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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MESSINA VALERIO rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni stabilite con il ricorso congiunto;
Il P.M. esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato in data 4.12.2024, e Parte_1 Parte_2 llegavano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la minore
[...] Per_1
a Gela il 29.10.2023.
[...]
Deducevano che, a causa del deterioramento del loro rapporto di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza more uxorio sin dal mese di febbraio 2024 pur trovando un accordo circa le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne, indicate nel corpo del ricorso introduttivo.
All'udienza del 25.2.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti chiedevano la conferma delle condizioni stabilite in sede di ricorso.
Infime, con ordinanza del 17.4.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che le condizioni divisate dalle odierne parti siano conformi al preminente interesse della minore da un lato, a mantenere una proficua Persona_2 relazione con entrambe le figure genitoriali. considerati i tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e, dall'altro, ad essere adeguatamente mantenuta da ambedue i genitori, tenuto conto delle risorse economiche di cui dispongono le parti, emergenti dalla documentazione reddituale prodotta in atti e dalla stessa prospettazione offerta in sede di ricorso.
Considerato, infine, che anche il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alle conclusioni spiegate dalle parti, il collegio non può che prendere positivamente atto delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne proposte in ricorso.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e della natura congiunta della domanda, nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore Persona_1 nata a [...] il [...] indicate in ricorso;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1050/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MESSINA VALERIO rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire il giudizio alle condizioni stabilite con il ricorso congiunto;
Il P.M. esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, depositato in data 4.12.2024, e Parte_1 Parte_2 llegavano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la minore
[...] Per_1
a Gela il 29.10.2023.
[...]
Deducevano che, a causa del deterioramento del loro rapporto di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza more uxorio sin dal mese di febbraio 2024 pur trovando un accordo circa le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne, indicate nel corpo del ricorso introduttivo.
All'udienza del 25.2.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti chiedevano la conferma delle condizioni stabilite in sede di ricorso.
Infime, con ordinanza del 17.4.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che le condizioni divisate dalle odierne parti siano conformi al preminente interesse della minore da un lato, a mantenere una proficua Persona_2 relazione con entrambe le figure genitoriali. considerati i tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e, dall'altro, ad essere adeguatamente mantenuta da ambedue i genitori, tenuto conto delle risorse economiche di cui dispongono le parti, emergenti dalla documentazione reddituale prodotta in atti e dalla stessa prospettazione offerta in sede di ricorso.
Considerato, infine, che anche il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alle conclusioni spiegate dalle parti, il collegio non può che prendere positivamente atto delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne proposte in ricorso.
Tenuto conto, infine, della natura della causa e della natura congiunta della domanda, nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore Persona_1 nata a [...] il [...] indicate in ricorso;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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