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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN LD IC
EA RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10290/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.8.2008 in
IA (Bs) trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12 Parte II Serie A;
* ordinare al Comune di IA (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni fra i medesimi concordate:
a) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo matrimoniale il sig.
si obbliga a trasferire alla sig.ra , la propria quota indivisa pari ad 1⁄2 di Parte_1 CP_1 proprietà dell'immobile casa coniugale sito in IA (Bs) via S. Antonio n. 8/C. Tale proprietà è catastalmente identificata al NCEU di predetto Comune Foglio 10 sez. NCT con i seguenti mappali:
1 - mappale 910 sub 5 via S. Antonio – Piano T-S1 cat A2 Cl 5 vani 4,5 sup.cat.mq 96 consistente in appartamento al piano terra, con corte esclusiva al piano terra e cantina al piano interrato (Acc. comune mapp.
910 sub 1 – alloggio contatori, passaggio, scivolo e spazio manovra)
- mappale 910 sub 24 via S. Antonio – Piano S1- Cat C/6 – Cl 3 – Mq 27 – sup cat. Mq30 – consistente in autorimessa al piano interrato (Acc. comune mapp. 910 sub 1 – alloggio contatori, passaggio, scivolo e spazio manovra);
il tutto oltre quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato a sensi di Legge così come meglio specificato nell'atto di acquisto sottoscritto dalle parti in data 13.12.2006 innanzi al Notaio nr. Persona_1 racc. 20042 nr. rep 47134 registrato a Brescia il 15.12.2006 nr. 12474 S1T a cui si rimanda per ogni dettaglio, specifica e planimetria allegata che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte.
La piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale, con tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi, si trasmetteranno alla sig.ra alla data della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. CP_1
Pertanto tutti gli oneri, spese, costi e frutti ed altre utilità relativi all'immobile resteranno rispettivamente a carico e a favore del sig. in ragione della di lui quota di proprietà pari ad 1⁄2 fino a tale data Parte_1
e a partire da tale data saranno rispettivamente a carico e a favore della sig.ra che ne diverrà CP_1 esclusiva proprietaria.
La proprietà verrà trasferita a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili in oggetto si trovano, con tutti gli inerenti diritti le servitù di qualsiasi natura ad esso spettanti, attive e passive apparenti di qualsiasi specie, con pertinenze, parti comuni, azioni, ragioni, le dipendenze e gli oneri così come trasferito in forza dell'atto notarile di provenienza, assicurando il sig. ai sensi del DPR 28.12.2000 Parte_1 che la propria quota di proprietà immobiliare in questione rispetta le norme urbanistiche e ogni altra disposizione di legge e/o regolamento comunale e che il fabbricato è stato compreso nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Garantisce sin d'ora parte promittente venditrice la piena proprietà, libera disponibilità della propria quota di proprietà degli immobili oggetto di cessione, franchi e liberi da qualsiasi trascrizione, peso ed onere pregiudizievole, vizi anche non apparenti, privilegi anche fiscali, oneri reali e diritti che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità, non soggetti a vincoli, anche di prelazione di qualsiasi genere.
In relazione all'immobile il promittente venditore dichiara non esservi alcun procedimento, causa o ispezione, pendente o minacciata, di carattere amministrativo, civile o penale o tributario di fronte ad alcun Tribunale, autorità governativa o amministrativa o arbitro di alcun genere.
Dichiara altresì che relativamente agli stessi immobili non sono state realizzate altre opere richiedenti licenze, concessioni o autorizzazioni o permessi di costruzione o che comportino l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, garantendo la piena regolarità e libera commercialità della quota di proprietà di 1⁄2 degli immobili in oggetto ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.
2 b) La cessione de quo viene pattuita tra le parti, in ragione della suddivisione del patrimonio coniugale in Euro
60.000,00 (sessantamila/00) corrisposti come di seguito:
- il sig. ha trattenuto le somme liquidate ( e pertanto anche la quota di spettanza di Parte_1 [...]
pari a Euro 12.000,00) a seguito della vendita dei titoli di cui al dossier della filiale di CP_1 Controparte_2
SP (Bs), già cointestato fra le parti;
- in occasione dell'estinzione del c/c cointestato fra le parti acceso presso la medesima filiale Controparte_2 di SP RO LO ha versato al sig. la somma di Euro 30.000,00 (trentamila) quale Parte_1 ulteriore acconto sulla cessione della predetta quota di proprietà della casa coniugale, versando pertanto a tale titolo la somma complessiva di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).
Le parti a fronte di tali acconti provvederanno alla sottoscrizione dell'atto definitivo di trasferimento in favore di della quota di casa coniugale intestata a con atto da stipularsi CP_1 Parte_1 successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi al Notaio scelto dalla sig.ra CP_1
e su sua convocazione entro la data del 30.11.2025.
[...]
c) - A saldo del prezzo convenuto sta versando la somma di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) in CP_1 rate mensili di Euro 200,00 (duecento/00) cadauna a decorrere dal mese di gennaio 2024. Il sig Parte_1
rinuncia ad iscrivere ipoteca legale.
[...]
d) -Le parti stabiliscono che, qualora la sig.ra dovesse condividere la casa coniugale con altra CP_1 persona con cui potrà instaurarsi una relazione sentimentale, alle somme sopra convenute riconoscerà al sig l'ulteriore somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da versarsi secondo accordi che le parti si Pt_1 impegnano a condividere al verificarsi di tale condizione.
e) Le parti concordano altresì che, qualora successivamente all'acquisto de quo la sig.ra si CP_1 determinasse a vendere l'immobile casa coniugale a terzi entro i prossimi 10 anni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'eventuale maggior prezzo di realizzo della vendita rispetto a quanto qui pattuito verrà suddiviso in parti uguali, riconoscendosi pertanto le parti il 50% del prezzo di realizzo, considerate e dedotte le somme medio tempore versate al sig agli effetti degli accordi di cui sopra. Le parti concordano che Pt_1 le pattuizioni di cui al punto D) e al presente punto E) sono valide esclusivamente fra di loro in quanto benefici personali non trasmissibili a terzi o loro aventi causa e comunque cessano di avere efficacia anche nei loro reciproci rapporti decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti precisano che il trasferimento della quota di proprietà immobiliare qui concordato avviene a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo matrimoniale ed in esecuzione degli obblighi che le parti si assumono in sede di divorzio. I costi, tasse, imposte, spese ed altri oneri relativi alle operazioni immobiliari contemplate nel presente atto, ivi comprese spese, costi ed oneri inerenti l'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà anticipato da , fatta salva l'ipotesi di vendita della CP_1 proprietà a terzi con suddivisione in parti uguali del ricavato e costi di vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte tasse, provvigioni di mediazione o per prestazioni professionali che si rendessero necessarie
3 per la vendita, ecc..).
In relazione all'attribuzione patrimoniale, i coniugi chiedono l'esenzione da imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 – sentenza Corte Costituzionale n.154/1999.
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
f)- le parti concordano che la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutto quanto ivi CP_1 contenuto ad arredo e corredo, ad eccezione degli effetti personale del sig. che lo stesso ha Parte_1 già asportato sin dall'epoca della separazione personale.
g)- I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione di ulteriori documenti oltre quelli allegati, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
h) - spese legali a carico del sig ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 30.8.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 12, parte II, serie A, anno
2008.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA (BS) in data 1.2.2024 e confermata in data 10.4.2024.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
4
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN LD IC
EA RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10290/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FILIPPINI ANTONELLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.8.2008 in
IA (Bs) trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12 Parte II Serie A;
* ordinare al Comune di IA (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni fra i medesimi concordate:
a) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo matrimoniale il sig.
si obbliga a trasferire alla sig.ra , la propria quota indivisa pari ad 1⁄2 di Parte_1 CP_1 proprietà dell'immobile casa coniugale sito in IA (Bs) via S. Antonio n. 8/C. Tale proprietà è catastalmente identificata al NCEU di predetto Comune Foglio 10 sez. NCT con i seguenti mappali:
1 - mappale 910 sub 5 via S. Antonio – Piano T-S1 cat A2 Cl 5 vani 4,5 sup.cat.mq 96 consistente in appartamento al piano terra, con corte esclusiva al piano terra e cantina al piano interrato (Acc. comune mapp.
910 sub 1 – alloggio contatori, passaggio, scivolo e spazio manovra)
- mappale 910 sub 24 via S. Antonio – Piano S1- Cat C/6 – Cl 3 – Mq 27 – sup cat. Mq30 – consistente in autorimessa al piano interrato (Acc. comune mapp. 910 sub 1 – alloggio contatori, passaggio, scivolo e spazio manovra);
il tutto oltre quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato a sensi di Legge così come meglio specificato nell'atto di acquisto sottoscritto dalle parti in data 13.12.2006 innanzi al Notaio nr. Persona_1 racc. 20042 nr. rep 47134 registrato a Brescia il 15.12.2006 nr. 12474 S1T a cui si rimanda per ogni dettaglio, specifica e planimetria allegata che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte.
La piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale, con tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi, si trasmetteranno alla sig.ra alla data della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. CP_1
Pertanto tutti gli oneri, spese, costi e frutti ed altre utilità relativi all'immobile resteranno rispettivamente a carico e a favore del sig. in ragione della di lui quota di proprietà pari ad 1⁄2 fino a tale data Parte_1
e a partire da tale data saranno rispettivamente a carico e a favore della sig.ra che ne diverrà CP_1 esclusiva proprietaria.
La proprietà verrà trasferita a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili in oggetto si trovano, con tutti gli inerenti diritti le servitù di qualsiasi natura ad esso spettanti, attive e passive apparenti di qualsiasi specie, con pertinenze, parti comuni, azioni, ragioni, le dipendenze e gli oneri così come trasferito in forza dell'atto notarile di provenienza, assicurando il sig. ai sensi del DPR 28.12.2000 Parte_1 che la propria quota di proprietà immobiliare in questione rispetta le norme urbanistiche e ogni altra disposizione di legge e/o regolamento comunale e che il fabbricato è stato compreso nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Garantisce sin d'ora parte promittente venditrice la piena proprietà, libera disponibilità della propria quota di proprietà degli immobili oggetto di cessione, franchi e liberi da qualsiasi trascrizione, peso ed onere pregiudizievole, vizi anche non apparenti, privilegi anche fiscali, oneri reali e diritti che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità, non soggetti a vincoli, anche di prelazione di qualsiasi genere.
In relazione all'immobile il promittente venditore dichiara non esservi alcun procedimento, causa o ispezione, pendente o minacciata, di carattere amministrativo, civile o penale o tributario di fronte ad alcun Tribunale, autorità governativa o amministrativa o arbitro di alcun genere.
Dichiara altresì che relativamente agli stessi immobili non sono state realizzate altre opere richiedenti licenze, concessioni o autorizzazioni o permessi di costruzione o che comportino l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, garantendo la piena regolarità e libera commercialità della quota di proprietà di 1⁄2 degli immobili in oggetto ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.
2 b) La cessione de quo viene pattuita tra le parti, in ragione della suddivisione del patrimonio coniugale in Euro
60.000,00 (sessantamila/00) corrisposti come di seguito:
- il sig. ha trattenuto le somme liquidate ( e pertanto anche la quota di spettanza di Parte_1 [...]
pari a Euro 12.000,00) a seguito della vendita dei titoli di cui al dossier della filiale di CP_1 Controparte_2
SP (Bs), già cointestato fra le parti;
- in occasione dell'estinzione del c/c cointestato fra le parti acceso presso la medesima filiale Controparte_2 di SP RO LO ha versato al sig. la somma di Euro 30.000,00 (trentamila) quale Parte_1 ulteriore acconto sulla cessione della predetta quota di proprietà della casa coniugale, versando pertanto a tale titolo la somma complessiva di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).
Le parti a fronte di tali acconti provvederanno alla sottoscrizione dell'atto definitivo di trasferimento in favore di della quota di casa coniugale intestata a con atto da stipularsi CP_1 Parte_1 successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi al Notaio scelto dalla sig.ra CP_1
e su sua convocazione entro la data del 30.11.2025.
[...]
c) - A saldo del prezzo convenuto sta versando la somma di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) in CP_1 rate mensili di Euro 200,00 (duecento/00) cadauna a decorrere dal mese di gennaio 2024. Il sig Parte_1
rinuncia ad iscrivere ipoteca legale.
[...]
d) -Le parti stabiliscono che, qualora la sig.ra dovesse condividere la casa coniugale con altra CP_1 persona con cui potrà instaurarsi una relazione sentimentale, alle somme sopra convenute riconoscerà al sig l'ulteriore somma di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da versarsi secondo accordi che le parti si Pt_1 impegnano a condividere al verificarsi di tale condizione.
e) Le parti concordano altresì che, qualora successivamente all'acquisto de quo la sig.ra si CP_1 determinasse a vendere l'immobile casa coniugale a terzi entro i prossimi 10 anni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'eventuale maggior prezzo di realizzo della vendita rispetto a quanto qui pattuito verrà suddiviso in parti uguali, riconoscendosi pertanto le parti il 50% del prezzo di realizzo, considerate e dedotte le somme medio tempore versate al sig agli effetti degli accordi di cui sopra. Le parti concordano che Pt_1 le pattuizioni di cui al punto D) e al presente punto E) sono valide esclusivamente fra di loro in quanto benefici personali non trasmissibili a terzi o loro aventi causa e comunque cessano di avere efficacia anche nei loro reciproci rapporti decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti precisano che il trasferimento della quota di proprietà immobiliare qui concordato avviene a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal vincolo matrimoniale ed in esecuzione degli obblighi che le parti si assumono in sede di divorzio. I costi, tasse, imposte, spese ed altri oneri relativi alle operazioni immobiliari contemplate nel presente atto, ivi comprese spese, costi ed oneri inerenti l'atto notarile di trasferimento della proprietà verrà anticipato da , fatta salva l'ipotesi di vendita della CP_1 proprietà a terzi con suddivisione in parti uguali del ricavato e costi di vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte tasse, provvigioni di mediazione o per prestazioni professionali che si rendessero necessarie
3 per la vendita, ecc..).
In relazione all'attribuzione patrimoniale, i coniugi chiedono l'esenzione da imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 – sentenza Corte Costituzionale n.154/1999.
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
f)- le parti concordano che la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutto quanto ivi CP_1 contenuto ad arredo e corredo, ad eccezione degli effetti personale del sig. che lo stesso ha Parte_1 già asportato sin dall'epoca della separazione personale.
g)- I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, esonerandosi reciprocamente dalla produzione di ulteriori documenti oltre quelli allegati, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
h) - spese legali a carico del sig ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 30.8.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TRAVAGLIATO al n. 12, parte II, serie A, anno
2008.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA (BS) in data 1.2.2024 e confermata in data 10.4.2024.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
4
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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