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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Nulla la cartella emessa dall’Agente della riscossione incompetenteDott. Luca Procopio · https://www.fiscoetasse.com/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 499 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
[...]
[...
Parte_2
All'udienza del 18/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Veronica Cataudella , in sostituzione dell'avv. De Salvatore Daniela, per l'avv. AZZARO LOREDANA , Per Pt_2
l'avv. Giulia Mica, in sostituzione Parte_2 dell'avv. santo Spagnolo.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 18/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 499/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela De Salvatore, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(c.f. e p. Iva ), subentrata a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale a , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Azzaro, giusta procura alle liti in atti
- resistente
(c.f.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Formisano, sito in Siracusa, viale Teracati 182, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario,
- intervenuta
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento . Contributi Cassa Forense
Si dà atto che con provvedimento del 27/02/2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/02/2023 l'avvocato , impugnava la cartella Parte_1 di pagamento n. 29820220000777474000 della complessiva somma di €43.777,67 relativa a contribuzione previdenziale dovuta a per gli anni dal 2012 al 2020 Parte_2
notificata in data 01/02/2023 da , ufficio di Siracusa. A Controparte_1
fondamento del ricorso eccepiva in via preliminare la nullità della cartella per incompetenza territoriale di Controparte_4
Provincia di Siracusa ad emetterla e sosteneva che l'ufficio competente ad emettere la cartella era di Roma, concessionario del luogo ove egli ha sempre Controparte_1
avuto il domicilio fiscale. A fondamento di tale assunto egli deduceva di essere stato sempre domiciliato fiscalmente a Roma, di avere eletto domicilio tributario in Roma sin dall'inizio della propria attività, di non avere mai mutato la sede di domicilio fiscale in
Roma indicata nella dichiarazione IVA, che sussiste il collegamento del suo indirizzo pec al domicilio fiscale. Eccepiva inoltre l'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo di nei suoi confronti perché - in violazione dell'art. 9 del Parte_2
Regolamento per la disciplina delle sanzioni adottato da con Parte_2
delibera del 19.05.2000- non aveva rispettato la procedura ivi indicata per Parte_2
l'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi. Nel merito sosteneva l'insussistenza del credito di per avere egli pagato le somme oggetto di Pt_2
riscossione.
Costituitosi ritualmente in via preliminare Controparte_5
eccepiva il difetto di legittimazione passiva di per tutte le eccezioni che attengono al Pt_2
merito della imposizione e per quelle che fanno riferimento ad attività compiute o che avrebbero dovuto compiersi prima della consegna del ruolo e chiedeva il rigetto per infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sostenendo che l'esercizio dell'attività di riscossione ha carattere nazionale e non sussiste alcuna competenza territoriale dell' da rispettare in merito all'invio della cartella Controparte_1
esattoriale.
Alla prima udienza, in data 23/06/2023, chiedeva di essere autorizzata a chiamare Pt_2 in causa l'ente impositore in quanto legittimato passivo in relazione alle eccezioni di merito avanzate in ricorso, il ricorrente si opponeva e il Giudice concedeva termine per note.
All'udienza del 12/09/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 12/07/2024.
3 Nelle more dell'udienza, in data 2/07/2024, si costituiva in giudizio Parte_2
spiegando intervento volontario e domanda riconvenzionale di accertamento del
[...]
credito. Sosteneva la sua legittimazione a partecipare al giudizio per le eccezioni sollevate dal ricorrente relativamente al merito della pretesa contributiva e il suo difetto di legittimazione per le eccezioni relative ai vizi o alla regolarità della procedura esecutiva.
Chiedeva accertarsi la debenza delle somme portate dalla cartella sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non sono state pagate. In particolare deduceva: che il ricorrente, avvocato , è iscritto all'Albo professionale dal Parte_1
2001 ed alla Cassa dal 2002; la gli ha contestato il mancato versamento dei contributi Pt_2
dovuti in autoliquidazione per gli anni 2012, 2014, 2015 e 2016, nonché della contribuzione minima dovuta per l'anno 2017, oltre sanzioni ed interessi, così per complessivi Euro
202.450,34, mediante la nota 40117/2018 consegnata tramite p.e.c. il 28.02.2018; che a seguito della ricezione della predetta missiva, il ricorrente, tramite la missiva pec inviata l'01/03/2018, ha richiesto la concessione di un piano rateale in 5 anni, contestualmente rinunciando al beneficio della riduzione delle sanzioni. Successivamente, la con la Pt_2
missiva p.e.c. ricevuta dal professionista in data 02.03.2018, ha concesso la chiesta rateazione, prevedendo 5 rate con scadenze al 31/10/2019 (€ 41.552,80), 31/10/2020 (€
42.615,53), 31/10/2021 (€ 43.678,26), 31/10/2022 (€ 44.740,99), 31/10/2023 (€ 45.803,72), comprensive di interessi di rateazione, per l'importo totale di euro 218.391,30. Non avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle dette rate, la ha iscritto le prime due rate Pt_2 con scadenza 31.10.2019 e 31.10.2020 nei ruoli 2020 e 2021, quest'ultimo ad oggetto dell'odierno giudizio. Pertanto, con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha proposto opposizione alla cartella esattoriale 298 2022 00007774 74 000, relativa al ruolo 2021, avente ad oggetto la 2a rata con scadenza 31/10/2020 di una rateazione concessa – su espressa richiesta del professionista con pec del 1/03/2018– e da questi mai onorata, in relazione alla:- contribuzione soggettiva, integrativa e modulare dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2014, 2015 e 2016; - contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità dovuta per l'anno 2017. Oltre sanzioni ed interessi. Il tutto per la somma complessiva di € 43.145,45. Infine, evidenziava la Parte_2
pendenza di altri giudizi nei quali ha impugnato altre cartelle relative alle Parte_1
altre rate della medesima rateizzazione richiesta e rimasta del tutto inadempiuta.
All'udienza del 12/07/2024 il ricorrente eccepiva la inammissibilità dell'intervento di
[...]
e chiedeva differirsi l'udienza con termine per note, per controdedurre. Il Giudice Pt_2
4 riservava ordinanza e, sciogliendo la riserva rinviava all'udienza del 18/03/2025 concedendo termine per note.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
L'eccezione di nullità della cartella per incompetenza territoriale del concessionario è fondata.
È circostanza pacifica che la competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui il provvedimento emesso dall'agenzia delle entrate di riscossione incompetente territorialmente è nullo (cfr. Cass. Civ. Sentenza n.
8049/2017) .
In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte statuendo che “Ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL 193/2016, l'ente pubblico economico Controparte_6
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri
e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Dpr. n. 602/1973
(rientrando, quindi, anche gli artt. 24 e 46 D.P.R. n. 602 del 1973). Ed è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
L'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente ( non comporta il Pt_2
venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 e 46 D.P.R. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede (cfr. Cassazione Pt_2
Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024).
Il ricorrente ha documentato il proprio domicilio fiscale in Roma, mantenuto, come emerge anche dalla corrispondenza intercorsa tra e l'Ente di previdenza forense. Parte_1
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione del ricorrente, la cartella opposta deve dichiararsi nulla.
Accertata la nullità della cartella notificata da , poiché il ricorrente ha chiesto Pt_2
accertarsi altresì la non debenza delle somme indicate in cartella per intervenuto pagamento
5 e ha chiesto accertarsi la debenza delle somme con condanna del ricorrente al Parte_2
pagamento, la questione deve essere affrontata nel merito.
Il ricorrente ha eccepito la violazione da parte di degli articolo 9 e 10 del Parte_2
regolamento di Cassa forense - e pertanto delle regole procedimentali attuative del contraddittorio e volte a consentire al destinatario del provvedimento amministrativo la partecipazione al procedimento amministrativo e la difesa- sostenendo che il primo atto pervenuto al ricorrente è la cartella impugnata. La doglianza è priva di fondamento. La inosservanza del regolamento non determina alcuna sanzione di nullità. In ogni caso,
l'eventuale sanzione di illegittimità non preclude l'esame nel merito della debenza delle somme a fronte della richiesta del ricorrente di accertamento della non debenza.
Il ricorrente ha sostenuto che le somme non sono dovute perché già pagate. Tuttavia , non ha fornito nel giudizio prova di tale pagamento. Infatti, a fronte dei chiarimenti forniti da in relazione alla richiesta di rateizzazione presentata dal ricorrente e accolta da Pt_2 [...]
, il ricorrente non ha fornito prova documentale del pagamento delle rate di cui alla Pt_2
rateizzazione né dei crediti cui si riferisce la cartella impugnata nel presente giudizio. In particolare ha dedotto che la cartella esattoriale 298 2022 00007774 74 000 Parte_2
opposta nel presente giudizio è relativa al ruolo 2021 ed ha ad oggetto la 2a rata con scadenza 31/10/2020 di una rateazione concessa – su espressa richiesta del professionista con pec del 1/03/2018–, in relazione alla contribuzione soggettiva, integrativa e modulare dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2014, 2015 e 2016; alla contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità dovuta per l'anno 2017; oltre sanzioni ed interessi. Il tutto per la somma complessiva di € 43.145,45. Il ricorrente per provare la sua eccezione di pagamento ha prodotto soltanto una serie di “presa in carico di pagamenti” antecedenti al piano di rateizzazione ma non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della rata dovuta alla scadenza pianificata e comunque dei crediti indicati nella cartella opposta e asseritamente da lui pagati.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza del
Concessionario di Siracusa ad emettere la cartella deve dichiararsi la nullità della cartella perché emessa da Concessionario territorialmente incompetente perché diverso da quello del luogo ove il ricorrente ha domicilio fiscale. Nel merito il ricorso deve essere rigettato non avendo il ricorrente fornito prova del pagamento dei contributi indicati in cartella e dovuti a Parte_2
6 Le spese seguono la soccombenze e devono essere poste a carico del ricorrente e in favor di e liquidate come in dispositivo. Parte_2
La novità della questione e i limitati precedenti sulla questione giustificano la compensazione delle spese tra il ricorrente e l' . Controparte_7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Accerta e dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 29820220000777474000.
- Rigetta per il resto il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara dovute da a Parte_1
i contributi pari ad euro 43.777,67 relativi a contribuzione previdenziale Parte_2
dovuta a per gli anni dal 2012 al 2020. Parte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Parte_2
liquida in euro che liquida in complessivi Euro 4638,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 18/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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