Ordinanza collegiale 19 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Vicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura -OMISSIS-e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare, e comunque della sospensione della sua efficacia, del decreto Cat A -OMISSIS-IMM , emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-il 02.02.2023 e notificato il 04.05.2023 con cui è stata respinta l'istanza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avanzata dal sig. -OMISSIS-, e di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di estremi ignoti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura -OMISSIS-e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AN MA e uditi per la parte resistente la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 giugno 2023 e depositato il 24 luglio 2023, il sig. -OMISSIS-, di nazionalità marocchina, ha agito per l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, del provvedimento Cat.A.-OMISSIS-/IMM. -emesso il 2 febbraio 2023 e notificato il 4 maggio 2023 con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS-ha respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato per irreperibilità dello straniero presso la sede di lavoro, emersa in occasione di sopralluoghi ivi eseguiti da personale della Questura, e per l’attestazione del datore di voler cessare il rapporto lavorativo per abbandono dell’impiego da parte del dipendente.
Premette in fatto il ricorrente:
- di avere fatto ingresso in Italia nell’ambito delle quote stabilite con il c.d. Decreto Flussi 2022;
- che avrebbe dovuto essere impiegato presso l’impresa di -OMISSIS-, condotta insieme al marito -OMISSIS-;
- che, tuttavia, dopo la sottoscrizione presso la Prefettura del contratto di soggiorno allo stesso erano preclusi dai datori di lavoro la materiale prestazione dell’attività lavorativa e l’alloggio in azienda;
- solo con la notifica del provvedimento reiettivo dell’istanza avrebbe acquisito conoscenza delle dichiarazioni, da lui ritenute mendaci, dei datori di lavoro circa l’abbandono della sede d’impiego, in esito alle quali ha presentato querela.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto eccesso di potere ; volto a contestare la violazione delle garanzie procedimentali sub specie dell’omessa comunicazione delle ragioni ostative al rilascio del chiesto titolo di soggiorno.
II. Violazione di legge - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ; con cui il ricorrente censura la contestata irreperibilità, ascrivendo a colpa dei datori di lavoro (e di un connazionale contattato nel Pese d’origine) il carattere fittizio del rapporto lavorativo, in pregiudizio dello stesso ricorrente, vittima di fraudolente richieste di denaro: da lui in buona fede ritenute necessarie per gli adempimenti procedurali relativi all’instaurazione di un rapporto di lavoro, rivelatosi poi inesistente.
III. Omessa traduzione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in lingua comprensibile ; in quanto il provvedimento non sarebbe stato comunicato e tradotto nella lingua madre del ricorrente o in altro idioma a lui comprensibile.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata.
Dopo che, con ordinanza n. -OMISSIS- del 18.1.2024 è stata disposta la conversione del rito e con ordinanza n. -OMISSIS- l’Amministrazione intimata è stata onerata del deposito in giudizio del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto del corretto adempimento della parte intimata all’incombente istruttorio disposto con la citata ordinanza n. -OMISSIS-.
Nel merito il ricorso è infondato; ciò anche alla luce di precedente di questa Sezione su fattispecie pressoché sovrapponibile (TAR Catania, sez. IV, 11 luglio 2025 n. 2246), che di seguito si richiama ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) cod. proc. amm.
In assenza di graduazione dei motivi, il collegio ritiene di dover prendere le mosse dal secondo mezzo di gravame in ragione della maggiore pregnanza del vizio denunciato.
La censura non è condivisibile.
L’Amministrazione ha documentato che in occasione dei ripetuti controlli effettuati dal personale della Questura di -OMISSIS-, il ricorrente non è mai stato rinvenuto presso la sede d’impiego (all.ti 1 e 2 del foliario di parte resistente).
L’istante, inoltre, non ha ulteriormente documento le conseguenze della querela da lui proposta.
Dirimente è poi la circostanza che lo stesso ricorrente -sebbene in chiave censoria e al fine di denunciare la frode, in tesi, orchestrata in suo danno- riconosce il carattere artificioso del rapporto di lavoro.
È invero il medesimo ricorrente a qualificare come “fittizi” i datori di lavoro e a riconoscere di non essere mai stato impiegato nell’impresa.
Tale dichiarazione, mentre suffraga il dato fattuale dell’assenza dello straniero dall’azienda, per altro verso rivela la carenza dei presupposti per il rilascio dell’anelato titolo di soggiorno.
Più nel dettaglio: secondo giurisprudenza già condivisa da questa Sezione e alla quale il collegio intende dare continuità, la lecita assunzione del lavoratore extracomunitario costituisce il punto di arrivo di una concatenazione necessitata di atti: a) c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 citato); b) richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22 del decreto legislativo n. 286) o del nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24); c) rilascio, a richiesta dell’extracomunitario, del visto d’ingresso (art. 4, comma 2 ); d) sottoscrizione da parte dell’extracomunitario dell’accordo di integrazione, nei casi contemplati (art. 4-bis, comma 2); e) sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche stagionale) da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11); f) rilascio del permesso di soggiorno, che può essere anche solo di tipo stagionale (artt. 5 e 24).
La verificazione della presenza dei predetti atti consente la concessione al cittadino extracomunitario di poter lavorare e, quindi, essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia. La loro assenza osta, per converso, alla regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 24 gennaio 2025 n. 274).
Pertanto, tenuto conto della riconosciuta inesistenza del contratto di lavoro in relazione al quale è stato domandato il titolo e che il deducente non ha provato la sopravvenienza di elementi comunque idonei a consentire il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. art. 5 comma 5 D.lgs. n. 286/1998), il diniego impugnato si palesa legittimo, integrando un atto vincolato in ragione dell’assenza dell’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro.
Dalla natura strutturalmente vincolata dell’atto consegue anche l’infondatezza del primo motivo di ricorso stante la piana applicazione al caso di specie del regime dei c.d. vizi non invalidanti di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo periodo Legge n. 241/1990; mentre, per il caso di omesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge n. 241/1990, esso recede solo nella fattispecie di cui al secondo periodo della stessa norma.
Destituito di fondamento è anche il terzo motivo.
L’omessa traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente non ne inficia la validità, ma costituisce una mera irregolarità che rileva ai limitati fini dell’eventuale rimessione in termini per errore scusabile: beneficio, peraltro, non occorrente in specie.
In ogni caso, la pluralità e compiutezza delle censure rivolte contro l’atto gravato dimostra che non vi è stata compromissione del diritto di difesa.
In definitiva, il ricorso dev’essere respinto siccome infondato.
In considerazione della particolare natura dell’interesse azionato sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Alla luce delle allegazioni del ricorrente sulla condotta dei promittenti datori di lavoro (-OMISSIS- e -OMISSIS-), si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-al fine di verificare eventuali responsabilità di costoro in relazione a una delle fattispecie disciplinate dall’art. 12 D.lgs. 286/1998 o da altra norma incriminatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare anche in via indiretta il ricorrente e tutte le altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.