Sentenza 20 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/05/2021, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00693/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2020 REG.RIC.
N. 00719/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2020, proposto da
Qian Qiu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di VA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da
Qian Qiu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di VA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Regione ET non costituita in giudizio
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 48 del 2020:
- della nota del Comune di VA del 30.12.2019 recante oggetto “comunicazione relativa all’istanza di rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico in Piazza dei Signori/Piazza delle Erbe” e delle relative prescrizioni, ivi richiamate, impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno VA e Treviso e di ogni atto connesso ivi comprese la nota della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.05.2019, la nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di VA prot. 0298674 del 17.07.2019, la nota della Soprintendenza prot. n. 0020602 del 7.2019, la nota della Soprintendenza prot. n. 31222 del 28.11.2019, la delibera di Giunta comunale n. 872 del 23.12.2019, dell’art. 13 del Regolamento comunale per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
quanto al ricorso n. 719 del 2020:
- della concessione temporanea di occupazione di area pubblica per l'anno 2020 rilasciata alla ricorrente dal Comune di VA, del 14 maggio 2020;
- dell'RD di collaborazione tra Comune di VA e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso, del 13 maggio 2020, e dei relativi atti connessi e/o presupposti, tra cui per quanto occorra le note a protocollo Comune di VA n. 172596 e n. 172179, entrambe del 30/04/2020; la nota della Regione ET, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 04/05/2020 prot. n. 177373/77.00.04; la nota della Regione ET, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 12 maggio 2020, prot. n. 188724/77; la nota del Comune di VA, Suap e Attività economiche, del 10.04.2020 recante oggetto “regolamentazione concessioni aree plateatici. Risposta Vs. nota acquisita al prot. 140993 del 2.4.2020”; la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso, prot. n. 11117 del 06/05/2020; il Verbale redatto in occasione della sottoscrizione dell'RD di Collaborazione tra Comune di VA e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso, del 13 maggio 2020, protocollo del Comune di VA n. 0184600 del 13/05/2020;
- della concessione temporanea di occupazione di area pubblica sino al 31.10.2020 del Comune di VA adottata in applicazione delle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione da contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale, oltre agli atti presupposti ivi richiamati tra cui l'autorizzazione della Soprintendenza del 22.5.2020 e l'ordinanza sindacale n. 27 del 15.5.2020;
- della Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. del 9 novembre 2012, che reca linee guida per l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante e su posteggio, nonché di qualsivoglia altra attività, in aree di valore culturale di cui all'art. 52 del D.lgs. 42/2004;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di VA e di Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo e di Comune di VA e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 48/2020, depositato in data 14.1.2020, la società Qian Qiu S.r.l., titolare del Bar Ristorante “ Galleria n. 5 ” sito in VA e dotato di plateatico insistente su Piazza dei Signori, giusta, da ultimo, concessione temporanea (dal 15.2.2019 al 07.12.2019) di occupazione di area pubblica, ha impugnato la nota del Comune di VA del 30.12.2019, avente ad oggetto “ comunicazione relativa all’istanza di rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico in Piazza dei Signori/Piazza delle Erbe ”, con cui l’Amministrazione ha comunicato: “ In ottemperanza alla nota prot. 11984 del 13-05-2019 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso e successiva nota prot. 20602 del 31-07-2019, l’ufficio scrivente ha inoltrato in data 19/09/2019 specifica comunicazione informando codeste ditte che per l’anno 2020 l’utilizzo degli ombrelloni sarebbe stato consentito esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. A seguito di ulteriore nota prot. 31222 del 28-11-2019 la citata Soprintendenza ha confermato tale periodo ma ha posticipato l’orario di chiusura degli ombrelloni dalle 17,00 alle 19,00. Con riferimento alle occupazioni non aderenti alla quinta architettonica site in Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe, pertanto, potranno essere collocati ombrelloni nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre con orario dalle 11,30 alle 19,00 e, nei giorni e luoghi interessati dai mercati, dalle 15,00 alle 19,00. Con la stessa ultima nota, inoltre, solo per le occupazioni delle piazze che hanno possibilità di posare gli ombrelloni negli orari sopra indicati, è stato disposto che la concessione del plateatico sia esclusa durante l’arco di tempo compreso tra il 1° novembre e il 29 febbraio mentre per tutti i dehors, da collocarsi all’interno delle tre piazze, è stato previsto che debba essere presentato un progetto di massima con rendering e fotoinserimenti realistici (con descrizione degli arredi e collocazione degli stessi), che ne dimostri la puntuale compatibilità in relazione al delicato contesto urbano. Il progetto verrà poi valutato dal citato ente ministeriale. A quanto sopra si aggiunge che con Deliberazione di G.C. 872 del 23/12/2019 è stata approvata la pianificazione per l’anno 2020 delle aree concedibili nelle piazze centrali, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso si allega le planimetrie delle aree che potranno essere concesse alle ditte in indirizzo a partire dal 1° marzo 2020 con richiesta di integrare l’istanza indicata in oggetto con il citato progetto. (..)” .
Nelle premesse in punto di fatto, la società ricorrente –che ha impugnato anche la presupposta comunicazione, citata nella nota comunale, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso del 13.5.2019, nonché la nota comunale prot. 0298674 del 17.7.2019, le nota della Soprintendenza prot. n.0020602 del 17.7.2019 e prot. n. 31222 del 28.11.2019, la deliberazione di G.C. n. 872 del 23.12.2019 e l’art. 13 del Reg. com. per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – ha precisato che, quale corollario dei principi espressi dalla sentenza di questo Tribunale n. 927/2018, le concessioni per uso individuale di beni appartenenti ad un ente pubblico territoriale e siti nel perimetro del relativo Centro Storico richiedono l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, circostanza che ha determinato, considerato che la stragrande maggioranza delle concessioni di plateatici nel Centro Storico di VA erano state rilasciate in assenza della relativa autorizzazione della Soprintendenza, una frenetica attività amministrativa (deliberazione di G.C. di VA n. 2018/0827; nota Soprintendenza di data 13.5.2019; nota Comune di VA di data 17.7.2019; nota Soprintendenza di data 17.7.2019; nota di data 3.10.2019 dell’assessore al Commercio del Comune di VA; nota Soprintendenza di data 28.11.2019; deliberazione di G.C. n. 872 del 23.12.2019) da parte del Comune di VA e della Soprintendenza volta a “sanare” le situazioni pregresse. In tale contesto, la ricorrente ha ricevuto la nota comunale oggetto del presente gravame.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1. Violazione di legge: violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni ”; tutti gli atti impugnati avrebbero un contenuto pianificatorio in applicazione dell’art. 52, con la conseguenza che si sarebbe dovuto coinvolgere la Regione ET (competente in materia di somministrazione di alimenti e bevande), che invece non è stata coinvolta; anche l’art. 13 del Regolamento Comunale per l’insediamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe illegittimo ove interpretato nel senso di non richiedere la previa intesa con la Regione; “ 2. Assenza di intesa ex art. 52 D.lgs. 42/2004. Violazione del principio di leale cooperazione tra enti ”; sarebbe mancante l’intesa ex art. 52 D.Lgs n. 42/2004 tra Comune di VA e Soprintendenza in relazione all’utilizzo degli ombrelloni, atteso che il Comune si sarebbe limitato a recepire le prescrizioni unilaterali imposte dalla Soprintendenza; con la nota del 28.11.2019 la Soprintendenza avrebbe prescritto una riduzione dello spazio concedibile a danno dei locali posti sulla Piazza dei Signori mai prevista in precedenza, riduzione pedissequamente ripresa dal Comune con la deliberazione n. 872/2019; “ 3. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e per carenza di motivazione e di istruttoria ”; sarebbe illogica la previsione dell’esclusione dell’occupazione nell’arco temporale 1.11-28.2 di ogni anno, previsione viziata, altresì, da difetto di motivazione e di istruttoria; “ 4. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e per carenza di motivazione e di istruttoria ”; sarebbe illogica e contraddittoria la riduzione della superficie data in concessione, non prevista dalla Soprintendenza nella determinazione del 13.5.2019 e successivamente introdotta dalla medesima Soprintendenza solo con nota del 28.11.2019 (poi recepita dal Comune con deliberazione di G.C. n. 872/2019) e che si pone in contrastato con la prescrizione di cui al punto 5 della richiamata nota del 13.5.2019.
Con atto depositato in data 22.1.2021 è intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE), chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
In data 6.2.2020 si è costituito in giudizio il Comune di VA, il quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie contenute nella memoria difensiva depositata il 7.2.2020, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito in giudizio in data 6.2.2020, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni; in particolare, il Comune di VA ha evidenziato l’intervenuta stipulazione in data 13.5.2020, tra competente Soprintendenza e Amministrazione Comunale, previo coinvolgimento della Regione ET, dell’RD di collaborazione in ordine alla regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico nel centro storico di VA (la cui applicazione è stata, successivamente, differita fino al 30.4.2021), eccependo l’intervenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; parte ricorrente, pur a fronte dell’intervenuto RD (peraltro autonomamente impugnato), ha evidenziato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
Con ricorso rubricato sub R.G.719/2020, depositato in data 22.7.2020, la società Qian Qiu S.r.l. ha impugnato la concessione temporanea di occupazione di area pubblica per l’anno 2020 ad essa rilasciata il 14.5.2020, l’RD di collaborazione tra Comune di VA e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, VA e Treviso, del 13.5.2020, nonché tutti gli ulteriori atti ritenuti connessi e/o presupposti, come meglio in epigrafe indicati, tra cui anche le note della Regione ET n. 177373 di data 4.5.2020 e n. 188724/77 del 12.5.2020, e la concessione temporanea di occupazione di area pubblica adottata, a seguito di istanza della ricorrente, dal Comune di VA in applicazione delle misure eccezionali volte a contrastare la situazione emergenziale da ID 19.
Dopo un’ampia premessa in fatto in cui ha ripercorso i passaggi principali della vicenda in esame, la società ricorrente ha formulato le seguenti censure: A) in relazione alla concessione di plateatico del 14.5.2020: “ 1. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 48/2020: violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni ”; la concessione sarebbe viziata da illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti, già impugnati con il ricorso sub R.G. n. 48/2020 e inficiati dalla violazione dell’obbligo di intesa tra la Soprintendenza e il Comune con la Regione ET; “ 2. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 48/2020: assenza di "intesa" ex art. 52 D.lgs. 42/2004. Violazione del principio di "leale cooperazione" tra enti ”; la concessione sarebbe, altresì, viziata da illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti, già impugnati con il ricorso sub R.G. n. 48/2020, relativamente alla mancanza di intesa tra Comune di VA e Soprintendenza, atteso che l’Amministrazione comunale si sarebbe limitata a recepire le indicazioni dell’ente statale; “ 3. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 48/2020: eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e per carenza di motivazione e di istruttoria ”; la concessione gravata sarebbe illegittima per illegittimità derivata dai vizi degli atti presupposti già impugnati con il ricorso sub R.G. n. 48/2020 per contraddittorietà delle prescrizioni di riduzione della superficie concedibile (nota Soprintendenza del 28.11.2019) rispetto alle precedenti prescrizioni (nota Soprintendenza del 13.5.2019) relative solo al divieto di utilizzo di ombrelloni/funghi riscaldanti; “ 4. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 48/2020: eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e per carenza di motivazione e di istruttoria ”; infine, la concessione sarebbe illegittima in via derivata dagli atti presupposti per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla limitazione temporale del plateatico tra il 1 novembre e il 28 febbraio; B) sull’accordo di collaborazione tra Comune di VA e Soprintendenza e relativi atti istruttori: “ 5) Illegittimità o comunque inefficacia dell'accordo per incompetenza del Sindaco. Violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; eccesso di potere per falsità e carenza di presupposto. Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà “; l’RD sarebbe illegittimo e comunque improduttivo di effetti, in quanto sarebbe stato sottoscritto dal Sindaco in assenza di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello schema di RD e di autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione; in via subordinata, l’RD sarebbe illegittimo o comunque inefficace stante l’assenza di una delibera di Giunta di approvazione del suo contenuto, legittimante la sua sottoscrizione da parte del Sindaco; sotto distinto profilo, l’RD sarebbe illegittimo in quanto, pur corrispondendo all’intesa prevista dall’art. 52, comma 1-ter del D.Lgs. 42/2004, sarebbe privo del necessario coinvolgimento della Regione, non essendo sufficiente a tal fine la nota regionale del 4.5.2020 di mera presa d’atto del contenuto dell’RD; sarebbero, inoltre, illogiche e contraddittorie la determinazioni della Soprintendenza e del Comune che da un lato affermerebbero di avere la necessità del nulla osta regionale ai sensi della L.R. 29/2007 e ai fini dell’art. 52, comma 1-ter D.Lgs. 42/2004, e, dall’altro, avrebbero concluso l’RD pur in assenza di tale nulla osta; la contraddittorietà e l’illogicità emergerebbero anche dal fatto che nelle premesse dell’RD è citato l’art. 52 comma 1-ter e viene dato per acquisito il nulla osta regionale “per le finalità dell’art. 52, comma 1 ter”, ma, contemporaneamente, nelle premesse si specifica anche che l’RD viene formalizzato “nelle more della conclusione dell’accordo con la Regione ai sensi dell’art. 52, comma 1-ter del Codice”; illegittimo sarebbe anche il richiamo, contenuto nell’RD, alla Direttiva ministeriale del 10.10.2012, la quale, oltre ad essere ultronea rispetto alla disciplina già indicata, sarebbe anche stata superata a seguito della decisione della Corte Costituzionale (n. 140/2020), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 D.Lgs. 42/2020 nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Regione; qualora non si ritenesse la Direttiva superata dalle modifiche sopravvenute all’art. 52 D. Lgs. 42/2004, la medesima andrebbe disapplicata ovvero dichiarata illegittima per contrasto con l’art. 52, comma 1-ter citato e con l’art. 117, comma 4, della Costituzione, che attribuisce la materia del “commercio” alla competenza residuale delle Regioni; C) sulle note regionali di presa d’atto: “ 6) Violazione art. 52 D.Lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; violazione art. 117, comma 4 Costituzione e artt. 1, 33, 34 L.r. 29/2007. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”; le determinazioni della Regione sarebbero illegittime in quanto la stessa, limitandosi ad una presa d’atto del contenuto dell’RD, avrebbe di fatto abdicato alla propria funzione non esercitando le proprie competenze istituzionali, in violazione dell’art. 52, comma 1-ter del d.lgs. 42 del 2004, e delle disposizioni costituzionali e regionali attributive di una specifica competenza regionale in materia di commercio in aree pubbliche soggette a tutela, e ciò avrebbe fatto, inoltre, in maniera del tutto apodittica, senza adeguata istruttoria e motivazione; D) sulla nota della Soprintendenza del 6.5.2020, sul verbale redatto in occasione in occasione della sottoscrizione dell’RD di collaborazione, sulla nota della Regione ET del 12.5.2020 e sulla concessione temporanea di occupazione di area pubblica adottata in relazione all’emergenza da COVID-19: “ 7) Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti di cui ai precedenti paragrafi B) e C), per i motivi in questa sede contestati ”; con tale motivo, la ricorrente, evidenziato che a causa dell’emergenza da ID 19 l’Amministrazione ha introdotto alcune deroghe alla disciplina di cui all’RD e che è stata rilasciata una concessione in deroga, ha precisato che tali provvedimenti e i relativi atti presupposti sono gravati, per le stesse illegittimità già evidenziate, in quanto fondati sull’RD e al fine di impedire l’acquiescenza del medesimo.
La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche il Comune di VA si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Alla Pubblica Udienza del 24 marzo 2021, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, è necessario prendere atto del regime di connessione (parzialmente) oggettiva e soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.
Il ricorso rubricato sub R.G. n. 48/2020 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune di VA.
In disparte il fatto che la nota del Comune di VA del 30.12.2019 non è atto lesivo atteso che con essa il Comune si è limitato a rappresentare il contenuto della concessione di occupazione temporanea che poteva essere rilasciata in fase di rinnovo, si osserva che tale nota - così come la concessione temporanea di plateatico rilasciata il 14.5.2020, avente durata dal 18.5.2020 al 31.10.2020, impugnata con il ricorso sub R.G. n. 719/2020 (questo sì atto lesivo della posizione giuridico-soggettiva della ricorrente) – hanno già esaurito i propri effetti, limitati all’anno 2020 (la concessione, in particolare, aveva durata fino al 31.10.2020), con la conseguenza che la parte ricorrente non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall’accoglimento del ricorso in questione.
Invero, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, “il beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico è titolare – nei confronti dell’Amministrazione concedente – di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo su cosa altrui (sul bene demaniale, nel caso specifico), con la conseguenza che non può configurarsi un diritto di insistenza nel mantenimento dell’occupazione essendo quest’ultima sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico (se queste ultime insorgono durante il rapporto concessorio e prima della scadenza del relativo termine), mentre l’amministrazione è libera di non confermare, alla scadenza, la concessione stessa” ( TAR Lazio, Roma, sez. II str., 1 dicembre 2020, n. 12803 ; ivi richiamante anche Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2014 n. 6448; id., 7 febbraio 2010 n. 725; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; id., II, 21 giugno 2017 n. 7251 ). In ogni caso, l’Amministrazione deve rideterminarsi sulla richiesta di rinnovo della concessione ad esito di una nuova istruttoria, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento della nuova istruttoria ( Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4497; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 22 aprile 2014, n. 406; Tar Piemonte, sez. I, 9 settembre 2011, n. 963 ).
Né potrebbe residuare un interesse all’annullamento delle note della Sovrintendenza del 2019, meglio indicate in epigrafe, presupposte alla impugnata nota del Comune di VA, tenuto conto, come già sopra esposto, che la concessione temporanea di plateatico (impugnata con il ricorso sub R.G. n. 719/2020), cui afferivano le prescrizioni dettate con tali note ai fini dell’autorizzazione ex art. 106 comma 2 bis del D.Lgs. n.42 del 2004, ha già perso efficacia e considerato che i criteri generali individuati dalla Sovrintendenza nelle medesime note sono stati superati dal successivo accordo di collaborazione per la regolamentazione dei plateatici nel Centro storico di VA, stipulato, a seguito di nuova istruttoria, il 13.5.2020 tra il Comune di VA e la Soprintendenza.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 872/2019, avente d oggetto “ Definizione delle occupazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in area pubblica in Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe per l’anno 2020 ”, atteso che detto provvedimento –come gli altri impugnati dalla ricorrente –ha già perso efficacia, essendo riferita al solo anno 2020.
Nel processo amministrativo, infatti, in generale, l’improcedibilità del ricorso può verificarsi: a) allorché il rapporto giuridico sotteso all’impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolamentazione intervenuta in corso di causa; b) allorché l’atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209 ).
In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso sub R.G. n. 48/2020 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Passando all’esame del ricorso sub R.G. n. 719/2020, con il quale la società ricorrente ha impugnato la concessione temporanea di occupazione di area pubblica per l’anno 2020 rilasciata il 14.5.2020, l’RD di collaborazione tra Comune e Soprintendenza, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi comprese le note regionali in epigrafe indicate e la concessione temporanea di occupazione di area pubblica adottata in applicazione delle misure emergenziali da ID 19 (impugnata nei limiti e termini sopra ricordati), se ne deve rilevare l’improcedibilità, come eccepito dall’Amministrazione resistente, per carenza di interesse e per sopravvenuta carenza di attualità e concretezza della lesione.
Invero, la concessione temporanea impugnata dalla società ricorrente è scaduta in data 31.10.2020 e, dunque, ha già esaurito i propri effetti, con la conseguenza che la parte ricorrente non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall’accoglimento del ricorso in questione.
Va, a tal proposito, richiamato quanto già esposto in precedenza -in relazione al ricorso R.G. n. 48/2020-, laddove è stato chiarito che in capo al beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico, titolare di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo su cosa altrui, non può configurarsi un diritto di insistenza nel mantenimento dell’occupazione, essendo quest’ultima sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico, con la conseguenza che l’Amministrazione, alla scadenza della concessione, deve rideterminarsi sulla richiesta di rinnovo della stessa sulla base di una nuova istruttoria, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento di tale nuova valutazione.
L’improcedibilità dell’impugnazione della concessione, nei termini appena precisati, determina, altresì, l’improcedibilità della domanda di annullamento dell’RD di collaborazione tra Comune e Soprintendenza e dei relativi atti accesivi, per sopravvenuta carenza di un interesse attuale e concreto.
Con tale RD il Comune e Soprintendenza hanno disciplinato in via generale le modalità procedimentali con cui addivenire alla concessione dei plateatici nel Centro Storico di VA, disciplinando i rapporti tra Comune e Soprintendenza e individuando in via generale i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni di uso pubblico con finalità di somministrazione di cibo e bevande.
La concessione del 14.5.2020 è stata rilasciata alla ricorrente anche tenendo conto dell’intervenuto (in data 13.5.3030) RD di collaborazione, ma la perdita di efficacia (per naturale scadenza) della suddetta concessione –con conseguente improcedibilità della relativa domanda di annullamento – non può che determinare anche l’improcedibilità della domanda di annullamento dell’RD, non sussistendo più un interesse concreto e attuale al suo annullamento, in mancanza di un atto applicativo del medesimo, non essendo l’RD atto autonomamente e immediatamente lesivo della posizione giuridico-soggettiva vanata dalla parte ricorrente (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 febbraio 2020, n. 1159, secondo cui “ i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura ”; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 4 marzo 2019, n.1165: “ costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa - quale coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente- quello secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione - la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta - ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione…Segnatamente, quando le norme regolamentari "si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi ... c'è non solo la facoltà, ma l'onere, di impugnativa immediata"; quando invece le norme "non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'amministrazione, cioè sono regolamenti che dettano norme volte a disciplinare la potestà dell'amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa ... non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo" (Cons. di Stato, II, parere n. 5007/2010)" ”).
Né, infine, può ritenersi sussistente un interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del CPA, in relazione alla domanda risarcitoria.
Invero, da un lato, si osserva che la domanda risarcitoria non è supportata da alcun elemento probatorio, dall’altro, che la medesima domanda risulta disinnescata dalla circostanza che l’Amministrazione comunale, a seguito di istanza presentata per conto della ricorrente, ha rilasciato concessione in deroga, giusta l’emergenza epidemiologica da ID 19, relativamente ad una superficie sostanzialmente coincidente con quella di cui alla concessione temporanea per l’anno 2019, in tal modo precludendo in radice la stessa possibilità di prospettare alcun danno.
In conclusione, anche il ricorso rubricato sub R.G. 719/2020 va dichiarato improcedibile.
Stante la indubbia particolarità delle questioni trattate, le spese di causa possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe riuniti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO