Articolo 2 della Legge 11 ottobre 2000, n. 290
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20 ottobre 2000
Art. 2. Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica 1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e' autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, cosi' come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996 , sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Nota all' art. 2:
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23 , reca: "Norme per l'edilizia scolastica".
Entrata in vigore il 20 ottobre 2000
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