Articolo 1 della Legge 19 novembre 1984, n. 862
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1985
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65ª sessione.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1985