Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3959/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 3959/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 settembre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Karol Pescosta ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia
1
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia tra i genitori Persona_2
e . Parte_1 Parte_2
2) Disporre che la figlia possa trasferirsi con la madre Persona_2 [...]
presso la nuova abitazione in affitto sita in Moena – via Strada de Parte_2
Moene n. 61 int. 4, nei pressi dell'abitazione del padre e della scuola frequentata dalla minore con collocamento prevalente alla madre.
3) Disporre il diritto dovere di visita per entrambi i genitori della piccola Per_2
secondo il seguente protocollo: entrambi i genitori si impegnano a turno ad
[...]
accompagnare la figlia alle rispettive attività scolastiche ed extrascolastiche durante la settimana;
il lunedì, martedì e mercoledì la piccola dormirà a casa della madre, il mercoledì (e/o il giorno di libero lavorativo) lo trascorrerà con la madre in alternativa con l'altro genitore, mentre dal giovedì sera al sabato mattina la piccola dormirà a casa del padre, infine i genitori si alterneranno nel tenerla durante i week-end (sabato e domenica).
4) Disporre che le festività natalizie e pasquali i genitori si alterneranno di anno in anno (per esempio: la vigilia con il padre e Natale con la madre e vice versa), alternando anche il Capodanno.
5) Disporre che durante i periodi di fuori stagione quando i genitori non lavorano possano tenere con sé la bambina per brevi periodi di vacanza come il ponte del 25 aprile al 1° maggio o il ponte del 1° di novembre concordando l'alternanza ed il periodo quantomeno un mese prima.
6) Disporre che entrambi i genitori hanno diritto ad almeno due settimane di vacanza in compagnia della figlia (alternate e/o consecutive), concordando il periodo due mesi prima.
7) Disporre che il Signor si impegni a versare mensilmente, entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad € 450,00 con rivalutazione Istat a titolo di mantenimento della figlia sul conto corrente della Signora al seguente Pt_2
Iban IT 16 O 0814035050000000170715. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat relativi alla Provincia Autonoma di Trento.
2 8) Disporre che le spese straordinarie non coperte dal mantenimento che si renderanno necessarie per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
Il padre e la madre provvederanno al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dall'altro coniuge secondo il seguente schema:
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ma che dovranno essere comunicate e documentate, anche via e-mail o sms (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo): rette di iscrizione e frequenza della scuola, materiale didattico e libri di inizio anno, abbonamento trasporto pubblico, gite scolastiche e pasti mensa;
• le spese mediche senza la necessità di preventivo accordo, ma che dovranno essere comunicate e documentate, anche via e-mail o sms (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo): visite specialistiche prescritte dal medico curante, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in generale, spese per visite oculistiche, occhiali da vista, spese per farmaci correlate di relativa prescrizione medica, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario pubblico, nazionale o provinciale, tickets sanitari;
• Spese mediche che richiedono preventivo accordo e che dovranno essere documentate, anche via mail o sms (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo): spese per interventi chirurgici, pratica di particolari terapie: fisioterapia, inalazioni termali, visite ortopediche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o provinciale, farmaci particolari.
Spese straordinarie che ricadranno al 100% al padre:
• Spese extrascolastiche e sportive che non richiedono un preventivo accordo: acquisto di cellulare e ricariche, iscrizione ad attività extrascolastiche, pre-scuola o dopo-scuola;
• Spese extrascolastiche e sportive che richiedono un preventivo accordo: iscrizione a colonie e centri estivi anche diurni, quota annuale sportiva a scelta del minore, attrezzatura tecnica per la pratica dello sport, abbigliamento sportivo, iscrizione a corsi, Skipass.
9) Disporre che i genitori debbano concordare in ogni caso le spese di importo superiore a € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna voce di spesa;
il rimborso delle
3 spese straordinarie dovrà essere effettuato previa opportuna rendicontazione entro fine mese dalla richiesta di rimborso o dall'avvenuta esibizione del documento di spesa, con bonifico bancario sul conto corrente del genitore che le avrà effettuate.
Qualora le spese che richiedono il preventivo accordo non vengano concordate, saranno sostenute integralmente dal genitore che le ha decise e pagate. Il diniego all'accordo dovrà essere motivato secondo i criteri dell'interesse del figlio e della sostenibilità della spesa.
10) Autorizza le parti sin d'ora reciprocamente a richiedere e/o comunque consentire ed ottenere senza riserve ed ostacoli, il rinnovo ciascuno anche disgiuntamente dall'altro, dei documenti validi per l'espatrio con inserimento della minore per quanto riguardano passaporto e carta d'identità. La carta d'identità verrà conservata presso l'abitazione materna e il passaporto presso l'abitazione paterna.
11) La madre si impegna a non trasferire la residenza della figlia in Polonia.”.
Le parti hanno dato atto che la coppia ha vissuto dal 2015 al 2024 a Moena, in Strada de Val De Sènta Maria n. 50 int. 4 e che verso il mese di maggio 2022 la loro relazione sentimentale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali;
i ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra vuole trasferirsi con la figlia in un Pt_2 appartamento in affitto nei pressi dell'abitazione del padre e della scuola frequentata dalla minore.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della Per_ figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo
4 genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate considerata la natura del procedimento, congiuntamente promosso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone Per_ che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia nata a Trento in data 10 ottobre 2017, siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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