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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5574/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to SETTEMBRINO Parte_1 C.F._1
ANGELO FABIO e con l'Avv.to LATASSA NAZZARENO VIA P. DE MARIA N.9 VIBO
VALENTIA;
OPPONENTE contro
, con l'Avv.to VIVIAN CRISTIANA ( ), elettivamente CP_1 P.IVA_1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3/5/2024,
l'opponente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
«Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa e in accoglimento del presente ricorso in opposizione, accertare che lo stato di salute del Sig. è tale, per la sua Parte_1 oggettiva gravità, da integrare i presupposti per il riconoscimento e la conseguente corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971 e/o dell'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971
e, per l'effetto, si chiede di disporre una nuova perizia che proceda ad un ricalcolo delle percentuali di invalidità afferenti alla persona del ricorrente, tenendo indenne il medesimo dall'esborso di qualsiasi somma si rendesse necessaria a causa del supplemento di indagine richiesto in questa sede.
Con vittoria di spese».
La presente opposizione origina dal procedimento per ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445-bis c.p.c. incardinato per effetto del ricorso proposto dal in data 27/12/2023 Pt_1
(rubricato al r.g. 12552/2023) avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza o di invalidità ex art. 13 Legge n°118/1971, nonché in subordine, della pensione di inabilità ex art. 12 Legge n°118/1971.
Nella relazione depositata in quella sede il CTU evidenziava che il ricorrente, all'atto delle operazioni peritali, risultasse essere soggetto affetto da - cardiopatia: protesi meccanica di valvola mitralica e fibrillazione atriale parossistica;
- sindrome delle apnee ostruttive del sonno;
- ipoacusia neurosensoriale.
Alla domanda se parte ricorrente fosse soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 il CTU rispondeva negativamente. Alla domanda se le infermità dalle quali il era affetto determinassero una permanente riduzione della capacità lavorativa pari o Pt_1 superiore al 74% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge
18/1971, il CTU rispondeva che le infermità da cui risultava affetto il periziando non comportavano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ovvero uguale al 74%, non rendendolo idoneo al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Il veniva giudicato invalido nella misura Pt_1 del 67% alla data del 11/04/2023.
A seguito della proposizione della presente opposizione, nella quale si provvedeva a contestare le conclusioni cui era pervenuto il CTU, veniva incardinato il presente giudizio nel corso del quale, con nota di deposito del 30/01/2025, la difesa del ricorrente produceva documentazione medica integrativa, formata il 6/12/2024, nella quale veniva evidenziato che, a seguito di ricovero tra il 30 e 31/11/2024, al
2 era stato diagnosticato un infarto miocardico acuto STEMI inferiore che aveva richiesto un Pt_1 intervento di angioplastica coronarica con impianto di stent.
Ciò induceva il giudicante a conferire incarico peritale integrativo al fine di verificare se la sopravvenienza clinica configurasse un aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., alla luce del quale andava rivalutata la sussistenza del requisito sanitario di cui all'originario accertamento.
Il CTU constatava che, rispetto al precedente quadro clinico il aveva presentato un nuovo Pt_1 evento patologico (infarto miocardico acuto), tempestivamente trattato con tecnica di rivascolarizzazione coronarica in angioplastica. All'esame ecocardiografico del 05/12/2024 veniva registrata comunque una dilatazione biatriale verosimilmente espressiva di un sovraccarico cardiaco. La condizione clinica all'atto della valutazione peritale, quindi, non era più solo di cardiopatia valvolare o aritmica ma anche ischemica. In particolare, la vicinanza temporale dall'infarto lo esponeva anche ad un rischio statistico più alto di recidiva, quanto meno entro il primo anno dall'evento. Andava, pertanto, considerato un peggioramento della condizione invalidante in termini percentili, ritenendosi congrua un'invalidità del 74% con decorrenza dalla data dell'infarto (quindi dal 01/12/2024). Presentando il all'esame ecocardiografico del 5/12/2024 una buona frazione di eiezione (57%), e risultando il Pt_1 flusso coronarografico ripristinato a seguito della rivascolarizzazione, il CTU riteneva necessaria una revisione del giudizio di invalidità ad un anno dall'evento (dicembre 2025).
L'opposizione va, dunque, accolta nei termini di cui alla relazione integrativa. L'accoglimento della stessa non in ragione dell'rroneità della valutazione espressa in sede di ATP, bensì di valutazione di circostanze sopravvenute, determinanti aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri di CTU graveranno definitivamente e per l'intero su CP_1
P.Q.M.
Accerta e dichiara che con decorrenza dal 1/12/2024 è affetto da una riduzione Parte_1 della capacità lavorativa in misura del 74%; dispone l'integrale compensazione delle spese della presente opposizione e la definitiva sopportazione degli oneri di CTU in capo a CP_1
Milano, 30/5/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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