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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3291 / 2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2016 al numero 3291, e vertente
TRA
elettivamente domiciliati in Perugia, via Mario Parte_1 Parte_2
Angeloni, n. 43/A, presso l'avv. Francesco Domenico Pugliese che li assiste e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Laura Ficola, giusta procura prodotta unitamente alla comparsa di nuovi difensori;
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(poi, Controparte_1 CP_2 poi , quale mandataria di elettivamente CP_3 Controparte_1 domiciliata in Perugia, via Cesare Caporali, n. 17, presso l'avv. Fabrizio Bonatti che la assiste e difende giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
CON L'INTERVENTO DI uale mandataria di domiciliata in CP_3 Controparte_4
Terni, Piazza Europa, n. 5, presso l'avv. Roberto Romani, giusta procura prodotta telematicamente con la comparsa di nuovo di difensore del 15 ottobre 2021;
INTERVENIENTE
Pagina 1 di 11 e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER GLI ATTORI-OPPONENTI
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di IN VIA ISTRUTTORIA: - revocare l'ordinanza Controparte_5 del 17 marzo 2021 disponendo il richiamo del C.T.U. per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta del 13 marzo 2021; IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in atti, la nullità del contratto di apertura del c/ c n. 500071731, nonché della fideiussione omnibus prestata dal Sig. , ovvero la nullità degli addebiti, delle relative Parte_2 clausole contrattuali se e quando esistenti, per interessi debitori a tassi ultralegali, per interessi anatocistici, per spese e valute, nonché la nullità degli addebiti effettuati nell'esercizio del c.d. ius variandi;
assolvere gli opponenti da ogni pretesa
e domanda avversaria perché inammissibile, preclusa ed infondata in fatto ed in diritto;
b) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, nullo ed inefficace e perché emesso a fronte di crediti insussistenti;
IN VIA SUBORDINATA
E NEL MERITO: rideterminare l'esposizione debitoria della e, di Parte_1 conseguenza, del fideiussore per le somme indebitamente richieste dalla stipula dei relativi contratti azionati con procedimento monitorio nella misura che verrà accertata in corso di causa od in quella diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'eventuale richiamo del C.T.U., oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo ed al ricalcolo, depurate le somme indebitamente percepite, in forza del suddetto contratto di conto corrente, dalle somme ancora dovute;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale e, per
l'effetto, rideterminare l'esposizione debitoria, ricalcolando il credito senza capitalizzazione degli interessi. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
PER L'INTERVENIENTE
Come da comparsa di costituzione e risposta e dunque come da comparsa di
Pagina 2 di 11 per CP_2 Controparte_1
“in via principale, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare gli opponenti, in solido fra loro per l'esposizione debitoria intestata alla società e garantita dal Signor Pt_2
e relativa al saldo passivo del conto corrente affidato n. 500071731, al
[...] pagamento in favore quanto alla della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
496.204,58, e quanto a della minor somma di Euro 400.000,00 , Parte_2 oltre interessi legali dal 14 ottobre 2015 fino al saldo o di quella minore somma che risultasse comunque dovuta;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – quale mandataria di Controparte_1 CP_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 26 gennaio 2016, n. 173 (come da
[...] successivo provvedimento di correzione di errore materiale), provvisoriamente esecutivo, nei confronti di per la somma di euro 496.204,58 e nei Parte_1 confronti di quale fideiussore omnibus, per la somma di euro Parte_2
400.000, il tutto oltre accessori e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza ove era regolata una apertura di credito fino a 300.000 euro.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti unitamente la società e il Sig. sostenendo, con l'atto introduttivo, la nullità del Parte_1 Pt_2 contratto di apertura di credito per essere lo stesso sottoscritto unicamente dalla società (pag.
4-16 della citazione) e quindi il difetto di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, per essere stipulato il tasso creditore in favore del cliente in misura dello 0,03% a fronte di un tasso debitore del 13%.
3. – Si è costituita tardivamente per resistere la banca con comparsa di costituzione e risposta, sostenendo l'infondatezza dell'assunto di nullità del contratto, tra l'altro per essere quanto prodotto dalla controparte la risposta ad una proposta contrattuale e, quindi, esponendo la legittimità della clausola di capitalizzazione.
4. – Sospesa la facoltà di esecuzione provvisoria con provvedimento ex art. 649
Pagina 3 di 11 c.p.c. il 21 ottobre 2016, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; in quella sede parte opponente con la prima memoria sosteneva: a) che entrambi i contratti sarebbero privi di indicazione dell'indicatore sintetico di costo, con assunta conseguente nullità degli stessi;
b) che il corretto computo dell'ISC o del TAEG, in tesi in misura del 13,68% (da ricavare tenendo conto della misura contrattuale del
13,64%, v. pag. 4 della I^ memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) evidenzierebbe il superamento del tasso soglia;
c) che, in ogni caso, vi sarebbe divergenza tra tasso indicato nel contratto di affidamento e tasso indicato nel documento di sintesi, e che il tasso indicato nel documento di sintesi è superiore al tasso soglia;
d) che la clausola di anatocismo prevista nel contratto di conto corrente, poi, sarebbe nulla perché sarebbe coincidente il valore del TAN e quello del TAE con riferimento al tasso creditore;
e) che il contratto di apertura del conto corrente, infine, recherebbe una clausola riguardante la commissione di massimo scoperto nulla per indeterminatezza.
È stata quindi affidata c.t.u. alla dott.ssa che ha depositato la relazione il Per_1
21 dicembre 2020.
In corso di giudizio, il 21 novembre 2018, è intervenuta la società
[...]
assumendosi cessionaria del credito. Controparte_5
Mutato più volte il giudice istruttore, all'esito di rinvii dovuti al carico di ruolo la causa è stata quindi chiamata all'udienza del 14 maggio 2025, nella quale i procuratori degli opponenti e dell'interveniente hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. nel rito per tempo vigente. Sono state depositate comparse conclusionali e repliche.
5. – Tutte le questioni prospettate dagli opponenti sono infondate, nei termini che seguono.
5.1. – Principiando dalla questione inerente la forma scritta dei richiamati contratti di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito in conto corrente, la stessa (fermo che invero a pagina 12 del contratto di conto corrente prodotto dalla banca unitamente alla comparsa vi è una sottoscrizione della banca) è comunque infondata posto che, come ripetutamente affermato anche da questo
Ufficio, “Quanto alla nullità del contratto cd. monofirma, al di là della produzione
Pagina 4 di 11 della accettazione da parte dell'Istituto opposto, è assorbente la notazione, senza volersi dilungare sul dibattito che era sorto in relazione alla validità del contratto cd. monofirma, che tale questione interpretativa è stata composta con l'intervento della giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez.
U -, Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 – 01), la quale, risolvendo il contrasto insorto – su questione del tutto assimilabile all'odierna – ha precisato che
“…in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (…)” (Trib.
Perugia, 27 giugno 2022, n. 924; in termini, Trib. Perugia, n. 1211/2022; n.
298/2023; n. 553/2023; n. 883/2023; v. altresì Cass. civ. Sez. I, 2 aprile 2021, n.
9187; Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2022, n. 1250).
5.2. – Quanto poi alla esposta questione inerente la assunta assenza di pari periodicità di pattuizione della capitalizzazione degli interessi, argomentata alla luce della circostanza di un diverso interesse attivo o passivo a favore o a carico del cliente – rammentato che si tratta di conto corrente acceso nel gennaio 2009, con unita apertura di credito pattuita pochi giorni dopo – la stessa è, in ogni caso, infondata in punto di diritto, posto che ciò che ha giuridica rilevanza (a norma dell'art. 120 del T.u.b. come a suo tempo modificato dall'art. 25 co. 2 del d. lgs. 342 del 1999 e della delibera del C.i.c.r. del 9 febbraio 2000) è l'effettiva pattuizione di una medesima periodicità a favore o a carico del correntista, mentre resta rimessa all'autonomia dei privati la concreta individuazione dei saggi di interesse.
5.3. – Quanto alla mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo non può che rilevarsi, come parimenti più volte affermato, che lo stesso non è un tasso applicato al contratto, bensì – appunto – un indicatore del costo (del credito) e dunque la sua mancata o errata indicazione non dà luogo (salvo che nelle particolari
Pagina 5 di 11 ipotesi del credito al consumo, del tutto avulse dall'odierno procedimento) alla nullità del contratto (in particolare ex art. 117 co. 4 e 7 T.u.b.) bensì, ove sia domandata, allegata e dimostrata, a responsabilità precontrattuale della banca (cft., tra molte conformi, Trib. Perugia, 5 novembre 2021, n. 1529; 6 luglio 2021, n. 996;
7 settembre 2020, n. 950; 19 marzo 2020, n. 474; Trib. Roma, 11 luglio 2019, n.
14742; Trib. Napoli, 5 maggio 2021 n. 4240).
5.4. – Quanto all'assunto superamento del tasso soglia, deve osservarsi che effettivamente, come del resto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la documentazione inerente il contratto di apertura di credito in conto corrente presenta una discrasia che, per un verso è irrilevante alla luce del concreto svolgersi del rapporto (posto che alcun interesse usurario è mai stato applicato dalla banca, né, in effetti, è stato esposto tale fatto da parte opponente) e che per altro verso è comunque irrilevante in quanto riguarda la divergenza tra quanto esposto in contratto e quanto invece esposto nel documento di sintesi.
Andando con ordine, può rilevarsi, sul piano del fatto materiale, che nel documento prodotto telematicamente unitamente alla costituzione della banca come non numerato e denominato “affidamento Zeus_201510191809” (che si compone di
10 pagine) le prime 4 pagine (esattamente numerate come da 1 a 4 di 4) recano il vero e proprio contratto, unitamente alle condizioni regolamentari, del 22 gennaio
2009 per affidamento in conto per euro 300.000 a revoca, con tasso del 13,00% nominale e 13,64% effettivo annuo e poi, le pagine da 5 a 10 recano il “documento di sintesi”: in detto documento è indicato il tasso debitore nominale annuo intrafido del 14,25%, il tasso debitore nominale per anticipazione su effetti del 10%, il tasso per operazioni sul mercato monetario del 10% e il tasso per sconto effetti con scadenza a 4 o 6 mesi al 10%.
Risulta, infine, da quanto riferito dal consulente tecnico che, in ogni caso, “la banca non ha effettivamente applicato alcuno dei due tassi [con riferimento al tasso nominale del 13% e al tasso nominale del 14,25%] ma un tasso del 4,005 per il primo mese, poi variato nei mesi successivi” (v. pag. 21 della relazione).
Ebbene, la questione che si agita nel processo attiene a quale tasso debba essere utilizzato per il computo e dunque il raffronto con il tasso soglia, posto che come
Pagina 6 di 11 anche rileva il CTU, laddove ci si riferisca alla parte contrattuale propriamente detta il tasso a suo tempo pattuito non supera appunto il tasso soglia, ed ove invece ci si riferisca a quello indicato nel “documento di sintesi” il tasso sarebbe, appunto superiore al tasso soglia.
La questione – che comunque deve risolversi dando rilievo al tasso (inferiore alla soglia) pattuito nella parte contrattuale dei documenti indicati, posto che il documento di sintesi, in ultima analisi, deve avere natura informativa e non puramente contrattuale e dunque le divergenze devono essere guardate alla luce del contratto e non dei documenti afferenti ad obblighi di trasparenza, tenendo peraltro altresì conto, ove dubbio permanga, del comportamento delle parti successivo alla stipulazione – è, come si è detto, invero, irrilevante posto che deve osservarsi che per un verso non è stato dedotto che detto tasso superiore al tasso soglia sia mai stato effettivamente applicato (circostanza del resto esclusa dalla CTU) e dunque si tratterebbe, in ogni caso, di un tasso astrattamente superiore alla soglia ma non applicato (v. tra l'altro, Cass. civ., Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597) e, per altro verso, è invece stata pattuita una clausola di salvaguardia a mente della quale, ove il tasso effettivo fosse risultato superiore al tasso soglia lo stesso doveva intendersi ricondotto nei limiti di legge (clausola che, comunque, ha la idoneità a rendere il divieto legale oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, avverso la quale possono esercitarsi i rimedi previsti per l'inadempimento; v. quanto alla efficacia della clausola Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144; in precedenza, v. Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26286).
5.5. – Quanto poi all'assunto secondo il quale il contratto di conto corrente del 20 gennaio 2009 conterrebbe una clausola anatocistica nulla perché il valore del tasso annuale nominale creditore e il tasso annuale effettivo creditore sarebbero indicati con la stessa misura (pari allo 0,03%) ritiene il giudicante di dare seguito all'orientamento già espresso da questo Ufficio con sentenza 13 febbraio 2023, n.
267, secondo la quale “Il modestissimo tasso di interesse riconosciuto sul saldo attivo del conto rende la differenza tra TAN e TAE impercettibile e quindi non traducibile in una differenza numerica (…) senza che questa circostanza induca ad escludere un'effettiva e reciproca capitalizzazione di entrambi gli interessi. Sul
Pagina 7 di 11 punto non può condividersi l'interpretazione formalistica offerta da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'opponente (Cass. 4321/2022) perché ciò che rileva è: a) verificare che, nel pattuire la capitalizzazione, sia stata rispettata la stessa periodicità per gli uni e per gli altri interessi. La circostanza che nel comporre i rispettivi gli interessi sostanziali le parti raggiungano un accordo che entrambe reputano conveniente dove, in un rapporto di affidamento ontologicamente destinato a fruttare un corrispettivo alla finanziatrice, ci siano interessi passivi ad un tasso assai più elevato di quelli attivi, che invece vengono pattuiti in misura pressoché irrilevante, non può tradursi nell'esclusione aprioristica della capitalizzazione anche dell'interesse attivo, nonostante nel contratto il tasso effettivo e quello nominale appaiano identici (…)”. In altri termini,
è condivisibile affermare che a fronte di tassi così modesti (appunto, nel caso di specie, un tasso creditorio dello 0,030%) la mancata indicazione dell'esatta e pressochè irrisoria misura del tasso creditorio effettivo (e dunque con la capitalizzazione trimestrale del tasso creditorio di importo da indicare alla quarta cifra decimale) non valga ad escludere – presente appunto la pattuizione espressa – la capitalizzazione creditoria trimestrale.
5.6 – Venendo infine alla dedotta indeterminatezza della clausola recante commissione di massimo scoperto, è sufficiente rilevare che già con lo stesso decreto ingiuntivo (all'esito di specifici rilievi sollevati ex art. 640 c.p.c.) era stato osservato che il credito vantato dalla banca non era composto anche da elementi debitori per commissione di massimo scoperto, sicchè, quand'anche la detta clausola sia da considerare indeterminata, da ciò non discenderebbe alcuna espunzione della misura del dovuto, posto che appunto, a tale titolo non risulta – né è stato specificatamente argomentato sul punto anche alla luce del tenore del decreto di ingiunzione – che la banca abbia domandato alcunchè.
6. – Deve infine esaminarsi la questione della contestata titolarità del credito in capo a Controparte_5
Giova al riguardo rammentare che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della
Pagina 8 di 11 cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
“in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”
(Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ.,
Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). E' stato parimenti affermato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
Pagina 9 di 11 che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Ebbene, effettivamente, con la costituzione in giudizio, la mandataria di quest'ultima ha prodotto il solo estratto della Gazzetta Ufficiale, guardando al quale si rinviene a sua volta rinvio all'indirizzo https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino.html. Ancora, consultando detto indirizzo, in mancanza di altri elementi indentificativi, non è individuabile, tra i crediti ceduti (nelle 104 pagine numeriche che si rinvengono), quello oggetto dell'odierna pretesa (neppure verificando il numero NDG 40357842, citato nella lettera di recesso dai rapporti a suo tempo inviata dalla banca).
Ne deriva che effettivamente non risulta la titolarità del credito in capo all'interveniente e, quindi, il decreto ingiuntivo deve essere confermato in solo favore dell'originario creditore opposto.
7. – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e banca tenendo conto delle sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria Controparte_1
(minimi:
8.147 euro;
massimi: 24.440 euro); parimenti seguono la soccombenza, con riferimento all'interveniente soccombente nei confronti degli opponenti, con riferimento alla fase di decisione (minimi:
3.082 euro;
massimi:
9.246 euro). Le spese di c.t.u., solidali nei confronti di quest'ultimo, sono nei rapporti interni a integrale carico degli opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 26 gennaio
2016, n. 173, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- dichiara il difetto di titolarità attiva del credito in capo a Controparte_5
- condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2
Pagina 10 di 11 favore di quale mandataria di in misura di euro CP_3 Controparte_1
10.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- condanna quale mandataria di al CP_3 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in solidale favore di e di in Parte_1 Parte_2 misura di euro 3.500 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e, nei rapporti interni, a integrale carico di e di in solido;
Parte_1 Parte_2
Così deciso in Perugia il 7 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2016 al numero 3291, e vertente
TRA
elettivamente domiciliati in Perugia, via Mario Parte_1 Parte_2
Angeloni, n. 43/A, presso l'avv. Francesco Domenico Pugliese che li assiste e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Laura Ficola, giusta procura prodotta unitamente alla comparsa di nuovi difensori;
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(poi, Controparte_1 CP_2 poi , quale mandataria di elettivamente CP_3 Controparte_1 domiciliata in Perugia, via Cesare Caporali, n. 17, presso l'avv. Fabrizio Bonatti che la assiste e difende giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
CON L'INTERVENTO DI uale mandataria di domiciliata in CP_3 Controparte_4
Terni, Piazza Europa, n. 5, presso l'avv. Roberto Romani, giusta procura prodotta telematicamente con la comparsa di nuovo di difensore del 15 ottobre 2021;
INTERVENIENTE
Pagina 1 di 11 e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER GLI ATTORI-OPPONENTI
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di IN VIA ISTRUTTORIA: - revocare l'ordinanza Controparte_5 del 17 marzo 2021 disponendo il richiamo del C.T.U. per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta del 13 marzo 2021; IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in atti, la nullità del contratto di apertura del c/ c n. 500071731, nonché della fideiussione omnibus prestata dal Sig. , ovvero la nullità degli addebiti, delle relative Parte_2 clausole contrattuali se e quando esistenti, per interessi debitori a tassi ultralegali, per interessi anatocistici, per spese e valute, nonché la nullità degli addebiti effettuati nell'esercizio del c.d. ius variandi;
assolvere gli opponenti da ogni pretesa
e domanda avversaria perché inammissibile, preclusa ed infondata in fatto ed in diritto;
b) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, nullo ed inefficace e perché emesso a fronte di crediti insussistenti;
IN VIA SUBORDINATA
E NEL MERITO: rideterminare l'esposizione debitoria della e, di Parte_1 conseguenza, del fideiussore per le somme indebitamente richieste dalla stipula dei relativi contratti azionati con procedimento monitorio nella misura che verrà accertata in corso di causa od in quella diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito dell'eventuale richiamo del C.T.U., oltre interessi dalla data del relativo addebito al saldo ed al ricalcolo, depurate le somme indebitamente percepite, in forza del suddetto contratto di conto corrente, dalle somme ancora dovute;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale e, per
l'effetto, rideterminare l'esposizione debitoria, ricalcolando il credito senza capitalizzazione degli interessi. Con vittoria di spese, compensi, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario».
PER L'INTERVENIENTE
Come da comparsa di costituzione e risposta e dunque come da comparsa di
Pagina 2 di 11 per CP_2 Controparte_1
“in via principale, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via meramente subordinata e salvo gravame, condannare gli opponenti, in solido fra loro per l'esposizione debitoria intestata alla società e garantita dal Signor Pt_2
e relativa al saldo passivo del conto corrente affidato n. 500071731, al
[...] pagamento in favore quanto alla della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
496.204,58, e quanto a della minor somma di Euro 400.000,00 , Parte_2 oltre interessi legali dal 14 ottobre 2015 fino al saldo o di quella minore somma che risultasse comunque dovuta;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – quale mandataria di Controparte_1 CP_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 26 gennaio 2016, n. 173 (come da
[...] successivo provvedimento di correzione di errore materiale), provvisoriamente esecutivo, nei confronti di per la somma di euro 496.204,58 e nei Parte_1 confronti di quale fideiussore omnibus, per la somma di euro Parte_2
400.000, il tutto oltre accessori e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza ove era regolata una apertura di credito fino a 300.000 euro.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti unitamente la società e il Sig. sostenendo, con l'atto introduttivo, la nullità del Parte_1 Pt_2 contratto di apertura di credito per essere lo stesso sottoscritto unicamente dalla società (pag.
4-16 della citazione) e quindi il difetto di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, per essere stipulato il tasso creditore in favore del cliente in misura dello 0,03% a fronte di un tasso debitore del 13%.
3. – Si è costituita tardivamente per resistere la banca con comparsa di costituzione e risposta, sostenendo l'infondatezza dell'assunto di nullità del contratto, tra l'altro per essere quanto prodotto dalla controparte la risposta ad una proposta contrattuale e, quindi, esponendo la legittimità della clausola di capitalizzazione.
4. – Sospesa la facoltà di esecuzione provvisoria con provvedimento ex art. 649
Pagina 3 di 11 c.p.c. il 21 ottobre 2016, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; in quella sede parte opponente con la prima memoria sosteneva: a) che entrambi i contratti sarebbero privi di indicazione dell'indicatore sintetico di costo, con assunta conseguente nullità degli stessi;
b) che il corretto computo dell'ISC o del TAEG, in tesi in misura del 13,68% (da ricavare tenendo conto della misura contrattuale del
13,64%, v. pag. 4 della I^ memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) evidenzierebbe il superamento del tasso soglia;
c) che, in ogni caso, vi sarebbe divergenza tra tasso indicato nel contratto di affidamento e tasso indicato nel documento di sintesi, e che il tasso indicato nel documento di sintesi è superiore al tasso soglia;
d) che la clausola di anatocismo prevista nel contratto di conto corrente, poi, sarebbe nulla perché sarebbe coincidente il valore del TAN e quello del TAE con riferimento al tasso creditore;
e) che il contratto di apertura del conto corrente, infine, recherebbe una clausola riguardante la commissione di massimo scoperto nulla per indeterminatezza.
È stata quindi affidata c.t.u. alla dott.ssa che ha depositato la relazione il Per_1
21 dicembre 2020.
In corso di giudizio, il 21 novembre 2018, è intervenuta la società
[...]
assumendosi cessionaria del credito. Controparte_5
Mutato più volte il giudice istruttore, all'esito di rinvii dovuti al carico di ruolo la causa è stata quindi chiamata all'udienza del 14 maggio 2025, nella quale i procuratori degli opponenti e dell'interveniente hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. nel rito per tempo vigente. Sono state depositate comparse conclusionali e repliche.
5. – Tutte le questioni prospettate dagli opponenti sono infondate, nei termini che seguono.
5.1. – Principiando dalla questione inerente la forma scritta dei richiamati contratti di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito in conto corrente, la stessa (fermo che invero a pagina 12 del contratto di conto corrente prodotto dalla banca unitamente alla comparsa vi è una sottoscrizione della banca) è comunque infondata posto che, come ripetutamente affermato anche da questo
Ufficio, “Quanto alla nullità del contratto cd. monofirma, al di là della produzione
Pagina 4 di 11 della accettazione da parte dell'Istituto opposto, è assorbente la notazione, senza volersi dilungare sul dibattito che era sorto in relazione alla validità del contratto cd. monofirma, che tale questione interpretativa è stata composta con l'intervento della giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez.
U -, Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 – 01), la quale, risolvendo il contrasto insorto – su questione del tutto assimilabile all'odierna – ha precisato che
“…in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (…)” (Trib.
Perugia, 27 giugno 2022, n. 924; in termini, Trib. Perugia, n. 1211/2022; n.
298/2023; n. 553/2023; n. 883/2023; v. altresì Cass. civ. Sez. I, 2 aprile 2021, n.
9187; Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2022, n. 1250).
5.2. – Quanto poi alla esposta questione inerente la assunta assenza di pari periodicità di pattuizione della capitalizzazione degli interessi, argomentata alla luce della circostanza di un diverso interesse attivo o passivo a favore o a carico del cliente – rammentato che si tratta di conto corrente acceso nel gennaio 2009, con unita apertura di credito pattuita pochi giorni dopo – la stessa è, in ogni caso, infondata in punto di diritto, posto che ciò che ha giuridica rilevanza (a norma dell'art. 120 del T.u.b. come a suo tempo modificato dall'art. 25 co. 2 del d. lgs. 342 del 1999 e della delibera del C.i.c.r. del 9 febbraio 2000) è l'effettiva pattuizione di una medesima periodicità a favore o a carico del correntista, mentre resta rimessa all'autonomia dei privati la concreta individuazione dei saggi di interesse.
5.3. – Quanto alla mancata indicazione dell'indicatore sintetico di costo non può che rilevarsi, come parimenti più volte affermato, che lo stesso non è un tasso applicato al contratto, bensì – appunto – un indicatore del costo (del credito) e dunque la sua mancata o errata indicazione non dà luogo (salvo che nelle particolari
Pagina 5 di 11 ipotesi del credito al consumo, del tutto avulse dall'odierno procedimento) alla nullità del contratto (in particolare ex art. 117 co. 4 e 7 T.u.b.) bensì, ove sia domandata, allegata e dimostrata, a responsabilità precontrattuale della banca (cft., tra molte conformi, Trib. Perugia, 5 novembre 2021, n. 1529; 6 luglio 2021, n. 996;
7 settembre 2020, n. 950; 19 marzo 2020, n. 474; Trib. Roma, 11 luglio 2019, n.
14742; Trib. Napoli, 5 maggio 2021 n. 4240).
5.4. – Quanto all'assunto superamento del tasso soglia, deve osservarsi che effettivamente, come del resto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la documentazione inerente il contratto di apertura di credito in conto corrente presenta una discrasia che, per un verso è irrilevante alla luce del concreto svolgersi del rapporto (posto che alcun interesse usurario è mai stato applicato dalla banca, né, in effetti, è stato esposto tale fatto da parte opponente) e che per altro verso è comunque irrilevante in quanto riguarda la divergenza tra quanto esposto in contratto e quanto invece esposto nel documento di sintesi.
Andando con ordine, può rilevarsi, sul piano del fatto materiale, che nel documento prodotto telematicamente unitamente alla costituzione della banca come non numerato e denominato “affidamento Zeus_201510191809” (che si compone di
10 pagine) le prime 4 pagine (esattamente numerate come da 1 a 4 di 4) recano il vero e proprio contratto, unitamente alle condizioni regolamentari, del 22 gennaio
2009 per affidamento in conto per euro 300.000 a revoca, con tasso del 13,00% nominale e 13,64% effettivo annuo e poi, le pagine da 5 a 10 recano il “documento di sintesi”: in detto documento è indicato il tasso debitore nominale annuo intrafido del 14,25%, il tasso debitore nominale per anticipazione su effetti del 10%, il tasso per operazioni sul mercato monetario del 10% e il tasso per sconto effetti con scadenza a 4 o 6 mesi al 10%.
Risulta, infine, da quanto riferito dal consulente tecnico che, in ogni caso, “la banca non ha effettivamente applicato alcuno dei due tassi [con riferimento al tasso nominale del 13% e al tasso nominale del 14,25%] ma un tasso del 4,005 per il primo mese, poi variato nei mesi successivi” (v. pag. 21 della relazione).
Ebbene, la questione che si agita nel processo attiene a quale tasso debba essere utilizzato per il computo e dunque il raffronto con il tasso soglia, posto che come
Pagina 6 di 11 anche rileva il CTU, laddove ci si riferisca alla parte contrattuale propriamente detta il tasso a suo tempo pattuito non supera appunto il tasso soglia, ed ove invece ci si riferisca a quello indicato nel “documento di sintesi” il tasso sarebbe, appunto superiore al tasso soglia.
La questione – che comunque deve risolversi dando rilievo al tasso (inferiore alla soglia) pattuito nella parte contrattuale dei documenti indicati, posto che il documento di sintesi, in ultima analisi, deve avere natura informativa e non puramente contrattuale e dunque le divergenze devono essere guardate alla luce del contratto e non dei documenti afferenti ad obblighi di trasparenza, tenendo peraltro altresì conto, ove dubbio permanga, del comportamento delle parti successivo alla stipulazione – è, come si è detto, invero, irrilevante posto che deve osservarsi che per un verso non è stato dedotto che detto tasso superiore al tasso soglia sia mai stato effettivamente applicato (circostanza del resto esclusa dalla CTU) e dunque si tratterebbe, in ogni caso, di un tasso astrattamente superiore alla soglia ma non applicato (v. tra l'altro, Cass. civ., Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597) e, per altro verso, è invece stata pattuita una clausola di salvaguardia a mente della quale, ove il tasso effettivo fosse risultato superiore al tasso soglia lo stesso doveva intendersi ricondotto nei limiti di legge (clausola che, comunque, ha la idoneità a rendere il divieto legale oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, avverso la quale possono esercitarsi i rimedi previsti per l'inadempimento; v. quanto alla efficacia della clausola Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144; in precedenza, v. Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26286).
5.5. – Quanto poi all'assunto secondo il quale il contratto di conto corrente del 20 gennaio 2009 conterrebbe una clausola anatocistica nulla perché il valore del tasso annuale nominale creditore e il tasso annuale effettivo creditore sarebbero indicati con la stessa misura (pari allo 0,03%) ritiene il giudicante di dare seguito all'orientamento già espresso da questo Ufficio con sentenza 13 febbraio 2023, n.
267, secondo la quale “Il modestissimo tasso di interesse riconosciuto sul saldo attivo del conto rende la differenza tra TAN e TAE impercettibile e quindi non traducibile in una differenza numerica (…) senza che questa circostanza induca ad escludere un'effettiva e reciproca capitalizzazione di entrambi gli interessi. Sul
Pagina 7 di 11 punto non può condividersi l'interpretazione formalistica offerta da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'opponente (Cass. 4321/2022) perché ciò che rileva è: a) verificare che, nel pattuire la capitalizzazione, sia stata rispettata la stessa periodicità per gli uni e per gli altri interessi. La circostanza che nel comporre i rispettivi gli interessi sostanziali le parti raggiungano un accordo che entrambe reputano conveniente dove, in un rapporto di affidamento ontologicamente destinato a fruttare un corrispettivo alla finanziatrice, ci siano interessi passivi ad un tasso assai più elevato di quelli attivi, che invece vengono pattuiti in misura pressoché irrilevante, non può tradursi nell'esclusione aprioristica della capitalizzazione anche dell'interesse attivo, nonostante nel contratto il tasso effettivo e quello nominale appaiano identici (…)”. In altri termini,
è condivisibile affermare che a fronte di tassi così modesti (appunto, nel caso di specie, un tasso creditorio dello 0,030%) la mancata indicazione dell'esatta e pressochè irrisoria misura del tasso creditorio effettivo (e dunque con la capitalizzazione trimestrale del tasso creditorio di importo da indicare alla quarta cifra decimale) non valga ad escludere – presente appunto la pattuizione espressa – la capitalizzazione creditoria trimestrale.
5.6 – Venendo infine alla dedotta indeterminatezza della clausola recante commissione di massimo scoperto, è sufficiente rilevare che già con lo stesso decreto ingiuntivo (all'esito di specifici rilievi sollevati ex art. 640 c.p.c.) era stato osservato che il credito vantato dalla banca non era composto anche da elementi debitori per commissione di massimo scoperto, sicchè, quand'anche la detta clausola sia da considerare indeterminata, da ciò non discenderebbe alcuna espunzione della misura del dovuto, posto che appunto, a tale titolo non risulta – né è stato specificatamente argomentato sul punto anche alla luce del tenore del decreto di ingiunzione – che la banca abbia domandato alcunchè.
6. – Deve infine esaminarsi la questione della contestata titolarità del credito in capo a Controparte_5
Giova al riguardo rammentare che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della
Pagina 8 di 11 cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
“in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”
(Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ.,
Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944). E' stato parimenti affermato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi
Pagina 9 di 11 che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Ebbene, effettivamente, con la costituzione in giudizio, la mandataria di quest'ultima ha prodotto il solo estratto della Gazzetta Ufficiale, guardando al quale si rinviene a sua volta rinvio all'indirizzo https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino.html. Ancora, consultando detto indirizzo, in mancanza di altri elementi indentificativi, non è individuabile, tra i crediti ceduti (nelle 104 pagine numeriche che si rinvengono), quello oggetto dell'odierna pretesa (neppure verificando il numero NDG 40357842, citato nella lettera di recesso dai rapporti a suo tempo inviata dalla banca).
Ne deriva che effettivamente non risulta la titolarità del credito in capo all'interveniente e, quindi, il decreto ingiuntivo deve essere confermato in solo favore dell'originario creditore opposto.
7. – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra gli opponenti e banca tenendo conto delle sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria Controparte_1
(minimi:
8.147 euro;
massimi: 24.440 euro); parimenti seguono la soccombenza, con riferimento all'interveniente soccombente nei confronti degli opponenti, con riferimento alla fase di decisione (minimi:
3.082 euro;
massimi:
9.246 euro). Le spese di c.t.u., solidali nei confronti di quest'ultimo, sono nei rapporti interni a integrale carico degli opponenti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 26 gennaio
2016, n. 173, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- dichiara il difetto di titolarità attiva del credito in capo a Controparte_5
- condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2
Pagina 10 di 11 favore di quale mandataria di in misura di euro CP_3 Controparte_1
10.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- condanna quale mandataria di al CP_3 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in solidale favore di e di in Parte_1 Parte_2 misura di euro 3.500 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e, nei rapporti interni, a integrale carico di e di in solido;
Parte_1 Parte_2
Così deciso in Perugia il 7 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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