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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4514/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4514/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Salerno, alla via Via Diaz – presso lo studio dell'avv. Simona Pacileo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Manganar dell'avv. Tiziana Benincasa che lo rappresentano e difendono in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, ha premesso Parte_1 di avere intrattenuto una relazione sentimentale, more uxorio, con CP_1
e che, dalla loro unione, e nato un figlio, (28.04.20
[...] Persona_1 rdo, la ricorrente ha dedotto che, a segui ne della relazione con il resistente avvenuta nel febbraio 2025, quest'ultimo si e sottratto a ogni obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore, sia ordinario che straordinario, e di avere provveduto da sola, con l'ausilio della propria famiglia di origine, ai bisogni quotidiani e alle esigenze materiali ed affettive del minore. Alla luce di tale situazione e nell'esclusivo interesse del figlio, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei rapporti genitoriali con la previsione dell'affidamento condiviso del minore e di un contributo economico a carico del padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha Controparte_1 richiesto la suddetta regolamentazione alle condizio con la ricorrente, depositate in atti con la comparsa di costituzione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento congiunto del figlio minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 18 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore, depositato in atti, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A. Responsabilità genitoriale. A.
1. Il figliolo sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con d che ai fini fiscali, presso la madre. A.
2. I sigg.ri e assumeranno di comune accordo Parte_1 Controparte_1 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali del bambino;
essi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. A.
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune. B. Diritto di visita e permanenza presso il padre. B.
1. Il padre potrà vedere il figlio tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del bambino nonché con le esigenze lavorative del padre ed il minore potrà pernottare presso il padre un fine settimana, a settimane alterne. In mancanza di accordo sulle predette modalità di esercizio del diritto di visita, il potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore
19.00/19.30, sino al termine della scuola dell'infanzia, e successivamente fino alle
20.00/21.00; a settimane alterne, il bambino sarà con il padre dalla mattina del sabato alle ore 09.00 alla sera della domenica ore 19.00/19.30 sino al termine della scuola dell'infanzia, e successivamente fino alle 20.00/21.00. Resta inteso che nei giorni di permanenza presso il padre questi provvederà anche alla cena. B.
2. Nel periodo estivo il figlio potrà trascorrere con il padre due settimane non consecutive, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. B.
3. Nel periodo natalizio/pasquale il figlio trascorrerà, ad anni alterni, a partire dall'anno 2025, il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con il padre ed il 1°gennaio con la madre;
la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi in con il padre. Per_3
B.
4. Il compleanno mbino sarà festeggiato con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo il bambino trascorrerà la sera del compleanno, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre. I genitori possono organizzare le feste in giorni diversi ad anni alterni, prima con la madre e poi con il padre. B.
5. Nel giorno del compleanno e dell'onomastico del padre o della madre, la Festa del Papà o della Mamma, il bambino sarà con il festeggiato, qualsiasi sia il giorno di attribuzione secondo il calendario di cui sopra. B.
6. A partire dal 2026, il bambino trascorrerà, sempre ad anni alterni, il giorno della festa dei nonni sia a pranzo che a cena, iniziando a pranzo con i nonni materni e a cena con i nonni paterni, e così via per il futuro. C. Disposizione economiche e contribuzione al mantenimento. C.
1. Il mobilio - cucina, parete attrezzata e camera da letto - comperato dai sig.ri e in costanza di convivenza - resterà assegnato, in uno alla casa CP_1 Pt_1
e, tta in locazione dalla sig.ra , a quest'ultima Parte_1 che avrà cura di utilizzarlo per le esigenze del ne di un lettino attualmente non utilizzato e del divano regalato dal fratello del , che sarà CP_1 portato via dal sig. entro quindici giorni dalla data d one della CP_1 sentenza. C.
2. Il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento per il piccolo pari ad
[...] Persona_2
mensili, da versarsi a mezzo bonifico ban e codice Iban IT80 D036 6901 6009 3161 0288 437, intestato alla sig.ra , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese. C.
3. A far data dal mese di gennaio dell'anno 2027, il sig. provvederà Controparte_1
a versare in favore della sig.ra un as imento per Parte_1 il piccolo ,00 mensili, da versarsi a mezzo Persona_2 bonifico b te codice Iban IT80 D036 6901 6009 3161 0288 437 intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 C.
4. Le parti si danno atto che rientrano nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluso quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). C.
5. Il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
il traordinarie previamente concordate ed il rim
[...] verrà entro cinque giorni dall'esibizione di idonea documentazione fiscale. In merito alle spese straordinarie, onde evitare futuri conflitti, nel preminente interesse del minore, le parti si danno atto che rientrano in tale modalità di contribuzione al mantenimento le seguenti:
- spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali: spese scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o preparazione di concorsi, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
spese di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (museo, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di fisioterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Il rimborso a genitore anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, рес, есс.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. C.
6. Il sig. presta assenso alla percezione diretta dell'assegno unico Controparte_1 universal l cento per cento in favore della sig.ra . Parte_1
Orbene, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienz e rispondenti all'interesse della minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4514/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Salerno, alla via Via Diaz – presso lo studio dell'avv. Simona Pacileo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Manganar dell'avv. Tiziana Benincasa che lo rappresentano e difendono in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2025, ha premesso Parte_1 di avere intrattenuto una relazione sentimentale, more uxorio, con CP_1
e che, dalla loro unione, e nato un figlio, (28.04.20
[...] Persona_1 rdo, la ricorrente ha dedotto che, a segui ne della relazione con il resistente avvenuta nel febbraio 2025, quest'ultimo si e sottratto a ogni obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio minore, sia ordinario che straordinario, e di avere provveduto da sola, con l'ausilio della propria famiglia di origine, ai bisogni quotidiani e alle esigenze materiali ed affettive del minore. Alla luce di tale situazione e nell'esclusivo interesse del figlio, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dei rapporti genitoriali con la previsione dell'affidamento condiviso del minore e di un contributo economico a carico del padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha Controparte_1 richiesto la suddetta regolamentazione alle condizio con la ricorrente, depositate in atti con la comparsa di costituzione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento congiunto del figlio minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 18 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore, depositato in atti, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A. Responsabilità genitoriale. A.
1. Il figliolo sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con d che ai fini fiscali, presso la madre. A.
2. I sigg.ri e assumeranno di comune accordo Parte_1 Controparte_1 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali del bambino;
essi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. A.
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune. B. Diritto di visita e permanenza presso il padre. B.
1. Il padre potrà vedere il figlio tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi del bambino nonché con le esigenze lavorative del padre ed il minore potrà pernottare presso il padre un fine settimana, a settimane alterne. In mancanza di accordo sulle predette modalità di esercizio del diritto di visita, il potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore
19.00/19.30, sino al termine della scuola dell'infanzia, e successivamente fino alle
20.00/21.00; a settimane alterne, il bambino sarà con il padre dalla mattina del sabato alle ore 09.00 alla sera della domenica ore 19.00/19.30 sino al termine della scuola dell'infanzia, e successivamente fino alle 20.00/21.00. Resta inteso che nei giorni di permanenza presso il padre questi provvederà anche alla cena. B.
2. Nel periodo estivo il figlio potrà trascorrere con il padre due settimane non consecutive, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. B.
3. Nel periodo natalizio/pasquale il figlio trascorrerà, ad anni alterni, a partire dall'anno 2025, il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con il padre ed il 1°gennaio con la madre;
la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedi in con il padre. Per_3
B.
4. Il compleanno mbino sarà festeggiato con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo il bambino trascorrerà la sera del compleanno, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre. I genitori possono organizzare le feste in giorni diversi ad anni alterni, prima con la madre e poi con il padre. B.
5. Nel giorno del compleanno e dell'onomastico del padre o della madre, la Festa del Papà o della Mamma, il bambino sarà con il festeggiato, qualsiasi sia il giorno di attribuzione secondo il calendario di cui sopra. B.
6. A partire dal 2026, il bambino trascorrerà, sempre ad anni alterni, il giorno della festa dei nonni sia a pranzo che a cena, iniziando a pranzo con i nonni materni e a cena con i nonni paterni, e così via per il futuro. C. Disposizione economiche e contribuzione al mantenimento. C.
1. Il mobilio - cucina, parete attrezzata e camera da letto - comperato dai sig.ri e in costanza di convivenza - resterà assegnato, in uno alla casa CP_1 Pt_1
e, tta in locazione dalla sig.ra , a quest'ultima Parte_1 che avrà cura di utilizzarlo per le esigenze del ne di un lettino attualmente non utilizzato e del divano regalato dal fratello del , che sarà CP_1 portato via dal sig. entro quindici giorni dalla data d one della CP_1 sentenza. C.
2. Il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento per il piccolo pari ad
[...] Persona_2
mensili, da versarsi a mezzo bonifico ban e codice Iban IT80 D036 6901 6009 3161 0288 437, intestato alla sig.ra , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese. C.
3. A far data dal mese di gennaio dell'anno 2027, il sig. provvederà Controparte_1
a versare in favore della sig.ra un as imento per Parte_1 il piccolo ,00 mensili, da versarsi a mezzo Persona_2 bonifico b te codice Iban IT80 D036 6901 6009 3161 0288 437 intestato alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 C.
4. Le parti si danno atto che rientrano nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (escluso quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). C.
5. Il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
il traordinarie previamente concordate ed il rim
[...] verrà entro cinque giorni dall'esibizione di idonea documentazione fiscale. In merito alle spese straordinarie, onde evitare futuri conflitti, nel preminente interesse del minore, le parti si danno atto che rientrano in tale modalità di contribuzione al mantenimento le seguenti:
- spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali: spese scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione di esami di abilitazione o preparazione di concorsi, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
spese di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (museo, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di fisioterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. Il rimborso a genitore anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, рес, есс.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. C.
6. Il sig. presta assenso alla percezione diretta dell'assegno unico Controparte_1 universal l cento per cento in favore della sig.ra . Parte_1
Orbene, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienz e rispondenti all'interesse della minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi