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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8155/2019 All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 10:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. TOTINO LAURA Appellato/i
Controparte_1
Avv. NANNI NICOLA presente
***
L'avv. chiede lo stralcio della documentazione depositata in data 17 aprile. L'avv. Nanni si Pt_1 rimette. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8155 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
L'AVV. , (C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliato in C.F._1 Email_1
Roma, al Largo Messico n. 7, 00198 Roma ITALIA presso il proprio studio unitamente all'avv. Laura
TI (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2
– APPELLANTE – E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._3 della Giuliana 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
– APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 § 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato l'ordinanza del Parte_1
22/11/2019, emessa dal Tribunale di Latina – pubblicata il 17/07/19 – resa nel procedimento R.G. n.
1888/2018 promosso dallo stesso l'avv. , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso depositato il 29 marzo 2018, chiedeva la liquidazione dei compensi per Parte_1
l'attività difensiva svolta in favore di ed avente ad oggetto la redazione ed il Controparte_1 deposito di ricorso per riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p di Roma e, successivamente, riformata con ordinanza del Tribunale del riesame, n. 2193/2017 mediante sostituzione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Deduceva, poi, di aver prestato ulteriore attività nel giudizio sorto a seguito di appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza n. 2193/2017 R.G. dell'8.08.2017, con il quale era stata chiesta l'applicazione della misura reale del sequestro preventivo dell'azienda. Chiedeva, pertanto, la liquidazione dei compensi e la condanna del resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 52.871,94 oltre spese forfettarie (15%)
IVA e CPA, spese vive documentate ed interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo. Si costituiva disconoscendo integralmente le prestazioni allegate ed Controparte_1 insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite, nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il giudice, per mero errore materiale, all'udienza di comparizione, del 13.6.2019, riservava la causa alla decisione del collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.7.2019 per note deduttive, in ordine all'avversa memoria e, fino al 20.9.2019, al resistente, per repliche.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta ordinanza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidandole, come in parte motiva, in euro oltre 6.005,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese CP_1 generali al 15%; Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di Parte_1
della somma di euro 3.000,00.”. Controparte_1
§ 4. — Con l'atto di appello, l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia, a Codesto Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata ordinanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'ordinanza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto:1) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof. Parte_1 nei confronti del Sig. per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Controparte_1
Tribunale penale, al GIP, al Tribunale della Libertà per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. pagina 3 di 15 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6
D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cp.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. ed al risarcimento dei danni per lesione della dignità professionale e personale con la cancellazione delle espressioni offensive presenti negli scritti difensivi. Si chiede di richiedere alla cancelleria del Giudice di prime cure di provvedere alla trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado. Si insiste per l'accoglimento delle domande attrici, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di giudizio con condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 ed ex art. 88 c.p.c.. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi giudizio”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta, ha resistito Controparte_1 all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “.. Respingere l'appello proposto dall'avv. perché del tutto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma dell'ordinanza Pt_1 impugnata. - Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello è articolato in otto motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “A) Nullità assoluta per dichiarata incompetenza funzionale del Giudice di prime cure.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “il giudice, per mero errore materiale, all'udienza di comparizione, del 13.6.2019, riservava la causa alla decisione del collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.7.2019 per note deduttive, in ordine all'avversa memoria e, fino al 20.9.2019, al resistente, per repliche. In via del tutto preliminare, va osservato come il procedimento in oggetto risulti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, le prestazioni allegate dal ricorrente attenendo alla materia penale e non trovando, pertanto, applicazione, il rito collegiale speciale di cui al d.lgs 150/2011 (in materia di compensi del professionista per prestazioni rese nel giudizio civile)”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Ad una mera ed obiettiva lettura di pag. 2 dell'ordinanza gravata “il
Giudice, all'udienza di comparizione del 13.06.2019 riservava la causa alla decisione del Collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.07.2019 per note deduttive in ordine all'avversa memoria e sino al 20.09.2019 al resistente per repliche”. Ciò nonostante, il Giudice decide di NON rimettere la causa sul ruolo – così come avrebbe dovuto -, e di emettere l'ordinanza gravata in funzione di Giudice pagina 4 di 15 monocratico dopo aver messo a verbale che “riservava la causa al Collegio” ponendo in essere un gravissimo error in procedendo in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e una grave violazione della procedura. Infatti, il Giudice di prime cure nel momento stesso in cui riserva la causa al Collegio si spoglia della propria competenza funzionale attribuendo al Collegio la competenza decisionale: solo il Collegio avrebbe potuto – in ipotesi – delibare sulla propria competenza funzionale e rimettere la causa al Giudice monocratico. L'error in procedendo inficia – per la sua assoluta gravità – la procedura e comporta la nullità in radice dell'ordinanza emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente funzionalmente in favore del Collegio.”.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “B) Violazione e falsa applicazione degli artt.
161 c.p.c. e art. 14 comma 2 DLGS. n. 150/2011.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “l'art. 14 del dlgs. n. 150 del 2011 prevede che il Tribunale decida le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 12609 del 20.07.2012; Cass. ordinanza dell'11.01.2017 n. 548; Cass. n.
15411 del 17.05.2017). Alla luce della superiore violazione l'ordinanza è nulla per error in procedendo e va cassata e rimessa al Tribunale in composizione collegiale. Infatti “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. a successivo art. 161 comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime di sanatoria implicita) con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass. SS.UU. 25.11.2008 n. 28040; Cass. 07.10.2011 n. 200623).”.
§ 7.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “B) Violazione di legge: art. 29 della L. n.
794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando non applica correttamente il pur noto disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, applicabile alla liquidazione dei compensi per l'attività penale, […]. In particolare il Giudice di prime cure omette di considerare le caratteristiche, l'urgenza (trattasi di impugnazione di ordinanza di misura restrittiva e di attività svolta in periodo di sospensione feriale dei termini in pieno agosto) e del pregio dell'attività prestata
(accoglimento del ricorso e annullamento della misura restrittiva), dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento (trattasi del procedimento afferente misure afflittive e limitative della pagina 5 di 15 libertà personale), della gravità e del numero delle imputazioni (le imputazioni sono innumerevoli e comprendono anche l'associazione a delinquere in una complessa indagine che ha coinvolto oltre 50 indagati svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (trattasi di indagine condotta per oltre due anni con intercettazioni ambientali di ogni tipo e con migliaia di pagine del fascicolo del P.M.), dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione (Tribunale della Libertà in sede di appello avverso l'ordinanza di convalida della custodia cautelare emessa dal GIP), della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente (plurimi trasferimenti da Bari che è la sede principale ove si svolge la professione - giusta iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bari - a Latina ove risiede il e a Roma ove ha CP_1 sede il competente Tribunale del Riesame), nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente (il risultato è consistito nell'annullamento dell'ordinanza irrogativa di misura restrittiva). Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime (il tempo necessario è stato assai rilevante sia per gli spostamenti, sia per l'audizione del a Latina, sia per i colloqui con i due Pubblici Ministeri ed il GIP a Roma, e CP_1 successivamente per le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma).”.
Aggiunge l'avv. : “bontà sua, il Giudice di prime si accorge – in limine litis e senza però Pt_1 valorizzarlo – che “nell'atto del Pubblico Ministero (sic!) compare il nome del solo tra CP_1 quello degli indagati nel procedimento per il quale è stata adottata misura cautelare personale e misura cautelare reale (nella fattispecie sequestro). Il Giudice di prime cure, quindi, pur essendosi reso conto che: 1) il era indagato nel procedimento penale;
2) il aveva CP_1 CP_1 nominato come difensore di fiducia l'avv. ; 3) l'avv. ha svolto attività defensionale, ciò Pt_1 Pt_1 nonostante ritiene che “la domanda articolata dal ricorrente risulta pertanto assolutamente (sic!) infondata” omettendo peraltro di considerare le motivazioni in ragione delle quali avrebbe dovuto applicare i massimi dei parametri aumentati sino all'80%. Né si comprende il motivo per cui il Giudice di prime cure abbia apoditticamente ritenuto di non liquidare neppure le fasi di studio ed introduttiva una volta accertata la pendenza del procedimento penale, la qualità di imputato del e la CP_1 qualità di difensore di fiducia dell'avv. . Né si comprende perché il Giudice di prime cure Pt_1 abbia apoditticamente ritenuto di liquidare gli onorari maturati per la complessa istruttoria sia in relazione alle plurime intercettazioni ambientali, sia alle perizie che hanno riguardati i luoghi oggetto pagina 6 di 15 della colossale discarica abusiva oggetto del procedimento penale andato agli onori della cronaca con il nome di “dark side” a carico del .”. CP_1
§ 7.4 — Il quarto motivo di appello è rubricato: “D Violazione di legge: art. 12 D.M. n. 55 del
2014”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate. A ben vedere, non risulta depositato, nel fascicolo telematico, alcun atto difensivo e/o giurisdizionale riferibile al resistente, Al Controparte_1 contrario, dagli atti depositati, risulta addirittura smentita l'allegazione di parte ricorrente.
L'ordinanza di custodia cautelare, allegata al ricorso introduttivo, infatti, è rivolta ad altri soggetti, mentre il neppure risulta tra gli indagati nel relativo procedimento. Con riferimento al CP_1 procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, il resistente non compare né tra i soggetti prevenuti da misura cautelare personale, né tra i titolari di diritti reali sui beni colpiti da sequestro. Nell'atto del pubblico ministero compare il nome del soltanto tra quello degli indagati nel CP_1 procedimento per il quale è stata adottata misura cautelare personale (rivolta, però, ad altri indagati)
e misura cautelare reale (nella fattispecie, sequestro). La domanda articolata dal ricorrente risulta, pertanto, assolutamente infondata”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure laddove ritiene che non possa essere riconosciuto l'aumento di cui al secondo comma dell'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, previsto per la liquidazione del compenso complessivo nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a richiedere il compenso per l'assistenza prestata a senza allegare in favore di quale altro soggetto egli avrebbe Persona_1 prestato la propria opera. In proposito è sin troppo agevole replicare evidenziando che il ricorrente ha indicato gli altri soggetti nei cui confronti ha prestato la propria opera ossia , citato Persona_2 dallo stesso Giudice di prime cure nell'ordinanza gravata a pag. 3 ove parla di “tale ”: Per_2 sarebbe stato comunque sufficiente che il Giudice di prime cure avesse provveduto a dare anche una sommaria lettura del fascicolo del ricorrente e in particolare dell'ordinanza di custodia cautelare per evidenziare tutti gli altri ulteriori soggetti difesi dal ricorrente ossia: 1) , 2) Persona_2 [...]
3) ”. CP_2 Persona_3
Aggiunge l'avv. : “in proposito, è solo il caso di rilevare che il Giudice di prime cure Pt_1 oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ., 27.07.2011, n. 16443 nonché Cass. SS.UU. 18 giugno 2010 n. 14699) secondo cui la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in pagina 7 di 15 mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Il principio risulta peraltro conforme a precedenti arresti della Corte, secondo cui la parcella del difensore relativa a prestazioni giudiziali è fonte di prova presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso è preteso, riguardando lo svolgimento di prestazioni che o sono comprovate da atti processuali, verificabili dal cliente, o sono intimamente connesse a tali atti, ed essendo compilata in base a previsioni obbligatorie delle tariffe professionali in ordine sia alla specificazione delle singole prestazioni, sia alla misura dei compensi dovuti. Pertanto, poiché la parcella è assimilabile a un rendiconto, in relazione al quale le contestazioni non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, solo in caso di specifica contestazione sorge l'onere del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto, (in termini, Cass. 15 giugno 2001 n. 8160; Cass. 11 gennaio 1997 n. 242). In proposito è solo il caso di rimarcare come il Giudice di prime cure non consideri che la resistente ha omesso una puntuale e specifica contestazione delle voci della parcella presentata dal ricorrente con conseguente inammissibilità delle eccezioni genericamente sollevate dalla medesima. Conseguentemente il Giudice di prime cure ha violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato sostituendosi alla resistente nella determinazione e nella contestazione del quantum debeatur”.
§ 7.5 — Il quinto motivo di appello è rubricato: “E) Violazione di legge: art. 112 c.p.c.
Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure ha in toto omesso qualsivoglia valida motivazione sull'inspiegabile “taglio” degli onorari maturati per l'attività prestata in favore dell'odierno appellato omettendo di raccogliere quelle prove pur sempre necessarie a decidere su domande compatibili con la decisione semplificata (Arieta, Il rito semplificato di cognizione;
Olivieri,
Il procedimento sommario di cognizione) omettendo finanche la trasformazione del rito. L'ordinanza gravata si pone in antitesi – e se ne chiede la riforma - con riferimento a quanto autorevolmente affermato dai Giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la decisione n. 1357 del 19. Gennaio 2018 che hanno stabilito il principio secondo cui il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali secondo i criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale n.
55 del 2014 e non può utilizzare i criteri del D.M. n. 140 del 2012. La portata della decisione è evidente: il D.M. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità dei minimi tariffari allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine aveva rimosso i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, pagina 8 di 15 l´avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l´incarico professionale;
per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M.
n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.”.
§ 7.6 — Il sesto motivo di appello è rubricato: “E) Violazione di legge: art. 91 c.p.c.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “con riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere liquidate, in favore di parte resistente, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del petitum e, dunque, secondo lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00, ai valori medi, per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, stante la sommarietà del rito (senza riconoscimento, pertanto, della fase istruttoria), in euro 6.005,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto di condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate nella cifra abnorme di € 6.005,00 ritenendo applicabile lo scaglione compreso tra € 52.000 e € 260.000 e dopo aver dichiarato l'infondatezza “assoluta” della domanda attrice e non tenendo conto del criterio del liquidato e tutt'al più avrebbero dovuto essere liquidate secondo l'allegata tabella”.
Aggiunge l'avv. : “1) In extrema e non condivisa ratio, tutt'al più era ipotizzabile una Pt_1 compensazione delle spese di giudizio Liquidare per un giudizio di accertamento di onorari professionali – ritenuto dallo stesso Giudice di prime cure “di scarsa complessità – quanto (non) liquidato per una complessa difesa in ambito penale a fronte di gravi capi di imputazione è palesemente irragionevole e contra jus.”.
§ 7.7 — Il settimo motivo di appello è rubricato: “G Nel merito”.
Con tale motivo l'avv. parla approfonditamente dell'attività difensiva svolta in favore Pt_1 della sostenendo di aver svolto la medesima attività anche in favore del Controparte_3 CP_1 indagato nello stesso procedimento penale iscritto a carico della suddetta società e di molti altri soggetti.
§ 7.8 — L'ottavo motivo di appello è rubricato “violazione di legge: art. 96 c.p.c.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “ritiene questo giudice, inoltre, che ricorrano i caratteri della colpa grave, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nella proposizione della domanda, il ricorrente avendo allegato documentazione del tutto dissociata dalla posizione del resistente, chiedendo, peraltro, la liquidazione di compensi di ingente valore per prestazioni mai rese. Il ricorrente ha, inoltre, insistito nella domanda, pur a seguito delle contestazioni di parte resistente, articolando persino una richiesta di valutazione della sussistenza dell'obbligo di astensione, da parte di questo giudice, del tutto infondata ingiustificata. Deve darsi atto, inoltre, del collegamento tra tale pagina 9 di 15 ultima richiesta e la proposizione, innanzi a questo stesso giudice, di un ricorso per i medesimi fatti, nei confronti della società il cui nominativo pure compare tra quello dei soggetti Controparte_3 attinti dal sequestro (n.r.g. 1927/2018). Risulta, pertanto, con evidenza, non solo la manifesta infondatezza della domanda, ma anche la reiterata introduzione di procedimenti per uno dei quali, peraltro, è stata già emessa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (procedimento iscritto al n.r.g.
1928/2018 di cui all'allegato 16 della memoria difensiva di parte resistente)”.
Deduce l'appellante al riguardo: “incomprensibile ed illegittima è la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria non sussistendone assolutamente le condizioni. Inesistente è l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e finanche l'elemento oggettivo costituito da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Sembra invece che l'abnorme sanzione sia derivata dall'aver il ricorrente “persino articolato” una istanza di astensione su cui il Giudice di prime cure pur rigettandola non può fare a meno di affermare che “deve darsi atto del collegamento tra tale ultima richiesta (astensione) e la proposizione innanzi a questo stesso giudice di un ricorso per i medesimi fatti nei confronti della società il cui Controparte_4 nominativo pure compare tra quelli dei soggetti attinti del sequestro (n.r.g. 1927/2018)”. Quindi i motivi ci sarebbero per la proposizione dell'istanza di astensione che – al contrario della ricusazione ed essendo l'astensione atto dell'Ufficio ben poteva essere proposta - anche in ragione della pendenza del predetto giudizio in sede di gravame.”.
È opportuno premettere che tutte le argomentazioni svolte dall'appellante con riferimento alle vicende societarie o ad atti concernenti l'attività difensiva svolta in favore della così Controparte_3 come tutti i documenti allegati dal medesimo che fanno riferimento alla suddetta attività, risultano del tutto inconferenti nel presente giudizio.
Tali atti e documenti, difatti, non hanno incidenza alcuna sulla questione devoluta a questa
Corte, la quale attiene esclusivamente alla verifica della correttezza della decisione impugnata in ordine ai compensi richiesti per le attività professionali asseritamente svolte dall'avv. in favore Pt_1 dell'attuale appellato e, specificatamente, il ricorso per riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che sarebbe stata disposta a carico del e la difesa nel giudizio sorto a CP_1 seguito di appello proposto dal P.M., nei confronti del avverso l'ordinanza di rigetto CP_1 della misura cautelare reale con cui il P.M. avrebbe chiesto l'applicazione della misura reale del sequestro preventivo di aziende e società (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal Pt_1 introduttivo del procedimento di primo grado).
pagina 10 di 15 Ne deriva che ogni riferimento ad atti processuali e ad attività svolte dall'avv. nei Pt_1 confronti della non sarà oggetto di scrutinio in questa sede. Controparte_3
L'ulteriore conseguenza di ciò è l'inammissibilità del motivo di gravame rubricato: “G Nel merito” poiché prescinde dalla motivazione posta a fondamento del rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato dal , in palese violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui Pt_1 all'art. 342 c.p.c..
Tale norma richiede infatti la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (cfr. Cass. 2028/18; Cass. 21336/17; Cass. 2143/15).
Ciò posto, i restanti motivi di gravame possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Va preliminarmente osservato che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il nuovo testo dell'art. 28 (della L. 794/42), sostituito dal D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, n. 16, lett. a), sotto la medesima rubrica dispone che: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14”. Il confronto tra le due norme mostra che la controversia rimane individuata nei medesimi termini: si tratta, secondo un'esegesi consolidata, di una controversia e quindi di una correlata domanda con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze connesse alla propria attività professionale svolta nell'ambito di un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale che non presenti tale natura, nonché l'attività svolta nel processo penale — anche se connessa all'esercizio dell'azione civile in sede penale — nell'amministrativo o davanti a giudici speciali” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 23/02/2018, n. 4485).
Ne consegue che l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle attività professionali rese nell'ambito del giudizio civile e non è, invece, applicabile alle prestazioni del difensore rese nel processo penale, in quello amministrativo o davanti ai giudici speciali.
Nel caso di specie la controversia verte su compensi afferenti a prestazioni che sarebbero state svolte nell'ambito di procedimenti penali e quindi il D.lgs. n. 150 del 2011 non risulta applicabile;
da ciò deriva l'irrilevanza dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le controversie sulle pagina 11 di 15 liquidazioni degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all'art. 14 del citato decreto, debbano essere trattate dal tribunale in composizione collegiale.
Per le ragioni esposte, il Tribunale ha correttamente deciso la causa in composizione monocratica: la precedente indicazione riportata in sentenza della rimessione al collegio va ritenuta, dunque, un mero errore materiale, privo di effetti sulla regolare costituzione dell'organo giudicante.
Quanto al merito dell'impugnazione, va rilevato che l'avv. , nel descrivere gli incarichi Pt_1 asseritamente svolti in favore del ha indicato di aver prestato attività difensiva sia nel CP_1 procedimento di riesame avverso l'ordinanza cautelare che avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere dello stesso sia nel giudizio di appello proposto dal , sempre CP_1 Parte_2 nei confronti del avverso l'ordinanza di rigetto di misure cautelari reali. CP_1
Tuttavia, dall'esame dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari del 17/07/2017 in atti emerge con chiarezza che la misura della custodia cautelare è stata applicata esclusivamente nei confronti di determinate persone elencate nel provvedimento – […]; Persona_4
[…]; […]; detto ' […]; Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
[…]; […]; […]; ” –, e che già
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 nella medesima ordinanza si afferma, a pagina 153, testualmente: "opposte conclusioni si impongono invece in relazione alle posizioni di (avente peraltro un ruolo del tutto Controparte_1 secondario, di mero supporto al per i trasporti), e Per_1 CP_13 Parte_3 trattandosi di autisti che hanno effettuato pochi trasporti di rifiuti in pochissime date: per loro deve quindi ritenersi un contributo occasionale e meramente esecutivo che, allo stato, non rende ravvisabile alcuna esigenza meritevole dell'applicazione di una misura cautelare né sotto il profilo special preventivo, né in relazione alla acquisizione delle prove – nulla consentendo di ritenere che opererebbero per ostacolare le indagini. Pertanto, nei loro confronti la richiesta del P.M. deve essere disattesa".
Da tali elementi risulta evidente che il non è mai stato destinatario di alcuna CP_1 misura cautelare custodiale, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. ; ne consegue che non Pt_1 può mai essere stato instaurato alcun procedimento di riesame relativo alla sua posizione e che alcun atto difensivo riconducibile a tale giudizio può ritenersi effettivamente compiuto dal suddetto professionista in favore del resistente, attuale appellato.
A riprova di ciò si evidenzia che l'avv. non ha prodotto in atti la richiesta di riesame Pt_1 che avrebbe proposto per conto del e per la redazione della quale ha chiesto il compenso. CP_1
Quanto all'ulteriore attività professionale che l'avv. asserisce di aver svolto in favore Pt_1 del resistente, occorre ricordare che l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero del 28 luglio 2017, pagina 12 di 15 proposto avverso l'ordinanza di rigetto del G.I.P. in materia di misure cautelari reali, aveva ad oggetto esclusivamente il sequestro preventivo di specifiche società e aziende - specificatamente della RI
Carnevale srl, della Iuma srl, della Menfer srl, della della e della Controparte_4 CP_14 CP_15
[...
– e non risulta dal suddetto atto che le stesse fossero in qualche modo riconducibili al CP_1
Il giudice di prime cure ha, perciò, correttamente osservato che "l'ordinanza di custodia cautelare, allegata al ricorso introduttivo, infatti, è rivolta ad altri soggetti, mentre il CP_1 neppure risulta tra gli indagati nel relativo procedimento. Con riferimento al procedimento innanzi al
Tribunale del Riesame, il resistente non compare né tra i soggetti prevenuti da misura cautelare personale, né tra i titolari di diritti reali sui beni colpiti da sequestro. Nell'atto del pubblico ministero compare il nome del soltanto tra quello degli indagati nel procedimento per il quale è CP_1 stata adottata misura cautelare personale (rivolta, però, ad altri indagati) e misura cautelare reale
(nella fattispecie, sequestro). La domanda articolata dal ricorrente risulta, pertanto, assolutamente infondata”.
Nè può assumere valore probatorio la revoca del mandato da parte del atteso che CP_1 da tale circostanza, di per sé neutra, non può trarsi la prova dell'effettivo svolgimento della specifica attività professionale dedotta in giudizio, che, in ogni caso, non avrebbe avuto ragione di essere svolta.
Alla luce di quanto esposto, il giudice di primo grado ha legittimamente rigettato la domanda di liquidazione del compenso formulata dall'avv. . Pt_1
I motivi di gravame relativi al quantum restano assorbiti.
Quanto al motivo di appello relativo alla determinazione delle spese del giudizio di primo grado, va premesso in diritto che, “ai fini della determinazione concreta del valore della causa, occorre fare riferimento al petitum, ossia al valore economico di ciò che si domanda, e alla causa petendi, cioè al rapporto in base al quale la richiesta viene avanzata” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04/06/2024, n.
15639).
Nel caso in esame l'avv. ha chiesto che gli fosse riconosciuto un compenso per onorari Pt_1 pari al rilevante importo di € 52.871,94, somma che rientra nello scaglione applicato dal Tribunale di primo grado ai sensi degli articoli 1-11 del DM 55/2014.
Infine, in tema di condanna ex art. 96 c.p.c., deve sottolinearsi che “in tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon pagina 13 di 15 funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n. 24410).
Alla luce di quanto ricavato dagli atti, la proposizione di un ricorso per ottenere la liquidazione di compensi per l'attività difensiva in realtà mai svolta nei confronti del resistente integra gli estremi della colpa grave e rende pertanto legittima la misura sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c..
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la decisione del Tribunale che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., valorizzando la palese infondatezza giuridica della domanda,
l'allegazione di documentazione del tutto dissociata dalla posizione del resistente, l'insistenza nella domanda pur a seguito delle legittime contestazioni di parte resistente, la reiterata introduzione di procedimenti similari e, pertanto, la violazione dei principi di lealtà e correttezza processuale.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Dal rigetto dell'appello avanzato dall'avv. deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Pt_1 proposto dal medesimo.
Occorre infine evidenziare che non risulta che il procuratore dell'appellato sia venuto meno al dovere di lealtà e probità o che abbia utilizzato espressioni sconvenienti o offensive.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sussistono “i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 31/08/2015,
n.17325).
In applicazione di tale principio, si ritiene che l'appellato non abbia travalicato i limiti del diritto di difesa, limitandosi a contestare, pur in maniera decisa, le tesi peraltro palesemente infondate dell'appellante.
Ne deriva che anche la domanda formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. deve essere rigettata.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia pagina 14 di 15 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall'avv. nei confronti di Parte_1 avverso l'ordinanza del 22/11/2019, emessa dal Tribunale di Latina, così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall'avv. , confermando la ordinanza di primo grado;
Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'avv. ai sensi degli artt. 88, 89 e 96 c.p.c. Parte_1
3. Condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 15 di 15
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Avv. TOTINO LAURA Appellato/i
Controparte_1
Avv. NANNI NICOLA presente
***
L'avv. chiede lo stralcio della documentazione depositata in data 17 aprile. L'avv. Nanni si Pt_1 rimette. La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8155 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
L'AVV. , (C.F. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (C.F. Parte_1 C.F._1
– PEC: , elettivamente domiciliato in C.F._1 Email_1
Roma, al Largo Messico n. 7, 00198 Roma ITALIA presso il proprio studio unitamente all'avv. Laura
TI (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2
– APPELLANTE – E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._3 della Giuliana 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
– APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 § 1. – Con atto di citazione in appello, l'avv. ha impugnato l'ordinanza del Parte_1
22/11/2019, emessa dal Tribunale di Latina – pubblicata il 17/07/19 – resa nel procedimento R.G. n.
1888/2018 promosso dallo stesso l'avv. , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso depositato il 29 marzo 2018, chiedeva la liquidazione dei compensi per Parte_1
l'attività difensiva svolta in favore di ed avente ad oggetto la redazione ed il Controparte_1 deposito di ricorso per riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p di Roma e, successivamente, riformata con ordinanza del Tribunale del riesame, n. 2193/2017 mediante sostituzione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Deduceva, poi, di aver prestato ulteriore attività nel giudizio sorto a seguito di appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza n. 2193/2017 R.G. dell'8.08.2017, con il quale era stata chiesta l'applicazione della misura reale del sequestro preventivo dell'azienda. Chiedeva, pertanto, la liquidazione dei compensi e la condanna del resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 52.871,94 oltre spese forfettarie (15%)
IVA e CPA, spese vive documentate ed interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo. Si costituiva disconoscendo integralmente le prestazioni allegate ed Controparte_1 insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite, nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il giudice, per mero errore materiale, all'udienza di comparizione, del 13.6.2019, riservava la causa alla decisione del collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.7.2019 per note deduttive, in ordine all'avversa memoria e, fino al 20.9.2019, al resistente, per repliche.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta ordinanza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando:
Rigetta la domanda;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidandole, come in parte motiva, in euro oltre 6.005,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese CP_1 generali al 15%; Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in favore di Parte_1
della somma di euro 3.000,00.”. Controparte_1
§ 4. — Con l'atto di appello, l'avv. ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia, a Codesto Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata ordinanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'ordinanza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto:1) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof. Parte_1 nei confronti del Sig. per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Controparte_1
Tribunale penale, al GIP, al Tribunale della Libertà per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. pagina 3 di 15 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6
D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cp.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. ed al risarcimento dei danni per lesione della dignità professionale e personale con la cancellazione delle espressioni offensive presenti negli scritti difensivi. Si chiede di richiedere alla cancelleria del Giudice di prime cure di provvedere alla trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado. Si insiste per l'accoglimento delle domande attrici, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di giudizio con condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 ed ex art. 88 c.p.c.. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi giudizio”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta, ha resistito Controparte_1 all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “.. Respingere l'appello proposto dall'avv. perché del tutto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma dell'ordinanza Pt_1 impugnata. - Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello è articolato in otto motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo di appello è rubricato: “A) Nullità assoluta per dichiarata incompetenza funzionale del Giudice di prime cure.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “il giudice, per mero errore materiale, all'udienza di comparizione, del 13.6.2019, riservava la causa alla decisione del collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.7.2019 per note deduttive, in ordine all'avversa memoria e, fino al 20.9.2019, al resistente, per repliche. In via del tutto preliminare, va osservato come il procedimento in oggetto risulti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, le prestazioni allegate dal ricorrente attenendo alla materia penale e non trovando, pertanto, applicazione, il rito collegiale speciale di cui al d.lgs 150/2011 (in materia di compensi del professionista per prestazioni rese nel giudizio civile)”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Ad una mera ed obiettiva lettura di pag. 2 dell'ordinanza gravata “il
Giudice, all'udienza di comparizione del 13.06.2019 riservava la causa alla decisione del Collegio, assegnando al ricorrente termine fino al 25.07.2019 per note deduttive in ordine all'avversa memoria e sino al 20.09.2019 al resistente per repliche”. Ciò nonostante, il Giudice decide di NON rimettere la causa sul ruolo – così come avrebbe dovuto -, e di emettere l'ordinanza gravata in funzione di Giudice pagina 4 di 15 monocratico dopo aver messo a verbale che “riservava la causa al Collegio” ponendo in essere un gravissimo error in procedendo in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e una grave violazione della procedura. Infatti, il Giudice di prime cure nel momento stesso in cui riserva la causa al Collegio si spoglia della propria competenza funzionale attribuendo al Collegio la competenza decisionale: solo il Collegio avrebbe potuto – in ipotesi – delibare sulla propria competenza funzionale e rimettere la causa al Giudice monocratico. L'error in procedendo inficia – per la sua assoluta gravità – la procedura e comporta la nullità in radice dell'ordinanza emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente funzionalmente in favore del Collegio.”.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato: “B) Violazione e falsa applicazione degli artt.
161 c.p.c. e art. 14 comma 2 DLGS. n. 150/2011.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “l'art. 14 del dlgs. n. 150 del 2011 prevede che il Tribunale decida le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 12609 del 20.07.2012; Cass. ordinanza dell'11.01.2017 n. 548; Cass. n.
15411 del 17.05.2017). Alla luce della superiore violazione l'ordinanza è nulla per error in procedendo e va cassata e rimessa al Tribunale in composizione collegiale. Infatti “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale e monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. a successivo art. 161 comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e perciò soggetta al regime di sanatoria implicita) con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass. SS.UU. 25.11.2008 n. 28040; Cass. 07.10.2011 n. 200623).”.
§ 7.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “B) Violazione di legge: art. 29 della L. n.
794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando non applica correttamente il pur noto disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, applicabile alla liquidazione dei compensi per l'attività penale, […]. In particolare il Giudice di prime cure omette di considerare le caratteristiche, l'urgenza (trattasi di impugnazione di ordinanza di misura restrittiva e di attività svolta in periodo di sospensione feriale dei termini in pieno agosto) e del pregio dell'attività prestata
(accoglimento del ricorso e annullamento della misura restrittiva), dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento (trattasi del procedimento afferente misure afflittive e limitative della pagina 5 di 15 libertà personale), della gravità e del numero delle imputazioni (le imputazioni sono innumerevoli e comprendono anche l'associazione a delinquere in una complessa indagine che ha coinvolto oltre 50 indagati svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (trattasi di indagine condotta per oltre due anni con intercettazioni ambientali di ogni tipo e con migliaia di pagine del fascicolo del P.M.), dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione (Tribunale della Libertà in sede di appello avverso l'ordinanza di convalida della custodia cautelare emessa dal GIP), della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente (plurimi trasferimenti da Bari che è la sede principale ove si svolge la professione - giusta iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bari - a Latina ove risiede il e a Roma ove ha CP_1 sede il competente Tribunale del Riesame), nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente (il risultato è consistito nell'annullamento dell'ordinanza irrogativa di misura restrittiva). Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime (il tempo necessario è stato assai rilevante sia per gli spostamenti, sia per l'audizione del a Latina, sia per i colloqui con i due Pubblici Ministeri ed il GIP a Roma, e CP_1 successivamente per le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame di Roma).”.
Aggiunge l'avv. : “bontà sua, il Giudice di prime si accorge – in limine litis e senza però Pt_1 valorizzarlo – che “nell'atto del Pubblico Ministero (sic!) compare il nome del solo tra CP_1 quello degli indagati nel procedimento per il quale è stata adottata misura cautelare personale e misura cautelare reale (nella fattispecie sequestro). Il Giudice di prime cure, quindi, pur essendosi reso conto che: 1) il era indagato nel procedimento penale;
2) il aveva CP_1 CP_1 nominato come difensore di fiducia l'avv. ; 3) l'avv. ha svolto attività defensionale, ciò Pt_1 Pt_1 nonostante ritiene che “la domanda articolata dal ricorrente risulta pertanto assolutamente (sic!) infondata” omettendo peraltro di considerare le motivazioni in ragione delle quali avrebbe dovuto applicare i massimi dei parametri aumentati sino all'80%. Né si comprende il motivo per cui il Giudice di prime cure abbia apoditticamente ritenuto di non liquidare neppure le fasi di studio ed introduttiva una volta accertata la pendenza del procedimento penale, la qualità di imputato del e la CP_1 qualità di difensore di fiducia dell'avv. . Né si comprende perché il Giudice di prime cure Pt_1 abbia apoditticamente ritenuto di liquidare gli onorari maturati per la complessa istruttoria sia in relazione alle plurime intercettazioni ambientali, sia alle perizie che hanno riguardati i luoghi oggetto pagina 6 di 15 della colossale discarica abusiva oggetto del procedimento penale andato agli onori della cronaca con il nome di “dark side” a carico del .”. CP_1
§ 7.4 — Il quarto motivo di appello è rubricato: “D Violazione di legge: art. 12 D.M. n. 55 del
2014”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate. A ben vedere, non risulta depositato, nel fascicolo telematico, alcun atto difensivo e/o giurisdizionale riferibile al resistente, Al Controparte_1 contrario, dagli atti depositati, risulta addirittura smentita l'allegazione di parte ricorrente.
L'ordinanza di custodia cautelare, allegata al ricorso introduttivo, infatti, è rivolta ad altri soggetti, mentre il neppure risulta tra gli indagati nel relativo procedimento. Con riferimento al CP_1 procedimento innanzi al Tribunale del Riesame, il resistente non compare né tra i soggetti prevenuti da misura cautelare personale, né tra i titolari di diritti reali sui beni colpiti da sequestro. Nell'atto del pubblico ministero compare il nome del soltanto tra quello degli indagati nel CP_1 procedimento per il quale è stata adottata misura cautelare personale (rivolta, però, ad altri indagati)
e misura cautelare reale (nella fattispecie, sequestro). La domanda articolata dal ricorrente risulta, pertanto, assolutamente infondata”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure laddove ritiene che non possa essere riconosciuto l'aumento di cui al secondo comma dell'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, previsto per la liquidazione del compenso complessivo nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a richiedere il compenso per l'assistenza prestata a senza allegare in favore di quale altro soggetto egli avrebbe Persona_1 prestato la propria opera. In proposito è sin troppo agevole replicare evidenziando che il ricorrente ha indicato gli altri soggetti nei cui confronti ha prestato la propria opera ossia , citato Persona_2 dallo stesso Giudice di prime cure nell'ordinanza gravata a pag. 3 ove parla di “tale ”: Per_2 sarebbe stato comunque sufficiente che il Giudice di prime cure avesse provveduto a dare anche una sommaria lettura del fascicolo del ricorrente e in particolare dell'ordinanza di custodia cautelare per evidenziare tutti gli altri ulteriori soggetti difesi dal ricorrente ossia: 1) , 2) Persona_2 [...]
3) ”. CP_2 Persona_3
Aggiunge l'avv. : “in proposito, è solo il caso di rilevare che il Giudice di prime cure Pt_1 oblitera il monolitico insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ., 27.07.2011, n. 16443 nonché Cass. SS.UU. 18 giugno 2010 n. 14699) secondo cui la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in pagina 7 di 15 mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Il principio risulta peraltro conforme a precedenti arresti della Corte, secondo cui la parcella del difensore relativa a prestazioni giudiziali è fonte di prova presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso è preteso, riguardando lo svolgimento di prestazioni che o sono comprovate da atti processuali, verificabili dal cliente, o sono intimamente connesse a tali atti, ed essendo compilata in base a previsioni obbligatorie delle tariffe professionali in ordine sia alla specificazione delle singole prestazioni, sia alla misura dei compensi dovuti. Pertanto, poiché la parcella è assimilabile a un rendiconto, in relazione al quale le contestazioni non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, solo in caso di specifica contestazione sorge l'onere del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto, (in termini, Cass. 15 giugno 2001 n. 8160; Cass. 11 gennaio 1997 n. 242). In proposito è solo il caso di rimarcare come il Giudice di prime cure non consideri che la resistente ha omesso una puntuale e specifica contestazione delle voci della parcella presentata dal ricorrente con conseguente inammissibilità delle eccezioni genericamente sollevate dalla medesima. Conseguentemente il Giudice di prime cure ha violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato sostituendosi alla resistente nella determinazione e nella contestazione del quantum debeatur”.
§ 7.5 — Il quinto motivo di appello è rubricato: “E) Violazione di legge: art. 112 c.p.c.
Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure ha in toto omesso qualsivoglia valida motivazione sull'inspiegabile “taglio” degli onorari maturati per l'attività prestata in favore dell'odierno appellato omettendo di raccogliere quelle prove pur sempre necessarie a decidere su domande compatibili con la decisione semplificata (Arieta, Il rito semplificato di cognizione;
Olivieri,
Il procedimento sommario di cognizione) omettendo finanche la trasformazione del rito. L'ordinanza gravata si pone in antitesi – e se ne chiede la riforma - con riferimento a quanto autorevolmente affermato dai Giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la decisione n. 1357 del 19. Gennaio 2018 che hanno stabilito il principio secondo cui il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali secondo i criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale n.
55 del 2014 e non può utilizzare i criteri del D.M. n. 140 del 2012. La portata della decisione è evidente: il D.M. n. 140 del 2012 aveva introdotto la derogabilità dei minimi tariffari allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine aveva rimosso i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, pagina 8 di 15 l´avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l´incarico professionale;
per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M.
n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità.”.
§ 7.6 — Il sesto motivo di appello è rubricato: “E) Violazione di legge: art. 91 c.p.c.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “con riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere liquidate, in favore di parte resistente, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del petitum e, dunque, secondo lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00, ai valori medi, per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, stante la sommarietà del rito (senza riconoscimento, pertanto, della fase istruttoria), in euro 6.005,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “erra il Giudice di prime cure allorquando ha ritenuto di condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate nella cifra abnorme di € 6.005,00 ritenendo applicabile lo scaglione compreso tra € 52.000 e € 260.000 e dopo aver dichiarato l'infondatezza “assoluta” della domanda attrice e non tenendo conto del criterio del liquidato e tutt'al più avrebbero dovuto essere liquidate secondo l'allegata tabella”.
Aggiunge l'avv. : “1) In extrema e non condivisa ratio, tutt'al più era ipotizzabile una Pt_1 compensazione delle spese di giudizio Liquidare per un giudizio di accertamento di onorari professionali – ritenuto dallo stesso Giudice di prime cure “di scarsa complessità – quanto (non) liquidato per una complessa difesa in ambito penale a fronte di gravi capi di imputazione è palesemente irragionevole e contra jus.”.
§ 7.7 — Il settimo motivo di appello è rubricato: “G Nel merito”.
Con tale motivo l'avv. parla approfonditamente dell'attività difensiva svolta in favore Pt_1 della sostenendo di aver svolto la medesima attività anche in favore del Controparte_3 CP_1 indagato nello stesso procedimento penale iscritto a carico della suddetta società e di molti altri soggetti.
§ 7.8 — L'ottavo motivo di appello è rubricato “violazione di legge: art. 96 c.p.c.”.
Si legge sul punto nell'ordinanza impugnata: “ritiene questo giudice, inoltre, che ricorrano i caratteri della colpa grave, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nella proposizione della domanda, il ricorrente avendo allegato documentazione del tutto dissociata dalla posizione del resistente, chiedendo, peraltro, la liquidazione di compensi di ingente valore per prestazioni mai rese. Il ricorrente ha, inoltre, insistito nella domanda, pur a seguito delle contestazioni di parte resistente, articolando persino una richiesta di valutazione della sussistenza dell'obbligo di astensione, da parte di questo giudice, del tutto infondata ingiustificata. Deve darsi atto, inoltre, del collegamento tra tale pagina 9 di 15 ultima richiesta e la proposizione, innanzi a questo stesso giudice, di un ricorso per i medesimi fatti, nei confronti della società il cui nominativo pure compare tra quello dei soggetti Controparte_3 attinti dal sequestro (n.r.g. 1927/2018). Risulta, pertanto, con evidenza, non solo la manifesta infondatezza della domanda, ma anche la reiterata introduzione di procedimenti per uno dei quali, peraltro, è stata già emessa condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (procedimento iscritto al n.r.g.
1928/2018 di cui all'allegato 16 della memoria difensiva di parte resistente)”.
Deduce l'appellante al riguardo: “incomprensibile ed illegittima è la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria non sussistendone assolutamente le condizioni. Inesistente è l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e finanche l'elemento oggettivo costituito da una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Sembra invece che l'abnorme sanzione sia derivata dall'aver il ricorrente “persino articolato” una istanza di astensione su cui il Giudice di prime cure pur rigettandola non può fare a meno di affermare che “deve darsi atto del collegamento tra tale ultima richiesta (astensione) e la proposizione innanzi a questo stesso giudice di un ricorso per i medesimi fatti nei confronti della società il cui Controparte_4 nominativo pure compare tra quelli dei soggetti attinti del sequestro (n.r.g. 1927/2018)”. Quindi i motivi ci sarebbero per la proposizione dell'istanza di astensione che – al contrario della ricusazione ed essendo l'astensione atto dell'Ufficio ben poteva essere proposta - anche in ragione della pendenza del predetto giudizio in sede di gravame.”.
È opportuno premettere che tutte le argomentazioni svolte dall'appellante con riferimento alle vicende societarie o ad atti concernenti l'attività difensiva svolta in favore della così Controparte_3 come tutti i documenti allegati dal medesimo che fanno riferimento alla suddetta attività, risultano del tutto inconferenti nel presente giudizio.
Tali atti e documenti, difatti, non hanno incidenza alcuna sulla questione devoluta a questa
Corte, la quale attiene esclusivamente alla verifica della correttezza della decisione impugnata in ordine ai compensi richiesti per le attività professionali asseritamente svolte dall'avv. in favore Pt_1 dell'attuale appellato e, specificatamente, il ricorso per riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che sarebbe stata disposta a carico del e la difesa nel giudizio sorto a CP_1 seguito di appello proposto dal P.M., nei confronti del avverso l'ordinanza di rigetto CP_1 della misura cautelare reale con cui il P.M. avrebbe chiesto l'applicazione della misura reale del sequestro preventivo di aziende e società (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal Pt_1 introduttivo del procedimento di primo grado).
pagina 10 di 15 Ne deriva che ogni riferimento ad atti processuali e ad attività svolte dall'avv. nei Pt_1 confronti della non sarà oggetto di scrutinio in questa sede. Controparte_3
L'ulteriore conseguenza di ciò è l'inammissibilità del motivo di gravame rubricato: “G Nel merito” poiché prescinde dalla motivazione posta a fondamento del rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato dal , in palese violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui Pt_1 all'art. 342 c.p.c..
Tale norma richiede infatti la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (cfr. Cass. 2028/18; Cass. 21336/17; Cass. 2143/15).
Ciò posto, i restanti motivi di gravame possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Va preliminarmente osservato che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il nuovo testo dell'art. 28 (della L. 794/42), sostituito dal D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, n. 16, lett. a), sotto la medesima rubrica dispone che: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14”. Il confronto tra le due norme mostra che la controversia rimane individuata nei medesimi termini: si tratta, secondo un'esegesi consolidata, di una controversia e quindi di una correlata domanda con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze connesse alla propria attività professionale svolta nell'ambito di un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale che non presenti tale natura, nonché l'attività svolta nel processo penale — anche se connessa all'esercizio dell'azione civile in sede penale — nell'amministrativo o davanti a giudici speciali” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 23/02/2018, n. 4485).
Ne consegue che l'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle attività professionali rese nell'ambito del giudizio civile e non è, invece, applicabile alle prestazioni del difensore rese nel processo penale, in quello amministrativo o davanti ai giudici speciali.
Nel caso di specie la controversia verte su compensi afferenti a prestazioni che sarebbero state svolte nell'ambito di procedimenti penali e quindi il D.lgs. n. 150 del 2011 non risulta applicabile;
da ciò deriva l'irrilevanza dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le controversie sulle pagina 11 di 15 liquidazioni degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all'art. 14 del citato decreto, debbano essere trattate dal tribunale in composizione collegiale.
Per le ragioni esposte, il Tribunale ha correttamente deciso la causa in composizione monocratica: la precedente indicazione riportata in sentenza della rimessione al collegio va ritenuta, dunque, un mero errore materiale, privo di effetti sulla regolare costituzione dell'organo giudicante.
Quanto al merito dell'impugnazione, va rilevato che l'avv. , nel descrivere gli incarichi Pt_1 asseritamente svolti in favore del ha indicato di aver prestato attività difensiva sia nel CP_1 procedimento di riesame avverso l'ordinanza cautelare che avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere dello stesso sia nel giudizio di appello proposto dal , sempre CP_1 Parte_2 nei confronti del avverso l'ordinanza di rigetto di misure cautelari reali. CP_1
Tuttavia, dall'esame dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari del 17/07/2017 in atti emerge con chiarezza che la misura della custodia cautelare è stata applicata esclusivamente nei confronti di determinate persone elencate nel provvedimento – […]; Persona_4
[…]; […]; detto ' […]; Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
[…]; […]; […]; ” –, e che già
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 nella medesima ordinanza si afferma, a pagina 153, testualmente: "opposte conclusioni si impongono invece in relazione alle posizioni di (avente peraltro un ruolo del tutto Controparte_1 secondario, di mero supporto al per i trasporti), e Per_1 CP_13 Parte_3 trattandosi di autisti che hanno effettuato pochi trasporti di rifiuti in pochissime date: per loro deve quindi ritenersi un contributo occasionale e meramente esecutivo che, allo stato, non rende ravvisabile alcuna esigenza meritevole dell'applicazione di una misura cautelare né sotto il profilo special preventivo, né in relazione alla acquisizione delle prove – nulla consentendo di ritenere che opererebbero per ostacolare le indagini. Pertanto, nei loro confronti la richiesta del P.M. deve essere disattesa".
Da tali elementi risulta evidente che il non è mai stato destinatario di alcuna CP_1 misura cautelare custodiale, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. ; ne consegue che non Pt_1 può mai essere stato instaurato alcun procedimento di riesame relativo alla sua posizione e che alcun atto difensivo riconducibile a tale giudizio può ritenersi effettivamente compiuto dal suddetto professionista in favore del resistente, attuale appellato.
A riprova di ciò si evidenzia che l'avv. non ha prodotto in atti la richiesta di riesame Pt_1 che avrebbe proposto per conto del e per la redazione della quale ha chiesto il compenso. CP_1
Quanto all'ulteriore attività professionale che l'avv. asserisce di aver svolto in favore Pt_1 del resistente, occorre ricordare che l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero del 28 luglio 2017, pagina 12 di 15 proposto avverso l'ordinanza di rigetto del G.I.P. in materia di misure cautelari reali, aveva ad oggetto esclusivamente il sequestro preventivo di specifiche società e aziende - specificatamente della RI
Carnevale srl, della Iuma srl, della Menfer srl, della della e della Controparte_4 CP_14 CP_15
[...
– e non risulta dal suddetto atto che le stesse fossero in qualche modo riconducibili al CP_1
Il giudice di prime cure ha, perciò, correttamente osservato che "l'ordinanza di custodia cautelare, allegata al ricorso introduttivo, infatti, è rivolta ad altri soggetti, mentre il CP_1 neppure risulta tra gli indagati nel relativo procedimento. Con riferimento al procedimento innanzi al
Tribunale del Riesame, il resistente non compare né tra i soggetti prevenuti da misura cautelare personale, né tra i titolari di diritti reali sui beni colpiti da sequestro. Nell'atto del pubblico ministero compare il nome del soltanto tra quello degli indagati nel procedimento per il quale è CP_1 stata adottata misura cautelare personale (rivolta, però, ad altri indagati) e misura cautelare reale
(nella fattispecie, sequestro). La domanda articolata dal ricorrente risulta, pertanto, assolutamente infondata”.
Nè può assumere valore probatorio la revoca del mandato da parte del atteso che CP_1 da tale circostanza, di per sé neutra, non può trarsi la prova dell'effettivo svolgimento della specifica attività professionale dedotta in giudizio, che, in ogni caso, non avrebbe avuto ragione di essere svolta.
Alla luce di quanto esposto, il giudice di primo grado ha legittimamente rigettato la domanda di liquidazione del compenso formulata dall'avv. . Pt_1
I motivi di gravame relativi al quantum restano assorbiti.
Quanto al motivo di appello relativo alla determinazione delle spese del giudizio di primo grado, va premesso in diritto che, “ai fini della determinazione concreta del valore della causa, occorre fare riferimento al petitum, ossia al valore economico di ciò che si domanda, e alla causa petendi, cioè al rapporto in base al quale la richiesta viene avanzata” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04/06/2024, n.
15639).
Nel caso in esame l'avv. ha chiesto che gli fosse riconosciuto un compenso per onorari Pt_1 pari al rilevante importo di € 52.871,94, somma che rientra nello scaglione applicato dal Tribunale di primo grado ai sensi degli articoli 1-11 del DM 55/2014.
Infine, in tema di condanna ex art. 96 c.p.c., deve sottolinearsi che “in tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon pagina 13 di 15 funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n. 24410).
Alla luce di quanto ricavato dagli atti, la proposizione di un ricorso per ottenere la liquidazione di compensi per l'attività difensiva in realtà mai svolta nei confronti del resistente integra gli estremi della colpa grave e rende pertanto legittima la misura sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c..
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la decisione del Tribunale che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., valorizzando la palese infondatezza giuridica della domanda,
l'allegazione di documentazione del tutto dissociata dalla posizione del resistente, l'insistenza nella domanda pur a seguito delle legittime contestazioni di parte resistente, la reiterata introduzione di procedimenti similari e, pertanto, la violazione dei principi di lealtà e correttezza processuale.
§ 8. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Dal rigetto dell'appello avanzato dall'avv. deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Pt_1 proposto dal medesimo.
Occorre infine evidenziare che non risulta che il procuratore dell'appellato sia venuto meno al dovere di lealtà e probità o che abbia utilizzato espressioni sconvenienti o offensive.
Si condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sussistono “i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 31/08/2015,
n.17325).
In applicazione di tale principio, si ritiene che l'appellato non abbia travalicato i limiti del diritto di difesa, limitandosi a contestare, pur in maniera decisa, le tesi peraltro palesemente infondate dell'appellante.
Ne deriva che anche la domanda formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. deve essere rigettata.
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia pagina 14 di 15 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall'avv. nei confronti di Parte_1 avverso l'ordinanza del 22/11/2019, emessa dal Tribunale di Latina, così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall'avv. , confermando la ordinanza di primo grado;
Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'avv. ai sensi degli artt. 88, 89 e 96 c.p.c. Parte_1
3. Condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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