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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F: 222366878-00), nata il [...] a Parte_1
Campinas/SP (Brasile), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Antonino Laganà, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Reggio Calabria, via Guglielmo Pepe n. 43;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, di nazionalità brasiliana, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da nato a Persona_1
LD (CB) il 27.07.1946, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese. Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_1 non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_1 della discendente, odierna ricorrente.
La ricorrente ha, inoltre, allegato una comunicazione, pubblicata sul sito del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, secondo la quale nel mese di luglio 2023,
i richiedenti i cui nominativi figuravano nella lista d'attesa per gli anni 2013 e
2014 avrebbero potuto confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza tramite la procedura online;
di tal che, si evince un ritardo di circa 10 anni sulle domande già presentate.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché la ricorrente ha dato prova della presenza di un ritardo di circa 10 anni sulle domande di riconoscimento della cittadinanza già presentate, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.P.F: 222366878-00), nata il [...] a Parte_1
Campinas/SP (Brasile), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Antonino Laganà, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Reggio Calabria, via Guglielmo Pepe n. 43;
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, di nazionalità brasiliana, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da nato a Persona_1
LD (CB) il 27.07.1946, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese. Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, CP_1 non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita Persona_1 della discendente, odierna ricorrente.
La ricorrente ha, inoltre, allegato una comunicazione, pubblicata sul sito del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, secondo la quale nel mese di luglio 2023,
i richiedenti i cui nominativi figuravano nella lista d'attesa per gli anni 2013 e
2014 avrebbero potuto confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza tramite la procedura online;
di tal che, si evince un ritardo di circa 10 anni sulle domande già presentate.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché la ricorrente ha dato prova della presenza di un ritardo di circa 10 anni sulle domande di riconoscimento della cittadinanza già presentate, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi