Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 781/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
Giudice dott.ssa Jone Galasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 781/2024, avente ad oggetto "Divorzio congiunto
Cessazione effetti civili" tra: Parte_1 e Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELLA
MURA FRANCESCO e presso lo studio ultimo del quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 03.06.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05/09/2010 in MAIORI (SA) di cui all'atto di matrimonio n. 25 del 2010, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il
e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n.
898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse del figlio Per_1 nato il [...] ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione;
all'uopo, peraltro, precisando come in relazione al regime di affido, di diritto di visita e mantenimento mensile (di euro 300,00, da porsi a carico del padre ed in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie) del figlio, viene chiesta la conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata il 28.05.2013, giuste richieste conclusive di cui al ricorso e, in parte qua, confermate con le dichiarazioni delle parti.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, tramite le quali le parti si sono impegnate a trasferire le consistenze immobiliari di cui al ricorso, allo scopo di soddisfare ogni pregressa creditoria che trovi origine nel mantenimento dovuto da Parte_1 e come previsto nelle succitate condizioni della separazione, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo (per come documentate), trattandosi di questioni per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 05/09/2010 in data
05/09/2010 (di cui all'atto di matrimonio n. 25 del 2010, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune)
tra: Parte_1 nato a [...] il [...]
e nata a [...] il [...] Parte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto, Parte_1 , la consistenza immobiliareprendendo atto dell'impegno a trasferire, a carico di come indicata nel ricorso e nelle note congiunte, recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 15.05.2025,
condizioni tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente dott.ssa Enrica De Sire