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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14387/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Perdichizzi del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia illegittimamente calcolato CP_3 il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l convenuto a: CP_1
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in GO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa alle dipendenze di e non soltanto a partire CP_4 dal 1° gennaio 1997, come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo di parametrazione tra trattamento corrispostogli secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato da Cass. 12161/19;
c4) in via generica, corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettantigli (sia per i ratei già maturati e liquidati, nel rispetto del termine di decadenza ultra-triennale dalla presentazione della presente domanda giudiziale, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l' domandava: Controparte_5
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso e tutte le avverse domande per carenza di interesse ad agire;
In subordine sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, in ulteriore subordine, la prescrizione dei ratei di pensione. in estremo subordine, nel merito, rigettare le domande del ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e/o anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio”.
Con vittoria delle spese di lite.
Verificata l'impossibilità di una definizione amministrativa della questione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 3 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in giudizio, e comunque documentale, – già Parte_1 dipendente di e, dunque, iscritto ex lege, ai fini previdenziali, al Fondo CP_4
Elettrici – è titolare di pensione di vecchiaia Cat. EL numero 411541 con CP_3 decorrenza aprile 2001 (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
In data 11 marzo 2024, il ricorrente ha presentato istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, lamentando l'erronea applicazione dei “tetti” di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 562/1996; esperito inutilmente il ricorso amministrativo avverso il silenzio rigetto opposto dal convenuto (doc. 2, fascicolo ricorrente), agisce in giudizio formulando le conclusioni.
*
1.1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
***
2. Sotto un profilo di ordine generale, si osserva quanto segue.
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2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 1, D. Lgs. 562/1996, “a decorrere dal 1° gennaio 1997 per il CP_ personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall' e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni”.
Il successivo art. 2, co. 1 e 3, D. Lgs. 562/1996 stabilisce che, “per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335… Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1”.
Infine, l'art. 3, co. 2, D. Lgs. 562/1996 dispone che “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
3 *
2.2. Deduce il ricorrente che, in forza della previsione di cui all'art. 1, co. 1, D.
Lgs. 562/1996, a partire dall'1 gennaio 1997, i contributi avrebbero dovuto essere versati sulla base del c.d. “Imponibile GO” di cui all'art. 12 Legge 153/1969 che considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
In forza del disposto di cui all'art. 2, co. 3, D. Lgs. 562/1996, inoltre, sino al 31 dicembre 1996, la contribuzione e il conseguente trattamento pensionistico avrebbero dovuto essere calcolati sulla base del c.d. “Imponibile Fondo EL” di cui all'art. 1, co. 12, lett. a, Legge 335/1995: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data…”.
Assume, dunque, che “l'imponibile GO, onnicomprensivo, sia Parte_1
all'imponibile FONDO” (pag. 4, ricorso). Parte_2
Sostiene, inoltre, che, “poiché il calcolo pensionistico sulla scorta del “vecchio” criterio retributivo è decisamente più favorevole rispetto a quello effettuato in ossequio al criterio contributivo, il legislatore ha introdotto un meccanismo PEREQUATIVO delle pensioni (onde evitare eccessive disparità tra trattamenti liquidati secondo criteri diversi) previsto dal su riprodotto art. 3, comma 2,
D.lgs. 562/96 secondo cui una pensione liquidata interamente secondo il più “generoso” criterio
RETRIBUTIVO (per coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista dall'art. 2, comma 1, D.lgs. cit.) NON può MAI eccedere il MAGGIORE (= più favorevole) tra i due tetti previsti sub lett. a) e lett. b) di tale norma. Ora, per il computo del tetto a)
- altresì detto tetto GO - la norma rimanda ad litteram alle previsioni dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria e, quindi, all'80% dell'imponibile retributivo onnicomprensivo GO ex art.
12, L. 153/69. Invece, il computo del tetto b) - anche tetto Fondo – è avvinto ad una percentuale
(88%) del più ristretto imponibile FONDO Elettrici. L'attuazione concreta del meccanismo perequativo cit. si connota come bifasica ed è illustrata compiutamente da Cass. 12161/19 (doc. 3).
Riassumendo: se la pensione virtuale ovvero a calcolo (cioè quella computata sic et simpliciter secondo le norme dell'ex Fondo EL) è uguale o inferiore alla soglia massima rappresentata dal maggiore
4 (più favorevole) tra tetto GO e tetto Fondo, verrà liquidata (pensione in pagamento) senza variazioni di sorta;
se invece la pensione virtuale ovvero a calcolo dovesse risultare superiore alla su detta soglia massima, verrà abbassata sino a quest'ultima e in tale misura posta in pagamento, con conseguente riduzione del trattamento percetto dal pensionato. La “chiusura del cerchio” si è avuta con il D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro) che, con il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 3 e 6, commi 2 e
3 4 , ha stabilizzato il nuovo regime pensionistico, prevedendo - a partire dal 1° gennaio 1998 - la coincidenza tra reddito imponibile pensionistico e reddito imponibile GO e il definitivo
SUPERAMENTO dell'utilizzo dell'imponibile Fondo per il computo dei contributi previdenziali.
Di modo che la pensione di coloro che siano stati collocati a riposo il 1° GENNAIO Per_1
1998 dovrà essere correttamente calcolata utilizzando sì i criteri di computo dell'ex Fondo Elettrici, ma la di calcolo del TRATTAMENTO dovrà essere quella Parte_3 dell' ai sensi del D.lgs. 314/97” (pagg.
4-5 ricorso). Parte_4
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2.3. Alle pretese attoree si oppone l'Ente Previdenziale che eccepisce, in via preliminare, la genericità del ricorso e la carenza di interesse ad agire, la decadenza sostanziale dalla domanda giudiziale di ricostituzione del trattamento pensionistico, la decadenza “mobile” ex art. 47 D.P.R. 639/1970, nonché la prescrizione ordinaria decennale dei ratei medio tempore maturati.
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2.4. Orbene, la questione oggetto di causa è stata oggetto di plurime pronunzie di merito, sia in primo che in secondo grado.
Per quanto in primo grado si registrino ancora orientamenti contrastanti, la
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano ha fatto proprio un orientamento che risulta ormai consolidato e al quale si ritiene di aderire, condividendone le motivazioni (ex multis, App. Milano, Sez. Lav., 21 dicembre 2023, n. 1195; App.
Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2024, n. 796; App. Milano, Sez. Lav., 28 gennaio 2025,
n. 52; App. Milano, Sez. Lav., 20 febbraio 2025, n. 26; App. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 287).
Si osservi che, oltre a riconoscere la fondatezza della pretesa attorea, il richiamato orientamento conclude altresì per l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate
5 dall' , in primis, quella Controparte_1
CP_ inerente alla ritenuta carenza di interesse ad agire: “l' eccepisce, in via preliminare e pregiudiziale, l'assenza di prova circa l'effettivo e sostanziale interesse ad agire del ricorrente. In base al principio generale di cui all'art. 100 c.p.c. il sig. aveva il preciso onere di dimostrare la Pt_1 sussistenza di un concreto interesse ad agire nella fattispecie per cui è causa. Egli si è invece limitato ad allegare il suo diritto ad una diversa liquidazione del trattamento pensionistico, citando oltretutto CP_ quale esempio del corretto procedimento di calcolo che, a suo dire, l' avrebbe dovuto seguire, dati retributivi appartenenti a terza persona, non essendo egli in possesso dei suoi dati personali completi.
E sostenendo altresì che l'erroneo calcolo dell' discenderebbe per tabulas dall'applicazione CP_3 della Circolare n. 200/1998 e che pertanto, trattandosi di un giudizio di accertamento, CP_3
l'interesse ci sarebbe quand'anche, a seguito dello stesso, il Giudice non rinvenisse neanche il diritto a differenze pensionistiche (sic!). Questa prospettazione è contraria ai principi fondamentali di cui CP_ all'art.100 cpc e si commenta da sé. L' eccepisce dunque l'inammissibilità, per genericità ed assenza di interesse ad agire in giudizio, del presente ricorso” (pag. 4, memoria).
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2.5. La Corte meneghina, nello specifico, ha osservato quanto segue:
“Diversamente da quanto eccepito da con eccezione reiterata ancora in questa sede- CP_3 non può dirsi che l'iniziativa attorea non sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire. Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 1195/2023, est. , – pur resa a Per_2 proposito dell'analoga normativa regolante il fondo Elettrici - «la valutazione dell'interesse ad agire, condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda, deve essere effettuato preliminarmente sulla base della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda . Nella fattispecie [il pensionato] nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la corretta interpretazione, a suo dire disattesa dall' di parametri normativi inerenti alla liquidazione della CP_3 propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una condanna generica dell al pagamento delle differenze di trattamento eventualmente CP_1 spettantigli. Le domande, così proposte, implicano allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto dell'appellante a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della accertata violazione. Va anche osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio [il pensionato]- come effettuato da nel caso di specie con specifico Pt_5 riferimento dalla norma dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658/1996– “ha espressamente prospettato ed esemplificato (cfr. paragrafo “Modelli di liquidazione”) le
6 conseguenze sfavorevoli che la denunciata interpretazione dell'art. 3, comma 2 lettera a del d.lgs. 562/1996 comporta per i pensionati nella sua stessa condizione;
ha inoltre dedotto che “poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore, sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che “adottando un plafond retributivo di calcolo inferiore al dovuto, ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..”». Effettuando detto scrutinio sulla scorta della prospettazione della ricorrente, non può quindi essere esclusa- come vorrebbe ancora in questa sede- la sussistenza di ad CP_3 Pt_5 ottenere una sentenza che pronunci sul merito delle domande proposte. Né l'azione di è preclusa dalla decadenza eccepita da disattesa anche dal primo giudice. Pt_5 CP_3 Anche in questo caso soccorre il richiamo alla già citata, condivisa, sentenza n. 1195/2023 di questa Corte: «La questione di decadenza proposta anche in appello ex art. 47, comma 3 del DPR n. 639/1970 dall ritiene il Collegio che tale decadenza CP_3 travolge nel caso solo i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio della domanda giudiziale;
che, in altri termini, non si è in presenza di una decadenza tombale ma soltanto mobile, nel senso che la decadenza riguarda soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza. L'art. 47, comma 3 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni
“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione , ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. L'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 Aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 38 del D.L. 38 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11 riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria” (Corte Cass. Sez. Lav.
4.1.2022 n. 123; in senso conforme Cass. Sez. Lav. 17430/2021; Cass. Sez. Lav. 12278/2022). Nella motivazione della sentenza n. 123 /2022 citata la Corte ha chiarito, con argomentazioni condivise da questo Collegio , che “l'applicazione
7 della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta». Ravvisato l'interesse ad agire in capo a e Pt_5 disattesa- nei limiti anzidetti- l'eccezione di decadenza sollevata da il Collegio reputa CP_3 anche fondate nel merito le domande attoree. Si richiamano, di seguito, le condivise motivazioni della sentenza di questa Corte, est. Mantovani, n. 145/2024, resa in fattispecie analoga a quella odierna: «[il pensionato] lamenta l'erronea applicazione, da parte CP_ dell dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 658/96 (…)… Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione. Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 90% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo Telefonici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive. E' controversa, CP_ invece, l'interpretazione della lettera a) della disposizione citata, in quanto l sostiene che l'80% della retribuzione pensionabile deve essere determinata secondo le norme GO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive (come è previsto per la disciplina GO), bensì solo quelle (più ristrette) previste nella 'base' del “Fondo Telefonici”. [Il pensionato] sostiene, al CP_ contrario, che l assume una base di calcolo errata (e inferiore) per computare il tetto di parametrazione ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 658/96 ovvero la retribuzione imponibile pensionabile prevista dal regime del “Fondo Telefonici” (c.d. imponibile fondo ex art. 9 della legge n. 1450/56) sino al 31/12/96, anziché esclusivamente e senza alcuno spartiacque temporale, quella (superiore) prevista nell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. imponibile GO ex art. 12 della legge n. 153/69): “In altre parole, l effettua detto calcolo utilizzando, come retribuzione di riferimento, CP_1 quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo TELEFONICI sino al 31 dicembre 1996 anziché il decisamente più ampio imponibile ago per tutto il periodo di riferimento, ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di telecom s.p.a. ….” questo metodo “palesa due criticità: 1) la reiterazione dell'Istituto nell'utilizzare, quale base retributiva imponibile per il calcolo del tetto ex lett. a), anche l'imponibile fondo anziché, secundum legem, soltanto l'imponibile GO;
2) la mancata inclusione, nella cennata base retributiva imponibile ai fini del calcolo del noto tetto, delle
8 retribuzioni relative al calcolo delle quote pensionistiche C e D, afferenti a diversi archi temporali della vita lavorativa del pensionato, e quindi da considerare ex lege in seno all'imponibile GO (che copre la retribuzione lorda percetta dal lavoratore per l'intera durata del rapporto con il proprio ex datore di lavoro)” (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c. pag. 29 e seg.). L'assunto attoreo è fondato. Al riguardo, il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”). Nello specifico, la Corte di Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
“fondo elettrici” presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del CP_3 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale CP_3 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (GO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'GO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'GO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624; Cass. 8363/2018). Nella fattispecie L non ha provato CP_3 di aver correttamente calcolato la quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali Par principi, depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da ( doc. CP_3
3 fasc. XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla Par previgente normativa del Fondo. va accertato il diritto di alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante
9 Par CP_ alle dipendenze di;
con condanna dell' al pagamento delle differenze Par spettanti a , nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado” (così CA MI n. 1195/23, citata). Il principio di diritto sopra enunciato (“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'GO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”) opera, invero, anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il Fondo Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a)». I rilievi del primo giudice circa la non applicabilità dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, quale parametro esterno, alla fattispecie concreta, in ragione dei dati numerici esposti da nella propria CP_3 memoria difensiva nel giudizio di primo grado, non valgono poi, ad avviso del Collegio, a determinare il rigetto delle domande attoree. In primo luogo, come evidenziato dall'appellante, va considerato che nel presente giudizio ha formulato una domanda di accertamento Pt_5 della corretta applicazione della norma di legge ed una correlata domanda di condanna generica al pagamento di eventuali differenze pensionistiche. Per la domanda di accertamento, relativa a quale sia la corretta interpretazione della norma astrattamente applicabile al caso di specie, sussiste un evidente interesse ad agire in capo alla pensionata, in quanto CP_3 propugna un diverso criterio di calcolo del parametro esterno da utilizzare per stabilire l'ammontare del tetto massimo del trattamento pensionistico oggetto di causa e la pensionata ha interesse a contrastare- peraltro fondatamente, per i motivi anzi detti – la tesi di Il CP_3 diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato da alla pensionata, è CP_3 invece oggetto solo di una domanda di condanna generica, restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante a Secondo Pt_5 la Suprema Corte di Cassazione, “Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare l'opportunità di
10 pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278 c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la “ragionevole durata” deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: “Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio” Sez. 3, Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1, Sentenza n. 25510 del 16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima
11 ufficiale si faccia riferimento alla “facoltà di opposizione” del convenuto)” (Cass., 24/10/2017, n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato CP_3 alcuna domanda riconvenzionale, ragione per cui, come eccepito da ogni Pt_5 considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'esattezza del dato numerico proposto da e recepito in motivazione dal giudice per sostenere la non applicabilità in radice a CP_3 della norma dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996 è stata contestata dalla Pt_5 pensionata (di ciò dà atto il Tribunale nel provvedimento impugnato, senza che l'affermazione sia stata contestata da . Posto che i dati numerici proposti da e recepiti dal CP_3 CP_3 primo giudice (“- la pensione in pagamento è di € 1633,78; - il limite GO sarebbe pari a € 1654,19; - il limite fondo sarebbe pari a euro 1.746,26”) non erano accompagnati da alcun prospetto di calcolo, né dall'enunciazione dei criteri di computo e dei dati contabili impiegati, la contestazione effettuata dalla pensionata in ordine all'esattezza dei risultati non può reputarsi generica, soprattutto ove si consideri che all'attore che abbia scelto di formulare domanda di condanna generica per ragioni di economia processuale (e per evitare quindi di dedurre ed argomentare in merito al quantum della pensione) non può essere chiesta – in assenza di riconvenzionale avversaria- una contestazione del dato numerico in termini talmente specifici da richiedere, per essere effettuata, l'assolvimento di oneri analoghi a quelli che, con la legittima scelta della domanda di condanna generica, ha ritenuto di voler evitare.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza n. 1601/2024 del Tribunale di Milano, va accertato il diritto di alla corretta riliquidazione della Parte_7 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di Telecom Italia SPA. Di conseguenza, CP_3 deve essere condannato al pagamento delle differenze spettanti a nel Parte_7 rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado (già correttamente riconosciuto operante dal primo giudice). Ogni altra questione è assorbita” (App. Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2024, n. 796 – parte motiva).
*
2.6. Questo Tribunale, peraltro, aveva già avuto modo di osservare quanto segue:
“
1. Deve preliminarmente escludersi che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all' all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. Nella consapevolezza della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, l'interpretazione che appare preferibile è quella secondo la quale “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 16718/2020, Cass. n. 16549/2016; Cass. n. 21319/2016; Cass. n. 4671/2019). Si richiama quanto osservato sul punto da questo Tribunale con sentenza n. 1965/2020 del 13/11/2020:
“Nei richiamati arresti la Corte ha condivisibilmente argomentato che la
12 fattispecie della riliquidazione di trattamento pensionistico già riconosciuto dall in modo parziale, prima della innovativa disciplina contenuta nell'art. CP_3
38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 cit., in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato sulla base di ripetute indicazioni della stessa Corte di Cassazione (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. n. 12720 e n. 12718 del 29.5.2009; Cass. n. 12516/2004)”.
2. La sentenza in questione, che ha accolto un ricorso analogo, va richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivisibile, anche per quanto riguarda il merito della presente controversia: “La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni, con soluzione cui occorre dare continuità., che «Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l l'art. 3, comma 2, lett. a), del CP_3
d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime CP_3 dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (GO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'GO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'GO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione» (v. da ultimo Cass. n. 4888 del 27/02/2017, Cass. 8363 del 4/4/2018).
9. Nel caso, la difesa CP_ dell sostiene che i limiti di cui al D.Lgs. n. 562/1996 non assumerebbero rilievo nel caso di specie, poiché l'importo mensile della pensione liquidata non è in alcun modo inferiore all'importo di calcolo della quota “A”. 10. Ciò non è sufficiente a ritenere che la metodica di calcolo corretta sia stata rispettata, considerato che oggetto di causa è proprio la valutazione della correttezza della determinazione della base retributiva sulla quale calcolare detta quota A, la cui corretta valutazione determinerebbe un innalzamento del primo parametro di riferimento e quindi un incremento dell'importo della pensione. 11. Depone infatti per il mancato rispetto di tali principi la lettera circolare del CP_3
19.11.2015 prodotta dalla difesa della parte ricorrente, la quale sostiene la tesi, disattesa dalla giurisprudenza richiamata, secondo la quale ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo”. La domanda deve, quindi, essere accolta” (Trib. Milano, Sez. Lav., 30 novembre 2022, n. 2913– parte motiva).
*
2.7. In ossequio alle suddette decisioni, la domanda attorea deve essere accolta.
13 Si osservi, peraltro, che ha effettuato calcoli specifici in ordine Parte_1 alla differenza maturata sul computo del tetto GO (pagg. 21-23, ricorso), conteggi che non sono stati specificamente contestati dall' Controparte_1
che si è limitato a contrapporre il differente – errato (cfr.
[...]
App. Milano, Sez. Lav., 16 ottobre 2024, n. 796) – calcolo operato in sede di liquidazione dell'originario trattamento pensionistico.
*** * ***
3.
Per questi motivi
, deve essere accertato il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, co. 2, D.
Lgs. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria, per tutto il periodo di riferimento e, dunque, per l'intera vita lavorativa alle dipendenze di CP_4
Per l'effetto, l' Controparte_1 deve essere condannato a pagare, in favore del ricorrente, le eventuali differenze a tal titolo spettanti nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione al pagamento.
*
3.1. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l' deve essere Controparte_1 condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione Parte_1 attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in
14 assicurazione generale obbligatoria, per tutto il periodo di riferimento e, dunque, per l'intera vita lavorativa alle dipendenze di CP_4
Per l'effetto, condanna l' Controparte_1
a pagare, in favore del ricorrente, le eventuali differenze a tal titolo
[...] spettanti nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta dalla maturazione al pagamento.
Condanna l' alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Perdichizzi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 3 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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