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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. RUFFINI ENRICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in VIA A. VOLTA N° 2 45035-CASTELMASSA
-attori - contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv. DEPETRIS FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
(C.F.: ), contumace Controparte_2 CodiceFiscale_5
- convenuti –
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere
1 PER : Controparte_1
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere
PER : Controparte_2
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del gennaio 2024 e Parte_1 Pt_2 Pt_3
convenivano in giudizio e onde sentir pronunciare Controparte_1 Controparte_2
lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a formare tra essi, per effetto della morte di (deceduta nel 2001) e di (deceduto nel Persona_1 Controparte_3
2021). Comunione avente ad oggetto immobile sito in Castelmassa, Via San Martino
n. 364 e n. 8, censito al NCEU di detto Comune al fg 9, mapp. 372-373 e mapp. 10/3.
Si costituiva aderendo alla domanda, mentre rimaneva Controparte_1
contumace Controparte_2
In corso di causa le parti chiedevano rinvii, per tentare la vendita stragiudiziale e la divisione amichevole del prezzo, che effettivamente avevano luogo, sicchè, all'udienza del 16.07.2025, le parti chiedevano la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il giudice tratteneva la causa in decisione.
In diritto
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell'interesse ad agire.
E' noto che l'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione e che esso deve perdurare per tutta la durata della causa.
Si veda il seguente arresto, pronunciato in merito al giudizio di Cassazione, ma valido, mutatis mutandis, anche in qualsiasi altro grado: “La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
2 l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto” (cfr Cass. 9201/2021).
Nel caso di specie la divisione aveva ad oggetto unicamente un bene immobile in
Castelmassa, che le parti sono poi riuscite a vendere amichevolmente, tramite agenzia immobiliare e, quindi ricorrendo al mercato, pure dividendosi amichevolmente il prezzo.
In pratica la causa non ha più un petitum sostanziale, un bene della vita da attribuire.
Pacifico quindi il venire meno dell'interesse ad agire, circostanza che va dichiarata con sentenza.
Le spese vanno compensate, come richiesto.
Con separato decreto verrà liquidato il compenso del difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: dichiara la domanda inammissibile per carenza di interesse.
Compensa le spese.
Rovigo, 18/07/2025
Il Giudice
Giulio Borella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. RUFFINI ENRICO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in VIA A. VOLTA N° 2 45035-CASTELMASSA
-attori - contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv. DEPETRIS FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
(C.F.: ), contumace Controparte_2 CodiceFiscale_5
- convenuti –
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI:
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere
1 PER : Controparte_1
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere
PER : Controparte_2
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del gennaio 2024 e Parte_1 Pt_2 Pt_3
convenivano in giudizio e onde sentir pronunciare Controparte_1 Controparte_2
lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a formare tra essi, per effetto della morte di (deceduta nel 2001) e di (deceduto nel Persona_1 Controparte_3
2021). Comunione avente ad oggetto immobile sito in Castelmassa, Via San Martino
n. 364 e n. 8, censito al NCEU di detto Comune al fg 9, mapp. 372-373 e mapp. 10/3.
Si costituiva aderendo alla domanda, mentre rimaneva Controparte_1
contumace Controparte_2
In corso di causa le parti chiedevano rinvii, per tentare la vendita stragiudiziale e la divisione amichevole del prezzo, che effettivamente avevano luogo, sicchè, all'udienza del 16.07.2025, le parti chiedevano la declaratoria della cessazione della materia del contendere e il giudice tratteneva la causa in decisione.
In diritto
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell'interesse ad agire.
E' noto che l'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione e che esso deve perdurare per tutta la durata della causa.
Si veda il seguente arresto, pronunciato in merito al giudizio di Cassazione, ma valido, mutatis mutandis, anche in qualsiasi altro grado: “La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
2 l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto” (cfr Cass. 9201/2021).
Nel caso di specie la divisione aveva ad oggetto unicamente un bene immobile in
Castelmassa, che le parti sono poi riuscite a vendere amichevolmente, tramite agenzia immobiliare e, quindi ricorrendo al mercato, pure dividendosi amichevolmente il prezzo.
In pratica la causa non ha più un petitum sostanziale, un bene della vita da attribuire.
Pacifico quindi il venire meno dell'interesse ad agire, circostanza che va dichiarata con sentenza.
Le spese vanno compensate, come richiesto.
Con separato decreto verrà liquidato il compenso del difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: dichiara la domanda inammissibile per carenza di interesse.
Compensa le spese.
Rovigo, 18/07/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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