatur, il impugnante chiede di ridursi la somma riconosciuta a titolo di CP_1
risarcimento danni, dovendo considerarsi il concorso di colpa della danneggiata;
in Per_1
ulteriore subordine, ridursi la somma liquidata a titolo di risarcimento danni, stante la genericità ed erroneità dei criteri di calcolo adottati dal primo Giudice (come evidenziato nella parte motiva dell'atto di gravame);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In particolare – sotto il profilo del quantum debeatur – il impugnante lamenta come CP_1
il BU abbia trascurato le conclusioni definitive del ctu (laddove è stato escluso qualsivoglia periodo di Inabilità Temporanea Totale, ed è stata confermata soltanto l'Inabilità Temporanea Parziale).
In tale contesto, il lamenta anche la durata eccessiva dell'Inabilità Temporanea CP_1
Parziale determinata dal primo Giudice, pari a gg. 120 di ITP. Infatti, Persona_1
doveva considerarsi guarita non già alla data del 18 Dicembre 2010, bensì alla data antecedente del 29 Ottobre 2010 (e cioè alla scadenza degli ulteriori 15 gg. di riposo, prescritti dal medico curante nel certificato del 14 Ottobre 2010).
5 L'ente territoriale si duole anche del fatto che il G.M., nella sentenza del 27 Febbraio 2020, non abbia precisato quale edizione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico sia stata applicata;
dunque, il BU ha direttamente indicato il complessivo quantum risarcibile (pari ad euro 8.352,54), senza quantificare il danno biologico permanente, né l'Inabilità Temporanea.
Ed infatti – sempre in via subordinata – il prospetta la liquidazione dell'importo CP_1
complessivo di euro 4.526,56 – anziché gli euro 8.352,54 riconosciuti dal primo Giudice.
Con ulteriore e subordinato motivo, il si duole altresì del fatto Controparte_1
che il BU (in sede di determinazione delle spese del giudizio, con riferimento al compenso professionale) abbia liquidato, a titolo di compenso per la fase decisoria, non già il valore medio di euro 2.935,00, bensì l'importo di euro 4.000,00. In particolare, in tal modo il G.M. ha inteso sanzionare il soccombente, ex art. 96 cpc, per la mancata adesione CP_1
alla proposta conciliativa, di cui all'ordinanza del G.I. pubblicata il 14 Giugno 2016.
Nello specifico, il ha fatto riferimento ai documenti depositati Controparte_1
in telematico in primo grado in data 15 Luglio 2016. Trattasi di documenti con i quali l'ente territoriale riscontrava la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del G.I. del 14 Giugno
2016. In particolare il proponeva di definire la controversia a mezzo del versamento CP_1
della somma di euro 6.500,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria di controparte
(importo di euro 6.500,00, comprensivo anche delle spese del giudizio).
Si sono costituiti gli appellati , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi dell'attrice , deceduta il 19 Febbraio 2020),
[...] Persona_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
Peraltro il appellante, a mezzo delle note scritte conclusive depositate il 10 Aprile CP_1
2025, ha chiesto che gli odierni appellati siano anche condannati alla restituzione delle somme corrisposte dal Comune medesimo, in esecuzione della sentenza di primo grado
6 (invero, trattasi di richiesta già formulata a mezzo delle note scritte depositate il 7 Gennaio
2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame inerenti all'an debeatur sono infondati e, pertanto, debbono essere rigettati.
Invero i testi addotti da parte attrice (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dai testi
, e , presenti al momento del sinistro) Testimone_1 Testimone_3 Testimone_6
hanno confermato le circostanze della sconnessione del manto stradale e della mancanza di alcuni sampietrini.
Altresì essi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi, di cui alle fotografie prodotte in primo grado da parte attrice, effigianti la pavimentazione stradale di Viale dei Pini di CP_1
, all'Agosto 2010 (in particolare, trattasi della mancanza di alcuni sampietrini, nei
[...]
pressi del tombino, immortalato nei rilievi fotografici).
Risulta quindi confermato come il manto stradale non si presentasse omogeneo.
Vi era la pubblica illuminazione, e tuttavia deve considerarsi la peculiarità dell'evento, dato che la strada era molto frequentata da pedoni per la presenza di bancarelle, in occasione della festa patronale.
In definitiva lo stato dei luoghi integra l'insidia, vale a dire il pericolo occulto ed imprevedibile.
Pertanto, si delinea la responsabilità del , quale ente Controparte_1
proprietario e quindi custode della succitata pubblica via, sia ai sensi dell'art. 2043 cc. che ai sensi dell'art. 2051 cc..
Non può revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.
Inoltre – contrariamente a quanto prospettato dall'ente impugnante – non emerge alcun comportamento della danneggiata (vale a dire del pedone , avente 51 Persona_1
anni di età alla data del sinistro), tale da integrare il concorso colposo ex art. 1227 cc..
7 Si ribadisce quindi (sotto il profilo dell'an debeatur) come debba essere confermata la declaratoria di esclusiva responsabilità del . Controparte_1
Né può trascurarsi un'ulteriore circostanza. Come già ricordato il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 14 Giugno 2016, aveva formulato proposta conciliativa, per l'importo di euro 8.352,54
(importo confermato dal BU in sede di sentenza del G.M. del 27 Febbraio 2020, sia pure con un diverso giudicante).
Ebbene, a giusta ragione il odierno appellante si duole del fatto che il BU, in CP_1
sentenza, erroneamente abbia affermato che l'ente convenuto non abbia dato alcun riscontro alla proposta conciliativa.
Infatti, il primo Giudice ha trascurato i seguenti documenti, depositati in telematico dall'ente convenuto il 15 Luglio 2016:
A) Delibera di Giunta Comunale n. 73/16 dell'11 Luglio 2016. In tale delibera si forniva al
Responsabile del Servizio Atti Giudiziari il seguente indirizzo operativo: definizione conciliativa della controversia nei limiti della somma di euro 6.500,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria della (importo di euro 6.500,00 comprensivo anche delle Per_1
spese del giudizio);
B) Missiva dell'11 Luglio 2016 a firma del Vice-Sindaco, indirizzata al Difensore dell'ente territoriale (avente ad oggetto l'indicazione di transigere la causa mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro 6.500,00).
Tale documentazione dimostra come, a giusta ragione, l'ente appellante si dolga dell'aumento del compenso medio per la fase decisoria, statuito dal G.M. di NT a carico del , con valenza sanzionatoria, ex art. 96 cpc, perché Controparte_1
l'ente convenuto non avrebbe dato alcun riscontro alla succitata proposta conciliativa del
G.I..
Al contempo, la manifestazione di disponibilità al versamento della somma omnicomprensiva di euro 6.500,00 assume una valenza ammissiva di responsabilità, per quel che concerne l'an debeatur.
8 A questo punto, è d'uopo passare all'esame dei subordinati motivi di gravame, inerenti al profilo del quantum debeatur.
Ebbene, ad avviso del Collegio è fondato il motivo di appello, con il quale il evidenzia CP_1
come l'Inabilità Temporanea sia cessata non già alla data del 18 Dicembre 2010, bensì a quella del 29 Ottobre 2010, e cioè allorquando sono decorsi i 15 giorni di riposo prescritti dal medico curante della , nel certificato medico del 14 Ottobre 2010. Per_1
In definitiva l'Inabilità Temporanea si è protratta dal 20 Agosto 2010 al 29 Ottobre 2010.
Ergo, vanno riconosciuti 70 gg. di malattia, anziché i 120 gg. indicati dal ctu di primo grado nell'elaborato del 26 Maggio 2016.
Peraltro, con riferimento all'Inabilità Temporanea, è d'uopo evidenziare un profilo di contraddittorietà delle argomentazioni espresse dal ctu medico-legale nel suo elaborato.
Infatti l'ausiliario, a fol. 4, aveva riconosciuto gg. 30 di ITT e gg. 120 di ITP. Poi, a fol. 5 dell'elaborato – tenuto conto delle argomentazioni del convenuto – il ctu ha CP_1
confermato soltanto i 120 gg. di ITP (e cioè i primi 30 gg. al 75 %; ulteriori gg. 30 al 50 %; quindi gg. 60 al 25 %).
In definitiva, in accoglimento del motivo di gravame sul quantum, vanno riconosciuti soltanto 70 gg. di Inabilità Temporanea Parziale (dal 20 Agosto 2010 al 29 Ottobre 2010).
Avuto riguardo (come parametro) all'elaborato del ctu, è d'uopo confermare i primi 30 gg. al 75 %; gli ulteriori 30 gg. al 50 %; infine gli ultimi 10 gg. al 25 % (e non già sessanta giorni).
Si impone, a questo punto, un'ulteriore osservazione.
Il BU, nella sentenza del 27 Febbraio 2020, ha confermato l'importo totale di euro
8.352,54, di cui alla proposta conciliativa che lo stesso BU di NT (in persona di altro istruttore) aveva formulato, a mezzo dell'ordinanza del 14 Giugno 2016.
Deve ritenersi che il G.I. – nell'ordinanza del 14 Giugno 2016 – sia addivenuto alla proposta di euro 8.352,54, in base alle tabelle milanesi del 2014, vigenti nel Giugno 2016.
Del resto gli appellati eredi di , nella comparsa di costituzione nel Persona_1
presente grado, hanno esplicitamente fatto riferimento alle tabelle del 2014.
L'originaria attrice aveva 51 anni di età all'epoca dei fatti. Persona_1
9 Va confermato il 3 % di danno biologico permanente, indicato dal ctu di primo grado, nonché riconosciuto dal primo giudicante.
Conformemente alle tabelle milanesi del 2014, l'inabilità giornaliera è pari ad euro 96,00
(senza riconoscere alcun aumento per la personalizzazione).
Si ribadisce come l'inabilità giornaliera debba essere quantificata in euro 96,00 (anziché gli euro 47,49 indicati dal nella tabella riportata a foll. 32-33 dell'atto di appello – CP_1
tabella appunto incorporata nell'atto di impugnazione).
Dunque, bisogna ovviare agli aspetti di superficialità, caratterizzanti la sentenza del G.M. di
NT, aspetti già evidenziati (ci si riferisce alla mancata indicazione di quale edizione delle tabelle milanesi sia stata applicata;
nonché ci si riferisce alla mancata quantificazione delle singole poste di danno).
Pertanto, il danno biologico permanente va quantificato in euro 3.697,00.
I trenta giorni di ITP al 75 % debbono essere quantificati in euro 2.160,00;
i trenta giorni di ITP al 50 % debbono essere quantificati in euro 1.440,00;
infine, i dieci giorni di ITP al 25 % debbono essere quantificati in euro 240,00.
Il totale ammonta ad euro 7.537,00.
Sommando anche gli euro 251,81 (già riconosciuti a titolo di spese mediche documentate), si addiviene ad euro 7.788,81.
Il regime degli accessori resta lo stesso della pronuncia di prime cure, in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Quindi, va considerata la sorta capitale di euro 7.788,81
(somma già comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre gli interessi legali, decorrenti dalla domanda.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello (ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure), la somma, al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni, il , in favore di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(quali eredi dell'originaria attrice ), va
[...] Controparte_4 Persona_1
rideterminata nella misura di euro 7.788,81, oltre interessi legali dalla domanda (anziché gli euro 8.352,54 che erano stati liquidati dal primo Giudice).
10 In altri termini, il parziale accoglimento del motivo di appello sul quantum comporta la rideterminazione in pejus del quantum risarcibile, nella misura di euro 563,73.
A questo punto, si impone un'ulteriore precisazione.
La danneggiata è deceduta nel corso del processo (precisamente in Persona_1
data 19 Febbraio 2020), per una causa, che non risulta connessa con i postumi permanenti, conseguenti al sinistro del 20 Agosto 2010 (postumi della frattura del quinto metatarso del piede sinistro).
Nel caso di specie il BU di NT ha liquidato il danno – a mezzo della sentenza del 27 Febbraio 2020 – con riferimento alla danneggiata , deceduta il 19 Febbraio Per_1
2020 (ovviamente, in un contesto in cui al G.M. era sconosciuta la circostanza del decesso, trattandosi di circostanza successiva all'introito in decisione, di cui all'udienza di conclusioni del 13 Gennaio 2020).
In altri termini, nel caso di specie è attendibile la liquidazione del danno operata dal
BU; infatti, non si ravvisa il pericolo di una liquidazione effettuata, avendo come parametro l'aspettativa di vita futura della danneggiata, senza considerare la durata effettiva della vita residua.
La danneggiata è deceduta quasi dieci anni dopo il sinistro del 20 Agosto 2010, ed ha Per_1
riportato una malattia guarita (con postumi) poche settimane dopo l'evento del 20 Agosto
2010.
Per giunta, si è addivenuti alla quasi integrale conferma dell'importo liquidato dal BU, con una lieve riduzione (nella misura di euro 563,73).
Né – in tema di quantum debeatur – il Comune appellante ha mosso alcuna doglianza, per il fatto che la liquidazione operata dal BU fosse parametrata sull'aspettativa di vita futura della , e non sulla durata effettiva della sua vita. Per_1
A questo punto, va esaminata la domanda (proposta dal appellante nei confronti CP_1
degli appellati eredi ) di condanna alla restituzione delle somme erogate in Per_1
esecuzione della sentenza di prime cure.
La Difesa del Comune impugnante ha depositato (in allegato alle note scritte del 7 Gennaio
2021) documentazione, da cui risulta l'avvenuta erogazione delle somme, al cui pagamento l'ente è stato condannato, in virtù della sentenza di primo grado.
11 In particolare, è in atti il mandato di pagamento n. 1009 del 12 Dicembre 2020; quindi, sono stati versati complessivi euro 20.195,54 in favore degli eredi . Per_1
Precisamente, sono stati versati:
euro 6.731,84 in favore di;
Controparte_4
euro 6.731,84 in favore di Controparte_3
euro 6.731,86 in favore di . Controparte_2
Sono in atti anche le quietanze rilasciate dai tre eredi . Per_1
Peraltro, è d'uopo precisare come l'importo di euro 20.195,54 comprenda anche le spese del giudizio.
In definitiva, risulta fondata la domanda restitutoria (ovviamente, nei limiti dell'importo di euro 563,73, considerato che, a titolo di risarcimento danni, si è definitivamente riconosciuta la somma di euro 7.788,81).
Di conseguenza, , e (quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
) debbono essere condannati in solido alla restituzione, in favore del
[...] [...]
, della somma di euro 563,73, oltre interessi legali, decorrenti dal 12 Controparte_1
Dicembre 2020.
E' d'uopo confermare la sentenza di primo grado, laddove le spese dell'espletata CTU medico-legale sono state integralmente poste a carico del . Controparte_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (parziale accoglimento estrinsecatosi nella lieve riduzione del quantum risarcibile) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Con riferimento alle spese del primo grado, osserva il Collegio come la lieve riduzione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni (da euro 8.352,54 ad euro 7.788,81) non comporti il mutamento dello scaglione di valore;
infatti, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
12 Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Senz'altro (per quel che concerne le spese del primo grado) va confermata l'integrale soccombenza del . Controparte_1
Tuttavia, non può essere confermato l'importo di euro 6.935,00, statuito dal BU;
infatti il G.M. di NT aveva liquidato i valori medi, ed altresì aveva aumentato il valore medio inerente alla fase decisoria, con valenza sanzionatoria ex art. 96 cpc, dato che il convenuto non aveva riscontrato la proposta conciliativa avanzata dal G.I., in sede CP_1
di ordinanza pubblicata il 14.6.2016.
Sul punto si è già evidenziata la fondatezza del pedissequo motivo di gravame;
infatti, risulta per tabulas come il abbia riscontrato la proposta conciliativa del G.I., avanzando CP_1
una controproposta, imperniata sull'importo omnicomprensivo di euro 6.500,00 (cfr. i documenti depositati in telematico in data 15 Luglio 2016).
Più in generale, con riferimento ai compensi del primo grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (anche considerato che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni gravita presso i minimi di scaglione;
nonché considerato che la prestazione professionale non appare di particolare complessità).
Pertanto, si liquida l'importo di euro 2.540,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 250,00, statuito dal BU.
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza del odierno appellante. CP_1
Da un lato si rileva la riduzione (rispetto al primo grado) dell'importo, al cui pagamento è tenuto il , a titolo di risarcimento danni. Controparte_1
D'altro canto si registra la parziale soccombenza del odierno impugnante, CP_1
considerato che, in primis, aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Anche con riferimento al presente grado, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
13 Di conseguenza gli eredi di vincono le spese del grado in misura della Persona_1
metà; per la residua metà si impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si deve tenere conto di un importo risarcitorio che si colloca nella parte bassa dello scaglione, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare equo e congruo (“a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per la metà, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , e Controparte_2 CP_4 CP_3
l'importo di euro 1.453,00.
Non può tenersi conto della nota spese prodotta dagli appellati , in allegato alla CP_2
seconda memoria ex art. 190 cpc. Infatti, si tratta di nota specifica, che era imperniata sulla dedotta integrale soccombenza del convenuto. CP_1
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
(quali eredi di , deceduta Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
il 19 Febbraio 2020), avverso la sentenza del BU di NT n. 23/20, pubblicata il
27 Febbraio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ridetermina la somma, al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni, il , in favore di , Controparte_1 Controparte_2
14 e (quali eredi dell'originaria attrice Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
), nella misura di euro 7.788,81, oltre interessi legali dalla domanda (anziché gli euro
[...]
8.352,54 che erano stati liquidati dal primo Giudice);
B) Condanna in solido , quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
) alla restituzione, in favore del , della somma di euro
[...] Controparte_1
563,73, oltre interessi legali, decorrenti dal 12 Dicembre 2020;
C) Condanna il al pagamento delle spese del primo grado in Controparte_1
favore di , e (quali eredi di ), Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
spese che liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Condanna il al pagamento della metà delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di , e quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
) – metà che liquida in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre IVA, Persona_1
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1847/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex art. 2051 cc.”,
Appello avverso la sentenza del BU di NT n. 23/20, pubblicata il 27
Febbraio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025, all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 21 Luglio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio De Lillo ( ), C.F._1 con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
( ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ),
[...] C.F._3 Controparte_4
( ), tutti nella qualità di eredi di (nata il C.F._4 Persona_1
29.11.1958, e deceduta il 19.02.2020), tutti rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv.
Antonio Panarese ( ), con il quale sono elettivamente domiciliati C.F._5 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 APPELLATI
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. In particolare il appellante (nelle note scritte conclusive depositate il 10.4.2025) ha CP_1
anche ribadito la richiesta che gli odierni appellati siano condannati alla restituzione delle somme corrisposte dal medesimo, in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 2 Dicembre 2011 nei confronti del Controparte_1
, esponeva che il giorno 20 Agosto 2010 si era tenuta in
[...] Persona_1
la festa di San Pompilio CP_1 Persona_2
Come ogni anno la zona attorno alla Piazza San Pompilio era stata chiusa al traffico veicolare.
All'interno della zona pedonale vi era anche il Viale dei Pini, chiuso al traffico per tutta la sua lunghezza.
Come ogni anno, anche il 20 Agosto 2010 la festa era affollata, ed anche soltanto il passeggiare in Viale dei Pini risultava lento e difficoltoso.
Intorno alle ore 21:00, la (avente all'epoca 51 anni di età) – mentre passeggiava tra Per_1
le bancarelle con il coniuge ed alcuni parenti – era incorsa in un sinistro. Infatti era scivolata sul manto stradale in “sampietrini”, a causa di una buca. In particolare alcuni sampietrini mancavano, in quanto diveltisi a seguito dello sfarinamento della malta collante.
La era caduta rovinosamente a terra, avvertendo da subito un forte dolore al piede Per_1
sinistro.
La suddetta sconnessione, a causa della limitata illuminazione e visibilità, nonché in ragione della presenza di tanti avventori presso le bancarelle, risultava impossibile a vedersi.
Presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino, a seguito di radiografia, era stata diagnosticata la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro.
veniva dichiarata clinicamente guarita (con postumi invalidanti) in Persona_1
data 18 Dicembre 2010.
I postumi permanenti erano di natura anatomica (callo osseo), funzionale (limitazione dei movimenti), nonché soggettiva (dolore).
2 Vanamente era stato chiesto al Comune di di provvedere al risarcimento Controparte_1
dei danni in via bonaria.
Il manto stradale di Viale dei Pini era in cattivo stato manutentivo.
Per giunta la strada era stata chiusa al traffico veicolare, ed era stata posta sotto la sorveglianza della Polizia Locale, in considerazione dello svolgimento della festa patronale.
La sconnessione non era avvertibile dalla , attese le condizioni di scarsa visibilità, e Per_1
considerata la presenza di centinaia di avventori e partecipanti alla festa.
In punto di diritto, l'ente territoriale doveva considerarsi responsabile, quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Pertanto concludeva nei seguenti termini: Persona_1
Accertarsi che il convenuto era tenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni CP_1
patiti da essa;
Per_1
Per l'effetto, condannarsi il al pagamento, in suo favore, a Controparte_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.597,31, oltre interessi e rivalutazione
(oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 12 Marzo 2012, si costituiva il convenuto
[...]
, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. Controparte_1
Nel corso del primo grado, all'udienza del 15 Aprile 2014, veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice . Altresì, venivano sentiti i testi Persona_1 Tes_1
, (coniuge dell'attrice), e
[...] Tes_2 Controparte_2 Testimone_3
. Controparte_5
Successivamente, all'udienza del 15 Luglio 2014, venivano escussi ulteriori quattro testi, e cioè , e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Controparte_3
Nel corso del primo grado, veniva anche espletata la CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato il 26 Maggio 2016).
3 A mezzo dell'ordinanza pubblicata il 14 Giugno 2016, il G.I. formulava una proposta conciliativa. In particolare il G.I. prospettava il riconoscimento, in favore dell'attrice
[...]
, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 8.352,54 (importo già Persona_1
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria).
Altresì l'istruttore proponeva il pagamento delle spese del giudizio da parte del
[...]
, ed in favore di (spese liquidate in euro 222,40 per Controparte_1 Persona_1
esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge).
La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa (cfr. la dichiarazione di adesione, depositata il 6 Luglio 2016).
Il primo grado è stato definito dal BU di NT, con la sentenza n. 23/20, pubblicata il 27 Febbraio 2020.
Il G.M., in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del convenuto, per il sinistro del 20 Agosto 2010, oggetto di causa;
per l'effetto, ha CP_1
condannato il al pagamento, in favore di Controparte_1 Persona_1
, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 8.352,54, oltre interessi legali
[...]
dalla domanda.
Altresì il BU di NT ha condannato il convenuto al pagamento delle CP_1
spese del giudizio, liquidate in euro 250,00 per esborsi ed euro 6.935,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Infine il G.M. ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale integralmente a carico del
Comune di . Controparte_1
In sostanza il primo giudicante ha liquidato, a titolo di risarcimento danni, il medesimo importo indicato nella succitata ordinanza del 14 Giugno 2016 (avente ad oggetto la proposta conciliativa), e cioè euro 8.352,54.
Nello specifico il BU ha riconosciuto il danno biologico permanente nella misura del 3
%; altresì ha riconosciuto gg. 30 di Inabilità Temporanea Totale.
4 Inoltre sono stati riconosciuti gg. 120 di Inabilità Temporanea Parziale (i primi 30 gg. al 75 %; ulteriori gg. 30 al 50 %; ancora gli ulteriori gg. 60 al 25 %).
Infine, si addiviene all'importo di euro 8.352,54, anche considerando gli euro 251,81 a titolo di spese mediche documentate.
Peraltro, si precisa fin da ora come il BU di NT non abbia indicato quale edizione delle tabelle milanesi abbia applicato;
né ha quantificato le singole voci di danno
(fatta eccezione per gli euro 251,81 di cui alle spese mediche documentate).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il , con la Controparte_1
citazione notificata il 5 Giugno 2020 nei confronti di , Controparte_2 CP_3
e (quali eredi dell'attrice , deceduta il
[...] Controparte_4 Persona_1
19 Febbraio 2020).
L'ente territoriale impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi la domanda risarcitoria, proposta in primo grado dall'originaria attrice;
in subordine, sotto il profilo del quantum Persona_1
debeatur, il impugnante chiede di ridursi la somma riconosciuta a titolo di CP_1
risarcimento danni, dovendo considerarsi il concorso di colpa della danneggiata;
in Per_1
ulteriore subordine, ridursi la somma liquidata a titolo di risarcimento danni, stante la genericità ed erroneità dei criteri di calcolo adottati dal primo Giudice (come evidenziato nella parte motiva dell'atto di gravame);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In particolare – sotto il profilo del quantum debeatur – il impugnante lamenta come CP_1
il BU abbia trascurato le conclusioni definitive del ctu (laddove è stato escluso qualsivoglia periodo di Inabilità Temporanea Totale, ed è stata confermata soltanto l'Inabilità Temporanea Parziale).
In tale contesto, il lamenta anche la durata eccessiva dell'Inabilità Temporanea CP_1
Parziale determinata dal primo Giudice, pari a gg. 120 di ITP. Infatti, Persona_1
doveva considerarsi guarita non già alla data del 18 Dicembre 2010, bensì alla data antecedente del 29 Ottobre 2010 (e cioè alla scadenza degli ulteriori 15 gg. di riposo, prescritti dal medico curante nel certificato del 14 Ottobre 2010).
5 L'ente territoriale si duole anche del fatto che il G.M., nella sentenza del 27 Febbraio 2020, non abbia precisato quale edizione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico sia stata applicata;
dunque, il BU ha direttamente indicato il complessivo quantum risarcibile (pari ad euro 8.352,54), senza quantificare il danno biologico permanente, né l'Inabilità Temporanea.
Ed infatti – sempre in via subordinata – il prospetta la liquidazione dell'importo CP_1
complessivo di euro 4.526,56 – anziché gli euro 8.352,54 riconosciuti dal primo Giudice.
Con ulteriore e subordinato motivo, il si duole altresì del fatto Controparte_1
che il BU (in sede di determinazione delle spese del giudizio, con riferimento al compenso professionale) abbia liquidato, a titolo di compenso per la fase decisoria, non già il valore medio di euro 2.935,00, bensì l'importo di euro 4.000,00. In particolare, in tal modo il G.M. ha inteso sanzionare il soccombente, ex art. 96 cpc, per la mancata adesione CP_1
alla proposta conciliativa, di cui all'ordinanza del G.I. pubblicata il 14 Giugno 2016.
Nello specifico, il ha fatto riferimento ai documenti depositati Controparte_1
in telematico in primo grado in data 15 Luglio 2016. Trattasi di documenti con i quali l'ente territoriale riscontrava la proposta conciliativa di cui all'ordinanza del G.I. del 14 Giugno
2016. In particolare il proponeva di definire la controversia a mezzo del versamento CP_1
della somma di euro 6.500,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria di controparte
(importo di euro 6.500,00, comprensivo anche delle spese del giudizio).
Si sono costituiti gli appellati , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi dell'attrice , deceduta il 19 Febbraio 2020),
[...] Persona_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
Peraltro il appellante, a mezzo delle note scritte conclusive depositate il 10 Aprile CP_1
2025, ha chiesto che gli odierni appellati siano anche condannati alla restituzione delle somme corrisposte dal Comune medesimo, in esecuzione della sentenza di primo grado
6 (invero, trattasi di richiesta già formulata a mezzo delle note scritte depositate il 7 Gennaio
2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame inerenti all'an debeatur sono infondati e, pertanto, debbono essere rigettati.
Invero i testi addotti da parte attrice (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dai testi
, e , presenti al momento del sinistro) Testimone_1 Testimone_3 Testimone_6
hanno confermato le circostanze della sconnessione del manto stradale e della mancanza di alcuni sampietrini.
Altresì essi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi, di cui alle fotografie prodotte in primo grado da parte attrice, effigianti la pavimentazione stradale di Viale dei Pini di CP_1
, all'Agosto 2010 (in particolare, trattasi della mancanza di alcuni sampietrini, nei
[...]
pressi del tombino, immortalato nei rilievi fotografici).
Risulta quindi confermato come il manto stradale non si presentasse omogeneo.
Vi era la pubblica illuminazione, e tuttavia deve considerarsi la peculiarità dell'evento, dato che la strada era molto frequentata da pedoni per la presenza di bancarelle, in occasione della festa patronale.
In definitiva lo stato dei luoghi integra l'insidia, vale a dire il pericolo occulto ed imprevedibile.
Pertanto, si delinea la responsabilità del , quale ente Controparte_1
proprietario e quindi custode della succitata pubblica via, sia ai sensi dell'art. 2043 cc. che ai sensi dell'art. 2051 cc..
Non può revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.
Inoltre – contrariamente a quanto prospettato dall'ente impugnante – non emerge alcun comportamento della danneggiata (vale a dire del pedone , avente 51 Persona_1
anni di età alla data del sinistro), tale da integrare il concorso colposo ex art. 1227 cc..
7 Si ribadisce quindi (sotto il profilo dell'an debeatur) come debba essere confermata la declaratoria di esclusiva responsabilità del . Controparte_1
Né può trascurarsi un'ulteriore circostanza. Come già ricordato il G.I., a mezzo dell'ordinanza del 14 Giugno 2016, aveva formulato proposta conciliativa, per l'importo di euro 8.352,54
(importo confermato dal BU in sede di sentenza del G.M. del 27 Febbraio 2020, sia pure con un diverso giudicante).
Ebbene, a giusta ragione il odierno appellante si duole del fatto che il BU, in CP_1
sentenza, erroneamente abbia affermato che l'ente convenuto non abbia dato alcun riscontro alla proposta conciliativa.
Infatti, il primo Giudice ha trascurato i seguenti documenti, depositati in telematico dall'ente convenuto il 15 Luglio 2016:
A) Delibera di Giunta Comunale n. 73/16 dell'11 Luglio 2016. In tale delibera si forniva al
Responsabile del Servizio Atti Giudiziari il seguente indirizzo operativo: definizione conciliativa della controversia nei limiti della somma di euro 6.500,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria della (importo di euro 6.500,00 comprensivo anche delle Per_1
spese del giudizio);
B) Missiva dell'11 Luglio 2016 a firma del Vice-Sindaco, indirizzata al Difensore dell'ente territoriale (avente ad oggetto l'indicazione di transigere la causa mediante il versamento della somma omnicomprensiva di euro 6.500,00).
Tale documentazione dimostra come, a giusta ragione, l'ente appellante si dolga dell'aumento del compenso medio per la fase decisoria, statuito dal G.M. di NT a carico del , con valenza sanzionatoria, ex art. 96 cpc, perché Controparte_1
l'ente convenuto non avrebbe dato alcun riscontro alla succitata proposta conciliativa del
G.I..
Al contempo, la manifestazione di disponibilità al versamento della somma omnicomprensiva di euro 6.500,00 assume una valenza ammissiva di responsabilità, per quel che concerne l'an debeatur.
8 A questo punto, è d'uopo passare all'esame dei subordinati motivi di gravame, inerenti al profilo del quantum debeatur.
Ebbene, ad avviso del Collegio è fondato il motivo di appello, con il quale il evidenzia CP_1
come l'Inabilità Temporanea sia cessata non già alla data del 18 Dicembre 2010, bensì a quella del 29 Ottobre 2010, e cioè allorquando sono decorsi i 15 giorni di riposo prescritti dal medico curante della , nel certificato medico del 14 Ottobre 2010. Per_1
In definitiva l'Inabilità Temporanea si è protratta dal 20 Agosto 2010 al 29 Ottobre 2010.
Ergo, vanno riconosciuti 70 gg. di malattia, anziché i 120 gg. indicati dal ctu di primo grado nell'elaborato del 26 Maggio 2016.
Peraltro, con riferimento all'Inabilità Temporanea, è d'uopo evidenziare un profilo di contraddittorietà delle argomentazioni espresse dal ctu medico-legale nel suo elaborato.
Infatti l'ausiliario, a fol. 4, aveva riconosciuto gg. 30 di ITT e gg. 120 di ITP. Poi, a fol. 5 dell'elaborato – tenuto conto delle argomentazioni del convenuto – il ctu ha CP_1
confermato soltanto i 120 gg. di ITP (e cioè i primi 30 gg. al 75 %; ulteriori gg. 30 al 50 %; quindi gg. 60 al 25 %).
In definitiva, in accoglimento del motivo di gravame sul quantum, vanno riconosciuti soltanto 70 gg. di Inabilità Temporanea Parziale (dal 20 Agosto 2010 al 29 Ottobre 2010).
Avuto riguardo (come parametro) all'elaborato del ctu, è d'uopo confermare i primi 30 gg. al 75 %; gli ulteriori 30 gg. al 50 %; infine gli ultimi 10 gg. al 25 % (e non già sessanta giorni).
Si impone, a questo punto, un'ulteriore osservazione.
Il BU, nella sentenza del 27 Febbraio 2020, ha confermato l'importo totale di euro
8.352,54, di cui alla proposta conciliativa che lo stesso BU di NT (in persona di altro istruttore) aveva formulato, a mezzo dell'ordinanza del 14 Giugno 2016.
Deve ritenersi che il G.I. – nell'ordinanza del 14 Giugno 2016 – sia addivenuto alla proposta di euro 8.352,54, in base alle tabelle milanesi del 2014, vigenti nel Giugno 2016.
Del resto gli appellati eredi di , nella comparsa di costituzione nel Persona_1
presente grado, hanno esplicitamente fatto riferimento alle tabelle del 2014.
L'originaria attrice aveva 51 anni di età all'epoca dei fatti. Persona_1
9 Va confermato il 3 % di danno biologico permanente, indicato dal ctu di primo grado, nonché riconosciuto dal primo giudicante.
Conformemente alle tabelle milanesi del 2014, l'inabilità giornaliera è pari ad euro 96,00
(senza riconoscere alcun aumento per la personalizzazione).
Si ribadisce come l'inabilità giornaliera debba essere quantificata in euro 96,00 (anziché gli euro 47,49 indicati dal nella tabella riportata a foll. 32-33 dell'atto di appello – CP_1
tabella appunto incorporata nell'atto di impugnazione).
Dunque, bisogna ovviare agli aspetti di superficialità, caratterizzanti la sentenza del G.M. di
NT, aspetti già evidenziati (ci si riferisce alla mancata indicazione di quale edizione delle tabelle milanesi sia stata applicata;
nonché ci si riferisce alla mancata quantificazione delle singole poste di danno).
Pertanto, il danno biologico permanente va quantificato in euro 3.697,00.
I trenta giorni di ITP al 75 % debbono essere quantificati in euro 2.160,00;
i trenta giorni di ITP al 50 % debbono essere quantificati in euro 1.440,00;
infine, i dieci giorni di ITP al 25 % debbono essere quantificati in euro 240,00.
Il totale ammonta ad euro 7.537,00.
Sommando anche gli euro 251,81 (già riconosciuti a titolo di spese mediche documentate), si addiviene ad euro 7.788,81.
Il regime degli accessori resta lo stesso della pronuncia di prime cure, in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Quindi, va considerata la sorta capitale di euro 7.788,81
(somma già comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre gli interessi legali, decorrenti dalla domanda.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello (ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure), la somma, al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni, il , in favore di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(quali eredi dell'originaria attrice ), va
[...] Controparte_4 Persona_1
rideterminata nella misura di euro 7.788,81, oltre interessi legali dalla domanda (anziché gli euro 8.352,54 che erano stati liquidati dal primo Giudice).
10 In altri termini, il parziale accoglimento del motivo di appello sul quantum comporta la rideterminazione in pejus del quantum risarcibile, nella misura di euro 563,73.
A questo punto, si impone un'ulteriore precisazione.
La danneggiata è deceduta nel corso del processo (precisamente in Persona_1
data 19 Febbraio 2020), per una causa, che non risulta connessa con i postumi permanenti, conseguenti al sinistro del 20 Agosto 2010 (postumi della frattura del quinto metatarso del piede sinistro).
Nel caso di specie il BU di NT ha liquidato il danno – a mezzo della sentenza del 27 Febbraio 2020 – con riferimento alla danneggiata , deceduta il 19 Febbraio Per_1
2020 (ovviamente, in un contesto in cui al G.M. era sconosciuta la circostanza del decesso, trattandosi di circostanza successiva all'introito in decisione, di cui all'udienza di conclusioni del 13 Gennaio 2020).
In altri termini, nel caso di specie è attendibile la liquidazione del danno operata dal
BU; infatti, non si ravvisa il pericolo di una liquidazione effettuata, avendo come parametro l'aspettativa di vita futura della danneggiata, senza considerare la durata effettiva della vita residua.
La danneggiata è deceduta quasi dieci anni dopo il sinistro del 20 Agosto 2010, ed ha Per_1
riportato una malattia guarita (con postumi) poche settimane dopo l'evento del 20 Agosto
2010.
Per giunta, si è addivenuti alla quasi integrale conferma dell'importo liquidato dal BU, con una lieve riduzione (nella misura di euro 563,73).
Né – in tema di quantum debeatur – il Comune appellante ha mosso alcuna doglianza, per il fatto che la liquidazione operata dal BU fosse parametrata sull'aspettativa di vita futura della , e non sulla durata effettiva della sua vita. Per_1
A questo punto, va esaminata la domanda (proposta dal appellante nei confronti CP_1
degli appellati eredi ) di condanna alla restituzione delle somme erogate in Per_1
esecuzione della sentenza di prime cure.
La Difesa del Comune impugnante ha depositato (in allegato alle note scritte del 7 Gennaio
2021) documentazione, da cui risulta l'avvenuta erogazione delle somme, al cui pagamento l'ente è stato condannato, in virtù della sentenza di primo grado.
11 In particolare, è in atti il mandato di pagamento n. 1009 del 12 Dicembre 2020; quindi, sono stati versati complessivi euro 20.195,54 in favore degli eredi . Per_1
Precisamente, sono stati versati:
euro 6.731,84 in favore di;
Controparte_4
euro 6.731,84 in favore di Controparte_3
euro 6.731,86 in favore di . Controparte_2
Sono in atti anche le quietanze rilasciate dai tre eredi . Per_1
Peraltro, è d'uopo precisare come l'importo di euro 20.195,54 comprenda anche le spese del giudizio.
In definitiva, risulta fondata la domanda restitutoria (ovviamente, nei limiti dell'importo di euro 563,73, considerato che, a titolo di risarcimento danni, si è definitivamente riconosciuta la somma di euro 7.788,81).
Di conseguenza, , e (quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
) debbono essere condannati in solido alla restituzione, in favore del
[...] [...]
, della somma di euro 563,73, oltre interessi legali, decorrenti dal 12 Controparte_1
Dicembre 2020.
E' d'uopo confermare la sentenza di primo grado, laddove le spese dell'espletata CTU medico-legale sono state integralmente poste a carico del . Controparte_1
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (parziale accoglimento estrinsecatosi nella lieve riduzione del quantum risarcibile) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Con riferimento alle spese del primo grado, osserva il Collegio come la lieve riduzione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni (da euro 8.352,54 ad euro 7.788,81) non comporti il mutamento dello scaglione di valore;
infatti, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
12 Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Senz'altro (per quel che concerne le spese del primo grado) va confermata l'integrale soccombenza del . Controparte_1
Tuttavia, non può essere confermato l'importo di euro 6.935,00, statuito dal BU;
infatti il G.M. di NT aveva liquidato i valori medi, ed altresì aveva aumentato il valore medio inerente alla fase decisoria, con valenza sanzionatoria ex art. 96 cpc, dato che il convenuto non aveva riscontrato la proposta conciliativa avanzata dal G.I., in sede CP_1
di ordinanza pubblicata il 14.6.2016.
Sul punto si è già evidenziata la fondatezza del pedissequo motivo di gravame;
infatti, risulta per tabulas come il abbia riscontrato la proposta conciliativa del G.I., avanzando CP_1
una controproposta, imperniata sull'importo omnicomprensivo di euro 6.500,00 (cfr. i documenti depositati in telematico in data 15 Luglio 2016).
Più in generale, con riferimento ai compensi del primo grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (anche considerato che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni gravita presso i minimi di scaglione;
nonché considerato che la prestazione professionale non appare di particolare complessità).
Pertanto, si liquida l'importo di euro 2.540,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 250,00, statuito dal BU.
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza del odierno appellante. CP_1
Da un lato si rileva la riduzione (rispetto al primo grado) dell'importo, al cui pagamento è tenuto il , a titolo di risarcimento danni. Controparte_1
D'altro canto si registra la parziale soccombenza del odierno impugnante, CP_1
considerato che, in primis, aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Anche con riferimento al presente grado, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
13 Di conseguenza gli eredi di vincono le spese del grado in misura della Persona_1
metà; per la residua metà si impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si deve tenere conto di un importo risarcitorio che si colloca nella parte bassa dello scaglione, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare equo e congruo (“a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per la metà, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , e Controparte_2 CP_4 CP_3
l'importo di euro 1.453,00.
Non può tenersi conto della nota spese prodotta dagli appellati , in allegato alla CP_2
seconda memoria ex art. 190 cpc. Infatti, si tratta di nota specifica, che era imperniata sulla dedotta integrale soccombenza del convenuto. CP_1
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
(quali eredi di , deceduta Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
il 19 Febbraio 2020), avverso la sentenza del BU di NT n. 23/20, pubblicata il
27 Febbraio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ridetermina la somma, al cui pagamento deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni, il , in favore di , Controparte_1 Controparte_2
14 e (quali eredi dell'originaria attrice Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
), nella misura di euro 7.788,81, oltre interessi legali dalla domanda (anziché gli euro
[...]
8.352,54 che erano stati liquidati dal primo Giudice);
B) Condanna in solido , quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
) alla restituzione, in favore del , della somma di euro
[...] Controparte_1
563,73, oltre interessi legali, decorrenti dal 12 Dicembre 2020;
C) Condanna il al pagamento delle spese del primo grado in Controparte_1
favore di , e (quali eredi di ), Controparte_2 CP_4 CP_3 Persona_1
spese che liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Condanna il al pagamento della metà delle spese del Controparte_1
presente grado in favore di , e quali eredi di Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
) – metà che liquida in euro 1.453,00 per compenso professionale, oltre IVA, Persona_1
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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