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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4036/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 81051 Roccaromana CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259001145918000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259001145918000 CONTRAVV. CDS 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.6.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Roma e sede di Caserta ( di seguito AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, fondata su due cartelle di pagamento, dell'importo complessivo di € 168,07, eccependo, per entrambe, la prescrizione della somma richiesta. Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'atto impugnato vinte le spese.
L'AdER, pur avendo ricevuto notifica del ricorso, non si è costituita, restando contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza camerale del 5.12.2025 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in relazione alla cartella n.
02820110046956564000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di contravenzione al codice della strada, trattandosi di crediti di natura non tribuataria, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo, pena l'estinzione della stessa.
In relazione, invece, alla cartella n. 02820140029332003000 di € 129,29 avente ad oggetto “diritto annuale
Camera di Commercio, sanzione pecuniaria, interessi e spese di notifica” per l'anno 2010, è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, in quanto dall'intimazione impugnata risulta che detta cartella è stata notificata il 18.2.2015 e, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data di notifica dell'atto qui impugnato (16.4.2025) risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Ne consegue che il ricorso va accolto parzialmente con annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140029332003000.
In considerazione dell'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella n. 02820110046956564000, assegnando termine di gg. 90 per la riassunzione del giudizio decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
2- accoglie, nel resto, il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140029332003000 di € 129,29;
3-compensa le spese del giudizio
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4036/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 81051 Roccaromana CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259001145918000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259001145918000 CONTRAVV. CDS 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 13.6.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Roma e sede di Caserta ( di seguito AdER), Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, fondata su due cartelle di pagamento, dell'importo complessivo di € 168,07, eccependo, per entrambe, la prescrizione della somma richiesta. Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'atto impugnato vinte le spese.
L'AdER, pur avendo ricevuto notifica del ricorso, non si è costituita, restando contumace.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza camerale del 5.12.2025 come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito in relazione alla cartella n.
02820110046956564000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di contravenzione al codice della strada, trattandosi di crediti di natura non tribuataria, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo, pena l'estinzione della stessa.
In relazione, invece, alla cartella n. 02820140029332003000 di € 129,29 avente ad oggetto “diritto annuale
Camera di Commercio, sanzione pecuniaria, interessi e spese di notifica” per l'anno 2010, è fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, in quanto dall'intimazione impugnata risulta che detta cartella è stata notificata il 18.2.2015 e, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data di notifica dell'atto qui impugnato (16.4.2025) risulta decorso il termine decennale di prescrizione.
Ne consegue che il ricorso va accolto parzialmente con annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140029332003000.
In considerazione dell'esito della lite, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella n. 02820110046956564000, assegnando termine di gg. 90 per la riassunzione del giudizio decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
2- accoglie, nel resto, il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 02820140029332003000 di € 129,29;
3-compensa le spese del giudizio