Art. 9.
All' art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe".
All' art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe".