2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' aggiunta la seguente:
" e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre".
3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , gia' elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dell' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1 gennaio 1992.
5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole: " ((31 dicembre 1993)) ".