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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1012 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1012 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( . ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
I RA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] (R ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
. NT LE ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/06/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed , entrambi maggiorenne ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Santarcangelo di Romagna lo 09.09.1989, come risulta dal registro dello stato civile di detto Comune dell'anno 1989 atto n°70 parte II serie a, con tutte le conseguenze di legge.
2) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
3) Entrambi i coniugi contribuiranno pariteticamente al mantenimento dei figli ed . Per_1 Per_2
4) La casa famigliare sita in Rimini via Umbria n°3 di proprietà della signora rimarrà a lei Parte_2
assegnata, avendo speso oltre € 2.000.000,00 per la costruzione della stessa, per cui ha acceso un mutuo di € 160.000,00= della durata di anni 20.
5) Il marito ha contribuito alla costruzione di tale bene versando la somma di € 200.000,0= Parte_1
che la signora riconosce di dovere restituire a con le seguenti modalità: Parte_2 CP_1
- quanto all'importo di € 124.250,00 dovrà essere versato da entro e non oltre l'1/12/2026; Parte_2
tale somma corrisponde a quanto richiesto in sede di separazione al punto 5 (€ 130.000,00) decurtata di
€ 5.750,00 a titolo di spese sostenute da al momento della vendita dell'immobile sito in Parte_2
Rimini P.tta Ducale con rogito 11/11/2016;
- quanto all'importo di € 70.000,00 verrà corrisposto da mediante il versamento di n°10 Parte_2
rate di € 7.000,00 cadauna con scadenza annuale entro e non oltre la data del 1° ottobre di ogni anno con decorrenza dall'1/10/2024.
6) I coniugi sono entrambi autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'un l'altro (salvo la restituzione della somma ad con le modalità indicate come sopra) rinunciando fin da ora a Parte_1
pagina 2 di 3 pretendere somme della previdenza o quant'altro che matureranno nel tempo a qualsiasi titolo per fine rapporto o altro.
7) Spese compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 9.09.1989 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 70 Parte II Serie A Anno 1989 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1012 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( . ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
I RA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] (R ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
. NT LE ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/06/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed , entrambi maggiorenne ma, dei quali, solo il Per_1 Per_2
primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Santarcangelo di Romagna lo 09.09.1989, come risulta dal registro dello stato civile di detto Comune dell'anno 1989 atto n°70 parte II serie a, con tutte le conseguenze di legge.
2) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
3) Entrambi i coniugi contribuiranno pariteticamente al mantenimento dei figli ed . Per_1 Per_2
4) La casa famigliare sita in Rimini via Umbria n°3 di proprietà della signora rimarrà a lei Parte_2
assegnata, avendo speso oltre € 2.000.000,00 per la costruzione della stessa, per cui ha acceso un mutuo di € 160.000,00= della durata di anni 20.
5) Il marito ha contribuito alla costruzione di tale bene versando la somma di € 200.000,0= Parte_1
che la signora riconosce di dovere restituire a con le seguenti modalità: Parte_2 CP_1
- quanto all'importo di € 124.250,00 dovrà essere versato da entro e non oltre l'1/12/2026; Parte_2
tale somma corrisponde a quanto richiesto in sede di separazione al punto 5 (€ 130.000,00) decurtata di
€ 5.750,00 a titolo di spese sostenute da al momento della vendita dell'immobile sito in Parte_2
Rimini P.tta Ducale con rogito 11/11/2016;
- quanto all'importo di € 70.000,00 verrà corrisposto da mediante il versamento di n°10 Parte_2
rate di € 7.000,00 cadauna con scadenza annuale entro e non oltre la data del 1° ottobre di ogni anno con decorrenza dall'1/10/2024.
6) I coniugi sono entrambi autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'un l'altro (salvo la restituzione della somma ad con le modalità indicate come sopra) rinunciando fin da ora a Parte_1
pagina 2 di 3 pretendere somme della previdenza o quant'altro che matureranno nel tempo a qualsiasi titolo per fine rapporto o altro.
7) Spese compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 9.09.1989 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 70 Parte II Serie A Anno 1989 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3