TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 454/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da
, nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), e nato il [...], a [...] C.F._1 RT
Lucania (Sa), C.F. entrambi residenti residente in [...]della C.F._2
Civitella (SA), alla Via Alcide De Gaspari. N. 3, rappresentati e difesi, dall'avv.
Giuseppe Barbato (C.F. ) ed elettivamente domiciliati in C.F._3
Salerno (Sa), alla Via Renato De Martino, n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e , con ricorso Parte_1 RT congiunto depositato in data 02.08.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio nel Comune di NO VE (Sa), in data 18.08.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di NO VE
(Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 2016, Atto n. 1, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva il 04.10.2017 a Vallo Della Lucania (SA), la figlia (C.F. ); che l'unione matrimoniale con Parte_2 C.F._4 il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: “…-. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e RT
; -. Ordinare al Comune di NO VE (SA), di annotare l'emananda Parte_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte;
-. Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) La figlia viene affidata ad Parte_2 entrambi i coniugi e dimorera nella casa coniugale, assegnata alla madre, sita Moio della Civitella (SA) in via Alcide De Gasperi, n. 3, in modo da consentirgli a vivere inseriti nel quartiere a loro abituale. 2) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sulla figlia minore e, pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3) Il sig. verserà a RT Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €. 450,00
[...] somma che verrà versata a anticipatamente entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla omologa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati. 4) Il sig.
terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla RT figlia secondo le seguenti intese: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica /pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) con riferimento alle modalità del diritto di visita della minore da parte del sig. si conviene che: a) si concordano di volta in RT volta previo appuntamento telefonico con il padre;
b) a fine settimana alterni, la figlia stara con il padre dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica, con pernotto presso il padre dopo il 9 anno della minore c) nel periodo estivo, la Pt_2 figlia trascorrerà con il padre due settimane continuative nel mese di agosto o, in alternativa, due settimane non continuative, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Tale periodo spetterà anche alla madre in base alle ferie concesse dal datore di lavoro;
d) ad anni alterni, con decorrenza da dicembre 2024, la figlia trascorrerà il 24 dicembre e il 31 dicembre con la madre e il 25 dicembre e il primo gennaio con il padre;
sempre ad anni alterni, con decorrenza da aprile 2024, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre;
la figlia trascorrerà il giorno dei relativi compleanni ed onomastici preferibilmente con entrambi i genitori sempre dopo il 9 anno della piccola 6) In ragione della circostanza che Pt_2
l'assegno ex lege previsto a favore della figlia, viene concordemente percepito dalla sig.ra ”. Parte_3
In occasione della prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 16.10.2024, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dai difensori unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto introduttivo del 16.07.2024 depositato nel fascicolo telematico), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 28.10.2024, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Veniva, poi, rimessa la causa sul ruolo con ordinanza resa in data 28.12.2024 ravvisando in atti la mancanza del certificato di matrimonio dei coniugi e rinviato, per tale incombente, all'udienza del 22.1.2025, per cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza concordemente alle richieste rassegnate.
La causa, stante l'intervenuto deposito della documentazione richiesta, veniva poi riservata nuovamente in decisione con provvedimento del 10.3.2025.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità. Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore della coppia, In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti Pt_2 motivi per compensare le spese di lite, come del resto chiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di NO VE (Sa), in
[...] data 18.08.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di NO
VE (Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 2016, Atto n. 1, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO VE (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni