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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 107/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Leandro Verrando Parte_1
Ricorrente
Contro
rapp.to e difeso dagli Avv. Lorenzo Vercellino e Nicolò CP_1
Costa
Resistente nonchè
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
ZO HI
Motivi della Decisione
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal ricorrente, titolare della ditta Maglio Flor, al precetto notificatogli dal resistente in opposizione il 2-3-2022 (all. 1) sulla base della diffida accertativa
[...]
di Imperia del 21/09/2021 (all. 2). Controparte_3 Il ha contestato d'essere debitore dell'importo di € 43.868,18 in Pt_1
ragione base delle seguenti argomentazioni:
-le dichiarazioni rese dagli informatori risulterebbero incongruenti, inidonee, pertanto, a legittimare che il rapporto di lavoro possa venire trasformato da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato,
-gli elementi raccolti dall' del lavoro non sarebbero dotati di quello CP_3
specifico e coerente contenuto probatorio - autosufficiente o in concorso di altri elementi - tale da far superare la presunzione per cui i contratti di lavoro agricolo sono di regola a tempo determinato;
-spetta al lavoratore esercitare per iscritto - quando ne sussistono i presupposti - il diritto di chiedere al datore di lavoro di trasformare il contratto di lavoro da determinato in un rapporto a tempo indeterminato entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo per anno solare, a pena di decadenza. Nella fattispecie ciò non è avvenuto per cui la è decaduta da tale facoltà; CP_1
-la trasformazione del rapporto di lavoro nemmeno può giustificarsi sulla scorta degli orari di lavoro riferiti dagli informatori e cioè 8 ore/die, dal lunedì al sabato, consecutivamente per tutto il periodo accertato, 2016/2021;
-i crediti per Lavoro straordinario, Tredicesima, Quattordicesima, Tfr s'erano prescritti;
circa il lavoro straordinario, il suo pagamento, in ogni, presuppone che il lavoratore dimostri di aver superato le 39 ore settimanali, circostanza non veritiera e di cui difetta la prova.
-------------------------------------------------------------------------------------------- In primo luogo va rilevato che lo non ha prodotto unitamente al CP_1
ricorso alcun verbale delle sit dei dipendenti del raccolte Pt_1
dall' al tempo della verifica. CP_3
Inoltre, l'istanza ex art.420 comma 5 c.c. d'acquisizione degli atti d'indagine svolta dall' è stata dichiarata inammissibile dallo scrivente con CP_3
ordinanza del 3/3/2025.
L'udienza di discussione/comparizione, infatti, è stata fissata dal precedente giudicante in data 10-11-2022, mentre il convenuto – nei cui confronti la notifica del ricorso è stata validamente eseguita – s'è costituito il 14-5-2024 ossia tardivamente cosicché egli è decaduto dalla facoltà di formulare qualsiasi istanza istruttoria.
Non v'è poi in atti neppure la consueta relazione finale redatta dai funzionari dell'
Ne consegue che lo scrivente non dispone del materiale probatorio acquisito dall'IdL di Imperia sul quale si fonda la diffida accertativa;
in questa si legge si legge che dall'incrocio delle informazioni raccolte riguardo al rapporto di lavoro dello era emerso che: sussistevano i presupposti per CP_1
convertire i vari contratti di lavoro conclusi dalle parti in un contratto a tempo indeterminato;
l'orario di lavoro era di 40 ore alla settimana, per 8 h. in 5 giorni;
in applicazione delle tabelle provinciali E C.I.A. di Bordighera per gli operai comuni della florovivaistica, gli elementi retributivi sono stati parametrati secondo il CCNL di settore, maggiorandosi la retribuzione per il lavoro straordinario nella misura del 25% in quanto reso anche in giorni festivi;
il salario è stato calcolato in misura maggiore in quanto il ricorrente aveva dichiarato d'essere stato retribuito soltanto per 6 euro l'ora, salario comprensivo della 13°, 14°, del compenso per il lavoro straordinario diurno in ragione di 4 h. medie al mese poiché l'orario di lavoro era stato di 40 h. settimanali in luogo delle 39 previste dal CCNL.
Da ciò le differenze retributive sono state determinate in € 43.868,18 lorde, di cui € 15.540,71 a titolo di tfr, Segue una tabella analitica di ciascun importo mensile per il periodo lavorativo non continuativo 1/9/2016-15/7/2021
Dovendo conseguemente il giudizio essere deciso esclusivamente alla luce degli elementi di prova raccolti in causa, si procede a esporli.
La teste ha dichiarato: “sono stata per 25 anni dipendente di Testimone_1 Pt_1
era anche lui un dipendente, avrà lavorato una decina di anni. So che ha preso CP_1
l'indennità di disoccupazione, l'abbiamo presa tutti e tutti gli anni. Facevamo la domanda
a febbraio e la prendevamo a giugno – luglio dell'anno successivo.
Di solito andava in Marocco quando il biglietto costava meno, intorno a gennaio – febbraio, sentivo che ne parlavano al lavoro. Non so per quanto ci stesse esattamente, almeno un mese ci stava, io non lavoravo a stretto contatto con lui.
Lui si occupava del reparto vendita. Entrava alle 8 come noi;
noi alle 12 andavamo via e non so il pomeriggio che orario facesse, né se lavorasse…. Il pomeriggio apriva il fratello
Il sabato c'era sempre CP_4 CP_4
Eravamo tutti a tempo determinato”. ha riferito: sono la sorella di lo conosco perché Parte_3 Parte_1 CP_1
lavora nel reparto vendita dell'azienda, anzi lavorava, anche se non so dire fino a quando ha lavorato. Ha lavorato vari anni, non so quanti.
So che ha preso la disoccupazione, qualche volta ne abbiamo parlato. Non so dire se tutti gli anni, penso di si. Non so che contratto avesse. Ricordo che andava tutti gli anni in Marocco, mi pare ad agosto o dicembre ma non sono sicura. Stava un mese o due.
Lui si occupava della vendita. Quando c'ero, io lo vedevo dalle 8 alle 12, poi io comunque ero in un altro reparto e non so dire di più….
La sede il pomeriggio era aperta dalle 14 alle 16.30 e si occupavano della vendita CP_1
e mio fratello Il sabato era aperto solo dalle 8 alle 12; non so dire chi ci fosse il CP_4
sabato, mio fratello si, ma non lo so, io non lavoravo il sabato. CP_1
Così DERO AN: Ho lavorato quasi 12-13 anni per la era Pt_1 CP_1
dipendente della aveva, come tutti, contratti a termine;
tutti facevano Parte_4
domanda di disoccupazione, quindi immagino anche lui. andava in Marocco nel periodo in cui non lavorava;
ci andava tutti gli anni quando CP_1
l'attività si fermava. Non ricordo in che periodo, andava nei mesi morti o quando scadeva il contratto. si occupava della vendita e del vivaio, si vendevano prodotti a giardinieri e operatori CP_1
del settore. Io lo vedevo sempre la mattina, al pomeriggio io non ero sempre presente perché andavo a fare consegne con il camion, perché ci occupavamo di cose diverse.
So che alle 14 l'attività di vendita apriva e si occupava della vendita non CP_5
so l'orario di chiusura al pubblico, stava finchè c'era bisogno. La mattina l'orario CP_4
era 8.00 - 12.00.
Il sabato io non lavoravo, so solo dire che era aperto solo la mattina e c'era Non CP_4
so se ci fosse CP_1
Ebbene, il complesso delle risultanze testimoniali testè riportate non risulta idoneo a suffragare la pretesa del convenuto.
In primo luogo, si rileva che non v'è alcun dato dal quale evincere il motivo per cui l' ha ritenuto che i vari rapporti di lavoro stagionali Parte_5 susseguitisi nel tempo (all. 4 parte opponente) dovessero essere ex lege convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato.
Una simile conclusione avrebbe, forse, potuto essere tratta nel caso in cui lo scrivente avesse potuto disporre delle SIT.
Ne discende che non sussiste la prova della spettanza della 13 e 14° mensilità, della retribuzione dovuta per le ferie e festività, voci proprie dei contratti a tempo indeterminato, le quali sono sostituite dal CCNL del settore florovivaistica (all. 7) dal cd. terzo elemento.
Quanto al tfr, s'osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal , Pt_1
esso compete anche per gli operai agricoli e florovivaistici a tempo determinato e va erogato al termine di ciascun rapporto a termine.
Nella fattispecie non è dato sapere quali siano stati i criteri di calcolo adoperati dagli inquirenti dell'importo di € 15.540,71 portato nel precetto oggetto d'opposizione, precetto che si riporta integralmente al computo illustrato nella diffida.
Deve ragionevolmente presumersi che la suddetta somma sia stata elaborata in tale misura in ragione dell'indeterminatezza della durata del contratto e del lavoro straordinario (40 in luogo di 39) prestato anche nei giorni festivi nonché di quanto dovuto per ferie e festività.
Vale la pena rimarcare che, quanto allo straordinario, nessuno dei testi è stato in grado di confermare che il proprio collega lavorasse anche di sabato e/o nei giorni festivi.
Circa l'orario di lavoro all'orario di lavoro del convenuto, la ha dato Pt_1
conto d'un orario di circa 6 ore e mezzo al giorno;
la è stata in grado Tes_1
di confermare d'aver visto il ricorrente lavorare soltanto dalle 8 alle 12, nulla sapendo addurre sul turno pomeridiano;
sostanzialmente identica è la deposizione di . Tes_2
Tutti testi hanno poi raccontato che l' faceva ritorno in Marocco ogni CP_1
anno; secondo la a gennaio – febbraio;
secondo i ricordi della Pt_6 Pt_1
ciò avveniva ad agosto o a dicembre e l'uomo restava nel proprio paese d'origine un mese o due.
A dire del , il suo collega “ci andava tutti gli anni quando l'attività si Tes_2
fermava. Non ricordo in che periodo, andava nei mesi morti o quando scadeva il contratto”.
I “monte-ore” settimanali riportate dai testi, dunque, risultano persino inferiori all'orario full-time indicato nelle comunicazioni d'assunzione (all. 5), pari a 39 h alla settimana.
Inoltre, tutte le testimonianze, intrinsecamente credibili poiché scevre da contraddizioni e da elementi d'inverosimiglianza, convergono sulla circostanza che l' abbia sempre effettivamente usufruito delle ferie. CP_1
L'opposizione va, pertanto, accolta e il convenuto condannato al rimborso degli oneri processuali nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del precetto notificatogli da Parte_1
in data 2-3-2022 così provvede: CP_1
Dichiara la nullità del precetto poiché non ha diritto di agire CP_1
nei confronti del ricorrente per il pagamento della somma di € 43.868,18, al lordo delle imposte, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché di tfr nella misura determinata nel verbale di diffida accertativa in atti, emessa dall' Controparte_3
di Imperia il 16/9/2021.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che CP_1
complessivamente si liquidano in € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase di trattazione e istruttoria €
2200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 3/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 107/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Leandro Verrando Parte_1
Ricorrente
Contro
rapp.to e difeso dagli Avv. Lorenzo Vercellino e Nicolò CP_1
Costa
Resistente nonchè
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
ZO HI
Motivi della Decisione
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal ricorrente, titolare della ditta Maglio Flor, al precetto notificatogli dal resistente in opposizione il 2-3-2022 (all. 1) sulla base della diffida accertativa
[...]
di Imperia del 21/09/2021 (all. 2). Controparte_3 Il ha contestato d'essere debitore dell'importo di € 43.868,18 in Pt_1
ragione base delle seguenti argomentazioni:
-le dichiarazioni rese dagli informatori risulterebbero incongruenti, inidonee, pertanto, a legittimare che il rapporto di lavoro possa venire trasformato da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato,
-gli elementi raccolti dall' del lavoro non sarebbero dotati di quello CP_3
specifico e coerente contenuto probatorio - autosufficiente o in concorso di altri elementi - tale da far superare la presunzione per cui i contratti di lavoro agricolo sono di regola a tempo determinato;
-spetta al lavoratore esercitare per iscritto - quando ne sussistono i presupposti - il diritto di chiedere al datore di lavoro di trasformare il contratto di lavoro da determinato in un rapporto a tempo indeterminato entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo per anno solare, a pena di decadenza. Nella fattispecie ciò non è avvenuto per cui la è decaduta da tale facoltà; CP_1
-la trasformazione del rapporto di lavoro nemmeno può giustificarsi sulla scorta degli orari di lavoro riferiti dagli informatori e cioè 8 ore/die, dal lunedì al sabato, consecutivamente per tutto il periodo accertato, 2016/2021;
-i crediti per Lavoro straordinario, Tredicesima, Quattordicesima, Tfr s'erano prescritti;
circa il lavoro straordinario, il suo pagamento, in ogni, presuppone che il lavoratore dimostri di aver superato le 39 ore settimanali, circostanza non veritiera e di cui difetta la prova.
-------------------------------------------------------------------------------------------- In primo luogo va rilevato che lo non ha prodotto unitamente al CP_1
ricorso alcun verbale delle sit dei dipendenti del raccolte Pt_1
dall' al tempo della verifica. CP_3
Inoltre, l'istanza ex art.420 comma 5 c.c. d'acquisizione degli atti d'indagine svolta dall' è stata dichiarata inammissibile dallo scrivente con CP_3
ordinanza del 3/3/2025.
L'udienza di discussione/comparizione, infatti, è stata fissata dal precedente giudicante in data 10-11-2022, mentre il convenuto – nei cui confronti la notifica del ricorso è stata validamente eseguita – s'è costituito il 14-5-2024 ossia tardivamente cosicché egli è decaduto dalla facoltà di formulare qualsiasi istanza istruttoria.
Non v'è poi in atti neppure la consueta relazione finale redatta dai funzionari dell'
Ne consegue che lo scrivente non dispone del materiale probatorio acquisito dall'IdL di Imperia sul quale si fonda la diffida accertativa;
in questa si legge si legge che dall'incrocio delle informazioni raccolte riguardo al rapporto di lavoro dello era emerso che: sussistevano i presupposti per CP_1
convertire i vari contratti di lavoro conclusi dalle parti in un contratto a tempo indeterminato;
l'orario di lavoro era di 40 ore alla settimana, per 8 h. in 5 giorni;
in applicazione delle tabelle provinciali E C.I.A. di Bordighera per gli operai comuni della florovivaistica, gli elementi retributivi sono stati parametrati secondo il CCNL di settore, maggiorandosi la retribuzione per il lavoro straordinario nella misura del 25% in quanto reso anche in giorni festivi;
il salario è stato calcolato in misura maggiore in quanto il ricorrente aveva dichiarato d'essere stato retribuito soltanto per 6 euro l'ora, salario comprensivo della 13°, 14°, del compenso per il lavoro straordinario diurno in ragione di 4 h. medie al mese poiché l'orario di lavoro era stato di 40 h. settimanali in luogo delle 39 previste dal CCNL.
Da ciò le differenze retributive sono state determinate in € 43.868,18 lorde, di cui € 15.540,71 a titolo di tfr, Segue una tabella analitica di ciascun importo mensile per il periodo lavorativo non continuativo 1/9/2016-15/7/2021
Dovendo conseguemente il giudizio essere deciso esclusivamente alla luce degli elementi di prova raccolti in causa, si procede a esporli.
La teste ha dichiarato: “sono stata per 25 anni dipendente di Testimone_1 Pt_1
era anche lui un dipendente, avrà lavorato una decina di anni. So che ha preso CP_1
l'indennità di disoccupazione, l'abbiamo presa tutti e tutti gli anni. Facevamo la domanda
a febbraio e la prendevamo a giugno – luglio dell'anno successivo.
Di solito andava in Marocco quando il biglietto costava meno, intorno a gennaio – febbraio, sentivo che ne parlavano al lavoro. Non so per quanto ci stesse esattamente, almeno un mese ci stava, io non lavoravo a stretto contatto con lui.
Lui si occupava del reparto vendita. Entrava alle 8 come noi;
noi alle 12 andavamo via e non so il pomeriggio che orario facesse, né se lavorasse…. Il pomeriggio apriva il fratello
Il sabato c'era sempre CP_4 CP_4
Eravamo tutti a tempo determinato”. ha riferito: sono la sorella di lo conosco perché Parte_3 Parte_1 CP_1
lavora nel reparto vendita dell'azienda, anzi lavorava, anche se non so dire fino a quando ha lavorato. Ha lavorato vari anni, non so quanti.
So che ha preso la disoccupazione, qualche volta ne abbiamo parlato. Non so dire se tutti gli anni, penso di si. Non so che contratto avesse. Ricordo che andava tutti gli anni in Marocco, mi pare ad agosto o dicembre ma non sono sicura. Stava un mese o due.
Lui si occupava della vendita. Quando c'ero, io lo vedevo dalle 8 alle 12, poi io comunque ero in un altro reparto e non so dire di più….
La sede il pomeriggio era aperta dalle 14 alle 16.30 e si occupavano della vendita CP_1
e mio fratello Il sabato era aperto solo dalle 8 alle 12; non so dire chi ci fosse il CP_4
sabato, mio fratello si, ma non lo so, io non lavoravo il sabato. CP_1
Così DERO AN: Ho lavorato quasi 12-13 anni per la era Pt_1 CP_1
dipendente della aveva, come tutti, contratti a termine;
tutti facevano Parte_4
domanda di disoccupazione, quindi immagino anche lui. andava in Marocco nel periodo in cui non lavorava;
ci andava tutti gli anni quando CP_1
l'attività si fermava. Non ricordo in che periodo, andava nei mesi morti o quando scadeva il contratto. si occupava della vendita e del vivaio, si vendevano prodotti a giardinieri e operatori CP_1
del settore. Io lo vedevo sempre la mattina, al pomeriggio io non ero sempre presente perché andavo a fare consegne con il camion, perché ci occupavamo di cose diverse.
So che alle 14 l'attività di vendita apriva e si occupava della vendita non CP_5
so l'orario di chiusura al pubblico, stava finchè c'era bisogno. La mattina l'orario CP_4
era 8.00 - 12.00.
Il sabato io non lavoravo, so solo dire che era aperto solo la mattina e c'era Non CP_4
so se ci fosse CP_1
Ebbene, il complesso delle risultanze testimoniali testè riportate non risulta idoneo a suffragare la pretesa del convenuto.
In primo luogo, si rileva che non v'è alcun dato dal quale evincere il motivo per cui l' ha ritenuto che i vari rapporti di lavoro stagionali Parte_5 susseguitisi nel tempo (all. 4 parte opponente) dovessero essere ex lege convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato.
Una simile conclusione avrebbe, forse, potuto essere tratta nel caso in cui lo scrivente avesse potuto disporre delle SIT.
Ne discende che non sussiste la prova della spettanza della 13 e 14° mensilità, della retribuzione dovuta per le ferie e festività, voci proprie dei contratti a tempo indeterminato, le quali sono sostituite dal CCNL del settore florovivaistica (all. 7) dal cd. terzo elemento.
Quanto al tfr, s'osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal , Pt_1
esso compete anche per gli operai agricoli e florovivaistici a tempo determinato e va erogato al termine di ciascun rapporto a termine.
Nella fattispecie non è dato sapere quali siano stati i criteri di calcolo adoperati dagli inquirenti dell'importo di € 15.540,71 portato nel precetto oggetto d'opposizione, precetto che si riporta integralmente al computo illustrato nella diffida.
Deve ragionevolmente presumersi che la suddetta somma sia stata elaborata in tale misura in ragione dell'indeterminatezza della durata del contratto e del lavoro straordinario (40 in luogo di 39) prestato anche nei giorni festivi nonché di quanto dovuto per ferie e festività.
Vale la pena rimarcare che, quanto allo straordinario, nessuno dei testi è stato in grado di confermare che il proprio collega lavorasse anche di sabato e/o nei giorni festivi.
Circa l'orario di lavoro all'orario di lavoro del convenuto, la ha dato Pt_1
conto d'un orario di circa 6 ore e mezzo al giorno;
la è stata in grado Tes_1
di confermare d'aver visto il ricorrente lavorare soltanto dalle 8 alle 12, nulla sapendo addurre sul turno pomeridiano;
sostanzialmente identica è la deposizione di . Tes_2
Tutti testi hanno poi raccontato che l' faceva ritorno in Marocco ogni CP_1
anno; secondo la a gennaio – febbraio;
secondo i ricordi della Pt_6 Pt_1
ciò avveniva ad agosto o a dicembre e l'uomo restava nel proprio paese d'origine un mese o due.
A dire del , il suo collega “ci andava tutti gli anni quando l'attività si Tes_2
fermava. Non ricordo in che periodo, andava nei mesi morti o quando scadeva il contratto”.
I “monte-ore” settimanali riportate dai testi, dunque, risultano persino inferiori all'orario full-time indicato nelle comunicazioni d'assunzione (all. 5), pari a 39 h alla settimana.
Inoltre, tutte le testimonianze, intrinsecamente credibili poiché scevre da contraddizioni e da elementi d'inverosimiglianza, convergono sulla circostanza che l' abbia sempre effettivamente usufruito delle ferie. CP_1
L'opposizione va, pertanto, accolta e il convenuto condannato al rimborso degli oneri processuali nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del precetto notificatogli da Parte_1
in data 2-3-2022 così provvede: CP_1
Dichiara la nullità del precetto poiché non ha diritto di agire CP_1
nei confronti del ricorrente per il pagamento della somma di € 43.868,18, al lordo delle imposte, a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività nonché di tfr nella misura determinata nel verbale di diffida accertativa in atti, emessa dall' Controparte_3
di Imperia il 16/9/2021.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che CP_1
complessivamente si liquidano in € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase di trattazione e istruttoria €
2200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 3/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli