Decreto cautelare 8 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 7 ottobre 2022
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- 1. L’orsa JJ4 e il giudice amministrativo. La tutela cautelare del benessere animale. Di Vinicio BriganteVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. L'articolato iter amministrativo-cautelare della vicenda dell'orsa JJ4 - 2. L'inefficace attività di monitoraggio e l'ennesimo ricorso alla cultura dell'emergenza. - 3. Il precedente, T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, 29 ottobre 2020, n. 184. Revoca dell'ordinanza e difficile articolazione dell'interesse alla tutela del benessere animale. - 4. Amministrazione e giudice. Confini incerti e indebite supplenze. - 5. Riflessioni di sintesi. 1. L'articolato iter amministrativo-cautelare della vicenda dell'orsa JJ4 Con decreto monocratico, il T.R.G.A. del Trentino Alto-Adige , ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa “JJ4”, (ordinanza 8 aprile 2023, n. 1) …
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Sommario: 1. L'articolato iter amministrativo-cautelare della vicenda dell'orsa JJ4 - 2. L'inefficace attività di monitoraggio e l'ennesimo ricorso alla cultura dell'emergenza. - 3. Il precedente, T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, 29 ottobre 2020, n. 184. Revoca dell'ordinanza e difficile articolazione dell'interesse alla tutela del benessere animale. - 4. Amministrazione e giudice. Confini incerti e indebite supplenze. - 5. Riflessioni di sintesi. 1. L'articolato iter amministrativo-cautelare della vicenda dell'orsa JJ4 Con decreto monocratico, il T.R.G.A. del Trentino Alto-Adige , ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa “JJ4”, (ordinanza 8 aprile 2023, n. 1) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2021, proposto da
G Boutique S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco Comune di Vicenza in Qualita' Ufficiale di Governo, Ministero dell'Interno, Mibact - Soprintendenza Verona Vicenza e Rovigo, Prefettura di Vicenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RA OR, BR RZ, non costituiti in giudizio;
Edilrestauri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Cristian ORn, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Vicesindaco del Comune di Vicenza con data 22.01.2021, protocollo n. 0012260/2021 del 22.01.2021, e dell'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Vicesindaco del Comune di Vicenza recante data 28.1.2021, protocollo n. 0015280/2021 del 28/01/2021, con cui è stato ordinato “1) alla ditta EDILRESTAURI S.r.l., di procedere in via immediata, alla installazione del ponteggio in galleria, necessario per la messa in sicurezza della facciata nord – nord ovest dell'ex Macello, secondo le previsioni del progetto inviato in data 19/01/2021, in modo da eliminare tutte le situazioni di pericolo e consentire, a conclusione dell'installazione, il ripristino della viabilità in corsia ridotta con senso unico alternato lungo la laterale di via Giuriolo, posizionando la segnaletica verticale temporanea prescritta dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada”;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza e di Edilrestauri S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Premesso che il proprium della tutela cautelare è costituito dal requisito del “pregiudizio grave e irreparabile” (art. 55 c.p.a.);
Considerato che il pregiudizio grave e irreparabile non è mai in re ipsa, ma va sempre adeguatamente allegato e provato da chi propone la domanda cautelare;
Ritenuto che la società ricorrente non abbia fornito sufficienti allegazioni e prove in ordine all’effettiva sussistenza e attualità del periculum in mora, solo genericamente prospettato in termini di “limitazione della possibilità di utilizzare tutte le camere dell’Hotel”;
Ritenuto, in ogni caso, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente difetti del requisito dell’attualità e concretezza in quanto l’emergenza sanitaria in atto rende del tutto remota, se non inverosimile, la possibilità che la struttura alberghiera gestita dalla ricorrente possa “affittare” regolarmente a terzi tutte le camere nel limitato lasso temporale in cui dovranno svolgersi i lavori di messa in sicurezza dell’ex Macello, ferma restando la possibilità di ripresentare l’istanza cautelare qualora i lavori dovessero protrarsi oltre il termine massimo di sei mesi fissato dall’ordinanza contingibile e urgente oggetto di censura;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 202, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO