Art. 1. Articolo unico:
Nel primo concorso che sara' bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichita' e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della meta', al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;
Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e dell' art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il personale non di ruolo e' ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di eta', purche' sia in possesso di una anzianita' di servizio tale che, congiunta a quella che avra' potuto acquisire in ruolo al 65° anno di eta', non risulti inferiore a venti anni.
Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichita' e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella di lettere e filosofia, purche' siano forniti anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;
b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria.
Nel primo concorso che sara' bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichita' e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della meta', al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;
Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e dell' art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il personale non di ruolo e' ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di eta', purche' sia in possesso di una anzianita' di servizio tale che, congiunta a quella che avra' potuto acquisire in ruolo al 65° anno di eta', non risulti inferiore a venti anni.
Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichita' e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella di lettere e filosofia, purche' siano forniti anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;
b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria.