Cass. pen., sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 41449
CASS
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione ai presupposti del sequestro

    Il ricorso è inammissibile perché, dietro lo schermo della violazione di legge e dell'assenza di motivazione, censura il contenuto della motivazione del Tribunale del riesame, che non condivide. La motivazione del Tribunale del riesame non è meramente apparente, ma, in ipotesi, errata, e come tale non censurabile in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Motivazione apparente in relazione all'incapacità reddituale e patrimoniale

    Il ricorso è inammissibile perché censura il contenuto della motivazione, non la sua assenza o apparenza. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la documentazione fornita non fosse in grado di superare la presunzione di illecita provenienza della somma sequestrata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 41449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41449
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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