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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 382/2021 Reg. Gen. del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella, 38, presso lo studio dell'avv. Santa Mordà che lo rappresenta e difende in giudizio giusto mandato in atti.
- attore -
CONTRO
E n.q. di eredi di . Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
- convenute contumaci -
E on sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. Controparte_3
14 (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EV , P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n.
24877 di Repertorio a rogito Notaio di Milano, dall'avv.to Carlo Gagliardi Persona_2 nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Archinà via Aspromonte,
21 Reggio Calabria;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:I procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio e (ex Parte_1 Persona_1 Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_4 dallo stesso subiti in occasione del sinistro occorsogli il 28.9.2013.
Esponeva:
- che in data 28.9.2013, alle ore 15.30 circa, percorreva, in sella alla propria bicicletta, la Via Acquedotto Saracinello in Reggio Calabria quando veniva investito dal veicolo Fiat
Punto (tg. BH606BW), di proprietà e condotto , assicurato Persona_1 Parte_2 con la , oggi Controparte_4 Controparte_5
-che, più precisamente, il conducente del veicolo Fiat Punto uscendo da un'area di parcheggio non si accorgeva del sopraggiungere della bicicletta e investiva con la propria parte sinistra, altezza ruota anteriore, la parte destra, altezza manubrio e pedale, della bici facendo cadere l'istante rovinosamente a terra e procurandogli lesioni;
- che in seguito al sinistro il veniva soccorso da alcune persone presenti sul Pt_1
luogo e successivamente tornava a casa dove, lamentando dolori all'addome ed avendo riportato escoriazioni plurime alle braccia, riferiva al padre di essere caduto dalla bicicletta tacendo sull'incidente stradale occorsogli;
- che , padre dell'odierno attore, accortosi che il figlio accusava forti Persona_3 dolori e respirava affannosamente, decideva di trasportarlo al Pronto Soccorso c/o l'Azienda
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato:
“trauma addominale con contusione splenica e versamento retro vescicale”, per cui veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia d'urgenza;
- che solo dopo il ricovero, l'attore comunicava al personale sanitario di essere stato vittima di incidente stradale mentre si trovava a bordo della propria bici, per come risulta a pag. 8 della cartella clinica allegata all'atto di citazione;
- che veniva sottoposto ad intervento di splenorrafia con apposizione di emostatici, terapia infusionale con soluzioni reidratanti, antibioticoterapia, profilassi antitromboembolica, riportando all'esito una vistosa cicatrice addominale;
2 - che veniva dimesso in data 7.10.2013 con diagnosi di “emoperitoneo da lesione traumatica alla milza”, con prognosi di giorni venti e consigliata ecografia addome a giorni trenta;
-che con pec del 7.10.2013, veniva messa in mora la compagnia Controparte_4
che copriva per la RCA il veicolo Fiat Punto, di proprietà e condotta
[...] Persona_1
da , a cui veniva imputata, in via esclusiva, la responsabilità del sinistro Parte_2 in questione, chiedendo il risarcimento del danno al mezzo e delle lesioni subite;
-che con comunicazione del 16.10.2013 la compagnia assicuratrice disponeva accertamento medico-legale incaricando, quale fiduciario, il Dott. il quale Per_4 riconosceva un'invalidità permanente del 5%;
- che il 28.10.2013 la compagnia assicuratrice, dopo aver esperito l'accertamento tecnico sui mezzi liquidava, senza ammissione di colpa e storicità evento, il danno alla bicicletta riconoscendo un risarcimento pari ad € 250,00, corrisposto al danneggiato a mezzo assegno, con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'istruttoria in corso;
-che in data 20.5.2014 il si sottoponeva a visita medica, così come risulta dalla Pt_1
relazione peritale in atti, redatta dalla Dott.ssa , per valutare il danno alla Persona_5 persona derivante dall'occorso, e veniva riconosciuto un “danno estetico moderato per ampio esito cicatriziale cheloideo in regione addominale della lunghezza di cm. 25 secondario ad intervento chirurgico per emorragia splenica, esiti di natura contusiva alla spalla sinistra e nevrosi post-traumatica”, quantificando i postumi nella misura del 12%;
- che con raccomandata A/R del 15.1.2015 la compagnia Controparte_4 respingeva la richiesta di risarcimento con la seguente motivazione: “causa dichiarata diversa da incidente stradale”;
-che con pec del 16.2.2015 veniva inoltrato invito alla compagnia assicuratrice a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza riscontro;
-che con pec del 20.1.2017 la compagnia veniva invitata e Controparte_5
diffidata a un bonario componimento, ma la compagnia reiterava la medesima motivazione specificando che “la causa dichiarata al PS era diversa da incidente stradale”.
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectiis:
1.Dichiarare
e statuire che il sinistro de quo ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivamente imputabili
3 al veicolo Fiat Punto tg.BH606BW, di proprietà della IG.ra , assicurato con Persona_1
la , oggi 2.Condannare i convenuti in solido Controparte_4 Controparte_5 tra loro, al risarcimento, in favore del sig. , del danno derivante dalle lesioni Parte_1
riportate in conseguenza del sinistro de quo e consistenti in: “danno estetico moderato per ampio esito cicatriziale cheloideo in regione addominale della lunghezza di cm.25 secondario ad intervento chirurgico per emorragia splenica, esiti di natura contusiva alla spalla sinistra
e nevrosi post-traumatica, con una percentuale di invalidità permanente in misura pari al
12% (dodici per cento)”, pari ad € 38.470,00 così specificati: • € 34.346,00 per invalidità permanente (12%); • € 864,00 per ITT (gg. 9 al 100%); • € 2.160,00 per ITP (gg. 30 al 50%);
• € 960,00 per ITP (gg. 50 al 25%); • € 140,00 per spese mediche oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo;
3.Condannarli al pagamento delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si chiede prova per testi … Si chiede, altresì,
CTU medica sulla persona di al fine di accertare il nesso eziologico tra il Parte_1 sinistro e le lesioni riportate, la natura e l'entità delle medesime, l'invalidità totale, parziale
e permanente, danno biologico.”.
Con comparsa del 28.4.2021, si costituiva la compagnia Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, in fatto ed in diritto. In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, domandava di accertare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
e , citate in rinnovazione nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, in considerazione del decesso di quest'ultima, non si costituivano e venivano Persona_1 dichiarate contumaci.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c. ed esaurita l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni o discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma
4 ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Parte attrice lamenta che in data 28.9.2013, alle ore 15:30 circa, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la via Acquedotto Saracinello di Reggio Calabria veniva investita da una Fiat Punto (tg. BH606BW) di proprietà e condotta da Persona_1 [...]
; quest'ultimo, uscendo da un'area di parcheggio, non si accorgeva che il Parte_2 velocipede stava sopraggiungendo e lo investiva con la propria parte sinistra, altezza ruota anteriore, sulla parte destra della bici, altezza manubrio e pedale, facendolo cadere rovinosamente a terra.
L'Assicurazione convenuta contesta fermamente la storicità e la dinamica del sinistro per come prospettata da parte attrice evidenziando, in particolare, che il Pt_1 nell'immediatezza dell'occorso riferiva al padre di essere caduto autonomamente dalla bicicletta senza alcun riferimento al presunto incidente e che tale versione era stata fornita anche al personale sanitario tanto che il certificato del Pronto Soccorso versato in atti, nella sezione anamnesi, indica testualmente “Rif. trauma da caduta con la bicicletta”.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto corollario “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'onere probatorio gravante su parte attrice sia stato soddisfatto in maniera incompleta e contradditoria non potendosi ritenere sufficientemente provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione.
In particolare, gli elementi rilevanti ai fini del decidere sono costituiti dalla produzione documentale offerta dalle parti e dalle deposizioni testimoniali.
Anzitutto, deve evidenziarsi la contraddittorietà della documentazione versata in atti e della prova orale in ordine all'effettiva causa delle lesioni riportate dal (caduta Pt_1 accidentale dalla bici o incidente stradale).
5 Difatti, quanto alle risultanze documentali, nel certificato medico del Pronto Soccorso dell' nella sezione anamnesi, si legge “Rif. Parte_3 trauma da caduta con la bicicletta” (Cfr. p. 8 documento “Cartella Clinica 3” allegato all'atto di citazione).
Nella cartella clinica viene, invece, riportata la seguente dicitura “Riferisce incidente stradale (caduta dalla bici) circa un'ora fa” (si v. p.
8 -10 documento “cartella Clinica 1” allegato all'atto di citazione).
Ancora, nel foglio di dimissioni del 7.10.2012 viene così indicato “Raccordo
Anamnestico: nessuna patologia degna di nota;
in seguito a caduta accidentale, è stato trasportato al PS per la cura del caso” (si v. relazione clinica del 7.10.2013 allegata all'atto di citazione) senza alcun riferimento, quindi, all'incidente stradale e senza dare atto di quanto riportato nella cartella clinica in ordine all'incidente stradale successivamente riferito dal paziente.
Parimenti contradditoria appare la prova testimoniale.
Difatti, il teste , cugino di secondo grado del dopo aver Testimone_1 Pt_1
dichiarato che abita davanti al luogo ove si sarebbe verificato il sinistro e di avervi assistito in quanto proprio in quel momento si trovava affacciato in balcone, ha così riferito: “ADR: non ricordo che abbia lamentato dolori all'addome e non so se nell'immediatezza del fatto mio cugino abbia riferito al padre del sinistro. Una volta rialzatosi è scappato a casa spaventato. Successivamente, mia madre mi avvisava che era andato in ospedale, Pt_1 ove mi sono recato anche io e ove anche ho incontrato i miei zii, genitori di , i quali Pt_1 avevano saputo dell'incidente non direttamente da mio cugino, ma dagli altri parenti presenti in ospedale che a loro volta erano stati erano stati avvisati da me che non si era trattato di una caduta, ma di un incidente stradale.” (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Pertanto, secondo quanto riferito dal teste sarebbero stati i parenti del Tes_1
resi edotti dell'accaduto da parte dello stesso teste, ad avvisare i genitori dell'attore Pt_1
che non si trattava di una caduta accidentale, bensì di un incidente stradale.
Orbene, anzitutto appare un po' singolare che il avendo assistito alla Tes_1 dinamica del sinistro e, dunque, percepito la responsabilità del conducente della Fiat rispetto alla caduta del cugino, non abbia avvisato i genitori del che, peraltro all'epoca dei Pt_1 fatti era minorenne, né abbia chiamato i soccorsi e le forze di polizia per svolgere gli
6 accertamenti necessari soprattutto ove si consideri il rapporto di parentela con il Pt_1
La deposizione del appare, poi, del tutto discordante con quanto dichiarato Tes_1 dall'altro teste, , padre dell'attore, il quale ha, di contro, riferito di aver appreso Persona_3
dal figlio stesso, e non dai parenti, che quest'ultimo era stato vittima di un incidente stradale e che tale dichiarazione era stata resa davanti alle forze dell'ordine intervenute in ospedale per interrogare il minore sull'accaduto (cfr. verbale di udienza del 4.6.2024).
Tuttavia, di tale intervento delle autorità non vi è alcuna traccia in atti.
Ancora, deve evidenziarsi che , madre del escussa all'udienza Persona_6 Pt_1
del 18.12.2023, ha dichiarato di essere giunta in ospedale dopo essere stata avvisata dall'ex marito che il figlio era caduto dalla bici e di aver appreso solo nei giorni successivi (e, quindi, non in ospedale dai parenti per come riferito dal che, in realtà, il era stato Tes_1 Pt_1 investito, senza, peraltro, fare alcun riferimento alla presunta presenza della Polizia in ospedale per come, di contro, riferito dal teste . Persona_3
Singolare appare, altresì, quanto dichiaro dal teste relativamente alla Persona_3 presenza in ospedale, unitamente alle forze dell'ordine, del presunto investitore, descritto dal teste come un signore bassino con la barba, il quale avrebbe raccontato dell'incidente e relativa dinamica spiegando che mentre usciva dal parcheggio investiva il minore in bici senza poterlo soccorrere in quanto quest'ultimo scappava impaurito (cfr. verbale di udienza del
4.6.2024).
Tale evenienza, oltre ad essere del tutto priva di alcun riscontro documentale (mancando in atti il verbale del presunto intervento delle forze dell'ordine), risulta del tutto inverosimile giacché dalle risultanze testimoniali è emerso che il minore, subito dopo l'occorso, si è rialzato e, spaventato, è scappato a casa tanto da non consentire al responsabile del sinistro di prestare occorso (si v. dichiarazione di ). Non si comprende, dunque, come il Persona_3
presunto investitore possa essere venuto a conoscenza delle generalità del e Pt_1 dell'ospedale ove si trovava (per potersi recare e narrare l'accaduto al padre del minore) e, parimenti, in quale occasione abbia sottoscritto il modulo CAI (allegato all'atto di citazione) nel quale, tra l'altro, viene solo riportato solo il grafico dell'incidente senza alcuna descrizione in ordine alla relativa dinamica.
A ciò deve aggiungersi che il medesimo teste nelle dichiarazioni Persona_3 spontanee versate in atti non fa alcun cenno della presenza in ospedale del presunto
7 responsabile del sinistro (né dell'intervento delle forze dell'ordine).
Tale circostanza, invero, è emersa per la prima volta solamente sede di escussione testimoniale istruttoria non essendo stata dedotta nemmeno da parte attrice.
Va, infine evidenziato, che tutti i testi escussi sono legati all'attore da vincoli di (stretta) parentela trattandosi di madre, padre e cugino di secondo grado del sebbene tale Pt_1
evenienza non comporti l'incapacità a deporre (invero non rilevabile d'ufficio dal Giudice) impone, in ogni caso, un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e richiede un puntuale riscontro delle dichiarazioni con elementi oggettivi e risultanze documentali, nella specie, del tutto insussistente.
In definitiva, tenuto conto del complessivo quadro probatorio in atti (documentazione sanitaria contraddittoria in ordine alla causa delle lesioni;
deposizioni testimoniali incongruenti;
omesso intervento dell'autorità di polizia) deve escludersi che sia stata pienamente raggiunta la prova del sinistro per come ricostruito dall'attore in citazione.
La domanda attorea va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione ivi inclusa l'eccezione di prescrizione.
3. Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e l'assicurazione convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, le spese ed i compensi di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla nei rapporti tra parte attrice e le convenute e Controparte_1 Controparte_2 attesa la contumacia di quest'ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, nella causa iscritta al n. 382/2021, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
8 2. condanna l'attore , al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. nulla nei rapporti con le convenute rimaste contumaci.
4. pone definitivamente spese e compensi di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
9
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 382/2021 Reg. Gen. del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella, 38, presso lo studio dell'avv. Santa Mordà che lo rappresenta e difende in giudizio giusto mandato in atti.
- attore -
CONTRO
E n.q. di eredi di . Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
- convenute contumaci -
E on sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. Controparte_3
14 (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EV , P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n.
24877 di Repertorio a rogito Notaio di Milano, dall'avv.to Carlo Gagliardi Persona_2 nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Archinà via Aspromonte,
21 Reggio Calabria;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:I procuratori delle parti all'udienza del 2.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio e (ex Parte_1 Persona_1 Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_4 dallo stesso subiti in occasione del sinistro occorsogli il 28.9.2013.
Esponeva:
- che in data 28.9.2013, alle ore 15.30 circa, percorreva, in sella alla propria bicicletta, la Via Acquedotto Saracinello in Reggio Calabria quando veniva investito dal veicolo Fiat
Punto (tg. BH606BW), di proprietà e condotto , assicurato Persona_1 Parte_2 con la , oggi Controparte_4 Controparte_5
-che, più precisamente, il conducente del veicolo Fiat Punto uscendo da un'area di parcheggio non si accorgeva del sopraggiungere della bicicletta e investiva con la propria parte sinistra, altezza ruota anteriore, la parte destra, altezza manubrio e pedale, della bici facendo cadere l'istante rovinosamente a terra e procurandogli lesioni;
- che in seguito al sinistro il veniva soccorso da alcune persone presenti sul Pt_1
luogo e successivamente tornava a casa dove, lamentando dolori all'addome ed avendo riportato escoriazioni plurime alle braccia, riferiva al padre di essere caduto dalla bicicletta tacendo sull'incidente stradale occorsogli;
- che , padre dell'odierno attore, accortosi che il figlio accusava forti Persona_3 dolori e respirava affannosamente, decideva di trasportarlo al Pronto Soccorso c/o l'Azienda
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ove gli veniva diagnosticato:
“trauma addominale con contusione splenica e versamento retro vescicale”, per cui veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia d'urgenza;
- che solo dopo il ricovero, l'attore comunicava al personale sanitario di essere stato vittima di incidente stradale mentre si trovava a bordo della propria bici, per come risulta a pag. 8 della cartella clinica allegata all'atto di citazione;
- che veniva sottoposto ad intervento di splenorrafia con apposizione di emostatici, terapia infusionale con soluzioni reidratanti, antibioticoterapia, profilassi antitromboembolica, riportando all'esito una vistosa cicatrice addominale;
2 - che veniva dimesso in data 7.10.2013 con diagnosi di “emoperitoneo da lesione traumatica alla milza”, con prognosi di giorni venti e consigliata ecografia addome a giorni trenta;
-che con pec del 7.10.2013, veniva messa in mora la compagnia Controparte_4
che copriva per la RCA il veicolo Fiat Punto, di proprietà e condotta
[...] Persona_1
da , a cui veniva imputata, in via esclusiva, la responsabilità del sinistro Parte_2 in questione, chiedendo il risarcimento del danno al mezzo e delle lesioni subite;
-che con comunicazione del 16.10.2013 la compagnia assicuratrice disponeva accertamento medico-legale incaricando, quale fiduciario, il Dott. il quale Per_4 riconosceva un'invalidità permanente del 5%;
- che il 28.10.2013 la compagnia assicuratrice, dopo aver esperito l'accertamento tecnico sui mezzi liquidava, senza ammissione di colpa e storicità evento, il danno alla bicicletta riconoscendo un risarcimento pari ad € 250,00, corrisposto al danneggiato a mezzo assegno, con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'istruttoria in corso;
-che in data 20.5.2014 il si sottoponeva a visita medica, così come risulta dalla Pt_1
relazione peritale in atti, redatta dalla Dott.ssa , per valutare il danno alla Persona_5 persona derivante dall'occorso, e veniva riconosciuto un “danno estetico moderato per ampio esito cicatriziale cheloideo in regione addominale della lunghezza di cm. 25 secondario ad intervento chirurgico per emorragia splenica, esiti di natura contusiva alla spalla sinistra e nevrosi post-traumatica”, quantificando i postumi nella misura del 12%;
- che con raccomandata A/R del 15.1.2015 la compagnia Controparte_4 respingeva la richiesta di risarcimento con la seguente motivazione: “causa dichiarata diversa da incidente stradale”;
-che con pec del 16.2.2015 veniva inoltrato invito alla compagnia assicuratrice a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto senza riscontro;
-che con pec del 20.1.2017 la compagnia veniva invitata e Controparte_5
diffidata a un bonario componimento, ma la compagnia reiterava la medesima motivazione specificando che “la causa dichiarata al PS era diversa da incidente stradale”.
Tutto quanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectiis:
1.Dichiarare
e statuire che il sinistro de quo ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivamente imputabili
3 al veicolo Fiat Punto tg.BH606BW, di proprietà della IG.ra , assicurato con Persona_1
la , oggi 2.Condannare i convenuti in solido Controparte_4 Controparte_5 tra loro, al risarcimento, in favore del sig. , del danno derivante dalle lesioni Parte_1
riportate in conseguenza del sinistro de quo e consistenti in: “danno estetico moderato per ampio esito cicatriziale cheloideo in regione addominale della lunghezza di cm.25 secondario ad intervento chirurgico per emorragia splenica, esiti di natura contusiva alla spalla sinistra
e nevrosi post-traumatica, con una percentuale di invalidità permanente in misura pari al
12% (dodici per cento)”, pari ad € 38.470,00 così specificati: • € 34.346,00 per invalidità permanente (12%); • € 864,00 per ITT (gg. 9 al 100%); • € 2.160,00 per ITP (gg. 30 al 50%);
• € 960,00 per ITP (gg. 50 al 25%); • € 140,00 per spese mediche oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo;
3.Condannarli al pagamento delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si chiede prova per testi … Si chiede, altresì,
CTU medica sulla persona di al fine di accertare il nesso eziologico tra il Parte_1 sinistro e le lesioni riportate, la natura e l'entità delle medesime, l'invalidità totale, parziale
e permanente, danno biologico.”.
Con comparsa del 28.4.2021, si costituiva la compagnia Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, in fatto ed in diritto. In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, domandava di accertare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
e , citate in rinnovazione nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, in considerazione del decesso di quest'ultima, non si costituivano e venivano Persona_1 dichiarate contumaci.
Concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c. ed esaurita l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni o discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma
4 ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Parte attrice lamenta che in data 28.9.2013, alle ore 15:30 circa, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la via Acquedotto Saracinello di Reggio Calabria veniva investita da una Fiat Punto (tg. BH606BW) di proprietà e condotta da Persona_1 [...]
; quest'ultimo, uscendo da un'area di parcheggio, non si accorgeva che il Parte_2 velocipede stava sopraggiungendo e lo investiva con la propria parte sinistra, altezza ruota anteriore, sulla parte destra della bici, altezza manubrio e pedale, facendolo cadere rovinosamente a terra.
L'Assicurazione convenuta contesta fermamente la storicità e la dinamica del sinistro per come prospettata da parte attrice evidenziando, in particolare, che il Pt_1 nell'immediatezza dell'occorso riferiva al padre di essere caduto autonomamente dalla bicicletta senza alcun riferimento al presunto incidente e che tale versione era stata fornita anche al personale sanitario tanto che il certificato del Pronto Soccorso versato in atti, nella sezione anamnesi, indica testualmente “Rif. trauma da caduta con la bicicletta”.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto corollario “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere.
Tanto premesso, questo Giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'onere probatorio gravante su parte attrice sia stato soddisfatto in maniera incompleta e contradditoria non potendosi ritenere sufficientemente provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione.
In particolare, gli elementi rilevanti ai fini del decidere sono costituiti dalla produzione documentale offerta dalle parti e dalle deposizioni testimoniali.
Anzitutto, deve evidenziarsi la contraddittorietà della documentazione versata in atti e della prova orale in ordine all'effettiva causa delle lesioni riportate dal (caduta Pt_1 accidentale dalla bici o incidente stradale).
5 Difatti, quanto alle risultanze documentali, nel certificato medico del Pronto Soccorso dell' nella sezione anamnesi, si legge “Rif. Parte_3 trauma da caduta con la bicicletta” (Cfr. p. 8 documento “Cartella Clinica 3” allegato all'atto di citazione).
Nella cartella clinica viene, invece, riportata la seguente dicitura “Riferisce incidente stradale (caduta dalla bici) circa un'ora fa” (si v. p.
8 -10 documento “cartella Clinica 1” allegato all'atto di citazione).
Ancora, nel foglio di dimissioni del 7.10.2012 viene così indicato “Raccordo
Anamnestico: nessuna patologia degna di nota;
in seguito a caduta accidentale, è stato trasportato al PS per la cura del caso” (si v. relazione clinica del 7.10.2013 allegata all'atto di citazione) senza alcun riferimento, quindi, all'incidente stradale e senza dare atto di quanto riportato nella cartella clinica in ordine all'incidente stradale successivamente riferito dal paziente.
Parimenti contradditoria appare la prova testimoniale.
Difatti, il teste , cugino di secondo grado del dopo aver Testimone_1 Pt_1
dichiarato che abita davanti al luogo ove si sarebbe verificato il sinistro e di avervi assistito in quanto proprio in quel momento si trovava affacciato in balcone, ha così riferito: “ADR: non ricordo che abbia lamentato dolori all'addome e non so se nell'immediatezza del fatto mio cugino abbia riferito al padre del sinistro. Una volta rialzatosi è scappato a casa spaventato. Successivamente, mia madre mi avvisava che era andato in ospedale, Pt_1 ove mi sono recato anche io e ove anche ho incontrato i miei zii, genitori di , i quali Pt_1 avevano saputo dell'incidente non direttamente da mio cugino, ma dagli altri parenti presenti in ospedale che a loro volta erano stati erano stati avvisati da me che non si era trattato di una caduta, ma di un incidente stradale.” (Cfr. verbale di udienza del 12.9.2023).
Pertanto, secondo quanto riferito dal teste sarebbero stati i parenti del Tes_1
resi edotti dell'accaduto da parte dello stesso teste, ad avvisare i genitori dell'attore Pt_1
che non si trattava di una caduta accidentale, bensì di un incidente stradale.
Orbene, anzitutto appare un po' singolare che il avendo assistito alla Tes_1 dinamica del sinistro e, dunque, percepito la responsabilità del conducente della Fiat rispetto alla caduta del cugino, non abbia avvisato i genitori del che, peraltro all'epoca dei Pt_1 fatti era minorenne, né abbia chiamato i soccorsi e le forze di polizia per svolgere gli
6 accertamenti necessari soprattutto ove si consideri il rapporto di parentela con il Pt_1
La deposizione del appare, poi, del tutto discordante con quanto dichiarato Tes_1 dall'altro teste, , padre dell'attore, il quale ha, di contro, riferito di aver appreso Persona_3
dal figlio stesso, e non dai parenti, che quest'ultimo era stato vittima di un incidente stradale e che tale dichiarazione era stata resa davanti alle forze dell'ordine intervenute in ospedale per interrogare il minore sull'accaduto (cfr. verbale di udienza del 4.6.2024).
Tuttavia, di tale intervento delle autorità non vi è alcuna traccia in atti.
Ancora, deve evidenziarsi che , madre del escussa all'udienza Persona_6 Pt_1
del 18.12.2023, ha dichiarato di essere giunta in ospedale dopo essere stata avvisata dall'ex marito che il figlio era caduto dalla bici e di aver appreso solo nei giorni successivi (e, quindi, non in ospedale dai parenti per come riferito dal che, in realtà, il era stato Tes_1 Pt_1 investito, senza, peraltro, fare alcun riferimento alla presunta presenza della Polizia in ospedale per come, di contro, riferito dal teste . Persona_3
Singolare appare, altresì, quanto dichiaro dal teste relativamente alla Persona_3 presenza in ospedale, unitamente alle forze dell'ordine, del presunto investitore, descritto dal teste come un signore bassino con la barba, il quale avrebbe raccontato dell'incidente e relativa dinamica spiegando che mentre usciva dal parcheggio investiva il minore in bici senza poterlo soccorrere in quanto quest'ultimo scappava impaurito (cfr. verbale di udienza del
4.6.2024).
Tale evenienza, oltre ad essere del tutto priva di alcun riscontro documentale (mancando in atti il verbale del presunto intervento delle forze dell'ordine), risulta del tutto inverosimile giacché dalle risultanze testimoniali è emerso che il minore, subito dopo l'occorso, si è rialzato e, spaventato, è scappato a casa tanto da non consentire al responsabile del sinistro di prestare occorso (si v. dichiarazione di ). Non si comprende, dunque, come il Persona_3
presunto investitore possa essere venuto a conoscenza delle generalità del e Pt_1 dell'ospedale ove si trovava (per potersi recare e narrare l'accaduto al padre del minore) e, parimenti, in quale occasione abbia sottoscritto il modulo CAI (allegato all'atto di citazione) nel quale, tra l'altro, viene solo riportato solo il grafico dell'incidente senza alcuna descrizione in ordine alla relativa dinamica.
A ciò deve aggiungersi che il medesimo teste nelle dichiarazioni Persona_3 spontanee versate in atti non fa alcun cenno della presenza in ospedale del presunto
7 responsabile del sinistro (né dell'intervento delle forze dell'ordine).
Tale circostanza, invero, è emersa per la prima volta solamente sede di escussione testimoniale istruttoria non essendo stata dedotta nemmeno da parte attrice.
Va, infine evidenziato, che tutti i testi escussi sono legati all'attore da vincoli di (stretta) parentela trattandosi di madre, padre e cugino di secondo grado del sebbene tale Pt_1
evenienza non comporti l'incapacità a deporre (invero non rilevabile d'ufficio dal Giudice) impone, in ogni caso, un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso e richiede un puntuale riscontro delle dichiarazioni con elementi oggettivi e risultanze documentali, nella specie, del tutto insussistente.
In definitiva, tenuto conto del complessivo quadro probatorio in atti (documentazione sanitaria contraddittoria in ordine alla causa delle lesioni;
deposizioni testimoniali incongruenti;
omesso intervento dell'autorità di polizia) deve escludersi che sia stata pienamente raggiunta la prova del sinistro per come ricostruito dall'attore in citazione.
La domanda attorea va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione ivi inclusa l'eccezione di prescrizione.
3. Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e l'assicurazione convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 52.000 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e della concreta attività difensiva svolta.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, le spese ed i compensi di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla nei rapporti tra parte attrice e le convenute e Controparte_1 Controparte_2 attesa la contumacia di quest'ultime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, nella causa iscritta al n. 382/2021, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
8 2. condanna l'attore , al pagamento, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. nulla nei rapporti con le convenute rimaste contumaci.
4. pone definitivamente spese e compensi di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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