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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/10/2024, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 4707/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/10/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DELL'ARTE MICHELE - assente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VILLANI PAOLO FEDERICO - sostituito da avv. ALESSANDRA ADAMINI
Avv. ALIBERTI ERNESTO
***
Il collegio invita la parte appellata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Adamini precisa le conclusioni come da comparsa alla quale si riporta anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 11/10/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 l'avvocato Michele Dell'Arte elettivamente domiciliate in Roma alla via dei Redentoristi n. 9;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con gli avvocati Paolo Controparte_1 P.IVA_2 Federico Villani e Ernesto Aliberti, nello studio di quest'ultimo in Roma, Via M. IG n°29 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10776 pubblicata il 18/6/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...] la SI.ra e la “ Controparte_1 Parte_1 [...]
[...] , in persona del Presidente pro-tempore, proponevano Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°15480/2018, R.G. n°38129/2018, emesso inter partes il giorno 08 luglio 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 7.045,50 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepivano in via preliminare la nullità dell'offerta economica accettata ex artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità delle prestazioni in capo alla
[...]
Controparte_1
Dalla invalidità del titolo convenzionale derivava la incompetenza territoriale del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Monza ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 c.p.c.. Eccepivano altresì la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per essere stato comunicato l'atto processuale mancante della pagina “2” e per inesistente notificazione del ricorso e del decreto alla Associazione ingiunta. Ove fosse stata ritenuta la validità del titolo contrattuale eccepivano l'inadempimento ex art. 1460 c.c. essendo stata eseguita la prestazione convenzionalmente dedotta con contenuti di grave negligenza.
Da ultimo veniva contestata la debenza degli interessi moratori ex artt. 1 e 2 del
D.Lgs. n°231/02.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, Controparte_1 replicava che l'oggetto del contratto era stato validamente determinato, consistendo nella organizzazione della conferenza stampa di presentazione di tenutasi il CP_2 18/05/2016, nonché nella realizzazione di un video di presentazione dell'evento; peraltro il contratto era stato sottoscritto in Roma sicchè non si comprendeva il fondamento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale per essere competente ratione loci il Tribunale di Monza;
in via procedurale deduceva che l'eventuale carenza della pagina n°2 del ricorso ingiuntivo notificato non aveva impedito il raggiungimento dello scopo né la puntuale difesa della controparte processuale;
nel merito evidenziava che le prestazioni dedotte in contratto erano state regolarmente eseguite tanto che era stato formulato inequivoco riconoscimento di debito;
a fronte di ciò risultava del tutto infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; da ultimo erano dovuti gli interessi moratori, siccome richiesti. Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 23/03/2021, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera del procuratore della parte opposta veniva trattenuta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°15480/2018, R.G. n°38129/2018, emesso l'8 luglio 2018 e confermato il decreto monitorio medesimo;
ha condannato e la Parte_1 Controparte_3
in solido fra loro, a rifondere in favore della società opposta le spese
[...] del giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 5.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A ed I.V.A. come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 15480/2018, R.G. n°38129/2018 emesso inter partes il giorno 08 luglio 2018 dal Tribunale
Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata. In rito deve essere disattesa l'eccezione di invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo per essere -asseritamente-mancante nell'atto notificato alla SI.ra la Parte_1
3 pagina n°2 e per essere stato notificato tardivamente l'atto( oltre il termine di 60 giorni) alla componente associativa.
Osserva il decidente che, ad un esame delle cartoline di ritorno versate in atti, emerge che il decreto ingiuntivo è stato notificato ad entrambe le parti ingiunte entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Del pari la mancanza di una pagina nel testo del decreto ingiuntivo notificato alla
SI.ra (profilo non riscontrabile in atti) non inficia il procedimento notificatorio. Parte_1 E' in via definitiva da considerare che nessuna delle lamentate irregolarità ha impedito che l'atto processuale notificato raggiungesse lo scopo ex art. 156 c.p.c. non essendo stato arrecato vulnus al diritto di difesa che, per l'effetto, è stato esercitato senza alcuna compressione. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di invalidità del contratto per mancata determinazione dell'oggetto dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.; ed infatti lo stesso risulta avere un oggetto chiaramente delineato, consistente nella organizzazione a cura della società opposta della conferenza stampa di presentazione di nonché nella realizzazione di un video di presentazione CP_2 dell'evento; il predetto contenuto pattizio veniva, nella offerta economica del 03/05/2016, conformemente accettata, specificato a mezzo della indicazione delle attività che sarebbero state svolte dalla società opposta, dell'arco temporale di riferimento della prestazione di servizi, del corrispettivo richiesto, delle modalità di pagamento dello stesso e dell'attività specificamente escluse dal perimetro pattizio.
A fronte di siffatta esplicitazione la contestazione della invalidità del contatto appare una enunciazione priva di sostegno probatorio. Essendo compiutamente determinato l'oggetto del contratto, sottoscritto in Roma, risulta, per effetto derivato, inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito;
anche a voler accedere alla - denegata- tesi di parte opponente dovrebbe essere giustificato per quale ragioni un contratto stipulato con modalità verbali dovrebbe ritenersi concluso presso la sede dell'accettante e non invece presso quella del proponente ai sensi di quanto disposto dall'art. 1326 c.c.. Nel merito osserva il decidente che la società opposta ha fornito piena prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in forma monitoria;
ed infatti l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto è risultato provato per tabulas( cfr. copiosa documentazione versata in atti) nonché espressamente riconosciuto( avendo il Presidente pro-tempore della
, in data 10 novembre 2016, richiesto l'invio dell'importo da saldare, ma non CP_4 avendo provveduto a pagare le fatture inviate, in difformità dalle intenzioni palesate). Anche gli esiti della prova orale hanno fornito sostegno alla posizione difensiva della società opposta atteso che, a fronte della elusione dell'esperimento dell'interpello ad opera degli opponenti, le testimoni indotte dalla SI.ra Controparte_1 [...] e SI.ra all'udienza del 18 dicembre 2020 hanno Tes_1 Testimone_2 confermato la versione dei fatti di parte opposta( in ordine alla organizzazione della conferenza stampa ad opera della società opposta, tenutasi in Roma il 18/05/2016, in ordine alla realizzazione di molteplici interviste radio e TV a favore dell'Associazione e presso la testata “ Web Medicina e Informazione”, in ordine al riconoscimento dei contenuti della attività svolta e dell'importo spettante in ragione di quanto pattuito). In ragione delle superiori evidenze appare pretestuosa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non essendo dato intendere quale- non provata- inadempienza della società
4 opposta avrebbe sinallagmaticamente giustificato il mancato versamento del corrispettivo pattuito.
Da ultimo risulta correttamente statuita la debenza degli interessi moratori ex artt. 1 e
2 del D.Lgs. n°231/02 atteso che si verte in ambito di transazioni commerciali aventi ad oggetto la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo;
quanto alla componente soggettiva le associazioni rientrano fra le categorie alle quali sono applicabile le superiori disposizioni ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da seguente dispositivo. Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della nei confronti di Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma voglia: 1) Sospendere in via cautelare la sentenza impugnata. 2) Nel merito, annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
NEL MERITO - Co Rigettare nel merito il gravame proposto da e in quanto infondato in fatto ed CP_2 in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni domanda svolta dalle appellanti;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 10776/2021 e mandare assolta da ogni pretesa delle appellanti. IN OGNI CASO − Con vittoria Controparte_1 di compensi e spese, oltre 15% spese generali e oneri di legge.”
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza dell'11/10/2024.
§ 4. – L'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della contiene tre motivi. Controparte_2
Invero, pur assumendo di riproporre tutti i motivi di fatto e di diritto su cui aveva fondato l'opposizione all'esecuzione, l'appellante censura la sentenza impugnata rispetto soltanto a tre specifici profili.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, sul presupposto che il contratto avesse avuto un oggetto determinato consistente nella organizzazione della conferenza stampa di presentazione di nella realizzazione CP_2 di un video di presentazione dell'evento, trascurando numerose altre prestazioni assai più dettagliate e complesse specificamente elencate.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il contratto avesse avuto ad oggetto oltre alla organizzazione della conferenza stampa e alla realizzazione di un video di presentazione dell'evento, anche altre prestazioni che l'appellante elenca specificamente, accredita l'affermazione del Tribunale per cui il contratto avesse oggetto chiaro e determinato.
5 Invero, indica una determinazione di dettaglio dell'offerta che smentisce l'eccezione di nullità dell'oggetto, la circostanza che, oltre alla organizzazione logistica dell'evento e al video di presentazione, le parti avessero previsto anche la creazione mailing list nazionale e locale di testate generaliste, sociale, cronaca attualità e di salute di stampa online, radio e tv, l'individuazione dei temi di approfondimento più importati, la redazione di comunicato stampa, la redazione di cartella stampa, il coordinamento dei relatori e moderatore, la redazione ed invio di invito stampa ai destinatari nazionali e locali: agenzia, quotidiani, periodici, inserti salute e quotidiani, testate radio-tv, testate online, il recall sull'invito, il recall su tutti i media intervenuti e diffusione materiale stampa ai giornalisti non partecipanti, la partecipazione di due risorse all'evento, l'organizzazione di interviste, Controparte_1 il coordinamento in loco e gestione dei giornalisti presenti, la rassegna stampa e il live twitting. Né l'organizzazione logistica dell'evento e la realizzazione del video di presentazione sono lasciate contrattualmente indeterminate, perché l'organizzazione è specificamente riferita alla conferenza stampa di presentazione di , la quale si sarebbe tenuta in CP_2 Roma il 18 maggio 2016, e rinviava, tra l'altro, alle esigenze già prospettate e agli accordi verbali già raggiunti, mentre il video di presentazione era specificamente previsto che avrebbe avuto la durata di 01':00'', sarebbe stato proiettato nel corso della conferenza stampa con montaggio di immagini di repertorio ricercate e reperite dalla Controparte_1 integrate con immagini girate dalla Per_1
§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato che la mancanza di una pagina nel testo del decreto ingiuntivo notificato alla neppure riscontrabile in atti, non inficiava il procedimento notificatorio, Parte_1 trascurando che non avrebbe consentito di esercitare il proprio diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha già spiegato che l'eventuale mancanza non inficiava il procedimento notificatorio perché nessuna delle lamentate irregolarità aveva impedito che l'atto processuale notificato raggiungesse lo scopo ex art. 156 c.p.c., tanto da non essere arrecato vulnus al diritto di difesa, esercitato senza alcuna compressione.
Deve solo aggiungersi che per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la ricezione dell'ingiunzione con un foglio mancante avrebbe impedito di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che l'indisponibilità di quella pagina avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, integrando gli argomenti ed i rilievi pure analiticamente e compiutamente sollevati.
§ 4.3 – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'esatto adempimento delle prestazioni richieste alla Controparte_1 risultasse provato per tabulas sulla scorta di copiosa documentazione e fosse
[...] espressamente riconosciuto, trascurando che l'organizzazione dell'evento sarebbe stata curata interamente dall' che non avrebbe creato una CP_4 Controparte_1 mailing list nazionale e locale, né l'avrebbe diffusa, che dei ventiquattro giornalisti accreditati sarebbero stati presenti soltanto in due all'evento, che alla conferenza stampa sarebbe stata presente una sola hostess e un'intervistatrice, entrambi privi di adeguata professionalità.
Il motivo è infondato.
6 Il Tribunale non si limitato ad affermare che l'adempimento delle prestazioni richieste alla fosse provato per tabulas grazie alla copiosa Controparte_1 documentazione che dava conto di tutte le attività disimpegnate, ma, senza trascurare che la si era sottratta all'interrogatorio formale deferitole, ha anche scrutinato gli esiti Parte_1 della prova orale con i testi e che hanno Testimone_1 Testimone_2 accreditato l'impegno della nella organizzazione della Controparte_1 conferenza stampa del 18/05/2016, hanno riferito di molteplici interviste radio e TV a favore dell' e presso la testata “ Web Medicina e Informazione”, oltre a confermate che CP_4 tutte le altre attività demandate fossero state svolte.
Vero è che la non ha allegato specifici inadempiente che sono state smentite Per_1 da documenti e testi.
Il Tribunale ha pure rilevato che tale attività fosse stata espressamente riconosciuta, non senza chiarire che la circostanza emergeva dalla mail del 10/11/2016 con la quale il Presidente dell' richiedeva l'invio dell'importo da saldare, né vale obiettare che CP_4 l'intenzione del Presidente sarebbe stata quella di pagare nei limiti delle prestazioni effettivamente seguite, perché l'assunto non è provato, ed è anzi contraddetto dal tenore della mail che giustifica la richiesta di saldo con la necessità di regolarizzare la contabilità dell' né muove alcuna riserva di sorta all'operato della CP_4 Controparte_1
[...]
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della NOI POSSIAMO nei CP_2 CP_2 confronti di contro la sentenza n. 10776 pubblicata il Controparte_1
18/6/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e la Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...] liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € Controparte_1 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
7 Così deciso in Roma il giorno 11/10/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
8
Sezione IV civile
R.G. 4707/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/10/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DELL'ARTE MICHELE - assente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VILLANI PAOLO FEDERICO - sostituito da avv. ALESSANDRA ADAMINI
Avv. ALIBERTI ERNESTO
***
Il collegio invita la parte appellata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Adamini precisa le conclusioni come da comparsa alla quale si riporta anche per la discussione.
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4707 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 11/10/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 l'avvocato Michele Dell'Arte elettivamente domiciliate in Roma alla via dei Redentoristi n. 9;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con gli avvocati Paolo Controparte_1 P.IVA_2 Federico Villani e Ernesto Aliberti, nello studio di quest'ultimo in Roma, Via M. IG n°29 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10776 pubblicata il 18/6/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...] la SI.ra e la “ Controparte_1 Parte_1 [...]
[...] , in persona del Presidente pro-tempore, proponevano Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°15480/2018, R.G. n°38129/2018, emesso inter partes il giorno 08 luglio 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 7.045,50 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepivano in via preliminare la nullità dell'offerta economica accettata ex artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità delle prestazioni in capo alla
[...]
Controparte_1
Dalla invalidità del titolo convenzionale derivava la incompetenza territoriale del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Monza ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 c.p.c.. Eccepivano altresì la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per essere stato comunicato l'atto processuale mancante della pagina “2” e per inesistente notificazione del ricorso e del decreto alla Associazione ingiunta. Ove fosse stata ritenuta la validità del titolo contrattuale eccepivano l'inadempimento ex art. 1460 c.c. essendo stata eseguita la prestazione convenzionalmente dedotta con contenuti di grave negligenza.
Da ultimo veniva contestata la debenza degli interessi moratori ex artt. 1 e 2 del
D.Lgs. n°231/02.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, Controparte_1 replicava che l'oggetto del contratto era stato validamente determinato, consistendo nella organizzazione della conferenza stampa di presentazione di tenutasi il CP_2 18/05/2016, nonché nella realizzazione di un video di presentazione dell'evento; peraltro il contratto era stato sottoscritto in Roma sicchè non si comprendeva il fondamento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale per essere competente ratione loci il Tribunale di Monza;
in via procedurale deduceva che l'eventuale carenza della pagina n°2 del ricorso ingiuntivo notificato non aveva impedito il raggiungimento dello scopo né la puntuale difesa della controparte processuale;
nel merito evidenziava che le prestazioni dedotte in contratto erano state regolarmente eseguite tanto che era stato formulato inequivoco riconoscimento di debito;
a fronte di ciò risultava del tutto infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; da ultimo erano dovuti gli interessi moratori, siccome richiesti. Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 23/03/2021, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera del procuratore della parte opposta veniva trattenuta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°15480/2018, R.G. n°38129/2018, emesso l'8 luglio 2018 e confermato il decreto monitorio medesimo;
ha condannato e la Parte_1 Controparte_3
in solido fra loro, a rifondere in favore della società opposta le spese
[...] del giudizio liquidate nell'importo complessivo di € 5.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A ed I.V.A. come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 15480/2018, R.G. n°38129/2018 emesso inter partes il giorno 08 luglio 2018 dal Tribunale
Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata. In rito deve essere disattesa l'eccezione di invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo per essere -asseritamente-mancante nell'atto notificato alla SI.ra la Parte_1
3 pagina n°2 e per essere stato notificato tardivamente l'atto( oltre il termine di 60 giorni) alla componente associativa.
Osserva il decidente che, ad un esame delle cartoline di ritorno versate in atti, emerge che il decreto ingiuntivo è stato notificato ad entrambe le parti ingiunte entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c..
Del pari la mancanza di una pagina nel testo del decreto ingiuntivo notificato alla
SI.ra (profilo non riscontrabile in atti) non inficia il procedimento notificatorio. Parte_1 E' in via definitiva da considerare che nessuna delle lamentate irregolarità ha impedito che l'atto processuale notificato raggiungesse lo scopo ex art. 156 c.p.c. non essendo stato arrecato vulnus al diritto di difesa che, per l'effetto, è stato esercitato senza alcuna compressione. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di invalidità del contratto per mancata determinazione dell'oggetto dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.; ed infatti lo stesso risulta avere un oggetto chiaramente delineato, consistente nella organizzazione a cura della società opposta della conferenza stampa di presentazione di nonché nella realizzazione di un video di presentazione CP_2 dell'evento; il predetto contenuto pattizio veniva, nella offerta economica del 03/05/2016, conformemente accettata, specificato a mezzo della indicazione delle attività che sarebbero state svolte dalla società opposta, dell'arco temporale di riferimento della prestazione di servizi, del corrispettivo richiesto, delle modalità di pagamento dello stesso e dell'attività specificamente escluse dal perimetro pattizio.
A fronte di siffatta esplicitazione la contestazione della invalidità del contatto appare una enunciazione priva di sostegno probatorio. Essendo compiutamente determinato l'oggetto del contratto, sottoscritto in Roma, risulta, per effetto derivato, inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito;
anche a voler accedere alla - denegata- tesi di parte opponente dovrebbe essere giustificato per quale ragioni un contratto stipulato con modalità verbali dovrebbe ritenersi concluso presso la sede dell'accettante e non invece presso quella del proponente ai sensi di quanto disposto dall'art. 1326 c.c.. Nel merito osserva il decidente che la società opposta ha fornito piena prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in forma monitoria;
ed infatti l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto è risultato provato per tabulas( cfr. copiosa documentazione versata in atti) nonché espressamente riconosciuto( avendo il Presidente pro-tempore della
, in data 10 novembre 2016, richiesto l'invio dell'importo da saldare, ma non CP_4 avendo provveduto a pagare le fatture inviate, in difformità dalle intenzioni palesate). Anche gli esiti della prova orale hanno fornito sostegno alla posizione difensiva della società opposta atteso che, a fronte della elusione dell'esperimento dell'interpello ad opera degli opponenti, le testimoni indotte dalla SI.ra Controparte_1 [...] e SI.ra all'udienza del 18 dicembre 2020 hanno Tes_1 Testimone_2 confermato la versione dei fatti di parte opposta( in ordine alla organizzazione della conferenza stampa ad opera della società opposta, tenutasi in Roma il 18/05/2016, in ordine alla realizzazione di molteplici interviste radio e TV a favore dell'Associazione e presso la testata “ Web Medicina e Informazione”, in ordine al riconoscimento dei contenuti della attività svolta e dell'importo spettante in ragione di quanto pattuito). In ragione delle superiori evidenze appare pretestuosa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non essendo dato intendere quale- non provata- inadempienza della società
4 opposta avrebbe sinallagmaticamente giustificato il mancato versamento del corrispettivo pattuito.
Da ultimo risulta correttamente statuita la debenza degli interessi moratori ex artt. 1 e
2 del D.Lgs. n°231/02 atteso che si verte in ambito di transazioni commerciali aventi ad oggetto la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo;
quanto alla componente soggettiva le associazioni rientrano fra le categorie alle quali sono applicabile le superiori disposizioni ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da seguente dispositivo. Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della nei confronti di Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma voglia: 1) Sospendere in via cautelare la sentenza impugnata. 2) Nel merito, annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
NEL MERITO - Co Rigettare nel merito il gravame proposto da e in quanto infondato in fatto ed CP_2 in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni domanda svolta dalle appellanti;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 10776/2021 e mandare assolta da ogni pretesa delle appellanti. IN OGNI CASO − Con vittoria Controparte_1 di compensi e spese, oltre 15% spese generali e oneri di legge.”
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza dell'11/10/2024.
§ 4. – L'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della contiene tre motivi. Controparte_2
Invero, pur assumendo di riproporre tutti i motivi di fatto e di diritto su cui aveva fondato l'opposizione all'esecuzione, l'appellante censura la sentenza impugnata rispetto soltanto a tre specifici profili.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, sul presupposto che il contratto avesse avuto un oggetto determinato consistente nella organizzazione della conferenza stampa di presentazione di nella realizzazione CP_2 di un video di presentazione dell'evento, trascurando numerose altre prestazioni assai più dettagliate e complesse specificamente elencate.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il contratto avesse avuto ad oggetto oltre alla organizzazione della conferenza stampa e alla realizzazione di un video di presentazione dell'evento, anche altre prestazioni che l'appellante elenca specificamente, accredita l'affermazione del Tribunale per cui il contratto avesse oggetto chiaro e determinato.
5 Invero, indica una determinazione di dettaglio dell'offerta che smentisce l'eccezione di nullità dell'oggetto, la circostanza che, oltre alla organizzazione logistica dell'evento e al video di presentazione, le parti avessero previsto anche la creazione mailing list nazionale e locale di testate generaliste, sociale, cronaca attualità e di salute di stampa online, radio e tv, l'individuazione dei temi di approfondimento più importati, la redazione di comunicato stampa, la redazione di cartella stampa, il coordinamento dei relatori e moderatore, la redazione ed invio di invito stampa ai destinatari nazionali e locali: agenzia, quotidiani, periodici, inserti salute e quotidiani, testate radio-tv, testate online, il recall sull'invito, il recall su tutti i media intervenuti e diffusione materiale stampa ai giornalisti non partecipanti, la partecipazione di due risorse all'evento, l'organizzazione di interviste, Controparte_1 il coordinamento in loco e gestione dei giornalisti presenti, la rassegna stampa e il live twitting. Né l'organizzazione logistica dell'evento e la realizzazione del video di presentazione sono lasciate contrattualmente indeterminate, perché l'organizzazione è specificamente riferita alla conferenza stampa di presentazione di , la quale si sarebbe tenuta in CP_2 Roma il 18 maggio 2016, e rinviava, tra l'altro, alle esigenze già prospettate e agli accordi verbali già raggiunti, mentre il video di presentazione era specificamente previsto che avrebbe avuto la durata di 01':00'', sarebbe stato proiettato nel corso della conferenza stampa con montaggio di immagini di repertorio ricercate e reperite dalla Controparte_1 integrate con immagini girate dalla Per_1
§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato che la mancanza di una pagina nel testo del decreto ingiuntivo notificato alla neppure riscontrabile in atti, non inficiava il procedimento notificatorio, Parte_1 trascurando che non avrebbe consentito di esercitare il proprio diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha già spiegato che l'eventuale mancanza non inficiava il procedimento notificatorio perché nessuna delle lamentate irregolarità aveva impedito che l'atto processuale notificato raggiungesse lo scopo ex art. 156 c.p.c., tanto da non essere arrecato vulnus al diritto di difesa, esercitato senza alcuna compressione.
Deve solo aggiungersi che per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la ricezione dell'ingiunzione con un foglio mancante avrebbe impedito di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che l'indisponibilità di quella pagina avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, integrando gli argomenti ed i rilievi pure analiticamente e compiutamente sollevati.
§ 4.3 – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'esatto adempimento delle prestazioni richieste alla Controparte_1 risultasse provato per tabulas sulla scorta di copiosa documentazione e fosse
[...] espressamente riconosciuto, trascurando che l'organizzazione dell'evento sarebbe stata curata interamente dall' che non avrebbe creato una CP_4 Controparte_1 mailing list nazionale e locale, né l'avrebbe diffusa, che dei ventiquattro giornalisti accreditati sarebbero stati presenti soltanto in due all'evento, che alla conferenza stampa sarebbe stata presente una sola hostess e un'intervistatrice, entrambi privi di adeguata professionalità.
Il motivo è infondato.
6 Il Tribunale non si limitato ad affermare che l'adempimento delle prestazioni richieste alla fosse provato per tabulas grazie alla copiosa Controparte_1 documentazione che dava conto di tutte le attività disimpegnate, ma, senza trascurare che la si era sottratta all'interrogatorio formale deferitole, ha anche scrutinato gli esiti Parte_1 della prova orale con i testi e che hanno Testimone_1 Testimone_2 accreditato l'impegno della nella organizzazione della Controparte_1 conferenza stampa del 18/05/2016, hanno riferito di molteplici interviste radio e TV a favore dell' e presso la testata “ Web Medicina e Informazione”, oltre a confermate che CP_4 tutte le altre attività demandate fossero state svolte.
Vero è che la non ha allegato specifici inadempiente che sono state smentite Per_1 da documenti e testi.
Il Tribunale ha pure rilevato che tale attività fosse stata espressamente riconosciuta, non senza chiarire che la circostanza emergeva dalla mail del 10/11/2016 con la quale il Presidente dell' richiedeva l'invio dell'importo da saldare, né vale obiettare che CP_4 l'intenzione del Presidente sarebbe stata quella di pagare nei limiti delle prestazioni effettivamente seguite, perché l'assunto non è provato, ed è anzi contraddetto dal tenore della mail che giustifica la richiesta di saldo con la necessità di regolarizzare la contabilità dell' né muove alcuna riserva di sorta all'operato della CP_4 Controparte_1
[...]
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della NOI POSSIAMO nei CP_2 CP_2 confronti di contro la sentenza n. 10776 pubblicata il Controparte_1
18/6/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e la Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...] liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € Controparte_1 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
7 Così deciso in Roma il giorno 11/10/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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