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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 812/2024
Oggi 12/03/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to ANTONINO RODA' in sost. avv. Parte_1
PERRONE GIUSEPPE
Per , la dott.ssa LOPALCO Controparte_1
USHA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Evidenzia che la retribuzione professionale prescinde dalle ore lavorate e pertanto ribadisce la correttezza della quantificazione operata in ricorso
La dott. LOPALCO contesta le quantificazione del petitum per le motivazioni di cui alla memoria di costituzione
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- 1 - Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 812/24 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Perrone Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla Controparte_1
dott.ssa Angelica De Rubertis , dalla dott.ssa Usha Lopalco e dalla dott.ssa Persona_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulati con il , oggi Controparte_2
, durante l'anno scolastico 2019/2020; Controparte_1
Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.232,92 oltre interessi sino al soddisfo;
di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
- 3 - Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, anche in ragione del mancato riconoscimento stragiudiziale del diritto qui invocato, già richiesto con diffida alla Amministrazione resistente rimasta inevasa nonostante la nettezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto (all.4 – comprese ricevute pec di avvenuta protocollazione della diffida da parte della amministrazione resistente).
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare:
in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 il per sentire accogliere le conclusioni indicate Controparte_1
in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che la , attualmente docente a Parte_1 tempo determinato presso l'ITET A. Mantegna di Mantova, è stata inoltre docente con contratto a tempo determinato dal 13.11.2019 al 12.6.2020 presso l'istituto L. Savoia di Chieti e , durante lo svolgimento di detti servizi , non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti, pari a euro 174,50 lordi mensili
Cont fino al 31.12/2021, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o sino alla conclusione delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno) come si evince dagli allegati cedolini paga , nonostante per l'anno scolastico 2019/2020
costei abbia svolto il proprio lavoro con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e dei docenti precari con contratti a termine con scadenza al
31 agosto o 30 giugno
- 4 - Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: euro
5,81 (euro 174,50:30 giorni) per tutti gli emolumenti a partire dal 1marzo 2018 e fino al 31/12/2021
e che, considerato che la ricorrente ha lavorato nell'anno scolastico 2019/2020 dal 13.11 al 30.11 , da dicembre 2019 a maggio 2020 e dall'1.06 al 12/06/2021 , ha maturato il diritto al riconoscimento della somma di euro 1.232,92 € Cont Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso.
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei CP_1
destinatari della RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per
"supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della
RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute di cui al ricorso introduttivo rilevando che la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese.
Evidenziava che la ricorrente non ha tenuto conto del fatto che nell'a.s. 2019/20 il servizio svolto non era pari all'orario intero di cattedra, ma era di sole 6/18 o 12/18 ore e che non ha correttamente preso in considerazione l'effettivo numero di giorni di servizio svolto nei periodi in contestazione e determinava , in via subordinata , la somma maturata in complessivi euro 787,28 €
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
- 5 - La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
Tuttavia , la contestazione in ordine al quantum è fondata giacchè la RPD si ottiene moltiplicando l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a € 5,828 ( arrotondata per eccesso ) per il numero dei giorni di effettivo servizio prestato dal docente
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è infatti proporzionale alla prestazione lavorativa ex art. 39, comma 10 del CCNL di settore ed è pacifico , oltre che documentalmente provato, che nell'anno scolastico 2019/20 il servizio svolto dalla parte ricorrente non era pari all'orario intero di cattedra ma di sole 6/18 o 12/18 ore , come da tabella Cont riportata in memoria dal
- 6 - Cont Ne consegue che deve essere condannato al pagamento della somma ridotta di euro 787,28 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro € 787,28 , oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 258,00 oltre rimb. forf, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova, 12.3.2025
Il Giudice
Simona Gerola
- 7 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 812/2024
Oggi 12/03/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to ANTONINO RODA' in sost. avv. Parte_1
PERRONE GIUSEPPE
Per , la dott.ssa LOPALCO Controparte_1
USHA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Evidenzia che la retribuzione professionale prescinde dalle ore lavorate e pertanto ribadisce la correttezza della quantificazione operata in ricorso
La dott. LOPALCO contesta le quantificazione del petitum per le motivazioni di cui alla memoria di costituzione
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- 1 - Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 812/24 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Perrone Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla Controparte_1
dott.ssa Angelica De Rubertis , dalla dott.ssa Usha Lopalco e dalla dott.ssa Persona_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulati con il , oggi Controparte_2
, durante l'anno scolastico 2019/2020; Controparte_1
Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.232,92 oltre interessi sino al soddisfo;
di voler provvedere adottando sentenza esecutiva.
- 3 - Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, anche in ragione del mancato riconoscimento stragiudiziale del diritto qui invocato, già richiesto con diffida alla Amministrazione resistente rimasta inevasa nonostante la nettezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto (all.4 – comprese ricevute pec di avvenuta protocollazione della diffida da parte della amministrazione resistente).
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare:
in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierna ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1 il per sentire accogliere le conclusioni indicate Controparte_1
in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva che la , attualmente docente a Parte_1 tempo determinato presso l'ITET A. Mantegna di Mantova, è stata inoltre docente con contratto a tempo determinato dal 13.11.2019 al 12.6.2020 presso l'istituto L. Savoia di Chieti e , durante lo svolgimento di detti servizi , non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti, pari a euro 174,50 lordi mensili
Cont fino al 31.12/2021, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o sino alla conclusione delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno) come si evince dagli allegati cedolini paga , nonostante per l'anno scolastico 2019/2020
costei abbia svolto il proprio lavoro con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e dei docenti precari con contratti a termine con scadenza al
31 agosto o 30 giugno
- 4 - Rivendicava il diritto al detto compenso accessorio , con ampie e argomentate motivazioni giuridiche rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: euro
5,81 (euro 174,50:30 giorni) per tutti gli emolumenti a partire dal 1marzo 2018 e fino al 31/12/2021
e che, considerato che la ricorrente ha lavorato nell'anno scolastico 2019/2020 dal 13.11 al 30.11 , da dicembre 2019 a maggio 2020 e dall'1.06 al 12/06/2021 , ha maturato il diritto al riconoscimento della somma di euro 1.232,92 € Cont Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso.
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei CP_1
destinatari della RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per
"supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di “processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della
RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute di cui al ricorso introduttivo rilevando che la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese.
Evidenziava che la ricorrente non ha tenuto conto del fatto che nell'a.s. 2019/20 il servizio svolto non era pari all'orario intero di cattedra, ma era di sole 6/18 o 12/18 ore e che non ha correttamente preso in considerazione l'effettivo numero di giorni di servizio svolto nei periodi in contestazione e determinava , in via subordinata , la somma maturata in complessivi euro 787,28 €
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
- 5 - La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto:
“l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
Tuttavia , la contestazione in ordine al quantum è fondata giacchè la RPD si ottiene moltiplicando l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a € 5,828 ( arrotondata per eccesso ) per il numero dei giorni di effettivo servizio prestato dal docente
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è infatti proporzionale alla prestazione lavorativa ex art. 39, comma 10 del CCNL di settore ed è pacifico , oltre che documentalmente provato, che nell'anno scolastico 2019/20 il servizio svolto dalla parte ricorrente non era pari all'orario intero di cattedra ma di sole 6/18 o 12/18 ore , come da tabella Cont riportata in memoria dal
- 6 - Cont Ne consegue che deve essere condannato al pagamento della somma ridotta di euro 787,28 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Cont accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro € 787,28 , oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 258,00 oltre rimb. forf, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova, 12.3.2025
Il Giudice
Simona Gerola
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