Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2098 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA PAOLO BORSELLINO N. 24 90011 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. SCARDINA VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Corso Alberto Amedeo n. 114 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MESSINA FRANCESCO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.2.2025, tenutasi in modalità
cartolare le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 07.03.2023, della sentenza non defini-
tiva n. 265/2023 con la quale è stata pronunciato lo scioglimento del ma-
trimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile-
varsi dalla coppia sono nati due figli: maggiorenne, che ha Persona_1
interrotto il percorso scolastico ma non ancora economicamente indipen-
dente e pure maggiorenne ad ancora frequentante l'Istituto Persona_2
superiore Alberghiero (in Palermo), entrambi conviventi con la madre presso la casa coniugale, sita in Santa Flavia via Gelsomino n.3, già assegnata alla ricorrente nel giudizio di separazione.
In ragione della convivenza dei figli maggiorenni non autosufficienti con la madre presso la casa coniugale, ricorrono le condizioni previste dalla leg-
ge e pertanto va adottato il relativo provvedimento di assegnazione, richiesto della ricorrente ed al quale il resistente ha di fatto aderito.
Devono, ora, essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri-
- 2 - buto al mantenimento dei figli della coppia, da un lato, e dell'assegno divor-
zile, dall'altro.
Va, sul punto, rilevato che il resistente costituendosi in giudizio ha di fatto aderito alle richieste formulate della ricorrente relative al mantenimento dei figli, rendendosi disponibile a versare direttamente nelle mani degli stessi ta-
le assegno di euro 500,00 mensili (nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio), cifra che appare congrua alla luce dei redditi dichiarati dalle parti,
sicchè il Collegio ritiene di disporre in conformità.
La materia del contendere, residua pertanto esclusivamente in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile.
La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla recen-
tissima pronuncia delle Sezioni Unite (S.U. Cass. n. 18287/2018), che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017; quest'ultima era stata, a propria volta, innovativa rispetto alla giurisprudenza di legittimità sino a quel mo-
mento espressasi sull'argomento.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, e, in ogni ca-
so, la condivisione da parte del Collegio delle considerazioni espresse dalle
Sezioni Unite, impongono senza dubbio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame, ancorché la concreta attuazione di tale principio, nel caso che ci occupa imponga di confrontarsi con problemi ese-
getici molto più complessi di quanto non possa apparire prima facie.
Al riguardo va premesso che le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tradi-
zionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzi-le e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum vada superata, sotto-
- 3 - lineando che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, do-
vendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni og-
gettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indica-
tori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della de-
clinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.”
Quanto alla posizione della ricorrente, risulta pacifico che la stessa sia priva di occupazione.
Quanto al resistente, questi- pur continuando a svolgere l'attività di anti-
quario- allega genericamente un peggioramento delle proprie condizioni economiche, non fornendo alcuna documentazione reddituale a sostegno di tale affermazione.
Lo stesso resistente, assume, senza neppure formulare richieste istruttorie sul punto, che la rincorrente abbia intrapreso una nuova stabile convivenza con tale (vds comparsa di costituzione: “la ricorrente tace della rela- Per_3
zione intrapresa dalla stessa, oramai da anni, con il sig con il Parte_2
quale ha instaurato una solida convivenza. Quest'ultimo è percettore di red-
dito quale pizzaiolo”).
Tale ultima circostanza, oltre a non trovare conforto nella documentazio-
ne posta a corredo della comparsa, risulta smentita dalla ricorrente.
Sulla scorta delle allegazioni della sola parte ricorrente e della reticenza mostrata dal resistente, risulta permanere la sperequazione reddituale pre-
sente al momento della separazione.
Tali elementi inducono a ritenere fondata la domanda di riconoscimento
- 4 - dell'assegno divorzile formulata dalla , anche in ragione della Parte_1
durata dal matrimonio (15 anni), che ha reso rilevante il contributo fornito dalla stessa alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patri-
monio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi.
Invero, come recentemente precisato dalla Suprema Corte “In tema di as-
segno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-
compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esi-
stenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, po-
nendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla ri-
gorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (cfr. Cass. Ordinan-
za n. 32354 del 13/12/2024).
Ora in ordine al quantum, avendo quale unico elemento di riferimento la determinazione dell'assegno di mantenimento all'epoca della separazione–
nella consapevolezza della diversità dei presupposti per la determinazione dei due assegni- e ragionando per presunzioni, questo Collegio ritiene con-
gruo determinare l'importo dell'assegno di divorzile in euro 150,00 mensili,
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmen-
te secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
- 5 - te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SANTA FLAVA in data 10 Aprile 2000, da , nato a [...], Controparte_1
in data 05.06.1979, e da , nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
17.01.1979, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
di , un assegno divorzile di euro 150,00, somma da versare Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indi-
ci ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere diretta- Controparte_1
mente nelle mani della figlia un assegno mensile di euro Persona_2
250,00, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an-
nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere diretta- Controparte_1
mente nelle mani del figlio un assegno mensile di euro Persona_1
250,00, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an-
nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse nella prole;
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Termini Imerese nella via Gelsomino n.3, Santa Flavia, in favore della ricorrente;
Parte_1
- 6 - -compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03.6.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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