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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, dall' e Controparte_1
CP_ dall' all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5273/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: impugnativa di preavviso di iscrizione ipotecaria
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Carmine Minieri ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
Carmine Barone ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
(c.f: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. Carmine Violante ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.08.2024 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria nr. 07176220240000316500, notificato il 17.06.2024, per il mancato pagamento dell'importo di € 26.568,82 a titolo di contributi IVS per l'attività di impresa svolta dal
21.04.2004 al 19.12.2007 di cui alle sottese cartelle esattoriali nr. 37120160016268771000 per l'anno
2005 e nr. 37120220005863577000 per gli anni dal 2016 al 2020.
Pag. 1 di 3 A fondamento delle domande ha esposto di non essere tenuta al versamento dei contributi richiesti atteso che l'attività è cessata in data 19.12.2007 con cancellazione della relativa partita IVA, seppur la chiusura di tutte le posizioni rilevanti ai fini fiscali e contributivi è avvenuta nell'anno 2019 e che, benché ancora iscritta sino al 06.05.2019 negli elenchi dei lavoratori autonomi, non vi è stata più produzione di reddito di impresa. Ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria evidenziando il mancato superamento della soglia di debito ai sensi del DPR 602/1973 e della L. 106/2011, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa creditoria.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e non dovuta la somma richiesta CP_ dall' ordinando lo sgravio degli importi scritti a ruolo, con condanna delle parti resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento delle spese del giudizio.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha chiesto il Controparte_3 rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto evidenziando la regolare notifica degli atti presupposti e la mancata prescrizione. Ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo provveduto allo sgravio degli importi richiesti a seguito della cessazione retroattiva dell'attività di impresa a decorrere dal 2007. Ha chiesto la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio avendo la stessa provveduto tardivamente alla cancellazione in
CCIAA della propria posizione.
Alla scorsa udienza l ha aderito alla richiesta di cessata materia Controparte_3 del contendere e, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte dell'istante, la discussione è stata rinviata all'odierna udienza per consentire a quest'ultima di verificare l'effettivo sgravio delle somme richieste.
Letti gli atti, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, la parte ricorrente ha aderito alla richiesta CP_ dell' ma ha insistito sulla condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite. L
[...]
ha altresì depositato gli estratti di ruolo dai quali emerge l'effettivo sgravio delle Controparte_3 somme per cui è causa.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe
Pag. 2 di 3 le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza.
Ciò posto, può dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che lo CP_ sgravio delle somme richieste dall' e portate dalle cartelle esattoriali di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, circostanza riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti oltre che documentalmente provata, rimuove ogni ragione di contrasto tra le stesse per cui viene meno l'interesse ad una pronuncia nel merito.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, dunque, la domanda avrebbe verosimilmente trovato accoglimento anche in sede giudiziaria e, tuttavia, appare equo compensare le spese di giudizio tra tutte le parti in causa atteso che, da un lato, deve ritenersi che parte ricorrente è stata “costretta” a proporre la domanda giudiziale, CP_ dall'altro lato, va comunque valorizzato il comportamento processuale dell' che si è attivato e ha provveduto all'immediato sgravio comprovando l'effettiva volontà di evitare ulteriori lungaggini processuali, potendosi definire la controversia con una cessata materia del contendere. Si aggiunga, inoltre, che parte ricorrente ha solo nel 2019 cancellato definitivamente la propria posizione nel
CCIAA, seppur con effetto retroattivo dal 2007.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
SI COMUNICHI
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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