Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02329/2025REG.PROV.COLL.
N. 09794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9794 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D’Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno, sez. III, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa depositata dall’appellante in data 14 marzo 2025;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora-OMISSIS- impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – e del connesso equo indennizzo – delle patologie “ Artrite reumatoide in trattamento farmacologico ” e “ Lombalgia acuta grave cronica con fini discale L4-L5 ed L5-S1. In atto: discopatia protrusiva L3-L-4, L4-L5 e L5-S1 ”, diagnosticate dalla (Commissione medica ospedaliera) C.M.O. di Bari in esito al servizio prestato come VFP1 nell’Esercito Italiano dal 22 marzo 2011 al 16 aprile 2013.
2. L’appellante – premesso di essere stata adibita in tale contesto, tra l’altro, “ a mansioni che solo apparentemente erano di ‘operatore telefonico ma che in realtà erano di carico e scarico merci e tende per esercitazioni ” e che in costanza di servizio “ una mononucleosi in atto venne scambiata per un banale mal di gola, e quindi non curata in modo appropriato ” e ritenendo che le citate infermità fossero insorte in ragione di tali circostanze – deduce, in estrema sintesi, l’erroneità della pronuncia sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe esaminato la documentazione allegata con “ scarsa attenzione ”.
In maggior dettaglio, la predetta sostiene che il T.a.r. avrebbe dovuto rilevare l’incongruenza e l’illogicità del parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito anche CVCS o il Comitato) presupposto al provvedimento reiettivo dell’Amministrazione, adottando in ipotesi una decisione basata su criteri probabilistico-statistici sulla base del principio del “ più probabile che non ” – e ciò in linea con talune pronunce giurisprudenziali ivi invocate – o quanto meno disponendo un autonomo accertamento da parte di una nuova commissione esaminatrice.
Nel medesimo contesto l’appellante riproduce anche i motivi proposti in primo grado, con i quali aveva sostanzialmente sostenuto la medesima tesi anche sulla base di una consulenza tecnica di parte, ritenendo anche che il parere del CVCS fosse asseritamente supportato da una motivazione priva di fondamento scientifico e giuridico, nonché illogica e carente, contraddittoria, irrazionale, apodittica e solo apparente.
3. Le Amministrazioni intimate confutano le tesi di controparte ed insistono per il rigetto dell’appello.
4. All’udienza pubblica del 18 marzo la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Giova premettere che, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Sez. II, n. 10398/2024, n. 10281/2024, n. 5133/2024, n. 4851/2024, n. 4847/2024, n. 5643/2023, n. 3740/2023, n. 8478/2022, n. 10807/2022; Sez. IV, n. 6945/2022; Sez. I, n. 291/2024 e n. 177/2021, nonché l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, agli artt. 11 e 12, affidato ad esso il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale delle infermità contratte dai pubblici dipendenti con il servizio.
Il giudizio di detto Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso sia per la composizione di detto organismo, nel quale sono presenti professionalità non solo sanitarie, ma anche giuridiche ed amministrative, sia per la maggior completezza dell’istruttoria esperita in tale sede, che non si limita ai soli aspetti medico-legali.
Va, infatti, ricordato che alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità lamentate dal pubblico dipendente e l’eventuale indicazione della categoria alla quale esse devono ritenersi ascrivibili, mentre è al Comitato di verifica che spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo.
È il Comitato, dunque, l’organo preposto ad accertare in via definitiva la riconducibilità o meno all’attività lavorativa delle cause produttive delle patologie in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale (o concausale) tra i fatti e le patologie medesime.
Ne consegue che il giudizio del Comitato di verifica è vincolante per l’Amministrazione, che non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario e deve quindi conformarvisi salva la facoltà, ove lo ritenga, di richiedere un ulteriore parere all’organo medesimo, al quale poi è tenuta ad attenersi.
Al riguardo vale ricordare che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ”.
In altri termini, laddove non ritenga di conformarsi al parere del CVCS l’Amministrazione deve chiederne il riesame ed è poi vincolata, secondo la lettera della norma, a conformarsi al parere medesimo.
Il parere del Comitato non è, inoltre, sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni di natura medico-legale.
Come recentemente osservato in un caso analogo dalla Sezione, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136) ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023, cit.).
6. Tanto premesso, l’appello è infondato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire al percorso logico-argomentativo del primo giudice, avendo il T.a.r. condivisibilmente ritenuto che nella circostanza non emergano “ ipotesi di travisamento o omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nè sussistano macroscopiche illogicità ictu oculi rilevabili ”, che secondo i principi giurisprudenziali innanzi enunciati consentirebbero il sindacato nel merito giurisdizionale del parere reso dal CVCS.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro intima connessione sul piano logico-sistematico.
6.1. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, “ non è sufficiente, al fine di comprovare che il fatto di servizio sia stato concausa efficiente, che l’infermità si sia verificata in connessione cronologica o topografica con le mansioni lavorative. Piuttosto, l’attività di servizio deve assumere connotati eccezionali ed in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell’esistenza del soggetto, nel senso che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente ”.
Ed infatti nel caso di specie l’appellante non fornisce, a ben vedere, un’adeguata dimostrazione di specifiche, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego o circostanze attinenti al servizio, eccezionali rispetto alle normali incombenze e agli ordinari disagi della prestazione lavorativa resa nell’ambito di una Forza armata, che di per sé comporta ontologicamente condizioni di lavoro più disagevoli di quanto riscontrabile nell’ambito di altre e diverse carriere.
Occorre, in altri termini, che l’interessato fornisca e documenti adeguatamente l’impiego in mansioni che esulano dall’ordinario servizio e si connotino per la loro straordinarietà ed eccezionalità e che siano tali da aver contribuito in modo causale o concausale efficiente e determinante all’insorgenza delle patologie lamentate, circostanze queste che nella presente fattispecie non si riscontrano, stante la sostanziale genericità – e comunque la mancata dimostrazione – delle affermazioni dell’interessata.
Né, come pure rilevato dal giudice di prime cure, la consulenza tecnica di parte appare idonea di per sé a comprovare gli invocati profili di illogicità ed erroneità del parere n. 57056/2020 reso dal CVCS nell’adunanza n. 2465/2021, in atti, che appare per contro adeguatamente motivato con riferimento ad entrambe le infermità sofferte dall’interessata.
Ed infatti, il Comitato, nell’esprimersi in senso negativo sulla riconducibilità al servizio delle richiamate infermità, ha rilevato: con riferimento all’artrite reumatoide, tra l’altro, che “ sebbene la sua esatta etiologia sia tuttora sconosciuta, tuttavia l’ipotesi più accreditata è quella immunitaria con formazione di anticorpi che agiscono verso il proprio tessuto connettivo con formazione di una macroglobulina denominata fattore reumatoide. Dato il carattere costituzionale viene esclusa ogni possibile influenza di cause esterne, ivi comprese quelle che si vorrebbero ricollegare agli eventi del servizio ”; con riguardo alla lombalgia acuta grave, che si tratta “ di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dell’ anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All’insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante ”.
Motivazioni, queste, che a parere del Collegio sono congrue e non affette da vizi che consentirebbero il sindacato di legittimità del parere in parola, non essendo in caso contrario ammesso a questo giudice di sostituire con la propria, nel merito, una valutazione tecnico-discrezionale dell’organo a ciò preposto dalla legge e per ciò stesso dotato di un articolato complesso di competenze di natura non solo sanitaria ma anche giuridiche ed amministrative.
Si deve anche osservare che nel caso di specie non soccorrono le pronunce di questo Consiglio di Stato – che il Collegio conosce – in ragione delle quali la dipendenza di talune infermità dal servizio è stata riconosciuta su base statistico-probabilistica, trattandosi di casi non sovrapponibili alla presente fattispecie.
6.2. Né, vale rilevare, l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal parere medesimo salvo eventualmente – come innanzi ricordato – richiederne, ove ritenuto, il riesame, il che evidentemente nel caso di specie non è stato ritenuto necessario.
7. Alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere respinto.
8. Sussistono valide ragioni, anche in considerazione della natura dell’attività defensionale svolta dalla parte appellata, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.