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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8260/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8260/2016 promossa da:
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MARRUSO FRANCO [ ] ed elettivamente domiciliata C.F._1
in alla via Nizza n. 146 Pt_1
APPELLANTE contro
], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti BORRIELLO GENNARO
[ e ALBANO CAROLINA [ ] ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata in alla via A. Pirlo n. 2 Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 2102/2015 reso dal Giudice di pace di nell'ambito del giudizio R.G. n. Pt_1
5950/2015, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della pagina 1 di 7 '80 della somma di € 1.773,40 oltre interessi e spese, a CP_1 Parte_2
titolo di spese e competenze di lite già liquidate con il D.I. n. 2205/2013 concesso alla stessa
'80 per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione con il ma non CP_1 CP_2
notificato. Stante l'intervenuto pagamento della sorte capitale prima della sua emissione. Parte In sede di opposizione la eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, argomentando nel senso che nulla fosse dovuto all'opposta in conseguenza dell'illegittimità del Decreto ingiuntivo originariamente emanato in suo favore e successivamente divenuto inefficace per intervenuto pagamento, e che d'altro canto il creditore nemmeno poteva pretendere il rimborso delle spese di lite di cui alla fase monitoria, stante da un lato la mancanza di prova delle spese sostenute e dall'altro la dichiarazione di antistatarietà formulata dal suo difensore al momento del deposito del ricorso.
All'esito del giudizio, nell'ambito del quale si costituiva altresì la '80, il Giudice di CP_1 pace con sentenza n. 1988/2016, ritenendo sussistente il diritto del creditore opposto alle spese di lite di cui al procedimento per decreto ingiuntivo R.G. n. 5950/2015, rigettava l'opposizione e dunque confermava l'opposto decreto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello la procedeva quindi ad impugnare la predetta Parte_1 sentenza, insistendo per la riforma delle statuizioni in merito al diritto dell'opposto alla corresponsione delle spese e competenze della procedura monitoria ed eccependo in particolare: - l'erroneo richiamo delle norme in tema di risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento, con specifico riferimento alla mancanza di prova dell'effettivo patimento di tale voce di danno da parte dell'opposto; - la mancanza di prova scritta del credito azionato, non potendosi a tale scopo utilizzare il decreto ingiuntivo non notificato in quanto inefficace;
-
l'esistenza di una dichiarazione di antistatarietà formulata dal difensore che depositava il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali motivi, insisteva per l'accoglimento dell'appello e la conseguente revoca del D.I. n.
2102/2015, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la '80 CP_1 Parte_2
contestando l'avverso appello ed insistendo per la conferma della sentenza gravata, con
[...] attribuzione in proprio favore delle spese per il doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 7 Nel corso del processo non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 05.02.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVAZIONE
Le doglianze avanzate in questa sede dall'appellante, che in ragione del loro contenuto possono essere riunite in un unico capo di impugnazione, non sono fondate e meritano rigetto, per le ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Dalla motivazione della sentenza emerge che il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia oggetto di lite, riconoscendo la spettanza del diritto azionato in sede monitoria dall'allora opposta sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati e condivisibili, nonché attraverso un iter argomentativo sostanzialmente immune da vizi logici.
Con un'esposizione approfondita e particolareggiata egli ha infatti anzitutto rilevato che il pagamento spontaneo della somma oggetto del credito da parte del debitore, nelle more del procedimento monitorio attivato dal creditore e prima dell'emissione e successiva notificazione del decreto ingiuntivo reso per la medesima somma, rappresenta un atto solutorio idoneo a determinare il venir meno dell'interesse concreto alla coltivazione del procedimento per la condanna al pagamento di quanto dovuto, e conseguentemente la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo emanato dopo l'intervenuta estinzione del credito che ne costituisce l'oggetto (ex multis Cass. civ. n. 14194/2004; Cass. civ. n. 14775/2004; Cass. civ. n.
10478/2004; Cass. civ. S.U. n. 1048/2000).
Allo stesso modo, il Giudice di pace ha anche correttamente e condivisibilmente argomentato in merito alla questione, strettamente correlata a quella sopra esposta e costituente l'oggetto principale del giudizio, rappresentata dalla spettanza o meno al creditore ingiungente delle spese sostenute per l'avvio della procedura monitoria, a fronte dell'adempimento integrale da parte del debitore nella fase compresa tra il deposito del ricorso e quella di emissione del decreto ingiuntivo.
Sul punto appare condivisibile l'impostazione propugnata dal decidente attraverso il richiamo all'orientamento espresso con la sentenza della Suprema Corte n. 3054/1990, nell'ambito della quale espressamente viene prospettata la possibilità per il creditore avvalsosi del procedimento pagina 3 di 7 per ingiunzione - il quale risulti poi soccombente in ragione del pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, egli può agire anche in separata sede, come avvenuto nel caso di specie.
L'orientamento in commento ravvisa a ben vedere un proprio precedente conforme già nella sentenza Cass. civ. n. 6121/1983, la quale, pur esprimendosi - diversamente da quanto sostenuto dalla successiva giurisprudenza - nel senso della piena efficacia del decreto ingiuntivo anche se reso in presenza del pagamento della somma da esso risultante, nondimeno prospettava l'obbligo per l'ingiunto di pagare anche le somme liquidate a titolo di spese per la fase sommaria, ricollegando tale soluzione ermeneutica ad un'applicazione del criterio della soccombenza virtuale: "Il pagamento della somma risultante dal decreto ingiuntivo effettuato nel corso del giudizio di opposizione non comporta la revoca del decreto opposto, mentre devono essere poste a carico dell'ingiunto le spese con esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento, se il creditore soddisfatto si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo".
In senso sostanzialmente conforme anche Cass. civ. n. 7526/2007: "Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto.
Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo".
Infine, nell'ambito della sentenza Cass. civ. n. 8428/2014 ancora una volta si afferma che "Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto", per tal via specificandosi, nel ragionamento pagina 4 di 7 condotto dai giudici di legittimità, che l'eventuale esito positivo della verifica in merito alla fondatezza delle ragioni creditorie poste alla base della domanda di ingiunzione ben può legittimare la condanna alle spese posta a carico del debitore ingiunto, pur a fronte della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Orbene, a fronte dell'approccio interpretativo adottato dal Giudice di opposizione, non paiono invece cogliere nel segno i motivi di gravame sollevati in questa sede dall'appellante.
In primo luogo, con riferimento all'asserita mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224
c.c., il cui onere ricadrebbe integralmente sul creditore che agisca per il recupero delle spese della fase monitoria, essa non trova conforto nella citata giurisprudenza di legittimità, la quale si mostra univoca nel ritenere che la prova del danno in questo caso sia da ravvisarsi in sé nel fatto stesso della mora debendi conseguente al ritardato pagamento del dovuto, in conseguenza della quale sono poste a carico del debitore tutte le conseguenze negative della propria inadempienza ivi comprese le spese sostenute dal creditore per il recupero del credito dovuto;
ed infatti, ragionando in senso contrario, ne risulterebbe un pregiudizio alle legittime ragioni del creditore medesimo, il quale sarebbe ingiustamente gravato delle spese legali della fase monitoria pur avendo ricevuto il pagamento di quanto spettantegli.
A questo proposito si ricorda che l'illegittimità del decreto ingiuntivo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovuta all'integrale pagamento intervenuto nelle more del giudizio, non si estende in alcun modo alla valutazione circa l'esistenza e la legittimità del credito sulla base del quale il procedimento per ingiunzione sia stato azionato, ed anzi esse non possono che trovare integrale conferma nel fatto stesso del pagamento effettuato dal debitore da intendersi alla stregua di un pieno riconoscimento della debenza della somma ingiunta;
ragion per cui il pagamento intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo, ma dopo il deposito del ricorso per ingiunzione, costituisce in ogni caso un'ipotesi un adempimento tardivo dell'obbligazione che legittima la parte creditrice a richiedere il rimborso delle spese sostenute ai fini dell'esperimento della procedura di ingiunzione, il quale può ritenersi a tutti gli effetti giustificato in ragione dell'esistenza del credito al momento della proposizione del ricorso, indipendentemente dal suo successivo venir meno nelle more del giudizio.
pagina 5 di 7 Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alla circostanza che il decreto ingiuntivo sia da ritenersi invalido in quanto non notificato al debitore ingiunto, posto che trattasi di illegittimità non dissimile da quella pronunciata dal giudice dell'opposizione adito dal debitore il quale eccepisca l'intervenuto pagamento a fronte di un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ipotesi quest'ultima alla quale la citata giurisprudenza pacificamente riconduce all'opposto il diritto al rimborso delle spese del giudizio monitorio (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
21432/2021 e Cass. civ. n. 1954/2009).
Infine, per quanto concerne la questione sollevata dall'appellante in merito alla dichiarazione di antistatarietà del difensore va rilevato, conformemente a quanto prospettato nelle proprie difese da parte appellata, che la stessa risulta essere stata affrontata, oltre che dalla sentenza impugnata, anche con sentenza n. 2515/2015 resa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del Parte giudizio di opposizione R.G. 4034/2014 promosso dalla nei confronti del difensore dell'appellata e avente ad oggetto la medesima condanna alle spese liquidate nell'ambito della procedura di cui al D.I. 2102/2015.
In tale sede veniva infatti dichiarata la totale carenza di legittimazione attiva del procuratore antistatario il quale agisca per il rimborso delle spese del procedimento monitorio a fronte di una declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo reso, in quanto la caducazione di quest'ultimo comporta la perdita di efficacia di tutte le statuizioni in esso contenute, ivi compresa quella concernente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
sicché il diritto alla ripetizione delle spese, in questa ottica, residua quale posizione soggettiva facente capo al creditore il quale abbia proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di maggior danno per il ritardo nel pagamento ex art. 1224 c.c.
In considerazione di tutte le suesposte ragioni va dunque rigettato l'appello proposto dalla
[...]
, e conseguentemente vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di primo Pt_1
grado.
In merito, infine, alle contestazioni sollevate da parte appellata circa la scelta del primo giudice di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, la relativa richiesta di riforma deve ritenersi non meritevole di condivisione, avendo il decidente adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento della compensazione specificando, in pagina 6 di 7 particolare, la pendenza di altri giudizi di opposizione intentati dall'odierna appellante verso soggetti diversi ma per le medesime ragioni.
Devono essere invece poste a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'integrale rigetto dei motivi di appello dalla stessa articolati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna l'appellante a rifondere direttamente agli avv.ti Borriello e Albano, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.728,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8260/2016 promossa da:
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MARRUSO FRANCO [ ] ed elettivamente domiciliata C.F._1
in alla via Nizza n. 146 Pt_1
APPELLANTE contro
], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti BORRIELLO GENNARO
[ e ALBANO CAROLINA [ ] ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata in alla via A. Pirlo n. 2 Pt_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 2102/2015 reso dal Giudice di pace di nell'ambito del giudizio R.G. n. Pt_1
5950/2015, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della pagina 1 di 7 '80 della somma di € 1.773,40 oltre interessi e spese, a CP_1 Parte_2
titolo di spese e competenze di lite già liquidate con il D.I. n. 2205/2013 concesso alla stessa
'80 per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione con il ma non CP_1 CP_2
notificato. Stante l'intervenuto pagamento della sorte capitale prima della sua emissione. Parte In sede di opposizione la eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, argomentando nel senso che nulla fosse dovuto all'opposta in conseguenza dell'illegittimità del Decreto ingiuntivo originariamente emanato in suo favore e successivamente divenuto inefficace per intervenuto pagamento, e che d'altro canto il creditore nemmeno poteva pretendere il rimborso delle spese di lite di cui alla fase monitoria, stante da un lato la mancanza di prova delle spese sostenute e dall'altro la dichiarazione di antistatarietà formulata dal suo difensore al momento del deposito del ricorso.
All'esito del giudizio, nell'ambito del quale si costituiva altresì la '80, il Giudice di CP_1 pace con sentenza n. 1988/2016, ritenendo sussistente il diritto del creditore opposto alle spese di lite di cui al procedimento per decreto ingiuntivo R.G. n. 5950/2015, rigettava l'opposizione e dunque confermava l'opposto decreto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello la procedeva quindi ad impugnare la predetta Parte_1 sentenza, insistendo per la riforma delle statuizioni in merito al diritto dell'opposto alla corresponsione delle spese e competenze della procedura monitoria ed eccependo in particolare: - l'erroneo richiamo delle norme in tema di risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento, con specifico riferimento alla mancanza di prova dell'effettivo patimento di tale voce di danno da parte dell'opposto; - la mancanza di prova scritta del credito azionato, non potendosi a tale scopo utilizzare il decreto ingiuntivo non notificato in quanto inefficace;
-
l'esistenza di una dichiarazione di antistatarietà formulata dal difensore che depositava il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali motivi, insisteva per l'accoglimento dell'appello e la conseguente revoca del D.I. n.
2102/2015, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la '80 CP_1 Parte_2
contestando l'avverso appello ed insistendo per la conferma della sentenza gravata, con
[...] attribuzione in proprio favore delle spese per il doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 7 Nel corso del processo non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 05.02.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVAZIONE
Le doglianze avanzate in questa sede dall'appellante, che in ragione del loro contenuto possono essere riunite in un unico capo di impugnazione, non sono fondate e meritano rigetto, per le ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Dalla motivazione della sentenza emerge che il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia oggetto di lite, riconoscendo la spettanza del diritto azionato in sede monitoria dall'allora opposta sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati e condivisibili, nonché attraverso un iter argomentativo sostanzialmente immune da vizi logici.
Con un'esposizione approfondita e particolareggiata egli ha infatti anzitutto rilevato che il pagamento spontaneo della somma oggetto del credito da parte del debitore, nelle more del procedimento monitorio attivato dal creditore e prima dell'emissione e successiva notificazione del decreto ingiuntivo reso per la medesima somma, rappresenta un atto solutorio idoneo a determinare il venir meno dell'interesse concreto alla coltivazione del procedimento per la condanna al pagamento di quanto dovuto, e conseguentemente la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo emanato dopo l'intervenuta estinzione del credito che ne costituisce l'oggetto (ex multis Cass. civ. n. 14194/2004; Cass. civ. n. 14775/2004; Cass. civ. n.
10478/2004; Cass. civ. S.U. n. 1048/2000).
Allo stesso modo, il Giudice di pace ha anche correttamente e condivisibilmente argomentato in merito alla questione, strettamente correlata a quella sopra esposta e costituente l'oggetto principale del giudizio, rappresentata dalla spettanza o meno al creditore ingiungente delle spese sostenute per l'avvio della procedura monitoria, a fronte dell'adempimento integrale da parte del debitore nella fase compresa tra il deposito del ricorso e quella di emissione del decreto ingiuntivo.
Sul punto appare condivisibile l'impostazione propugnata dal decidente attraverso il richiamo all'orientamento espresso con la sentenza della Suprema Corte n. 3054/1990, nell'ambito della quale espressamente viene prospettata la possibilità per il creditore avvalsosi del procedimento pagina 3 di 7 per ingiunzione - il quale risulti poi soccombente in ragione del pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, egli può agire anche in separata sede, come avvenuto nel caso di specie.
L'orientamento in commento ravvisa a ben vedere un proprio precedente conforme già nella sentenza Cass. civ. n. 6121/1983, la quale, pur esprimendosi - diversamente da quanto sostenuto dalla successiva giurisprudenza - nel senso della piena efficacia del decreto ingiuntivo anche se reso in presenza del pagamento della somma da esso risultante, nondimeno prospettava l'obbligo per l'ingiunto di pagare anche le somme liquidate a titolo di spese per la fase sommaria, ricollegando tale soluzione ermeneutica ad un'applicazione del criterio della soccombenza virtuale: "Il pagamento della somma risultante dal decreto ingiuntivo effettuato nel corso del giudizio di opposizione non comporta la revoca del decreto opposto, mentre devono essere poste a carico dell'ingiunto le spese con esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento, se il creditore soddisfatto si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo".
In senso sostanzialmente conforme anche Cass. civ. n. 7526/2007: "Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto.
Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo".
Infine, nell'ambito della sentenza Cass. civ. n. 8428/2014 ancora una volta si afferma che "Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto", per tal via specificandosi, nel ragionamento pagina 4 di 7 condotto dai giudici di legittimità, che l'eventuale esito positivo della verifica in merito alla fondatezza delle ragioni creditorie poste alla base della domanda di ingiunzione ben può legittimare la condanna alle spese posta a carico del debitore ingiunto, pur a fronte della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Orbene, a fronte dell'approccio interpretativo adottato dal Giudice di opposizione, non paiono invece cogliere nel segno i motivi di gravame sollevati in questa sede dall'appellante.
In primo luogo, con riferimento all'asserita mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224
c.c., il cui onere ricadrebbe integralmente sul creditore che agisca per il recupero delle spese della fase monitoria, essa non trova conforto nella citata giurisprudenza di legittimità, la quale si mostra univoca nel ritenere che la prova del danno in questo caso sia da ravvisarsi in sé nel fatto stesso della mora debendi conseguente al ritardato pagamento del dovuto, in conseguenza della quale sono poste a carico del debitore tutte le conseguenze negative della propria inadempienza ivi comprese le spese sostenute dal creditore per il recupero del credito dovuto;
ed infatti, ragionando in senso contrario, ne risulterebbe un pregiudizio alle legittime ragioni del creditore medesimo, il quale sarebbe ingiustamente gravato delle spese legali della fase monitoria pur avendo ricevuto il pagamento di quanto spettantegli.
A questo proposito si ricorda che l'illegittimità del decreto ingiuntivo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovuta all'integrale pagamento intervenuto nelle more del giudizio, non si estende in alcun modo alla valutazione circa l'esistenza e la legittimità del credito sulla base del quale il procedimento per ingiunzione sia stato azionato, ed anzi esse non possono che trovare integrale conferma nel fatto stesso del pagamento effettuato dal debitore da intendersi alla stregua di un pieno riconoscimento della debenza della somma ingiunta;
ragion per cui il pagamento intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo, ma dopo il deposito del ricorso per ingiunzione, costituisce in ogni caso un'ipotesi un adempimento tardivo dell'obbligazione che legittima la parte creditrice a richiedere il rimborso delle spese sostenute ai fini dell'esperimento della procedura di ingiunzione, il quale può ritenersi a tutti gli effetti giustificato in ragione dell'esistenza del credito al momento della proposizione del ricorso, indipendentemente dal suo successivo venir meno nelle more del giudizio.
pagina 5 di 7 Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, alla circostanza che il decreto ingiuntivo sia da ritenersi invalido in quanto non notificato al debitore ingiunto, posto che trattasi di illegittimità non dissimile da quella pronunciata dal giudice dell'opposizione adito dal debitore il quale eccepisca l'intervenuto pagamento a fronte di un decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ipotesi quest'ultima alla quale la citata giurisprudenza pacificamente riconduce all'opposto il diritto al rimborso delle spese del giudizio monitorio (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. lav. n.
21432/2021 e Cass. civ. n. 1954/2009).
Infine, per quanto concerne la questione sollevata dall'appellante in merito alla dichiarazione di antistatarietà del difensore va rilevato, conformemente a quanto prospettato nelle proprie difese da parte appellata, che la stessa risulta essere stata affrontata, oltre che dalla sentenza impugnata, anche con sentenza n. 2515/2015 resa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del Parte giudizio di opposizione R.G. 4034/2014 promosso dalla nei confronti del difensore dell'appellata e avente ad oggetto la medesima condanna alle spese liquidate nell'ambito della procedura di cui al D.I. 2102/2015.
In tale sede veniva infatti dichiarata la totale carenza di legittimazione attiva del procuratore antistatario il quale agisca per il rimborso delle spese del procedimento monitorio a fronte di una declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo reso, in quanto la caducazione di quest'ultimo comporta la perdita di efficacia di tutte le statuizioni in esso contenute, ivi compresa quella concernente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
sicché il diritto alla ripetizione delle spese, in questa ottica, residua quale posizione soggettiva facente capo al creditore il quale abbia proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di maggior danno per il ritardo nel pagamento ex art. 1224 c.c.
In considerazione di tutte le suesposte ragioni va dunque rigettato l'appello proposto dalla
[...]
, e conseguentemente vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di primo Pt_1
grado.
In merito, infine, alle contestazioni sollevate da parte appellata circa la scelta del primo giudice di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, la relativa richiesta di riforma deve ritenersi non meritevole di condivisione, avendo il decidente adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento della compensazione specificando, in pagina 6 di 7 particolare, la pendenza di altri giudizi di opposizione intentati dall'odierna appellante verso soggetti diversi ma per le medesime ragioni.
Devono essere invece poste a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'integrale rigetto dei motivi di appello dalla stessa articolati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna l'appellante a rifondere direttamente agli avv.ti Borriello e Albano, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.728,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 7 di 7