TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1357/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1357/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ALFANI CARLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ARISTONE LOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 1410/2021 del 22/04/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 03/10/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2009 atto numero 251 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
1) Affido condiviso dei figli e con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 presso la madre nella casa familiare ubicata in Pescara, alla via Montanara, 29.
2) Assegnazione della casa familiare alla in quanto collocataria dei Parte_1 minori;
si precisa che la casa è ubicata in Pescara, alla via Montanara, 29, censita al catasto fabbricati fg. 4, p.lla 382, sub. 37, cat. A/2, unitamente all'annesso garage, censito al catasto fabbricati al fg. 4, p.lla 382, sub. 70, cat. C/6. Si precisa che le spese ordinarie dell'immobile, tra cui le spese ordinarie condominiali, resteranno a carico di mentre quelle straordinarie, comprese le spese condominiali Parte_1 straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuno dei ricorrenti.
3) Il diritto di visita del padre così regolato: a settimane alterne, il venerdì alle ore 19
e fino alle ore 21,30 della domenica, nonché un pomeriggio durante la settimana, da concordare, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 compresa la cena.
Durante il periodo estivo, per giorni 7 frazionabili nei mesi di luglio e agosto, riservando sette giorni consecutivi per ciascun genitore, da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12:00 del
30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio). Durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre.
4) contribuirà al mantenimento dei figli nella misura mensile di Controparte_1
Euro 350,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese in favore di Parte_1 oltre alle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore ad eccezione della pagina 3 di 4 spesa concernente la baby-sitter della figlia che sarà ripartita nella misura Per_4 del 70% a carico di e del 30% a carico di . L'importo Parte_1 Controparte_1 dell'assegno unico universale nella misura del 70% in favore di e del Parte_1
30% in favore di , con la precisazione che detto importo sarà Controparte_1 riscosso al 100% dalla che, mensilmente, rimborserà il Parte_1 CP_1 della somma percepita nella misura del 30%.
[...]
5) Nessun assegno divorzile tra i coniugi, con la precisazione che per gli anni 2024 e
2025 il dovrà versare a il 50% del rimborso Irpef lui Controparte_1 Parte_1 assegnato.
6) Reciproco diritto delle parti alla richiesta di rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1357/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ALFANI CARLO
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ARISTONE LOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 1410/2021 del 22/04/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 03/10/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2009 atto numero 251 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
1) Affido condiviso dei figli e con collocamento Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 presso la madre nella casa familiare ubicata in Pescara, alla via Montanara, 29.
2) Assegnazione della casa familiare alla in quanto collocataria dei Parte_1 minori;
si precisa che la casa è ubicata in Pescara, alla via Montanara, 29, censita al catasto fabbricati fg. 4, p.lla 382, sub. 37, cat. A/2, unitamente all'annesso garage, censito al catasto fabbricati al fg. 4, p.lla 382, sub. 70, cat. C/6. Si precisa che le spese ordinarie dell'immobile, tra cui le spese ordinarie condominiali, resteranno a carico di mentre quelle straordinarie, comprese le spese condominiali Parte_1 straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuno dei ricorrenti.
3) Il diritto di visita del padre così regolato: a settimane alterne, il venerdì alle ore 19
e fino alle ore 21,30 della domenica, nonché un pomeriggio durante la settimana, da concordare, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 compresa la cena.
Durante il periodo estivo, per giorni 7 frazionabili nei mesi di luglio e agosto, riservando sette giorni consecutivi per ciascun genitore, da concordare entro il 15 giugno di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12:00 del
30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio). Durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre.
4) contribuirà al mantenimento dei figli nella misura mensile di Controparte_1
Euro 350,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese in favore di Parte_1 oltre alle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore ad eccezione della pagina 3 di 4 spesa concernente la baby-sitter della figlia che sarà ripartita nella misura Per_4 del 70% a carico di e del 30% a carico di . L'importo Parte_1 Controparte_1 dell'assegno unico universale nella misura del 70% in favore di e del Parte_1
30% in favore di , con la precisazione che detto importo sarà Controparte_1 riscosso al 100% dalla che, mensilmente, rimborserà il Parte_1 CP_1 della somma percepita nella misura del 30%.
[...]
5) Nessun assegno divorzile tra i coniugi, con la precisazione che per gli anni 2024 e
2025 il dovrà versare a il 50% del rimborso Irpef lui Controparte_1 Parte_1 assegnato.
6) Reciproco diritto delle parti alla richiesta di rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4