Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5560/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DORIA MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che L'istante ha proposto ricorso R.G.LAV. 11102.21 di merito al fine di vedersi riconosciuto il diritto all' assegno ordinario di invalidità. All'uopo veniva disposta
CTU, con la quale si riconosceva il requisito sanitario della ricorrente a percepire la prestazione richiesta, con decorrenza dal 1.12.23. Con sentenza n.1899.23 il Tribunale dichiarava il diritto CP_ dell'istante a percepire l'assegno ordinario dal 1.1.23 e il provvedimento veniva notificato all unitamente alla certificazione dei redditi per il 2021,2022,2023 di non percezione di trattamenti cigs o mobilità e al codice Iban (quindi, unitamente a tutti i dati socio-economici necessari per il CP_ pagamento). L' a tutt'oggi non ha provveduto a liquidare la prestazione, nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge e dovendosi liquidare solo un assegno ordinario a calcolo con importo pari ad euro 315,21 alla decorrenza, quindi indipendentemente dai redditi familiari, che in ogni caso risultano indicati - ha chiesto: dichiarare il diritto dell'istante a percepire un rateo di CP_ assegno ordinario di invalidità, con decorrenza del 1.1.23 e, conseguentemente, condannare l al pagamento delle relative prestazioni, oltre ratei maturandi, ed oltre accessori di legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “Il giudizio identificato da R.G.11102/21 si è CP_1 concluso con sentenza che ha accertato solo la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno IO a decorrere da gennaio 2023. La prestazione è stata posta in pagamento solo da febbraio 2024 poiché solo da tale momento la sig.ra ha maturato il requisito contributivo. Pt_1
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€ 98,42. Tale è l'importo in quanto è molto contenuta la contribuzione versata dalla sig.ra nel Pt_1 corso della sua vita lavorativa: si allega Unicarpe da cui emerge la correttezza del calcolo”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che la prestazione è stata liquidata dall con decorrenza da febbraio 2024. CP_1
Nelle note scritte, la ricorrente non ha contestato tale decorrenza. Per l'effetto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le spese di lite devono essere compensate, non essendovi soccombenza virtuale dell , non solo perché la prestazione è stata liquidata CP_1 in data anteriore alla notifica del ricorso, ma soprattutto perché, come dedotto dall , CP_2
“La prestazione è stata posta in pagamento solo da febbraio 2024 poiché solo da tale momento la sig.ra ha maturato il requisito contributivo”. Tale affermazione non è smentita da prove o Pt_1 deduzioni di segno contrario;
la ricorrente non ha infatti allegato l'estratto contributivo e non ha fornito la prova di avere maturato il requisito contributivo previsto dalla legge per l'assegno ordinario già a gennaio 2023 (data in cui aveva maturato il requisito sanitario).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/05/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 09/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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