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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 796 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA e per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. MAJORANO LUCA . L'avv. TORGE chiede la decisione riportandosi agli atti e con condanna alle spese di lite. L'avv. GUSSAGO contesta la CTU ed insiste nelle considerazioni medico legali dell' . Chiede il CP_1 rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 796 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 8 00185 ROMA CP_1 P.IVA_1
con l'avv. MAJORANO LUCA ( ), dal quale è rappresentato C.F._3
e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
del tunnel carpale bilaterale.” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale per la malattia denunciata con una menomazione pari al 7% od in quell'altra accertata in corso di causa da unificarsi con quanto riconosciuto per altra patologia..
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa coltivatore diretto.
Si costituiva in giudizio l chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
prescrizione del diritto nell' integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per assoluta mancanza del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ed indi decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato quale coltivatore diretto dal 1.1.1999.
I testi escussi, entrambi proprietari di fondi confinanti con quello del ricorrente hanno confermato che il signor svolge l'attività di coltivatore diretto Parte_1 provvedendo alla preparazione e lavorazione dei campi nonchè alla raccolta dei prodotti;
il teste ha precisato che il ricorrente svolge tale attività da almeno Tes_1
20 anni.
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente carica e scarica materiali (ad esempio balle di fieno del perso di 20 – 30 kg e cassette del peso di 10 – 20 kg.) e sposta manualmente la legna e di pali di castagno per la recinzione.
Inoltre i testi hanno precisato che il ricorrente lavora circa otto ore al giorno almeno per sei giorni settimanali ed il teste ha riferito anche di averlo visto lavorare Tes_1
anche alle sette di mattina.
Il C.T.U. dott. ha rilevato che “il sig. è stato adibito dal 1999 Per_1 Parte_1
all'attività di coltivatore diretto con l'esigenza di seminare, arare, raccogliere prodotti della terra, utilizzando anche strumenti che fanno leva sui polsi per tutto il turno di lavoro, effettuando quindi negli anni la preparazione e la lavorazione dei campi e successivamente la raccolta dei prodotti, occupandosi inoltre del foraggio di 8 tra cavali e muli. Tale complesso di attività comporta un particolare impegno degli arti superiori, per gli abituali movimenti ripetuti o prolungati del polso e di prensione della mano, con l'utilizzo di strumenti oltreché a causa dei pesi sollevati e per le posture a volte incongrue che si è costretti ad assumere. L'attività lavorativa particolarmente gravosa ha peraltro determinato un precedente riconoscimento di tecnopatia del rachide. Quindi, esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, possiamo affermare che essa ha svolto un ruolo causale o concausali nel determinismo delle patologie riscontrate. In altre parole, sulla base di quanto rilevato attraverso le analisi dell'attività lavorativa e del quadro clinico appare accertata la sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico dei polsi di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali, come l'artrite psoriasica. Pertanto, nel caso in trattazione va riconosciuto, con seria ed apprezzabile probabilità, il nesso causale o concausale tra
l'attività svolta e la malattia denunciata”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il sig. è affetto da: - Sindrome del Parte_1
Tunnel carpale bilaterale di origine professionale, di grado medioelevato prevalente a sx. o Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento) dalla domanda del 14/12/2022. - Relativamente alla unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si precisa che, tenuto conto di quanto già riconosciuto al CP_1
ricorrente per un'altra malattia professionale consistente in «Esiti di discopatia lombare con limitazione del rachide l-s di un 1/3”; grado accertato 6%. Grado complessivo 8%”», il danno biologico complessivo (discopatia, altro e STC), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 12% (dodici per cento), dalla domanda del 14/12/2022”.”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese, seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 5%
e così complessivamente nella misura del 12% previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (12%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario della parte CP_1
ricorrente, delle spese di lite che liquida in €. 2,600,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 7.3.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza