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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 1407/2023
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, SEZIONE UNICA, in persona dei magistrati:
Elvira BUZZELLI Presidente relatore
Giovanni SPAGNOLI Giudice
Maura MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.
RICORRENTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ROSA ALESSANDRO
RESISTENTE
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
CONCLUSIONI:
Ricorrente:” Voglia onerare la Sig.ra del versamento in favore CP_1
del Sig. a titolo di mantenimento ordinario del figlio Parte_1 , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, del versamento della somma di €. 400,00 mensili (dicesi euro quattrocento/00), rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze del CP_1
presente giudizio”;
Resistente: “dichiarare inammissibile il ricorso ovvero estinto il procedimento, per le motivazioni sopra illustrate;
2. subordinatamente differire la prima udienza di comparizione delle parti rimettendo in termini la convenuta per la regolare costituzione in giudizio, il deposito dei documenti e la richiesta di prove;
3. nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
4. in ogni caso autorizzare la sig.ra CP_1
a versare direttamente in favore di l'eventuale assegno di Per_1
mantenimento stabilito;
5. condannare infine il Sig. al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato il signor chiedeva che il Parte_1
tribunale disponesse la modifica delle condizioni attualmene vigenti e poste alla base della cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando a sostegno che successivamente alla declaratoria il tribunale aveva già avuto modo di intervenire sulla regolamentazione delle condizioni stesse, disponendo che, diversamente da quanto statuito in sede di divorzio (quando i figli minori erano stati collocati entrambi presso la madre) il figlio fosse stato collocato Per_1
presso il padre, ponendosi corrispondentemente un onere di contribuzione alla madre ed avviando altresì il nucleo familiare ha al pag. 2/9 centro per le famiglie per il recupero del rapporto genitoriale tra e la propria madre, rapporto che nel tempo si era Per_1
deteriorato. Sostiene il ricorrente nell'attuale ricorso che col passare del tempo i rapporti tra e la madre non si fossero ristabiliti, Per_1
e che per tale motivo è interamente a carico del padre, con Per_1
il quale tutto il tempo con il padre, gravato peraltro anche da un oneroso pignoramento presso terzi frutto dell'iniziativa della controparte, la quale aveva azionato pretestuosamente un debito in realtà inesistente.
2. Si era costituita la controparte contestando l'ammissibilità della domanda sul presupposto che non fossero effettivamente venute meno le i presupposti di fatto che avevano è reso necessario il provvedimento che regola all'attualità i rapporti tra le parti e che in sostanza nessuna modificazione del lo stato di fatto che giustificasse un'ulteriore modifica fosse in realtà intervenuto. precisava che la parte ricorrente viveva vivesse presso la propria attuale convivente con la quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare, laddove invece la resistente viveva da sola e poteva contare solo ed esclusivamente sul sui propri redditi. in aggiunta il figlio Per_1
stava avviandosi alla professione di geometra, rendendosi in tal modo indipendente rispetto ai genitori cosicché domanda formulata appariva da un lato è inammissibile punto di diritto dall'altra infondata comunque in punto di fatto. Concludeva pertanto come in epigrafe.
3. Il giudice, in esito alla costituzione delle parti, rilevava l'inadeguatezza della produzione reddituale con riferimento al pag. 3/9 disposto normativo di cui all'articolo 473 bis 12 cpc e di conseguenza disponeva che le parti provvedessero ad integrare le produzioni documentali assegnando allo scopo un termine. Decorso tale termine le parti precisavano le loro conclusioni e discutevano realmente la causa ai sensi dell'articolo 473 bis 22 cpc.
4. Il ricorso attoreo non è fondato e va respinto, per le ragioni che di seguito si espongono;
va accolta invece la domanda di pagamento diretto, formulata dalla parte resistente.
5. Anzitutto, va tenuto conto delle ragioni di fatto che, sul piano deduttivo, il ricorrente ha posto a sostegno della sua domanda;
esse sono testualmente le seguenti: “…(i) della indicazione del Protocollo di intesa sugli extra che, per la gran parte, ormai, rientrano nel mantenimento ordinario;
(ii) del rifiuto opposto dalla madre a qualsivoglia spesa straordinaria (strumentalmente preordinato alla successiva contestazione del rimborso per difetto di previa concertazione); (iii) della totale mancanza di contribuzione diretta da parte della medesima verso , che da più di 3 anni è Per_1
molto restio nell'avere contatti con la madre, nell'incontrarla e nel trascorrere del tempo con lei;
(iv) della conseguente totale mancanza di collaborazione nella gestione del figlio;
(v) della valenza economica dei compiti di cura e domestici del genitore collocatario nel corso degli anni e ormai estesi alla gestione integrale di;
(vi) dell'aumento generalizzato del costo della Per_1
vita, nell'ordine del 20-30%; (vii) delle accresciute esigenze di
(anche nell'immediato ed in termini di socialità essendo Per_1
ormai ventenne); - a tali circostanze deve aggiungersi che lo
pag. 4/9 stipendio del Sig. è gravato dal pignoramento Parte_1
mensile dello stipendio per un credito (contestato ed inesistente…”;
6. Nessuna delle indicate ragioni di fatto allegate può infatti sostenere un convincimento favorevole all'accoglimento della domanda formulata.
7. Premesso che l'art. 473-bis.29 pone, come noto, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi", va chiarito che l'indagine richieda da un lato la verifica della definitiva conclusione del procedimento che stabilisce le condizioni e dall'altro, come già chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore della normativa previgente, nella allegazione della novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, (cfr. Cass. VI, n. 4416/2014 e le tante successive). Il procedimento da seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è infine, dopo la riforma, il medesimo delineato per il rito unitario ( art. 473 bis. 11 e ss .), con i termini e le decadenze previste dal rito unitario e deve concludersi con sentenza.
8. Ciò premesso, ed acquisita la documentazione, anche integrativa, necessaria ex art. 473 bis 12 c.p.c., va ora valutato nel merito l'insieme dei riscontri acquisiti.
9. Premesso che le ragioni del rifiuto asseritamente opposto da parte del ragazzo ad un sereno rapporto con la madre non sono specificate e che il ragazzo ha comunque raggiunto la maggiore età, con la conseguenza che è libero, nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di pag. 5/9 scegliere il modo di vivere che ritiene più confacente alle proprie esigenze di vita e al proprio carattere, ne discende che, pur auspicandosi che i protagonisti della vicenda riescano a mettere in campo le risorse necessarie per un equilibrata relazione parentale, la mera esistenza di una volontà da parte di di un incontrare la Per_1
madre o di preferire vivere - presso il padre presso il quale era stato disposto il collocamento quando era minorenne e presso il quale di fatto anche pacificamente vive ancora oggi - non può in alcun modo rappresentare il presupposto per l'adozione del provvedimento richiesto. Infatti, proprio l'ultimo provvedimento che ha regolato i rapporti tra gli ex coniugi si era basato proprio sul collocamento paritario dei due figli, all'epoca minorenni, l'uno presso la madre e l'altro presso il padre, con l'ulteriore conseguenza che il contributo al mantenimento posto a carico della madre serviva proprio a compensare tale diversificato collocamento.
10. Neppure sussistono le ulteriori ragioni allegate a sostegno della domanda. Al riguardo non può essere valorizzato, anche per la genericità delle argomentazioni (che non consentono di verificare nello specifico la portata della questione e l'incidenza della stessa nell'economia generale dei rapporti) la doglianza secondo cui il
Protocollo in vigore per convenzione di questo ufficio con l'Ordine degli Avvocati abbia ampliato il numero delle spese che sono qualificabili come spese straordinarie: nessun argomento in fatto consente cioè di verificare in concreto l'interesse ad una diversa regolamentazione delle stesse in rapporto al caso di specie, con riferimento a singole voci rilevanti nel caso specifico. Neppure
pag. 6/9 possono essere valorizzate le ulteriori circostanze allegate;
ed infatti, se è vero che è ormai ventenne, è anche vero che, sebbene Per_1
il medesimo (il quale si sta impegnando per la ricerca di un'occupazione lavorativa come geometra) non sia ancora autonomo, tuttavia viva in un contesto nel quale il padre ricorrente può giovarsi non solo dei propri redditi ma del contributo alla conduzione della vita familiare da parte anche della sua nuova convivente con la quale, come allegato e non contestato, egli ha creato un nuovo nucleo familiare e che deve presumersi contribuisca con i suoi redditi all'andamento della vita familiare.
11. Nella comparazione tra i redditi dei due genitori, peraltro, non può che prendersi atto della sostanziale equivalenza dei medesimi, cosicché coglie nel segno l'argomentazione di parte resistente secondo cui, in esito al collocamento paritario dei figli presso i genitori, e tenuto conto delle condizioni di vita e di reddito di ciascuno, non sussistano allo stato ragioni sufficienti per poter modificare l'assetto attualmente in vigore.
12. Né, infine, sarebbe corretto attribuire rilievo al pignoramento in atto a carico del ricorrente, poiché lo stesso trova pacificamente causa nel recupero di contributi proprio legati al rispetto delle condizioni di divorzio vigenti, rispetto alle quali non sono offerti elementi di alcuna natura per poter apprezzare e valutare l'asserita natura emulativa o palesemente ingiusta della pretesa esecutiva.
13. Sussiste viceversa, anche al fine di consentire un maggiore diretto rapporto tra la madre ed il figlio il diritto dell'una e dell'altro, ancora pag. 7/9 convivente col padre, a corrispondere l'assegno di mantenimento in via diretta, come richiesto da parte ricorrente.
14. In base ai principi di soccombenza e causalità, deve essere disposto a carico del ricorrente il rimborso alla controparte delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi del parametro tariffario applicabile (valore indeterminato basso), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge la domanda proposta da parte ricorrente;
2) In accoglimento della domanda proposta dalla resistente dispone che l'assegno mensile dovuto dalla sig. in favore del figlio CP_1
sia corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1
direttamente al medesimo, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento tracciabile che le parti interessate possano prescegliere;
3) Condanna il sig. a rimborsare alla sig. le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2905,00 oltre IVA;
CPA e rimborso forfettario delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE UNICA, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Elvira BUZZELLI
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
R.G. 1407/2023
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, SEZIONE UNICA, in persona dei magistrati:
Elvira BUZZELLI Presidente relatore
Giovanni SPAGNOLI Giudice
Maura MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.
RICORRENTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ROSA ALESSANDRO
RESISTENTE
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
CONCLUSIONI:
Ricorrente:” Voglia onerare la Sig.ra del versamento in favore CP_1
del Sig. a titolo di mantenimento ordinario del figlio Parte_1 , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, del versamento della somma di €. 400,00 mensili (dicesi euro quattrocento/00), rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze del CP_1
presente giudizio”;
Resistente: “dichiarare inammissibile il ricorso ovvero estinto il procedimento, per le motivazioni sopra illustrate;
2. subordinatamente differire la prima udienza di comparizione delle parti rimettendo in termini la convenuta per la regolare costituzione in giudizio, il deposito dei documenti e la richiesta di prove;
3. nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
4. in ogni caso autorizzare la sig.ra CP_1
a versare direttamente in favore di l'eventuale assegno di Per_1
mantenimento stabilito;
5. condannare infine il Sig. al Parte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato il signor chiedeva che il Parte_1
tribunale disponesse la modifica delle condizioni attualmene vigenti e poste alla base della cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando a sostegno che successivamente alla declaratoria il tribunale aveva già avuto modo di intervenire sulla regolamentazione delle condizioni stesse, disponendo che, diversamente da quanto statuito in sede di divorzio (quando i figli minori erano stati collocati entrambi presso la madre) il figlio fosse stato collocato Per_1
presso il padre, ponendosi corrispondentemente un onere di contribuzione alla madre ed avviando altresì il nucleo familiare ha al pag. 2/9 centro per le famiglie per il recupero del rapporto genitoriale tra e la propria madre, rapporto che nel tempo si era Per_1
deteriorato. Sostiene il ricorrente nell'attuale ricorso che col passare del tempo i rapporti tra e la madre non si fossero ristabiliti, Per_1
e che per tale motivo è interamente a carico del padre, con Per_1
il quale tutto il tempo con il padre, gravato peraltro anche da un oneroso pignoramento presso terzi frutto dell'iniziativa della controparte, la quale aveva azionato pretestuosamente un debito in realtà inesistente.
2. Si era costituita la controparte contestando l'ammissibilità della domanda sul presupposto che non fossero effettivamente venute meno le i presupposti di fatto che avevano è reso necessario il provvedimento che regola all'attualità i rapporti tra le parti e che in sostanza nessuna modificazione del lo stato di fatto che giustificasse un'ulteriore modifica fosse in realtà intervenuto. precisava che la parte ricorrente viveva vivesse presso la propria attuale convivente con la quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare, laddove invece la resistente viveva da sola e poteva contare solo ed esclusivamente sul sui propri redditi. in aggiunta il figlio Per_1
stava avviandosi alla professione di geometra, rendendosi in tal modo indipendente rispetto ai genitori cosicché domanda formulata appariva da un lato è inammissibile punto di diritto dall'altra infondata comunque in punto di fatto. Concludeva pertanto come in epigrafe.
3. Il giudice, in esito alla costituzione delle parti, rilevava l'inadeguatezza della produzione reddituale con riferimento al pag. 3/9 disposto normativo di cui all'articolo 473 bis 12 cpc e di conseguenza disponeva che le parti provvedessero ad integrare le produzioni documentali assegnando allo scopo un termine. Decorso tale termine le parti precisavano le loro conclusioni e discutevano realmente la causa ai sensi dell'articolo 473 bis 22 cpc.
4. Il ricorso attoreo non è fondato e va respinto, per le ragioni che di seguito si espongono;
va accolta invece la domanda di pagamento diretto, formulata dalla parte resistente.
5. Anzitutto, va tenuto conto delle ragioni di fatto che, sul piano deduttivo, il ricorrente ha posto a sostegno della sua domanda;
esse sono testualmente le seguenti: “…(i) della indicazione del Protocollo di intesa sugli extra che, per la gran parte, ormai, rientrano nel mantenimento ordinario;
(ii) del rifiuto opposto dalla madre a qualsivoglia spesa straordinaria (strumentalmente preordinato alla successiva contestazione del rimborso per difetto di previa concertazione); (iii) della totale mancanza di contribuzione diretta da parte della medesima verso , che da più di 3 anni è Per_1
molto restio nell'avere contatti con la madre, nell'incontrarla e nel trascorrere del tempo con lei;
(iv) della conseguente totale mancanza di collaborazione nella gestione del figlio;
(v) della valenza economica dei compiti di cura e domestici del genitore collocatario nel corso degli anni e ormai estesi alla gestione integrale di;
(vi) dell'aumento generalizzato del costo della Per_1
vita, nell'ordine del 20-30%; (vii) delle accresciute esigenze di
(anche nell'immediato ed in termini di socialità essendo Per_1
ormai ventenne); - a tali circostanze deve aggiungersi che lo
pag. 4/9 stipendio del Sig. è gravato dal pignoramento Parte_1
mensile dello stipendio per un credito (contestato ed inesistente…”;
6. Nessuna delle indicate ragioni di fatto allegate può infatti sostenere un convincimento favorevole all'accoglimento della domanda formulata.
7. Premesso che l'art. 473-bis.29 pone, come noto, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi", va chiarito che l'indagine richieda da un lato la verifica della definitiva conclusione del procedimento che stabilisce le condizioni e dall'altro, come già chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore della normativa previgente, nella allegazione della novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente, (cfr. Cass. VI, n. 4416/2014 e le tante successive). Il procedimento da seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è infine, dopo la riforma, il medesimo delineato per il rito unitario ( art. 473 bis. 11 e ss .), con i termini e le decadenze previste dal rito unitario e deve concludersi con sentenza.
8. Ciò premesso, ed acquisita la documentazione, anche integrativa, necessaria ex art. 473 bis 12 c.p.c., va ora valutato nel merito l'insieme dei riscontri acquisiti.
9. Premesso che le ragioni del rifiuto asseritamente opposto da parte del ragazzo ad un sereno rapporto con la madre non sono specificate e che il ragazzo ha comunque raggiunto la maggiore età, con la conseguenza che è libero, nel rispetto delle posizioni di ciascuno, di pag. 5/9 scegliere il modo di vivere che ritiene più confacente alle proprie esigenze di vita e al proprio carattere, ne discende che, pur auspicandosi che i protagonisti della vicenda riescano a mettere in campo le risorse necessarie per un equilibrata relazione parentale, la mera esistenza di una volontà da parte di di un incontrare la Per_1
madre o di preferire vivere - presso il padre presso il quale era stato disposto il collocamento quando era minorenne e presso il quale di fatto anche pacificamente vive ancora oggi - non può in alcun modo rappresentare il presupposto per l'adozione del provvedimento richiesto. Infatti, proprio l'ultimo provvedimento che ha regolato i rapporti tra gli ex coniugi si era basato proprio sul collocamento paritario dei due figli, all'epoca minorenni, l'uno presso la madre e l'altro presso il padre, con l'ulteriore conseguenza che il contributo al mantenimento posto a carico della madre serviva proprio a compensare tale diversificato collocamento.
10. Neppure sussistono le ulteriori ragioni allegate a sostegno della domanda. Al riguardo non può essere valorizzato, anche per la genericità delle argomentazioni (che non consentono di verificare nello specifico la portata della questione e l'incidenza della stessa nell'economia generale dei rapporti) la doglianza secondo cui il
Protocollo in vigore per convenzione di questo ufficio con l'Ordine degli Avvocati abbia ampliato il numero delle spese che sono qualificabili come spese straordinarie: nessun argomento in fatto consente cioè di verificare in concreto l'interesse ad una diversa regolamentazione delle stesse in rapporto al caso di specie, con riferimento a singole voci rilevanti nel caso specifico. Neppure
pag. 6/9 possono essere valorizzate le ulteriori circostanze allegate;
ed infatti, se è vero che è ormai ventenne, è anche vero che, sebbene Per_1
il medesimo (il quale si sta impegnando per la ricerca di un'occupazione lavorativa come geometra) non sia ancora autonomo, tuttavia viva in un contesto nel quale il padre ricorrente può giovarsi non solo dei propri redditi ma del contributo alla conduzione della vita familiare da parte anche della sua nuova convivente con la quale, come allegato e non contestato, egli ha creato un nuovo nucleo familiare e che deve presumersi contribuisca con i suoi redditi all'andamento della vita familiare.
11. Nella comparazione tra i redditi dei due genitori, peraltro, non può che prendersi atto della sostanziale equivalenza dei medesimi, cosicché coglie nel segno l'argomentazione di parte resistente secondo cui, in esito al collocamento paritario dei figli presso i genitori, e tenuto conto delle condizioni di vita e di reddito di ciascuno, non sussistano allo stato ragioni sufficienti per poter modificare l'assetto attualmente in vigore.
12. Né, infine, sarebbe corretto attribuire rilievo al pignoramento in atto a carico del ricorrente, poiché lo stesso trova pacificamente causa nel recupero di contributi proprio legati al rispetto delle condizioni di divorzio vigenti, rispetto alle quali non sono offerti elementi di alcuna natura per poter apprezzare e valutare l'asserita natura emulativa o palesemente ingiusta della pretesa esecutiva.
13. Sussiste viceversa, anche al fine di consentire un maggiore diretto rapporto tra la madre ed il figlio il diritto dell'una e dell'altro, ancora pag. 7/9 convivente col padre, a corrispondere l'assegno di mantenimento in via diretta, come richiesto da parte ricorrente.
14. In base ai principi di soccombenza e causalità, deve essere disposto a carico del ricorrente il rimborso alla controparte delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi del parametro tariffario applicabile (valore indeterminato basso), con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge la domanda proposta da parte ricorrente;
2) In accoglimento della domanda proposta dalla resistente dispone che l'assegno mensile dovuto dalla sig. in favore del figlio CP_1
sia corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese fino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1
direttamente al medesimo, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento tracciabile che le parti interessate possano prescegliere;
3) Condanna il sig. a rimborsare alla sig. le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 2905,00 oltre IVA;
CPA e rimborso forfettario delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE UNICA, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Elvira BUZZELLI
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