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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2024 promossa da:
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FRANCESCO GRECO, giusta procura in atti;
opponente contro
, in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIOVANNI DALOISO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 30.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 72.590,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_2 [...]
a titolo di corrispettivo della manutenzione Controparte_1 all'impianto di rete fognaria, giusta nr. 2 fatture rimaste insolute.
pagina 1 di 2 Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 143/2024 del 30.1.2024), , debitrice ingiunta, ha Controparte_1 Controparte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo essenzialmente la nullità del contratto per difetto di forma scritta. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecuzione e di pagamento delle somme non contestate e contestualmente formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 11.11.2024), a cui entrambe le parti hanno manifestato espressa adesione, la causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 30.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Sussistono i presupposti per revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare cessata la materia del contendere.
Le parti, infatti, dichiarando di aver aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 11.11.2024, che prevedeva la “rinuncia al decreto ingiuntivo da parte opposta e la compensazione delle spese di lite sin qui maturate” hanno inequivocamente manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito della causa.
A fronte della concorde e incondizionata accettazione delle parti della proposta conciliativa, il giudice non può che prendere atto del verificarsi della cessazione della materia del contendere con la conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza ha chiarito che la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito, postulando, cioè, che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. Quanto alle spese processuali, esse possono essere compensate tra le parti stante l'espressa e incondizionata adesione in tal senso delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 143/2024;
2) DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 30.6.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1427/2024 promossa da:
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
FRANCESCO GRECO, giusta procura in atti;
opponente contro
, in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
GIOVANNI DALOISO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 30.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 72.590,00, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di Controparte_2 [...]
a titolo di corrispettivo della manutenzione Controparte_1 all'impianto di rete fognaria, giusta nr. 2 fatture rimaste insolute.
pagina 1 di 2 Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 143/2024 del 30.1.2024), , debitrice ingiunta, ha Controparte_1 Controparte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo essenzialmente la nullità del contratto per difetto di forma scritta. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecuzione e di pagamento delle somme non contestate e contestualmente formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 11.11.2024), a cui entrambe le parti hanno manifestato espressa adesione, la causa, in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'udienza del 30.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
Sussistono i presupposti per revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare cessata la materia del contendere.
Le parti, infatti, dichiarando di aver aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 11.11.2024, che prevedeva la “rinuncia al decreto ingiuntivo da parte opposta e la compensazione delle spese di lite sin qui maturate” hanno inequivocamente manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito della causa.
A fronte della concorde e incondizionata accettazione delle parti della proposta conciliativa, il giudice non può che prendere atto del verificarsi della cessazione della materia del contendere con la conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza ha chiarito che la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, quindi, a una pronuncia sul merito, postulando, cioè, che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. Quanto alle spese processuali, esse possono essere compensate tra le parti stante l'espressa e incondizionata adesione in tal senso delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 143/2024;
2) DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 30.6.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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