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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.154/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_ rendita ai superstiti ed assegno una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, in qualità di erede ed avente causa del fu , rappr. e dif. da Parte_1 Persona_1 avv. Fabio Del Vecchio Appellante
contro
, in del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana A. Rotunno Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 maggio 2021 , nella Parte_1 spiegata qualità di erede ed avente causa del defunto marito , deceduto in data 8 Persona_1 dicembre 2016, impugnava la sentenza resa in data 10 marzo 2021 dal Tribunale di Taranto in qualità di Giudice del Lavoro, con cui era stata rigettata la domanda nei confronti dell' di CP_1 rendita ai superstiti e assegno funerario una tantum, sul presupposto di parte istante della etiologia professionale della malattia “carcinoma delle vie biliari”, assertivamente riconducibile all'attività lavorativa disimpegnata dal de cuius quale operaio siderurgico dal 1962 al 1994 alle dipendenze dell' (già . CP_2 CP_3 Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta parte appellante quale primo motivo di appello “l'omesso accertamento peritale ed il conseguente totalmente omesso esame giudiziale;
omesso esame del ricorso introduttivo, dei rischi professionali subìti, dell'amplissima documentazione probatoria, dagli atti del giudizio, degli atti istruttori”, censurando che l'unico esame giudiziale sulla scorta delle valutazioni del CTU è consistito nello statuire che “Il consulente tecnico ha affermato che il defunto (il quale era stato verosimilmente esposto, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, ad amianto) era deceduto in conseguenza di un “colangiocarcinoma” relativamente a cui «… esiste “limitata probabilità” che la neoplasia sia stata determinata dall'attività lavorativa
1 svolta negli stabilimenti »: in particolare, il CTU ha rimarcato che la suddetta CP_4 patologia non rientra tra quelle tabellate (non operando, quindi, presunzioni di causalità), che l'eziologia non è nota, che un'evidenza di cancerogenicità limitata è stata riconosciuta (tra l'altro) rispetto all'esposizione al “tricloroetilene (trielina)” e che solo alcuni recenti studi avevano ipotizzato una relazione con l'esposizione ad amianto, precisando tuttavia che “… si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”. Riduttivo è a giudizio dell'appellante tale motivazione, ed inoltre equivoco sarebbe il termine adoperato “verosimilmente”. Prospetta al proposito l'appellante, in termini di nesso di causalità, che una volta accertata la nocività dei fattori di rischio lavorativo, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità fra di essi e la patologia denunciata come malattia professionale;
l'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine al suddetto nesso causale non costituisce motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della malattia professionale, essendo sufficiente – per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Ancora, per risalente e consolidata giurisprudenza anche costituzionale (Corte Cost., 206/74), ai fini della operatività della tutela assicurativa è sufficiente l'identificazione di un rischio ambientale, ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificamente addetto ad un'attività pericolosa. Il CTU avrebbe concentrato la propria analisi soltanto su due sostanze, trielina ed amianto, ignorandone centinaia di altre, fra cui la diossina e l'arsenico, rilevando per quest'ultima sostanza che al n. 2 del D.M. 9 aprile 2008 si prevede come tabellato il rischio arsenico anche per “altre malattie causate dalla esposizione ad arsenico, leghe e composti (ICD10 da specificare”.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato. Va dapprima stigmatizzato che, dalla lettura della sentenza di primo grado, è chiarissimo che il
Giudice a quo non si è limitato ad una acritica adesione alle valutazioni e conclusioni del CTU, ma ha delibato ed ampliato la materia d'indagine anche con il richiamo pregevole giurisprudenza di legittimità, di talchè non è configurabile alcuna aporìa motivazionale.
Quanto alle censure mosse alla relazione di CTU, esse appaiono tutte a questa Corte infondate.
Il Consulente non ha limitato la propria indagine alla disamina di poche sostanze suscettibili di individuare una noxa fra la patologia che condusse al decesso il fu . Persona_1
Ha confermato che il era affetto da colangiocarcinoma, e che la causa della sua morte di Per_1
è stata tale grave patologia. Per_1
Non ha escluso il CTU, passando alla disamina del merito, che di ben più difficile soluzione sono i quesiti in merito al nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata e il conseguente decesso.
Rileva testualmente il consulente quanto segue, dopo aver preso e dato atto che dal ricorso introduttivo di 1° grado (evidentemente esaminato accuratamente) il ha lavorato, dal 1962 al Per_1
1994, alle dipendenze della poi , fino al 1970 nello stabilimento di Novi Ligure e, in CP_3 CP_2 seguito, nello stabilimento di Taranto. Fino al 1968 ha lavorato come operaio e, in seguito, come
“tecnico operativo”; in particolare, “nel periodo da 1/08/1970 al 30/04/1981 ha operato quale tecnico manutentore in ambito Area “DEC/LAF/LAM” – decapaggio-Laminatorio a Freddo- Laminazione e successivamente quale tecnico in area “LAF/LAM”. Ha goduto dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto per il periodo dal 1970 al 1992.
2 Ciò significa a, giudizio di questa Corte, che l'intero contesto lavorativo/ambientale in relazione alle mansioni lavorative disimpegnate è stato esaminato, e nei termini espositivi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si legge nella relazione:
“Dal ricorso giudiziario si evince che ha lavorato per circa trentatré anni, dal 1962 al Per_1
1994, come operaio e come tecnico, nei reparti di laminazione di stabilimenti . CP_4 La patologia diagnosticata non rientra tra quelle tabellate (DM 09.04.2008, “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità.
Il colangiocarcinoma è tra le patologie inserite nella categoria 1° della IARC (ovvero con sufficiente evidenza di cancerogenicità nell'uomo) per la infezione cronica da Clonorchis sinensis.
Nella categoria 2° (ovvero con evidenza di cancerogenicità nell'uomo limitata) sono previste la epatite cronica da HBV e da HCV e la esposizione a IL (trielina).
Dalle tabelle IARC derivano le tabelle allegate al DM 27 Aprile 2004 e al successivo DM 10.06.2014 (“Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni”).
Nella lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) del gruppo 6 (tumori professionali), in relazione a “colangiocarcinoma”, non vi sono previsioni di sostanze e/o di lavorazioni.
Nella lista II (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) del gruppo 6 è inserita:
“tricloroetilene (trielina)”.
Alcuni studi più recenti hanno ipotizzato una relazione positiva tra amianto e colangiocarcinoma
e al, Asbestos exposure in patients affected by bile duct tumours, Eur. J. 13 (3), CP_5 CP_6
171-179, 2008; Pesatori AC. Esposizione occupazionale ad amianto e rischio di colangiocarcinoma: una nuova ipotesi dalla ricerca epidemiologica. Med Lav. 2017 Dec.,
108:495) ma si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme;
possiamo comunque reputare di “limitata probabilità” il rapporto causale tra esposizione ad asbesto e colangiocarcinoma.
In conclusione, dai dati acquisiti appare probabile che sia stato esposto, nell'ambito della Per_1 sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, amianto;
poiché, in base alla letteratura scientifica consultata e, in particolare alle citate pubblicazioni, l'amianto può essere ritenuto, con “limitata probabilità”, agente causale del colangiocarcinoma, si può analogamente ritenere che esista associazione positiva tra l'attività lavorativa svolta da e la patologia Per_1 denunciata di “limitata probabilità”.
Il CTU, dunque, non ha superficialmente escluso tutte le sostanze pur presenti nell'ambiente lavorativo in cui il operò, ma ha correttamente svolto la propria analisi sulle sostanze Per_1
3 cancerogene che, giusta previsione del citato D.M., potrebbero intervenire sulla etiologia del colangiocarcinoma, rilevando i dati scientifici sopra riportati.
A fronte del riconoscimento in favore del de cuius dei benefici amianto, ha esaminato il possibile,
o probabile, o rilevantemente probabile, o assistito da ragionevole certezza, rapporto amianto/colangiocarcinoma in termini di noxa, giungendo più che motivatamente a rilevarne la limitata probabilità.
Il Giudice di primo grado, prendendo atto di tali valutazioni medico-legali, ha sviluppato amplissimamente in diritto specificando il principio secondo cui “per le malattie non tabellate, in particolare, il nesso causale deve essere valutato in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici: ……nel caso di specie, sebbene possa ritenersi presumibile che il lavoratore fosse stato esposto ad amianto, deve tuttavia rimarcarsi come non sia dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, poiché trattasi malattia posta in associazione causale solo in termini di limitata probabilità in relazione all'asbesto, peraltro sulla base solo di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme;
….non è configurabile quindi un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, no essendo soddisfatto il criterio medico-legale della idoneità lesiva, in quanto nella letteratura internazionale non vi sono evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, della neoplasia denunciata, la quale di contro può avere una eziologia multifattoriale anche di tipo extra lavorativo ed in cui la suscettibilità individuale gioca un ruolo spesso determinante;
l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal de cuius non rappresentavano un rischio lavorativo specifico e/o generico aggravato per l'insorgenza della malattia denunciata, sicché non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la neoplasia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Con la conclusione nella sentenza appellata che il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene.
---§§ooo§§--- Appare evidente allora, a giudizio di questa Corte, come nessuna censura di omesso accertamento peritale e conseguente totalmente omesso esame giudiziale sia ravvisabile nel processo di primo grado e nella sentenza appellata, che con esame a dir poco coscienziosissimo e completo hanno affrontato la tematica di cui è causa.
Condivisibile e completa la CTU, altrettanto condivisibile, esplicativa e giuridicamente inappuntabile la sentenza oggi appellata, la motivata condivisione da parte di questa Corte conduce alla valutazione di conferma della sentenza gravata, con rigetto dell'appello in quanto infondato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
4 Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
5
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_ rendita ai superstiti ed assegno una tantum”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, in qualità di erede ed avente causa del fu , rappr. e dif. da Parte_1 Persona_1 avv. Fabio Del Vecchio Appellante
contro
, in del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana A. Rotunno Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 maggio 2021 , nella Parte_1 spiegata qualità di erede ed avente causa del defunto marito , deceduto in data 8 Persona_1 dicembre 2016, impugnava la sentenza resa in data 10 marzo 2021 dal Tribunale di Taranto in qualità di Giudice del Lavoro, con cui era stata rigettata la domanda nei confronti dell' di CP_1 rendita ai superstiti e assegno funerario una tantum, sul presupposto di parte istante della etiologia professionale della malattia “carcinoma delle vie biliari”, assertivamente riconducibile all'attività lavorativa disimpegnata dal de cuius quale operaio siderurgico dal 1962 al 1994 alle dipendenze dell' (già . CP_2 CP_3 Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta parte appellante quale primo motivo di appello “l'omesso accertamento peritale ed il conseguente totalmente omesso esame giudiziale;
omesso esame del ricorso introduttivo, dei rischi professionali subìti, dell'amplissima documentazione probatoria, dagli atti del giudizio, degli atti istruttori”, censurando che l'unico esame giudiziale sulla scorta delle valutazioni del CTU è consistito nello statuire che “Il consulente tecnico ha affermato che il defunto (il quale era stato verosimilmente esposto, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, ad amianto) era deceduto in conseguenza di un “colangiocarcinoma” relativamente a cui «… esiste “limitata probabilità” che la neoplasia sia stata determinata dall'attività lavorativa
1 svolta negli stabilimenti »: in particolare, il CTU ha rimarcato che la suddetta CP_4 patologia non rientra tra quelle tabellate (non operando, quindi, presunzioni di causalità), che l'eziologia non è nota, che un'evidenza di cancerogenicità limitata è stata riconosciuta (tra l'altro) rispetto all'esposizione al “tricloroetilene (trielina)” e che solo alcuni recenti studi avevano ipotizzato una relazione con l'esposizione ad amianto, precisando tuttavia che “… si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme”. Riduttivo è a giudizio dell'appellante tale motivazione, ed inoltre equivoco sarebbe il termine adoperato “verosimilmente”. Prospetta al proposito l'appellante, in termini di nesso di causalità, che una volta accertata la nocività dei fattori di rischio lavorativo, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità fra di essi e la patologia denunciata come malattia professionale;
l'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine al suddetto nesso causale non costituisce motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della malattia professionale, essendo sufficiente – per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte – ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Ancora, per risalente e consolidata giurisprudenza anche costituzionale (Corte Cost., 206/74), ai fini della operatività della tutela assicurativa è sufficiente l'identificazione di un rischio ambientale, ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificamente addetto ad un'attività pericolosa. Il CTU avrebbe concentrato la propria analisi soltanto su due sostanze, trielina ed amianto, ignorandone centinaia di altre, fra cui la diossina e l'arsenico, rilevando per quest'ultima sostanza che al n. 2 del D.M. 9 aprile 2008 si prevede come tabellato il rischio arsenico anche per “altre malattie causate dalla esposizione ad arsenico, leghe e composti (ICD10 da specificare”.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato. Va dapprima stigmatizzato che, dalla lettura della sentenza di primo grado, è chiarissimo che il
Giudice a quo non si è limitato ad una acritica adesione alle valutazioni e conclusioni del CTU, ma ha delibato ed ampliato la materia d'indagine anche con il richiamo pregevole giurisprudenza di legittimità, di talchè non è configurabile alcuna aporìa motivazionale.
Quanto alle censure mosse alla relazione di CTU, esse appaiono tutte a questa Corte infondate.
Il Consulente non ha limitato la propria indagine alla disamina di poche sostanze suscettibili di individuare una noxa fra la patologia che condusse al decesso il fu . Persona_1
Ha confermato che il era affetto da colangiocarcinoma, e che la causa della sua morte di Per_1
è stata tale grave patologia. Per_1
Non ha escluso il CTU, passando alla disamina del merito, che di ben più difficile soluzione sono i quesiti in merito al nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata e il conseguente decesso.
Rileva testualmente il consulente quanto segue, dopo aver preso e dato atto che dal ricorso introduttivo di 1° grado (evidentemente esaminato accuratamente) il ha lavorato, dal 1962 al Per_1
1994, alle dipendenze della poi , fino al 1970 nello stabilimento di Novi Ligure e, in CP_3 CP_2 seguito, nello stabilimento di Taranto. Fino al 1968 ha lavorato come operaio e, in seguito, come
“tecnico operativo”; in particolare, “nel periodo da 1/08/1970 al 30/04/1981 ha operato quale tecnico manutentore in ambito Area “DEC/LAF/LAM” – decapaggio-Laminatorio a Freddo- Laminazione e successivamente quale tecnico in area “LAF/LAM”. Ha goduto dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto per il periodo dal 1970 al 1992.
2 Ciò significa a, giudizio di questa Corte, che l'intero contesto lavorativo/ambientale in relazione alle mansioni lavorative disimpegnate è stato esaminato, e nei termini espositivi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si legge nella relazione:
“Dal ricorso giudiziario si evince che ha lavorato per circa trentatré anni, dal 1962 al Per_1
1994, come operaio e come tecnico, nei reparti di laminazione di stabilimenti . CP_4 La patologia diagnosticata non rientra tra quelle tabellate (DM 09.04.2008, “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità.
Il colangiocarcinoma è tra le patologie inserite nella categoria 1° della IARC (ovvero con sufficiente evidenza di cancerogenicità nell'uomo) per la infezione cronica da Clonorchis sinensis.
Nella categoria 2° (ovvero con evidenza di cancerogenicità nell'uomo limitata) sono previste la epatite cronica da HBV e da HCV e la esposizione a IL (trielina).
Dalle tabelle IARC derivano le tabelle allegate al DM 27 Aprile 2004 e al successivo DM 10.06.2014 (“Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni”).
Nella lista I (Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) del gruppo 6 (tumori professionali), in relazione a “colangiocarcinoma”, non vi sono previsioni di sostanze e/o di lavorazioni.
Nella lista II (Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) del gruppo 6 è inserita:
“tricloroetilene (trielina)”.
Alcuni studi più recenti hanno ipotizzato una relazione positiva tra amianto e colangiocarcinoma
e al, Asbestos exposure in patients affected by bile duct tumours, Eur. J. 13 (3), CP_5 CP_6
171-179, 2008; Pesatori AC. Esposizione occupazionale ad amianto e rischio di colangiocarcinoma: una nuova ipotesi dalla ricerca epidemiologica. Med Lav. 2017 Dec.,
108:495) ma si tratta ancora di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme;
possiamo comunque reputare di “limitata probabilità” il rapporto causale tra esposizione ad asbesto e colangiocarcinoma.
In conclusione, dai dati acquisiti appare probabile che sia stato esposto, nell'ambito della Per_1 sua attività lavorativa, ad alcuni cancerogeni e, in particolare, amianto;
poiché, in base alla letteratura scientifica consultata e, in particolare alle citate pubblicazioni, l'amianto può essere ritenuto, con “limitata probabilità”, agente causale del colangiocarcinoma, si può analogamente ritenere che esista associazione positiva tra l'attività lavorativa svolta da e la patologia Per_1 denunciata di “limitata probabilità”.
Il CTU, dunque, non ha superficialmente escluso tutte le sostanze pur presenti nell'ambiente lavorativo in cui il operò, ma ha correttamente svolto la propria analisi sulle sostanze Per_1
3 cancerogene che, giusta previsione del citato D.M., potrebbero intervenire sulla etiologia del colangiocarcinoma, rilevando i dati scientifici sopra riportati.
A fronte del riconoscimento in favore del de cuius dei benefici amianto, ha esaminato il possibile,
o probabile, o rilevantemente probabile, o assistito da ragionevole certezza, rapporto amianto/colangiocarcinoma in termini di noxa, giungendo più che motivatamente a rilevarne la limitata probabilità.
Il Giudice di primo grado, prendendo atto di tali valutazioni medico-legali, ha sviluppato amplissimamente in diritto specificando il principio secondo cui “per le malattie non tabellate, in particolare, il nesso causale deve essere valutato in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici: ……nel caso di specie, sebbene possa ritenersi presumibile che il lavoratore fosse stato esposto ad amianto, deve tuttavia rimarcarsi come non sia dimostrato che la patologia che determinò il decesso fosse eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative, poiché trattasi malattia posta in associazione causale solo in termini di limitata probabilità in relazione all'asbesto, peraltro sulla base solo di ipotesi di studio che necessitano di ulteriori approfondimenti e conferme;
….non è configurabile quindi un nesso causale diretto ed incontrovertibile tra l'attività lavorativa del de cuius e la neoplasia denunciata, in termini di elevata probabilità o ragionevole certezza, no essendo soddisfatto il criterio medico-legale della idoneità lesiva, in quanto nella letteratura internazionale non vi sono evidenze sufficienti a dimostrare con adeguata attendibilità la genesi lavorativa, a seguito di esposizione a sostanze notoriamente cancerogene per altri distretti, della neoplasia denunciata, la quale di contro può avere una eziologia multifattoriale anche di tipo extra lavorativo ed in cui la suscettibilità individuale gioca un ruolo spesso determinante;
l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal de cuius non rappresentavano un rischio lavorativo specifico e/o generico aggravato per l'insorgenza della malattia denunciata, sicché non sussistono elementi per un riconoscimento di nesso causale e/o di un nesso concausale, tra l'attività lavorativa e la neoplasia denunciata, neppure seguendo il criterio del “più probabile che non”.
Con la conclusione nella sentenza appellata che il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene.
---§§ooo§§--- Appare evidente allora, a giudizio di questa Corte, come nessuna censura di omesso accertamento peritale e conseguente totalmente omesso esame giudiziale sia ravvisabile nel processo di primo grado e nella sentenza appellata, che con esame a dir poco coscienziosissimo e completo hanno affrontato la tematica di cui è causa.
Condivisibile e completa la CTU, altrettanto condivisibile, esplicativa e giuridicamente inappuntabile la sentenza oggi appellata, la motivata condivisione da parte di questa Corte conduce alla valutazione di conferma della sentenza gravata, con rigetto dell'appello in quanto infondato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
4 Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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