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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9456/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIPRIANI
MICHELE
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 02/08/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Siena del 20/04/23 notificato il 20/07/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 03/06/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con il proprio ricorso nato il [...] in [...] contestava Parte_1
il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 20 aprile 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto, esaminati gli atti allegati, riteneva che nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non avrebbe comportato una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non avendo potuto il ricorrente avviare alcun percorso fattivo di integrazione in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale;
Il Questore in data 20/07/2023 notificava il diniego implicito del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 Tui evincibile dal richiamo al parere della Commissione territoriale di Firenze emesso il 20/04/2023.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come da documentazione depositata.
Concessa la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato con provvedimento del 11/08/2023, con decreto del 21 febbraio 2025 il Giudice fissava udienza cartolare per il giorno 03/06/2025 in contraddittorio mediante scambio di note scritte tra le parti.
Il si è costituito il 6/09/2023 insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il PM in data 21/05/25 ha posto il visto.
Con note scritte del 29/5/2025 il difensore di parte ricorrente volendo valorizzare lo stato di integrazione raggiunto dallo stesso sul territorio italiano, insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate depositando documentazione comprovante l'attività lavorativa ed economica e raggiunta dal ricorrente.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta pagina 2 di 5 dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
pagina 3 di 5 “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, in Italia dal 2020 si è ormai radicato positivamente nel territorio nazionale, ove ha svolto negli anni pregressi attività lavorativa. Il ricorrente ha lavorato nel 2021 come agricolo giornaliero e successivamente presso il ristorante Siena Srl dal 10.02.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato fino al 31.07.2023 (cfr contratto 10.02.2022, proroga 31.03.2022 e proroga 31.07.2022, buste paga 2022-2023). Il ricorrente ha successivamente lavorato come cuoco pizzaiolo per la Srl Napoletana 2.0 e nel marzo 2025 per l'impresa di pulizie Ecolife come pulitore disponendo anche di stabile sistemazione alloggiativa, attualmente presso l'abitazione del signor
[...]
in (cfr. comunicazione cessione fabbricato, Cud 2024, 2025, estratto contributivo Per_1 CP_2
2021/2025, buste paga 2025).
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione socio-lavorativa, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai da diversi anni.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta Parte_1 ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della pagina 4 di 5 sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass
. S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF - Parte_1 C.F._1 [...]
) il diritto alla protezione speciale e dispone che il Questore territorialmente competente C.F._2 rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.
e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
2) Nulla sulle spese:
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9456/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIPRIANI
MICHELE
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 02/08/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Siena del 20/04/23 notificato il 20/07/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 03/06/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con il proprio ricorso nato il [...] in [...] contestava Parte_1
il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 20 aprile 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto, esaminati gli atti allegati, riteneva che nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non avrebbe comportato una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, non avendo potuto il ricorrente avviare alcun percorso fattivo di integrazione in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale;
Il Questore in data 20/07/2023 notificava il diniego implicito del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 Tui evincibile dal richiamo al parere della Commissione territoriale di Firenze emesso il 20/04/2023.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale come da documentazione depositata.
Concessa la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato con provvedimento del 11/08/2023, con decreto del 21 febbraio 2025 il Giudice fissava udienza cartolare per il giorno 03/06/2025 in contraddittorio mediante scambio di note scritte tra le parti.
Il si è costituito il 6/09/2023 insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il PM in data 21/05/25 ha posto il visto.
Con note scritte del 29/5/2025 il difensore di parte ricorrente volendo valorizzare lo stato di integrazione raggiunto dallo stesso sul territorio italiano, insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate depositando documentazione comprovante l'attività lavorativa ed economica e raggiunta dal ricorrente.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta pagina 2 di 5 dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
pagina 3 di 5 “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, in Italia dal 2020 si è ormai radicato positivamente nel territorio nazionale, ove ha svolto negli anni pregressi attività lavorativa. Il ricorrente ha lavorato nel 2021 come agricolo giornaliero e successivamente presso il ristorante Siena Srl dal 10.02.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato fino al 31.07.2023 (cfr contratto 10.02.2022, proroga 31.03.2022 e proroga 31.07.2022, buste paga 2022-2023). Il ricorrente ha successivamente lavorato come cuoco pizzaiolo per la Srl Napoletana 2.0 e nel marzo 2025 per l'impresa di pulizie Ecolife come pulitore disponendo anche di stabile sistemazione alloggiativa, attualmente presso l'abitazione del signor
[...]
in (cfr. comunicazione cessione fabbricato, Cud 2024, 2025, estratto contributivo Per_1 CP_2
2021/2025, buste paga 2025).
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione socio-lavorativa, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Pakistan, in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai da diversi anni.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta Parte_1 ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della pagina 4 di 5 sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass
. S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (CF - Parte_1 C.F._1 [...]
) il diritto alla protezione speciale e dispone che il Questore territorialmente competente C.F._2 rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.
e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
2) Nulla sulle spese:
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/06/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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