Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/03/2026, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16249/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16249 del 2022, proposto da SI TA, rappresentata e difesa da sé stessa e dall’avvocato Vesevo Catalano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- della delibera del CSM del 27 luglio 2022 e della connessa graduatoria - pubblicate in data 30 settembre 2022, con cui è stata dichiarata “inammissibile” la domanda della ricorrente a ricoprire uno dei posti di giudice onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2023-2025;
- di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla suddetta determinazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato TA SI agisce per l’annullamento, per la parte di interesse, della delibera del 27 luglio 2022 e della connessa graduatoria, pubblicate il 30 settembre 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa presentata per ricoprire uno dei posti di giudice onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2023-2025.
2. Espone la ricorrente:
- che previa emanazione della circolare consiliare P-15705/2020 del 13 novembre 2020 , recante le modalità di presentazione della domanda per partecipare alla procedura di nomina e conferma, in data 26 luglio 2021 è stato indetto il bando P-15048/2021, per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025;
- che l’art. 4, comma 3, del bando fissava le modalità di presentazione (mediante invio telematico) della domanda di partecipazione evidenziando che la stessa doveva essere redatta compilando l'apposito modulo presente sul sito;
- che completata la fase di inserimento dei dati, il candidato a pena di irricevibilità era tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file contenente la domanda stessa, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed alla rimanente documentazione prevista attestante i requisiti ed i titoli posseduti.
Ciò posto, la ricorrente evidenzia di avere inoltrato la propria domanda di partecipazione in data 24 febbraio 2022 e di aver conseguito la ricevuta di inoltro della stessa identificata con il progressivo n. 2938. Tuttavia, l’Amministrazione intimata, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha dichiarato la inammissibilità dell’istanza in questione, atteso che “… ai sensi dell'art. 4, comma 13, del bando, l'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa” e che la ricorrente ha “… provveduto all’invio del file non allegando il modulo di domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo bando …”.
3. Il ricorso, notificato il 28 novembre 2022 e depositato il 21 dicembre successivo, è stato affidato ad un’unica articolata censura, con cui la ricorrente lamenta che il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione di legge ed in assenza di idonea motivazione.
Sostiene in sostanza la ricorrente che la avversata declaratoria di inammissibilità della sua domanda di partecipazione, ancorata alla mancata allegazione del modulo di partecipazione, sarebbe in insanabile contraddizione con la evidenza documentale della ricevuta di inoltro dell’istanza medesima (acquisita con il n. 2398). Tale ricevuta attesterebbe, non solo che la ricorrente aveva presentato la domanda di partecipazione alla selezione per cui è causa, ma anche il momento dell’acquisizione da parte del CSM della domanda e della documentazione ad essa allegata.
In sostanza, secondo la ricorrente, la rilevata assenza del modulo di partecipazione andrebbe attribuita, non ad una sua mancanza, ma ad un’anomalia del sistema nella fase di acquisizione della documentazione che era di esclusiva competenza dell’Amministrazione.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta altresì che la declaratoria di inammissibilità non risponderebbe alle regole della lex specialis del procedimento, atteso che l’inoltro della domanda con i relativi allegati avrebbe in ogni caso messo l’Amministrazione in condizione di poter scrutinare la candidatura.
4. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno depositato documentazione e con memoria del 21 gennaio 2023 ne hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza n. 474 del 25 gennaio 2023, non impugnata, la prima sezione di questo TAR ha rigettato la domanda cautelare della ricorrente.
5. In vista della discussione le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
6. Anche a non tener conto della dubbia persistenza dell’interesse a ricorrere, confermato però dalla parte ricorrente nel corso della discussione, avuto riguardo allo spirare del termine di durata dell’incarico per cui era stata presentata la candidatura, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada perciò respinto per le medesime ragioni già sinteticamente indicate nel corso della fase cautelare, che vanno confermate anche in esito al più approfondito esame del merito.
Come già segnalato infatti l’art. 4, comma 3, del bando fissava le modalità di presentazione delle domande di partecipazione evidenziando che le stesse andavano redatte compilando l'apposito modulo presente sul sito e, in particolare, che “ Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l’upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura il candidato, dopo aver effettuato l’upload del file “domanda di nomina e conferma a giudice onorario minorile” – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il nulla-osta all’esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile se l’aspirante sia dipendente pubblico o privato, l’autorelazione e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – deve procedere all’invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda e irricevibile”.
La citata disposizione prevedeva però inoltre: (i) al comma 4, che “ Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate”; (ii) al comma 5, che “Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate” ; (iii) al comma 13, che “ L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l’inammissibilità della domanda” .
In sostanza, per partecipare alla selezione occorreva compilare il modulo, stamparlo, firmarlo, scansionarlo ed inoltrarlo all’Amministrazione unitamente all’altra documentazione prevista tramite caricamento nel sistema dei vari files .
Ciò posto, la ricorrente sostiene che la ricevuta di inoltro a sistema della domanda di partecipazione costituirebbe prova dell’avvenuta allegazione del modulo di domanda e che la riscontrata assenza di detto modulo sarebbe dovuta ad un’anomalia del sistema, ovvero addirittura alla volontà dell’Amministrazione di ridurre la platea dei partecipanti alla selezione.
Il Collegio rileva che tuttavia la ricorrente non ha fornito alcuna prova né dell’una, né tanto meno dell’altra circostanza, mentre la ricevuta di inoltro dalla quale la stessa intenderebbe trarre prova dell’avvenuta inclusione del modulo di domanda firmato e scansionato tra gli allegati inviati è, sotto questo profilo, priva di valore probatorio.
Come efficacemente evidenziato dalla difesa erariale, senza che sul punto la ricorrente abbia ritenuto di replicare, in esecuzione delle disposizioni del bando l’applicativo informativo consentiva ai candidati di compilare il modulo di domanda e di registrarla con l’assegnazione di uno specifico numero ad essa. Solo dopo la registrazione e l’assegnazione del numero identificativo la domanda poteva essere stampata per essere firmata in calce, scansionata ed inviata in allegato al modulo di partecipazione di cui, a quel punto, diveniva parte integrante.
Pertanto la ricevuta di inoltro prodotta dalla ricorrente non vale affatto a dimostrare che la stessa abbia effettivamente incluso nella documentazione spedita anche il modulo della domanda compilato, stampato, sottoscritto con firma autografa e scansionato. La lettura di tale ricevuta (cfr. allegato 6 del deposito originale) corrobora, semmai, la tesi della mancata allegazione, atteso che la stessa nell’elencare la documentazione allegata all’istanza non reca alcuna indicazione relativa al modulo di domanda, attestandone così il mancato invio e legittimando la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di partecipazione della ricorrente, a mente del citato art. 4, commi 5 e 13, del bando.
7. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, stante che, come già segnalato dal Tribunale in fase cautelare, il provvedimento impugnato “…ha dato adeguatamente conto del difetto di allegazione del modulo di domanda privo di sottoscrizione autografa, in violazione di quanto prescritto dal bando al fine di assicurare certezza in ordine all’imputabilità soggettiva della stessa”.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
AN NN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NN | CC VO |
IL SEGRETARIO