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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16064 /2022
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 27.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Giuseppe Diaco e per l'avv. Manuela Scerpa in sostituzione dell'avv. CP_1
Valentina Rossi. Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Sofia Palascino e la dott. ssa Sara
Scaglione
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,55 assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 16064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.03.025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in in via Italo Carlo Falbo, presso lo studio dell'avv. Giuseppe CP_1
Diaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1172/2022 – opposizione CP_1 avverso verbale di accertamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
1172/2022 con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
13201049158.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha liquidato le spese processuali, poste a carico di in misura inferiore ai parametri minimi fissati dal D.M. CP_1
55/2014, determinandole in complessivi euro 93,00, di cui euro 43,00 a titolo di spese vive.
ha quindi chiesto la condanna di al rimborso delle spese di lite in Parte_1 CP_1
misura determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando che la controversia CP_1
in oggetto si inserirebbe in un più ampio contenzioso tra le parti, relativo a 16 verbali di accertamento, emessi nel periodo dal 29.09.2020 al 29.03.20021, relativi alla medesima violazione e al medesimo veicolo, tutti annullati in autotutela con provvedimento prot. 74645 del 12.04.2021.
I ricorsi avverso i verbali di accertamento sarebbero stati proposti in maniera frazionata, con conseguente violazione dell'art. 88 c.p.c.
In ogni caso, la liquidazione delle spese dovrebbe ritenersi congrua, in quanto operata dal giudice avvalendosi del margine di apprezzamento discrezionale a lui attribuito (di per sé sufficiente a giustificare uno scostamento dai parametri di riferimento del d.m. 55/2014), quantificando il compenso in modo pienamente conforme ed aderente alle specifiche circostanze del caso di specie.
2. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Va premesso che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto di condannare al CP_1
rimborso delle spese processuali nonostante la natura seriale della controversia ed il frazionamento delle azioni proposte nei confronti dell'amministrazione, non è stata oggetto di gravame da parte dell'amministrazione e deve pertanto ormai ritenersi passata in giudicato.
Tanto premesso, occorre verificare se sia legittima la liquidazione delle spese in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come statuito dal primo giudice, che ha liquidato gli onorari nella misura di euro 50,00 e le spese vive nella misura di euro 45,00, tenuto conto del più ampio contenzioso in essere tra le parti e del frazionamento delle azioni proposte.
Al riguardo, premesso come sopra evidenziato che il giudice di prime cure non ha ritenuto di compensare le spese processuali tra le parti, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto operare nei limiti dei parametri fissati dal D.M. 55/2014.
3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti al riguardo affermato che: “ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/2014, così come modificato dal d. m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012” (così Cass. n. 17613/2024; cfr. altresì Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023,
Cass. n. 25847/2023).
Per la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio devono quindi trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014, per le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 (il valore della causa risulta infatti pari ad euro 98,40).
Le spese processuali devono essere liquidate nella misura minima delle fasi introduttiva, di studio e decisoria, considerato il mancato svolgimento dell'attività istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e l'intervenuto annullamento in autotutela del verbale prima dello svolgimento della prima udienza. Ai fini della liquidazione degli onorari nella misura minima deve altresì valutarsi la documentata natura seriale della controversia.
Ne discende che i compensi spettanti all'appellante per l'attività processuale svolta nel giudizio di prime cure devono essere liquidati in complessivi euro 134,00 (di cui euro 33,00 per la fase di studio, euro 33,00 per la fase introduttiva ed euro 68,00 per la fase decisionale).
Le spese vive documentate ammontano alla somma complessiva di euro 43,00, pari alla spesa per il contributo unificato. Non risultano documentate spese ulteriori.
3. La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello segue la soccombenza di
CP_1
Le spese processuali - liquidate in base al parametro minimo dello scaglione di riferimento del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione inferiore ad euro 1.100,00), in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate (relative alla sola liquidazione delle spese di lite)– sono determinate in complessivi euro 232,00 (euro 66,00 per la fase di studio, euro
66,00 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per la fase decisionale), detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese vive, in difetto di nota spese, sono quantificate in euro 91,50 (pari al contributo unificato e alla marca da bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1172/2022, ogni Parte_1 CP_1
4 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al rimborso delle spese processuali del CP_1
primo grado di giudizio in favore del procuratore di , avv. Giuseppe Diaco, dichiaratosi CP_2
antistatario, liquidate in euro 43,00 per esborsi e in euro 134,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
condanna la l rimborso delle spese processuali del giudizio di appello in favore del procuratore CP_1 di , avv. Giuseppe Diaco, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 91,50 per esborsi CP_2
e in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 27.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 27.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Giuseppe Diaco e per l'avv. Manuela Scerpa in sostituzione dell'avv. CP_1
Valentina Rossi. Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Sofia Palascino e la dott. ssa Sara
Scaglione
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,55 assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 16064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.03.025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in in via Italo Carlo Falbo, presso lo studio dell'avv. Giuseppe CP_1
Diaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in in via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici CP_1
dell'avvocatura di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1172/2022 – opposizione CP_1 avverso verbale di accertamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_1
1172/2022 con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
13201049158.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha liquidato le spese processuali, poste a carico di in misura inferiore ai parametri minimi fissati dal D.M. CP_1
55/2014, determinandole in complessivi euro 93,00, di cui euro 43,00 a titolo di spese vive.
ha quindi chiesto la condanna di al rimborso delle spese di lite in Parte_1 CP_1
misura determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando che la controversia CP_1
in oggetto si inserirebbe in un più ampio contenzioso tra le parti, relativo a 16 verbali di accertamento, emessi nel periodo dal 29.09.2020 al 29.03.20021, relativi alla medesima violazione e al medesimo veicolo, tutti annullati in autotutela con provvedimento prot. 74645 del 12.04.2021.
I ricorsi avverso i verbali di accertamento sarebbero stati proposti in maniera frazionata, con conseguente violazione dell'art. 88 c.p.c.
In ogni caso, la liquidazione delle spese dovrebbe ritenersi congrua, in quanto operata dal giudice avvalendosi del margine di apprezzamento discrezionale a lui attribuito (di per sé sufficiente a giustificare uno scostamento dai parametri di riferimento del d.m. 55/2014), quantificando il compenso in modo pienamente conforme ed aderente alle specifiche circostanze del caso di specie.
2. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Va premesso che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto di condannare al CP_1
rimborso delle spese processuali nonostante la natura seriale della controversia ed il frazionamento delle azioni proposte nei confronti dell'amministrazione, non è stata oggetto di gravame da parte dell'amministrazione e deve pertanto ormai ritenersi passata in giudicato.
Tanto premesso, occorre verificare se sia legittima la liquidazione delle spese in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come statuito dal primo giudice, che ha liquidato gli onorari nella misura di euro 50,00 e le spese vive nella misura di euro 45,00, tenuto conto del più ampio contenzioso in essere tra le parti e del frazionamento delle azioni proposte.
Al riguardo, premesso come sopra evidenziato che il giudice di prime cure non ha ritenuto di compensare le spese processuali tra le parti, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto operare nei limiti dei parametri fissati dal D.M. 55/2014.
3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti al riguardo affermato che: “ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/2014, così come modificato dal d. m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012” (così Cass. n. 17613/2024; cfr. altresì Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023,
Cass. n. 25847/2023).
Per la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio devono quindi trovare applicazione i parametri di cui al D.M. 55/2014, per le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 (il valore della causa risulta infatti pari ad euro 98,40).
Le spese processuali devono essere liquidate nella misura minima delle fasi introduttiva, di studio e decisoria, considerato il mancato svolgimento dell'attività istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e l'intervenuto annullamento in autotutela del verbale prima dello svolgimento della prima udienza. Ai fini della liquidazione degli onorari nella misura minima deve altresì valutarsi la documentata natura seriale della controversia.
Ne discende che i compensi spettanti all'appellante per l'attività processuale svolta nel giudizio di prime cure devono essere liquidati in complessivi euro 134,00 (di cui euro 33,00 per la fase di studio, euro 33,00 per la fase introduttiva ed euro 68,00 per la fase decisionale).
Le spese vive documentate ammontano alla somma complessiva di euro 43,00, pari alla spesa per il contributo unificato. Non risultano documentate spese ulteriori.
3. La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello segue la soccombenza di
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Le spese processuali - liquidate in base al parametro minimo dello scaglione di riferimento del D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione inferiore ad euro 1.100,00), in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate (relative alla sola liquidazione delle spese di lite)– sono determinate in complessivi euro 232,00 (euro 66,00 per la fase di studio, euro
66,00 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per la fase decisionale), detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese vive, in difetto di nota spese, sono quantificate in euro 91,50 (pari al contributo unificato e alla marca da bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1172/2022, ogni Parte_1 CP_1
4 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al rimborso delle spese processuali del CP_1
primo grado di giudizio in favore del procuratore di , avv. Giuseppe Diaco, dichiaratosi CP_2
antistatario, liquidate in euro 43,00 per esborsi e in euro 134,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
condanna la l rimborso delle spese processuali del giudizio di appello in favore del procuratore CP_1 di , avv. Giuseppe Diaco, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 91,50 per esborsi CP_2
e in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 27.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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