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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 210/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/09/2024 e promossa in questo grado
Da
nato a [...] il [...] ed ivi residente, (Cod. Fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. E. C.F._1
Maganuco, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede legale in Torino (Codice Fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Benedetto Gargani e dell'Avv. Guido Maccarone, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ): “L'avv. Emanuele Parte_1
Maganuco, quale procuratore e difensore dell'appellante nell'ambito del procedimento civile indicato in epigrafe, insiste nel contenuto tutto del proprio atto d'appello, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Si rileva, altresì, che, ai fini della pratica forense, ha partecipato alla stesura delle presenti note il dott. Giuseppe Maganuco”.
( : precisa le conclusioni richiamando Controparte_1 Controparte_1
quelle della propria comparsa di risposta e chiede la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 27.07.2015, evocava in Parte_1
giudizio la dinanzi al Tribunale di Gela per sentire dichiarare nulla, Controparte_1
in quanto posta in essere in assenza di valido contratto scritto di intermediazione,
l'operazione di investimento in titoli azionari – insieme alla relativa vendita - di azioni
"Google Inc", eseguita nel corso dell'anno 2006 per il tramite della banca convenuta.
Esponeva al riguardo di non essere mai stato a conoscenza delle succitate operazioni di acquisto-vendita e di non avere sottoscritto la documentazione contrattuale che – a seguito di richiesta ex art. 119 TUB – l'istituto di credito gli aveva regolarmente trasmesso.
Precisava inoltre che in occasione dell'attività di intermediazione svolta per il collocamento dei succitati titoli, la banca era comunque venuta meno ai propri doveri di trasparenza e correttezza informativa sicché, richiamando “gli obblighi di diligenza specifica da parte della società convenuta ai sensi degli artt. 21 e 23 T.U.F., nonché degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 34 e ss. Reg. n. 11522/98 e dell'art. 1337 c.c. e/o di CP_2
qualsiasi altra disposizione di legge e/o regolamentare”, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito che quantificava in € 128.386,02 (pari alla minusvalenza realizzata), oltre interessi e rivalutazione, nonché al maggior danno parametrato al rendimento medio dei BOT.
Nel giudizio così promosso si costituiva la la quale contestava le Controparte_1
richieste avversarie e ne chiedeva il rigetto affermando che nessun illecito era stato commesso e che la perdita registrata dall'attore era ascrivibile unicamente a responsabilità del che, improvvidamente, aveva deciso di cedere le contestate azioni in un Parte_1
momento non propizio. Chiedeva, in via preliminare, disporsi una consulenza grafologica volta ad accertare la riferibilità al di tutte le sottoscrizioni apposte in calce alla Parte_1
documentazione prodotta ed instava per il rigetto delle domande che erano state ex adverso avanzate.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di due c.t.u.: una grafologica e l'altra contabile. Più precisamente, l'ausiliare grafologo accertava in maniera chiara e precisa che tutte le firme apposte sulla documentazione negoziale versata agli atti del giudizio erano autentiche e riferibili perciò al , mentre il c.t.u. contabile concludeva la propria Parte_1
indagine affermando che le contestate operazioni di acquisto e di vendita (v. all. 4 e 5, fasc. ) erano state effettuate “dalla banca sulla base di appositi ordini sottoscritti Parte_1 dall'odierno attore” (docc. 6 e 7 fasc. ) ed in esecuzione del relativo contratto CP_1 quadro, “anch'esso regolarmente siglato dall'attore” (si veda all. 3, fasc. appellante).
Conclusa la fase istruttoria, il giudizio di primo grado trovava il suo epilogo nella sentenza n° 309/2021, il cui dispositivo così recita: “rigetta la domanda di parte attrice;
-condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
in persona del rappresentante legale p.t., liquidandole in € Controparte_1
13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
-condanna al pagamento delle spese di c.t.u. grafologica, liquidate Parte_1
con separato decreto;
-condanna al pagamento delle spese di c.t.u. contabile, liquidate con Parte_1 separato decreto”.
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 26.07.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la contestando le doglianze avversarie e chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 20.12.2021, la Corte ha disatteso l'istanza di inibitoria avanzata dall'impugnante ed ha altresì disposto, anche a mezzo di successivi provvedimenti ordinatori, l'escussione dei testi indotti dalla parte appellata.
All'esito sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta (udienza del 26.09.2024) e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo che sorregge il proposto gravame, censura Parte_1
l'impugnata statuizione per avere rigettato la domanda volta all'accertamento della inesistenza, nullità e/o inefficacia dell'operazione di investimento.
Richiamando la deposizione resa dal teste (all'epoca dei fatti direttore della filiale Tes_1
della convenuta), l'appellante rileva che “la conferma” dell'operazione di acquisto (cfr. doc. 4 del fasc. 1° grado) recava la data del 12/01/2006 mentre l'ordine prodotto dalla banca (cfr. doc. 6 fasc. 1° grado) era datato 09/01/2006; trattandosi di “un ordine al meglio da effettuarsi a qualsiasi prezzo disponibile sul mercato”, sostiene che esso “aveva una validità circoscritta alla sola giornata del 09.01.2006”, ragion per cui la banca lo avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile per i giorni successivi.
Nel caso di specie non si sarebbe perciò trattato di una “ritardata esecuzione dell'ordine di acquisto” secondo quanto sostenuto dalla controparte, quanto e piuttosto di un ordine di investimento che era stato “arbitrariamente impartito dal direttore della filiale ed eseguito attraverso l'utilizzazione di un modello in bianco prefirmato dal sig. , senza che Parte_1 lo stesso cliente ne sapesse nulla”, e ciò “allo scopo di consentire alla banca la realizzazione di un migliore profitto dell'investimento”.
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione in atti è emerso che l'ordine di borsa del 9/1/2006 venne immesso nel “sistema informatico” dell'appellata - con realizzo “al meglio” – in quella stessa giornata (doc. 06 fascicolo di primo grado della banca), e che l'esecuzione dell'operazione di acquisto venne temporaneamente sospesa a causa dell'elevato controvalore e dell'insufficienza dei fondi che, a quella data, risultavano depositati sul conto corrente riferibile al . Parte_1
Di tanto, peraltro, veniva informato lo stesso appellante il quale, nei giorni successivi, provvedeva a rimpinguare la provvista effettuando due versamenti sul precisato conto rispettivamente di € 25.000,00 (10.01.2006) e di € 475.000,00 (12.01.2006), come d'altronde emerge dalla deposizione dello stesso teste che la parte appellante Tes_1
richiama (cfr. verbale di udienza del 17/05/2023, p. 2 e p. 3).
Non solo ma l'assunto della banca, oltre che dalla documentazione dianzi richiamata, risulta altresì comprovato dalle deposizioni dalla teste , della cui attendibilità Tes_2
non è dato discutere per via della congruenza e della convergenza delle sue dichiarazioni con tutto il materiale probatorio che è stato acquisito agli atti del giudizio (si veda il verbale di udienza del 18.01.2023).
Senza dire poi che il ritardo nell'esecuzione dell'ordine non potrebbe determinarne la nullità
(sul punto va infatti ricordato che a mente dell'art. 23, comma 1 TUF nella versione all'epoca vigente, la nullità poteva essere pronunciata solo in caso di difetto della forma scritta del contratto quadro - art. 23, comma 1, TUF) così come preteso dalla parte appellante, ma, al più, avrebbe potuto dar luogo ad un inadempimento contrattuale
(argomentando ex art. 26, comma 1, lett. d) dell'allora vigente Reg. n. 11522/998, CP_2 secondo cui: “gli intermediari… eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori”), in relazione al quale l'odierno appellante era comunque tenuto a provare, e non l'ha fatto, il danno che il ritardo nell'esecuzione dell'ordine gli avrebbe causato, consistente nella differenza del prezzo di acquisto che, in ipotesi, egli avrebbe ottenuto. (Cass. SU 19/12/2007, n. 26725-)
Inoltre, sempre dalle deposizioni dei testi escussi, risulta che il è stato Parte_1 costantemente informato dell'andamento dei titoli acquistati (in particolare la teste ha dichiarato “io ricordo da subito il apprendeva Testimone_3 Parte_1 telefonicamente… l'andamento dell'investimento… ci telefonavamo quasi ogni giorno all'apertura della borsa americana attorno alle ore 16” - verb. ud. 18.01.23) e come il predetto non abbia mai disconosciuto le operazioni di versamento e/o tempestivamente contestato l'esecuzione dell'investimento in questione, del quale è stato parimenti edotto
(al riguardo si veda doc. 4 fasc. 1° grado parte attrice).
Ne deriva perciò che l'indicazione di “esecuzione in giornata” sull'ordine non aveva affatto carattere perentorio, attesa l'intervenuta acquiescenza apprestata dall'investitore da intendersi qui come ratifica della modifica della data di esecuzione dell'ordine, dipesa, come si è dianzi precisato, unicamente dalla mancanza di idonea provvista sul conto corrente alla data del dì 09.01.2006.
Con il secondo motivo di gravame l'impugnante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato che le operazioni «sono state poste in essere… sulla base di appositi ordini di investimento… e che si tratta di operazioni “adeguate” al profilo dell'attore, quale investitore dotato di “esperienza molto alta”, di una “propensione al rischio molto alta” e con “obiettivi di investimento” consistenti nel “perseguire una forte crescita del capitale a fronte dell'assunzione di rischio molto elevato”, come risultante dalle “informazioni finanziarie in materia di investimenti” sottoscritte dall'attore il
9.1.2006, contestualmente alla stipula del contratto quadro”.
Si sostiene al riguardo che la profilatura costituirebbe “una mera ricognizione arbitraria ed unilaterale effettuata dall'Istituto di Credito” e si soggiunge che il “prima di Parte_1 allora, non aveva effettuato alcun investimento”, con la conseguenza che il predetto
“avrebbe dovuto essere considerato dalla banca un cliente con basso profilo di rischio”.
Anche la superiore doglianza è priva di fondamento.
Si premette anzitutto che dall'esame della scheda del 09.01.2006, denominata
“informazioni finanziarie in materia di investimenti”, emerge che il profilo del Parte_1
è quello di un investitore esperto, in grado di conoscere i rischi connessi alla tipologia del titolo oggetto di negoziazione, e si ricorda che lo stesso perito contabile nominato, dr.
, a conclusione della propria indagine ha affermato che: “in relazione al profilo di Per_1 rischio, gli investimenti eseguiti risultano adeguati”, soggiungendo altresì che:
“dall'analisi del documento, pur in assenza del questionario, si ribadisce che è evidente che il sig. poteva effettuare investimenti azionari in quanto Parte_1 considerati investimenti ad Alto rischio” (cfr. elaborato peritale, pag. 9)
A ciò si aggiunga poi che con la direttiva 2004/39/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n°
164/2007, è stato introdotto l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente il questionario "Mifid", consistente in una serie di domande utili a sancirne un'adeguata profilazione, in ordine ad es. alla tipologia di obiettivi finanziari, alla propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati etc.
Con la normativa in argomento il Legislatore, come noto, ha voluto perseguire l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Ebbene, anche dall'esame del questionario Mifid (docc. 9, 10 e 11) sottoscritto dal in epoca successiva all'investimento in contestazione, e cioè in occasione della Parte_1 stipula del nuovo contratto quadro (09.05.2008), emerge l'adeguatezza dell'investimento in questione alla situazione personale e patrimoniale del , atteso che il predetto, Parte_1 nell'occasione, ha confermato di avere una conoscenza elevata dei titoli anche “per studi” ed “abitudini di investimento”, e per ”l'abitudine di tenersi costantemente aggiornato sull'andamento dei mercati”; di volere “perseguire una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore del mio portafoglio”, nonché “di giudicare favorevolmente l'investimento in azioni anche con esposizioni significative”, di avere
“una solida situazione finanziaria” e di essere nella condizione di “risparmiare più del
20% del reddito mensile”.
Se così è, l'unico profilo di inadeguatezza che avrebbe potuto essere riscontrato dalla banca era quello relativo alla “dimensione dell'investimento”, dal momento che il aveva deciso di investire un importo piuttosto ingente in un solo titolo Parte_1
azionario, suscettibile di oscillazioni legate alla valuta.
Ma l'anzidetta “ragione di inadeguatezza” (art. 29, comma 3, del Reg. risulta CP_2 superata dalla dichiarazione sottoscritta dall'appellante nel corpo dello stesso Parte_1 ordine di acquisto, ove si legge: “prendo atto della Vostra segnalazione che l'operazione… risulta non adeguata in termini di impatto sulla volatilità del mio portafoglio… Vi confermo il mio intendimento a dare ugualmente corso all'operazione”.
E tanto basta ad escludere la sussistenza dei profili di inadeguatezza dell'operazione denunciati dalla parte appellante (si veda: Cass. 06/06/2016, n. 11578).
E a corroborare vieppiù quanto sopra, ben valgono le dichiarazioni dei testi escussi e, in particolare, quelle della dr.ssa , la quale ha confermato che ad assumere Tes_2
l'iniziativa dell'investimento in azioni “Google” era stato lo stesso appellante, convinto come era di ripetere, attraverso la succitata operazione, “i buoni risultati ottenuti da un suo amico in un'operazione del tutto analoga”.
La predetta inoltre, nel confermare pienamente l'articolato di prova contrassegnato dalla lettera d) (vero è che il 09.01.2006 il si presentava in filiale dichiarando di Parte_1
volere acquistare il controvalore di circa € 500.000,00 di azioni Googol, quotate sul mercato americano) ha precisato che quella dell'appellante “non era un'operazione che facevamo tutti i giorni” ed ha smentito, sul punto, le confuse (verosimilmente in ragione del tempo trascorso) dichiarazioni del teste , giusta le quali sarebbe stato invece Tes_1 lui a suggerire telefonicamente al l'acquisto delle azioni in questioni. Parte_1
E' infatti difficile credere che un'operazione di investimento di una somma così elevata possa essere effettuata senza la fisica presenza del cliente nei locali della banca.
L'ordine, peraltro, risulta controfirmato dalla sola , sicchè il teste Testimone_3
non è credibile quando afferma che “all'epoca dei fatti, era lui che si occupava Tes_1 della clientela “Top”.
Inoltre, con riferimento al rischio legato alla “volatilità del titolo”, e cioè al rischio che il prezzo dell'azione potesse subire oscillazioni essendo un titolo azionario quotato su una borsa estera il cui valore era espresso in valuta, va ancora osservato che tutti i testi hanno dichiarato che il si teneva in costante contatto con loro per essere aggiornato Parte_1 sull'andamento del titolo, e che, ciò malgrado, il predetto non aveva seguito il loro consiglio “di diversificare l'investimento”.
Senza dire poi che i rischi dell'operazione a cui sarebbe andato incontro l'investitore sono ampiamente riportati nel “documento sui rischi generali degli investimenti in operazioni finanziarie” (doc. 3 fasc. 1° grado, pp. 14-17), il quale, contrariamente all'assunto della parte appellante, risulta anch'esso sottoscritto e consegnato al predetto in data
09.01.2006.
Giova inoltre ricordare che se, da un lato, è vero che in materia di servizi di investimento mobiliare l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli da acquistare, dall'altro non può non osservarsi che ciò non comporta affatto l'assunzione di un vero e proprio obbligo di consulenza con conseguente onere informativo perdurante per tutta la durata dell'investimento, trattandosi
–si ripete- di un obbligo informativo delle circostanze rilevanti al momento dell'impiego del denaro.
Ebbene i detti elementi, complessivamente considerati, portano a ritenere che nel caso che ne occupa non sussista il nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi di comportamento della banca intermediaria e la perdita subita dall'investitore, dal momento che quest'ultima, assai verosimilmente, rientra nella normale alea che contraddistingue qualunque investimento finanziario e come il precisato rischio fosse noto all'appellante sulla base dell'ordine che era stato da lui sottoscritto.
L'acquisto di azioni “Google” non può perciò ritenersi un investimento “in default, quanto e piuttosto un'operazione che non ha avuto un risultato positivo ma un andamento che non si è rivelato redditizio al momento del disinvestimento.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata, mentre rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, compreso quello relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 309/2021 emessa dal
Tribunale di Gela ed impugnata da . Parte_1
Condanna il predetto a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 11.000,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di istruzione ed € 4.500,00 per quella decisionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice