Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9278/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.VIOLANTE NICOLA ANDREA e Parte_1
R.SAntochirico giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv MELE ALFREDO giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.9.2021, il ricorrente conveniva il giudizio la CP_1 al fine di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro previo
[...]
l'accertamento dell'illegittimità del proprio licenziamento comminatogli dapprima oralmente e poi tramite messaggio whatsapp dalla società CP_2
[...]
Sosteneva difatti il ricorrente che la era formalmente subentrata CP_1 nell'appalto con la al posto della ma in Controparte_3 CP_2 realtà si era verificata una cessione di azienda dalla alla Stc. CP_2
Ne derivava, a detta del ricorrente, il dovere della di garantire la CP_1 continuità del rapporto di lavoro in quanto la motivazione posta alla base del licenziamento (cessazione dell'attività aziendale della era CP_2 insussistente.
- assistenziale.
Si costituiva in giudizio la la quale, con memoria di costituzione, CP_1 contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente chiede la reintegra alle dipendenze della società convenuta in conseguenza del licenziamento, ritenuto illegittimo, comminato dalla datrice di lavoro alla quale sarebbe poi subentrata in ragione di CP_2 cessione d'azienda la CP_1
Preliminarmente giova ricordare che l'art. 2112 c.c. ha essenzialmente la funzione di tutelare i lavoratori ed i dipendenti di società che subiscano un mutamento di titolarità attraverso trasferimenti di azienda, affitti di ramo di azienda, fusione. Ciò si realizza attraverso l'automatico trasferimento di tutti i rapporti di lavoro, che dalla cedente passano alla cessionaria senza soluzione di continuità e con previsione di responsabilità solidale di entrambe le società per i debiti da lavoro.
Nel caso di specie tale disciplina deve confrontarsi con quella relativa ai subentri nei contratti di appalto in quanto la resistente è subentrata alla nell'appalto che questa aveva con la . CP_2 Controparte_4
Il fenomeno del subentro negli appalti e la sua regolamentazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., è stato disciplinato dal comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art.30 della legge n. 122 del 2016 che nella versione applicabile ratione temporis, recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda". Come ricordato dalla Corte di cassazione, la novella legislativa è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23, in materia di trasferimento di azienda: infatti, pur se la Corte aveva ritenuto che la diversità di modello negoziale tra cessione d'azienda e subentro nell'appalto (l'uno generalmente bilaterale;
l'altro necessariamente trilaterale) non fosse determinante per escludere l'applicazione dell'art. 2112 al subentro nell'appalto (cfr.Cass. n. 11918/13), la Commissione Europea aveva ritenuto insufficiente l'autorevole orientamento giurisprudenziale ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione Europea (ancorando, l'orientamento di legittimità, la tutela dell'art. 2112 c.c. al requisito del passaggio di beni di non trascurabile entità).
Ricorda la Corte che la formulazione letterale e la costruzione sintattica della disposizione normativa, così come novellata, rende chiaro che il legislatore, pur mantenendo distinti due fenomeni giuridici caratterizzati da vicende negoziali differenti, ha ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da
"elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".
La ratio legis è stata, dunque, quella di porre una regola, rappresentata dalla configurazione (in caso di subentro in un appalto) di un trasferimento di azienda, con l'eccezione dell'esclusione di tale configurazione in caso siano presenti elementi di discontinuità: solamente in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà, dunque, escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Questo rapporto regola-eccezione determina, sul piano processuale, un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega
(in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità).
Alla luce dell'interpretazione teleologica della disposizione vanno, dunque, identificati gli "elementi di discontinuità" che consentono di rinvenire una
"specifica identità di impresa" tale da escludere il fenomeno successorio.
Ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. l'imprenditore subentrante deve possedere un'autonoma "struttura organizzativa e produttiva", con assunzione del conseguente rischio di impresa, requisiti costitutivi che, per costante giurisprudenza, individuano le ipotesi di genuino appalto dalle fattispecie di illegittima interposizione di manodopera;
l'elemento della discontinuità d'impresa è invece, opposto a quello della identità di impresa che si realizza, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove "permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa" (cfr. Cass. n. 17063/15; n. 1102/12), da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (cfr. Cass. n.
17567/20).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per poter apprezzare la conservazione dell'autonomia funzionale di un ramo di impresa, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (CGCE 11.3.1997, C - 13/95, Suzen;
CGCE
20.11.2003, C - 340/2001, CGCE 15.12.2005, C-232/04 e C- Per_1
233/04, e CGUE 6.9.2011, C-108/10, CP_5 Per_2
; CGUE 20.7.2017, C - 416/18, ; CGUE CP_6 Controparte_7
13.6.2019, C - 664/2017, ). Controparte_8
In particolare, la Corte di Giustizia ha ribadito che lo scopo della direttiva
2001/23/CE (che ha sostituito la precedente direttiva 1977/187 già modificata dalla direttiva 1998/50) è quello di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, a prescindere da un cambiamento del proprietario, laddove essa conservi la sua identità nel proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa.
Invero, "è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga
(CGUE 12.2.2009, C - 466/07, Klarenberg;
successivamente, in conformità, CGUE 9.9.2015, C - 160/2014, Ferreira).
Ebbene, tenuti presenti la giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché
l'intento legislativo di ricondurre, salvi casi eccezionali, il subentro nell'appalto nell'ambito della (distinta) fattispecie della cessione del ramo di azienda, si deve valutare - per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante (che abbia acquisito il personale già impiegato nell'appalto) - se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto. L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita -senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante - sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una "discontinuità " nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente: la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto (cfr. Cass. n. 19977/24 che, avendo riguardo ad un servizio di mensa, ha affermato che "la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo").
La Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano
l'esecuzione dell'appalto” (cfr.Cass. n.27607/24).
Tanto premesso in punto di diritto, ritiene lo scrivente che nel caso di specie la documentazione in atti e l'istruttoria svolta consentono di ritenere la genuinità del subentro nell'appalto da parte della resistente. E difatti va evidenziato in prima battuta che tra la e la resistente vi sia una CP_2 reciproca autonomia e l'assenza di collegamenti societari.
Dalla visura camerale in atti risulta che la ora cancellata dal CP_2 registro delle imprese, in data 29.04.2019 ha effettuato la cessione della società alla che la è stata costituita nel 2018. Pt_2 CP_1
Alcun collegamento dunque vi è tra le due società dal punto di vista formale e anzi va evidenziato che per un periodo sono state entrambe operative e distinte tra loro.
L'istruttoria poi ha sconfessato quanto dedotto dal ricorrente in merito al ruolo che attuale amministratore della resistente, Persona_3 rivestiva anche nella CP_2
Nessuno dei testi escussi ha saputo riferire se il fosse o meno Per_3 all'interno della compagine sociale della illuminante al riguardo è CP_2 la testimonianza della Sig.ra responsabile di filiale della Testimone_1 di Modugno la quale ha riferito: “Non so dire se avesse CP_3 Per_3 rapporti con la io mi rapportavo con il signor per conto CP_2 Per_4 della . Ed allora se anche la responsabile della committente ha CP_2 escluso di avere avuto rapporti con il in vigenza dell'appalto con la Per_3
bisogna dare atto della mancanza di prova dell'inserimento di CP_2 costui all'interno della CP_2
L'istruttoria ha poi evidenziato che la resistente era dotata di propria attrezzatura e mezzi oltre ad aver fornito le divise di lavoro ai dipendenti.
I testi e hanno riferito che le tute da lavoro sono state Tes_2 Tes_3
Cont fornite dalla;
che vi era stato un nuovo contratto di noleggio per Cont quanto riguardava i carrelli ed i trans pallet e che i dipendenti della avevano avuto tutta l'attrezzatura da parte della società, ivi compresi i dispositivi di manutenzione. Hanno poi ribadito che per quanto riguardava i beni all'interno dei locali del magazzino, i macchinari e i muletti erano mezzi di proprietà della (non so dire che fine abbiano fatto quelli CP_1 della , ma confermo che si tratta di muletti diversi). CP_2
Occorre dunque ribadire che la resistente ha dimostrato che vi è stata una discontinuità con la società in quanto è sta fornita la prova di essere CP_2 dotata di una propria struttura organizzativa comprensiva di mezzi indispensabili all'esecuzione dell'appalto e di aver certamente operato in discontinuità rispetto alla CP_2
Ne deriva che il ricorrente non ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla resistente in quanto è pacifico in giurisprudenza che:
“Nell'ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, atteso che, per
l'applicazione dell'art. 2112 c.c. occorre accertare in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know-how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, co. 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda.” (cfr. Cass. n.8922/19).
Esclusa dunque la ricorrenza del trasferimento di azienda nella vicenda in esame, deve ritenersi che le altre doglianza relative al licenziamento irrogato al non possono trovare ingresso per difetto di legittimazione Pt_1 passiva della resistente.
Ciò in quanto il datore di lavoro che ha irrogato il licenziamento era la e dunque alcuna doglianza relativa alle modalità di cessazione del CP_2 rapporto di lavoro ovvero alla violazione di norme di tutela avverso i licenziamenti può essere mossa nei confronti della resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AF , nei Parte_1 confronti , così provvede: CP_9
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in €2.680,00 oltre accessori. Bari,20/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi